Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/06/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 6918 dell'anno 2022, TRA
(p.i. e c.f. ), in persona del suo Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele D'Ambrosio, appellante E (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Controparte_1 C.F._1 Panteca, appellata MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che il proponeva appello avverso la sentenza n. 2697/22, Parte_2 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 27.10.2022, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da nei confronti dell'odierno Parte_3 appellante, in conseguenza di una caduta che si sarebbe verificata il 07.10.2020, alle ore 08.30 circa, a causa di una buca presente in abitato di sulla via Piave, all'altezza del civico n. Pt_1 64, dalla stessa percorsa a piedi;
l'appellante lamentava sostanzialmente l'errata valutazione degli elementi istruttori offerti nel corso del giudizio di primo grado e l'errata applicazione dell'art. 2051 c.c.; rilevato che l'appellata, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa impugnazione;
ritenuto che
l'appello possa trovare accoglimento, in quanto le considerazioni del primo giudice in relazione alla valutazione di sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per l'affermazione della responsabilità dell'ente locale (in essi compreso il nesso di causalità) non possano essere condivise, posto che, da quanto affermato dalla stessa odierna appellata in primo grado il fatto sarebbe avvenuto alle ore 08.30 del 07.10.2020, vale a dire in presenza di luce naturale;
come emerge palesemente dalla visione delle fotografie prodotte in primo grado dalla della presenza della buca ci si poteva facilmente avvedere proprio in ragione della Pt_3 cennata presenza di luce, cosicché deve ritenersi che la caduta si sia verificata a causa della assoluta negligenza del predetto soggetto;
osservato, pertanto, che le considerazioni innanzi esposte inducono a ritenere che l'evento sia da imputare ad assoluta distrazione dell'attrice, così da inquadrare il fatto del danneggiato nel caso fortuito, che fa venire meno il nesso causale con il pregiudizio subito (circostanza rilevabile, come è noto, anche d'ufficio, in ragione del fatto che la stessa incide sulla sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie, qual è appunto il nesso di causalità); ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere accolto e che, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta in primo grado debba essere rigettata;
ritenuto che
parte appellata debba essere condannata a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
le spese della c.t.u. espletata in primo grado vanno poste definitivamente a carico della odierna appellata;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma l'impugnata sentenza e rigetta la domanda proposta in primo grado da Parte_3
c) pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado definitivamente a carico della odierna appellata;
d) condanna a rifondere all'odierno appellante le spese del presente Parte_3 grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed in € 1.300,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 24.06.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco