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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/08/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. 536/2024 RG Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere Aus
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 30 c. 6 d. Lvo 286/98 promosso da:
, nata il [...] in [...] con l'Avv. Angelo Parte_1
Riccobene del Foro di Bergamo, domiciliata presso lo studio del difensore sito in Bergamo, via Paglia n.4
appellante nei confronti di
Controparte_1
con l'Avvocatura distrettuale dello Stato
[...]
appellato con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
CONCLUSIONI APPELLANTE:
1 Proc. 536/2024 RG Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello 1) in via preliminare ed urgente: la difesa rileva come dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare grave ed irreparabile danno in capo all'odierna appellante. Circa il fumus boni iuris si osserva come la sentenza impugnata si fonda su un requisito, quello della convivenza tra coniugi, che alla luce di quanto sancito dalla Suprema Corte di cassazione, non è richiesto (il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di cittadino extraeuropeo, coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal decreto legislativo 2007 n. 30, non richiede il requisito della convivenza tra i coniugi, (v. Cass. 23 maggio 2013 n. 12745; Cass. 18 aprile 2019 n. 19930; Cass. 10 marzo 2021 n. 6727). La sentenza di primo grado non paventa la strumentalità del matrimonio, ovvero la sua falsità, finalizzata esclusivamente a regolarizzare la posizione della cittadina extracomunitaria, unica circostanza, oltre allo scioglimento del vincolo matrimoniale, tale da consentire un provvedimento quale quello adottato. Circa il periculum in mora la difesa rileva che l'appellante si trova attualmente priva di documenti, clandestina e, pertanto, la medesima potrebbe essere rimpatriata da un momento all'altro, con grave pregiudizio quale l'impossibilità di mantenere i rapporti con il proprio marito, oltre a non poter portare avanti la propria attività lavorativa. Si chiede pertanto che in via cautelare venga sospesa la sentenza impugnata, sino alla decisione che l'Adita Corte d'Appello riterrà opportuna. 2) In via principale e di merito: in totale riforma della sentenza impugnata, annullare il provvedimento amministrativo, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con conseguente rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. 3) In via istruttoria: si deposita sentenza e fascicolo di primo grado. 4) In ogni caso: condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite.
CONCLUSIONI APPELLATO:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi indicati;
in ogni caso nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato, attesa l'infondatezza del ricorso;
In ogni caso: condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite.
CONCLUSIONI P.G.:
letti gli atti del proc. civ. n. 536/24 R.G., osserva: l'appello è fondato;
va premesso che la Questura ha rigettato l'istanza, proposta dalla appellante di Parte_1 rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari (essendo coniuge di cittadino italiano, tale , sposato il 5.7.2021), per l'assenza della convivenza con il Persona_1 marito;
dalla relazione della Questura in data 13.6.23 risulta che il permesso di soggiorno per motivi familiari è stato rilasciato alla in data 30.7.21, dopo Pt_1 aver verificato che la stessa conviveva con il marito;
il provvedimento della Questura
2 Proc. 536/2024 RG Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile qui impugnato, come dà atto anche il primo Giudice, non è fondato sulla natura fittizia del vincolo coniugale, il che preclude ogni valutazione sul punto;
come ha già ripetutamente chiarito la Cassazione (particolarmente pertinente è la sentenza n. 10925/19, pronunciata in un caso identico a questo), “il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, non richiede il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano ed il richiedente”, atteso che il requisito della convivenza è del tutto estraneo alla disciplina del dlgs 30/2007, mentre è vigente, anche perché previsto dall'art. 35 Direttiva 2004/38/CE, il divieto di abuso del diritto e di frode, realizzabili mediante matrimoni fittizi;
chiede, pertanto, che, in accoglimento dell'appello, sia dichiarata la nullità del provvedimento della Questura di in CP_1 data 21.2.23 di diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata dalla appellante.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 30 c. 6 D.Lvo 286/98, la signora
[...]
