Articolo 123 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 122Articolo 124
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27 marzo 1963
Art. 123.
In caso di corresponsabilita' fra militari di truppa e sottufficiali e ufficiali del Corpo per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dell'appartenente alla categoria superiore.
Il Ministero, sino a quando non siano convocati la Commissione di disciplina o il Consiglio di disciplina, puo' ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963