cittadina marocchina, proponeva innanzi al Tribunale di Brescia, Pt_1
Sezione specializzata Immigrazione, tempestiva opposizione avverso il provvedimento n. Cat.A.12/2023/Immig/IISez/22BS050460, emesso dal Questore della Provincia di Brescia il 21.02.2023 con cui aveva rigettato l'istanza presentata dalla signora il 06.12.2022 e diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di Pt_1 soggiorno per motivi familiari (ex art. 19 co.2 lett. C), in quanto ritenuto non sussistente il requisito della convivenza con il coniuge cittadino italiano. Il di , si costituiva in giudizio con comparsa Controparte_1 CP_1 del 5.7.2023 chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando l'assenza di convivenza dei coniugi.
2. Il Tribunale in composizione monocratica, con ordinanza dell'11.4.2024 ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del procedimento, peraltro non liquidate. Il Tribunale, in particolare, ha respinto la domanda sulla base delle seguenti considerazioni: “…Il profilo centrale del processo riguarda la mancanza di convivenza della ricorrente con il marito cittadino italiano…. È corretta l'applicazione dell'articolo 19 comma 2 lettera c) t.u.i. operata sin dal primo procedimento in cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno il cui rinnovo è stato negato con il provvedimento impugnato con il ricorso. Sul profilo della convivenza, su iniziativa della ricorrente sono state assunte prove orali soltanto dal marito e dal padre del figlio. Si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti che, per i rispettivi interessi all'accoglimento della domanda, paiono dotate di un'affidabilità minore rispetto ai dati evidenziati dalla Questura nella relazione presentata con la comparsa di costituzione di parte resistente (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6)…
3 Proc. 536/2024 RG Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile mancando la prova della convivenza alla base del diritto fatto valere in giudizio (articolo 19 comma 2 lettera c t.u.i.), il ricorso non merita accoglimento.”
3. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, Parte_1 chiedendo, previa sospensiva, di accertare il suo diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari. L'appellante ha evidenziato che nel corso del giudizio di primo grado è stata fatta istruttoria con l'assunzione delle testimonianze della sig.ra del Parte_1 marito, sig. e del sig. , padre del figlio della signora Persona_1 Controparte_2
Pt_1
L'appellante si duole quindi della erronea interpretazione dell'art. 19 co.2 lett. C t.u.i. in relazione alla disciplina del rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di cittadino extraeuropeo, coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal D.L. 30/2007 in quanto il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo necessaria la convivenza tra coniugi ai fini del rinnovo del Permesso di soggiorno per motivi familiari, già ottenuto dalla richiedente. Cita quindi giurisprudenza secondo cui “…il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di cittadino extraeuropeo, coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal decreto legislativo 2007 n. 30, non richiede il requisito della convivenza tra i coniugi, (v. Cass. 23 maggio 2013 n. 12745; Cass. 18 aprile 2019 n. 19930; Cass. 10 marzo 2021 n. 6727). E ancora sul punto la giurisprudenza, con la sentenza n. 5378/2020 della Corte di cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 27/02/2020), ha avuto modo di chiarire che “ai fini della revoca o del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, non rileva la convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge italiano. Alla titolarità del documento è di ostacolo l'accertamento che il matrimonio sia stato celebrato solo per consentire allo straniero di soggiornare nel territorio italiano.”. Evidenzia qui di che l'appellante ha fondato il rigetto su un presupposto errato, ovvero la necessità della convivenza tra i coniugi. L'appellante censura in ogni caso la decisione per mancanza ed infondatezza della motivazione circa l'insussistenza del requisito della convivenza di Parte_1 con il marito Persona_1
Evidenzia che “il Giudice ha ritenuto di contestare le prove orali assunte, ritenendole dotate di affidabilità minore rispetto ai dati evidenziati dalla Questura, poiché provenienti da soggetti portatori di rispettivi interessi all'accoglimento della domanda… occorre evidenziare che e sono tutt'ora Persona_1 Parte_1 regolarmente residenti in [...] a far data dal 07.05.2021. La coppia è regolarmente coniugata dal luglio dell'anno 2021. Il sig. ha Persona_1 chiarito innanzi all'A.G. procedente che è spesso fuori casa per motivi lavorativi, così come tutte le parti sentite hanno spiegato quanto accaduto riguardo al figlio concepito dalla ricorrente… sia il che hanno Per_1 Controparte_2 rappresentato i fatti con grande onestà, fornendo elementi utili al fine di evidenziare
4 Proc. 536/2024 RG Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
i motivi per cui il primo durante i controlli della Questura non fosse in casa e perché invece si trovasse nell'abitazione il secondo.”.
4. Il Questura di si è costituito in giudizio depositando Controparte_1 CP_1 in via telematica, in data 19.9.2024, memoria di costituzione con cui ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite. L'appellato ha richiamato la motivazione della sentenza impugnata, CP_1 ritenendo che il requisito della convivenza tra i coniugi costituisca il presupposto per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Cita quindi giurisprudenza risalente sul punto. Adombra quindi che il matrimonio sia fittizio in quanto sarebbe stata provata la convivenza dell'interessata con il padre del figlio;
inoltre la stessa avrebbe precedenti penali così come il marito.
5. In data 28.11.2024 il P.G. ha depositato il parere sopra riportato chiedendo l'accoglimento dell'appello.
6. L'udienza del 3.12.2014 si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc e parte appellante ha insistito nella domanda. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione.
7. L'appello è fondato per le ragioni esposte dall'appellante e dal P.G. che la Corte richiama e condivide integralmente. Il Questore della Provincia di Brescia con il decreto del 21.2.2023 motivava il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno evidenziando che, dopo il matrimonio con la signora aveva avuto un figlio con Persona_1 Pt_1 CP_3 che, durante il controllo del 29.11.2022, era stato trovato nella abitazione
[...] della signora ove risulta risiedere con il marito) assieme al figlio. Pt_1
Durante altri due controlli (11 e 17 agosto 2021) i coniugi non venivano trovati a casa e, nel corso del controllo del 25.8.2021 veniva trovata solo la signora che Pt_1 affermava che il marito era al lavoro. La questura evidenziava inoltre che il 29.11.2022 la signora si era dichiarata disponibile ad accogliere presso la Pt_1 abitazione il signor in regime di detenzione domiciliare. CP_2
Da questi scarni elementi di fatto la Questura deduceva che l'interessata non conviveva con il marito bensì con il padre di suo figlio, adombrando il sospetto che il matrimonio sia fittizio, pur non affermandolo espressamente. Le testimonianze acquisite nel corso del giudizio di primo grado sono convergenti e forniscono una spiegazione dell'accaduto (il figlio è stato accettato dal marito e vi è una collaborazione a crescerlo da parte del padre naturale;
tutte e tre le parti paiono essere in buoni rapporti). Per poter affermare che le testimonianze sono false e che il matrimonio è fittizio occorrono ben altri e più approfonditi accertamenti da parte della Questura.
5 Proc. 536/2024 RG Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Allo stato, pertanto, il provvedimento di diniego di rinnovo deve ritenersi illegittimo, accertandosi il diritto di ad ottenere il rinnovo del permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari. Le spese del primo grado si compensano tra le parti essendo stati necessari accertamenti mentre il va condannato a rifondere alla controparte le spese CP_1 di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, provvedendo sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del tribunale di Brescia in data 11.4.2024 che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento n. Cat.A.12/2023/Immig/IISez/22BS050460, emesso dal Questore della Provincia di Brescia il 21.02.2023, nel contraddittorio delle parti e su conforme parere del P.G., in riforma dell'ordinanza impugnata:
- ACCERTA il diritto di ad ottenere il rinnovo del permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari in quanto coniuge di cittadino italiano e conseguentemente dichiara illegittimo il provvedimento n. Cat.A.12/2023/Immig/IISez/22BS050460, emesso dal Questore della Provincia di il 21.02.2023 CP_1
- COMPENSA tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- CONDANNA Il Questura della Provincia di a Controparte_1 CP_1 rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio liquidate in euro 3473,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA
Brescia, Camera di Consiglio del 3.12.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere Aus
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ai sensi dell'art. 30 c. 6 d. Lvo 286/98 promosso da:
, nata il [...] in [...] con l'Avv. Angelo Parte_1
Riccobene del Foro di Bergamo, domiciliata presso lo studio del difensore sito in Bergamo, via Paglia n.4
appellante nei confronti di
Controparte_1
con l'Avvocatura distrettuale dello Stato
[...]
appellato con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
CONCLUSIONI APPELLANTE:
1 Proc. 536/2024 RG Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello 1) in via preliminare ed urgente: la difesa rileva come dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare grave ed irreparabile danno in capo all'odierna appellante. Circa il fumus boni iuris si osserva come la sentenza impugnata si fonda su un requisito, quello della convivenza tra coniugi, che alla luce di quanto sancito dalla Suprema Corte di cassazione, non è richiesto (il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di cittadino extraeuropeo, coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal decreto legislativo 2007 n. 30, non richiede il requisito della convivenza tra i coniugi, (v. Cass. 23 maggio 2013 n. 12745; Cass. 18 aprile 2019 n. 19930; Cass. 10 marzo 2021 n. 6727). La sentenza di primo grado non paventa la strumentalità del matrimonio, ovvero la sua falsità, finalizzata esclusivamente a regolarizzare la posizione della cittadina extracomunitaria, unica circostanza, oltre allo scioglimento del vincolo matrimoniale, tale da consentire un provvedimento quale quello adottato. Circa il periculum in mora la difesa rileva che l'appellante si trova attualmente priva di documenti, clandestina e, pertanto, la medesima potrebbe essere rimpatriata da un momento all'altro, con grave pregiudizio quale l'impossibilità di mantenere i rapporti con il proprio marito, oltre a non poter portare avanti la propria attività lavorativa. Si chiede pertanto che in via cautelare venga sospesa la sentenza impugnata, sino alla decisione che l'Adita Corte d'Appello riterrà opportuna. 2) In via principale e di merito: in totale riforma della sentenza impugnata, annullare il provvedimento amministrativo, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con conseguente rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. 3) In via istruttoria: si deposita sentenza e fascicolo di primo grado. 4) In ogni caso: condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite.
CONCLUSIONI APPELLATO:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi indicati;
in ogni caso nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato, attesa l'infondatezza del ricorso;
In ogni caso: condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite.
CONCLUSIONI P.G.:
letti gli atti del proc. civ. n. 536/24 R.G., osserva: l'appello è fondato;
va premesso che la Questura ha rigettato l'istanza, proposta dalla appellante di Parte_1 rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari (essendo coniuge di cittadino italiano, tale , sposato il 5.7.2021), per l'assenza della convivenza con il Persona_1 marito;
dalla relazione della Questura in data 13.6.23 risulta che il permesso di soggiorno per motivi familiari è stato rilasciato alla in data 30.7.21, dopo Pt_1 aver verificato che la stessa conviveva con il marito;
il provvedimento della Questura
2 Proc. 536/2024 RG Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile qui impugnato, come dà atto anche il primo Giudice, non è fondato sulla natura fittizia del vincolo coniugale, il che preclude ogni valutazione sul punto;
come ha già ripetutamente chiarito la Cassazione (particolarmente pertinente è la sentenza n. 10925/19, pronunciata in un caso identico a questo), “il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, non richiede il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano ed il richiedente”, atteso che il requisito della convivenza è del tutto estraneo alla disciplina del dlgs 30/2007, mentre è vigente, anche perché previsto dall'art. 35 Direttiva 2004/38/CE, il divieto di abuso del diritto e di frode, realizzabili mediante matrimoni fittizi;
chiede, pertanto, che, in accoglimento dell'appello, sia dichiarata la nullità del provvedimento della Questura di in CP_1 data 21.2.23 di diniego dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata dalla appellante.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 30 c. 6 D.Lvo 286/98, la signora
[...]
cittadina marocchina, proponeva innanzi al Tribunale di Brescia, Pt_1
Sezione specializzata Immigrazione, tempestiva opposizione avverso il provvedimento n. Cat.A.12/2023/Immig/IISez/22BS050460, emesso dal Questore della Provincia di Brescia il 21.02.2023 con cui aveva rigettato l'istanza presentata dalla signora il 06.12.2022 e diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di Pt_1 soggiorno per motivi familiari (ex art. 19 co.2 lett. C), in quanto ritenuto non sussistente il requisito della convivenza con il coniuge cittadino italiano. Il di , si costituiva in giudizio con comparsa Controparte_1 CP_1 del 5.7.2023 chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando l'assenza di convivenza dei coniugi.
2. Il Tribunale in composizione monocratica, con ordinanza dell'11.4.2024 ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del procedimento, peraltro non liquidate. Il Tribunale, in particolare, ha respinto la domanda sulla base delle seguenti considerazioni: “…Il profilo centrale del processo riguarda la mancanza di convivenza della ricorrente con il marito cittadino italiano…. È corretta l'applicazione dell'articolo 19 comma 2 lettera c) t.u.i. operata sin dal primo procedimento in cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno il cui rinnovo è stato negato con il provvedimento impugnato con il ricorso. Sul profilo della convivenza, su iniziativa della ricorrente sono state assunte prove orali soltanto dal marito e dal padre del figlio. Si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti che, per i rispettivi interessi all'accoglimento della domanda, paiono dotate di un'affidabilità minore rispetto ai dati evidenziati dalla Questura nella relazione presentata con la comparsa di costituzione di parte resistente (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6)…
3 Proc. 536/2024 RG Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile mancando la prova della convivenza alla base del diritto fatto valere in giudizio (articolo 19 comma 2 lettera c t.u.i.), il ricorso non merita accoglimento.”
3. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, Parte_1 chiedendo, previa sospensiva, di accertare il suo diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari. L'appellante ha evidenziato che nel corso del giudizio di primo grado è stata fatta istruttoria con l'assunzione delle testimonianze della sig.ra del Parte_1 marito, sig. e del sig. , padre del figlio della signora Persona_1 Controparte_2
Pt_1
L'appellante si duole quindi della erronea interpretazione dell'art. 19 co.2 lett. C t.u.i. in relazione alla disciplina del rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di cittadino extraeuropeo, coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal D.L. 30/2007 in quanto il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo necessaria la convivenza tra coniugi ai fini del rinnovo del Permesso di soggiorno per motivi familiari, già ottenuto dalla richiedente. Cita quindi giurisprudenza secondo cui “…il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di cittadino extraeuropeo, coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal decreto legislativo 2007 n. 30, non richiede il requisito della convivenza tra i coniugi, (v. Cass. 23 maggio 2013 n. 12745; Cass. 18 aprile 2019 n. 19930; Cass. 10 marzo 2021 n. 6727). E ancora sul punto la giurisprudenza, con la sentenza n. 5378/2020 della Corte di cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 27/02/2020), ha avuto modo di chiarire che “ai fini della revoca o del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, non rileva la convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge italiano. Alla titolarità del documento è di ostacolo l'accertamento che il matrimonio sia stato celebrato solo per consentire allo straniero di soggiornare nel territorio italiano.”. Evidenzia qui di che l'appellante ha fondato il rigetto su un presupposto errato, ovvero la necessità della convivenza tra i coniugi. L'appellante censura in ogni caso la decisione per mancanza ed infondatezza della motivazione circa l'insussistenza del requisito della convivenza di Parte_1 con il marito Persona_1
Evidenzia che “il Giudice ha ritenuto di contestare le prove orali assunte, ritenendole dotate di affidabilità minore rispetto ai dati evidenziati dalla Questura, poiché provenienti da soggetti portatori di rispettivi interessi all'accoglimento della domanda… occorre evidenziare che e sono tutt'ora Persona_1 Parte_1 regolarmente residenti in [...] a far data dal 07.05.2021. La coppia è regolarmente coniugata dal luglio dell'anno 2021. Il sig. ha Persona_1 chiarito innanzi all'A.G. procedente che è spesso fuori casa per motivi lavorativi, così come tutte le parti sentite hanno spiegato quanto accaduto riguardo al figlio concepito dalla ricorrente… sia il che hanno Per_1 Controparte_2 rappresentato i fatti con grande onestà, fornendo elementi utili al fine di evidenziare
4 Proc. 536/2024 RG Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
i motivi per cui il primo durante i controlli della Questura non fosse in casa e perché invece si trovasse nell'abitazione il secondo.”.
4. Il Questura di si è costituito in giudizio depositando Controparte_1 CP_1 in via telematica, in data 19.9.2024, memoria di costituzione con cui ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite. L'appellato ha richiamato la motivazione della sentenza impugnata, CP_1 ritenendo che il requisito della convivenza tra i coniugi costituisca il presupposto per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Cita quindi giurisprudenza risalente sul punto. Adombra quindi che il matrimonio sia fittizio in quanto sarebbe stata provata la convivenza dell'interessata con il padre del figlio;
inoltre la stessa avrebbe precedenti penali così come il marito.
5. In data 28.11.2024 il P.G. ha depositato il parere sopra riportato chiedendo l'accoglimento dell'appello.
6. L'udienza del 3.12.2014 si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc e parte appellante ha insistito nella domanda. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione.
7. L'appello è fondato per le ragioni esposte dall'appellante e dal P.G. che la Corte richiama e condivide integralmente. Il Questore della Provincia di Brescia con il decreto del 21.2.2023 motivava il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno evidenziando che, dopo il matrimonio con la signora aveva avuto un figlio con Persona_1 Pt_1 CP_3 che, durante il controllo del 29.11.2022, era stato trovato nella abitazione
[...] della signora ove risulta risiedere con il marito) assieme al figlio. Pt_1
Durante altri due controlli (11 e 17 agosto 2021) i coniugi non venivano trovati a casa e, nel corso del controllo del 25.8.2021 veniva trovata solo la signora che Pt_1 affermava che il marito era al lavoro. La questura evidenziava inoltre che il 29.11.2022 la signora si era dichiarata disponibile ad accogliere presso la Pt_1 abitazione il signor in regime di detenzione domiciliare. CP_2
Da questi scarni elementi di fatto la Questura deduceva che l'interessata non conviveva con il marito bensì con il padre di suo figlio, adombrando il sospetto che il matrimonio sia fittizio, pur non affermandolo espressamente. Le testimonianze acquisite nel corso del giudizio di primo grado sono convergenti e forniscono una spiegazione dell'accaduto (il figlio è stato accettato dal marito e vi è una collaborazione a crescerlo da parte del padre naturale;
tutte e tre le parti paiono essere in buoni rapporti). Per poter affermare che le testimonianze sono false e che il matrimonio è fittizio occorrono ben altri e più approfonditi accertamenti da parte della Questura.
5 Proc. 536/2024 RG Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Allo stato, pertanto, il provvedimento di diniego di rinnovo deve ritenersi illegittimo, accertandosi il diritto di ad ottenere il rinnovo del permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari. Le spese del primo grado si compensano tra le parti essendo stati necessari accertamenti mentre il va condannato a rifondere alla controparte le spese CP_1 di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, provvedendo sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del tribunale di Brescia in data 11.4.2024 che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento n. Cat.A.12/2023/Immig/IISez/22BS050460, emesso dal Questore della Provincia di Brescia il 21.02.2023, nel contraddittorio delle parti e su conforme parere del P.G., in riforma dell'ordinanza impugnata:
- ACCERTA il diritto di ad ottenere il rinnovo del permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari in quanto coniuge di cittadino italiano e conseguentemente dichiara illegittimo il provvedimento n. Cat.A.12/2023/Immig/IISez/22BS050460, emesso dal Questore della Provincia di il 21.02.2023 CP_1
- COMPENSA tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- CONDANNA Il Questura della Provincia di a Controparte_1 CP_1 rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio liquidate in euro 3473,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA
Brescia, Camera di Consiglio del 3.12.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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