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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE di SASSARI
Composto dai magistrati dott.ssa Cinzia Caleffi Presidente dott.ssa Cristina Fois Consigliere dott.ssa Ilaria Macchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 136/2022 avente oggetto Somministrazione promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Genova n. 10, in Parte_1
Alghero presso il difensore Avv. Franco Dore
Parte appellante contro con domicilio digitale, rappresentata e difesa dagli Avv. Riccardo Schininà e CP_1
Andrea Fioretti
Parte appellata
1
Condominio Fioreddu – Stintino: “In accoglimento della proposta impugnazione, in totale riforma della sentenza impugnata e rigettata ogni diversa eccezione, deduzione o domanda;
in via preliminare: accogliersi la eccezione – domanda di declaratoria di nullità, nei termini e per le ragioni di cui all'espositiva che precede. Nel merito: 1) dichiararsi che l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 ha perduto la funzione di precetto e titolo esecutivo ed ha conservato un valore meramente accertativo;
2) dichiararsi, altresì ed in ogni caso, che all'esecuzione per la riscossione delle somme portate dall'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 si deve procedere a norma del D.P.R. n. 602 del 1973 previa iscrizione a ruolo delle somme dovute;
3) dichiararsi, ancora, che – in forza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro CP_1 dell'Economia e delle Finanze con decreto del 30 dicembre 2015, del combinato disposto di cui all'art. 17 – commi 2, 3 bis e 3 ter del decreto legislativo n. 46/1999 ed in coerenza con quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con le pronunce richiamate in atti ed in specie con l'ordinanza n. 17628 del 29 agosto 2011 – deve ritenersi legittimata esclusivamente a procedere alla riscossione coattiva della tariffa del servizio idrico integrato con la procedura del ruolo disciplinata dal D.P.R. 602/1973;
4) dichiarare per l'effetto e per le ragioni tutte di cui all'espositiva che precede l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata secondo le procedure previste dal cod. CP_1 proc. civ. e per quanto possa occorrere dichiararsi la nullità dell'intero processo esecutivo compresa l'ordinanza di assegnazione del 23.1.2019;
5) dichiararsi l'assoluta mancanza di prova di un credito certo, liquido ed esigibile e comunque di un credito nella misura portata dall'ingiunzione di pagamento fatta valere in sede esecutiva e ribadirsi, anche per tali ragioni, l'inesistenza di un diritto di a procedere ad CP_1 esecuzione forzata;
6) condannarsi la medesima alla restituzione, in quanto da considerarsi indebitamente incamerata, della somma di € 3.384,73 portata dalla ordinanza di assegnazione del 23 gennaio 2019 comprensiva delle spese della procedura esecutiva come liquidate in tale atto;
7) condannarsi al risarcimento del danno – sia patrimoniale che non patrimoniale – CP_1 a favore dell'opponente ai sensi dell'art. 96, commi primo e secondo cod. proc. civ. liquidando lo stesso in via equitativa;
8) condannarsi, in ogni caso e comunque, la medesima al pagamento a favore CP_1 dell'opponente di una somma equitativamente determinata, ai sensi del disposto di cui al terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. anche in considerazione del fatto che essa ha fatto un “abuso del processo esecutivo”;
9) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase cautelare”.
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti, CP_1 rigettare l'appello proposto dal con l'atto di citazione notificato il Parte_2 14.03.2022, poiché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Sassari, il si Parte_2 opponeva all'esecuzione mobiliare promossa da nelle forme pignoramento presso terzi, CP_1 sulla base dell'ingiunzione fiscale n. 3421/2017 del 24.3.2017 emessa dal creditore per la somma di
€ 4.194,37.
Esponeva l'opponente che:
- non poteva emettere l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/2010, che aveva CP_1 esclusivamente efficacia accertativa della pretesa;
- era in colpa grave, in quanto agiva esecutivamente ignorando il contenuto CP_1 dell'autorizzazione del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2015, che abilitava alla riscossione tramite iscrizione a ruolo;
- pretendeva un credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilitàe. CP_1
Pertanto, l'opponente chiedeva:
1) dichiarare che l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. n. 639/1910 aveva unicamente efficacia accertativa;
2) dichiarare che doveva procedere all'esecuzione per la riscossione delle somme CP_1 previa iscrizione a ruolo;
3) dichiarare che era legittimata a procedere solo per la riscossione coattiva della tariffa CP_1 del servizio idrico integrato con la procedura del ruolo disciplinata dal D.P.R. 602/1973;
4) dichiarare la nullità del processo esecutivo e l'impossibilità di a procedere ad CP_1 esecuzione forzata secondo le norme del codice di procedura civile;
5) dichiarare l'assoluta mancanza di prova di un credito certo, liquido ed esigibile;
6) condannare alla restituzione della somma di € 3.384,73, CP_1
7) condannare al risarcimento del danno a favore dell'opponente ai sensi dell'art. 96, CP_1 co. 1 e 2 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., e al risarcimento del danno morale;
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari anche per la fase cautelare.
Si costituiva che affermava di essere legittimata all'emissione dell'ingiunzione ai sensi del CP_1
R.D. 639/1910, e chiedeva:
1) rigettare tutte le domande avversarie e dichiarare che l'atto di ingiunzione assolveva la funzione di titolo esecutivo;
3 2) dichiarare legittimata all'emissione di atti di ingiunzione di pagamento e a procedere CP_1 ad esecuzione forzata previa notifica dell'ingiunzione fiscale;
3) mandare assolta da diritto o pretesa avversa;
CP_1
4) con vittoria di spese e compensi, compreso il diritto al rimborso.
Il giudizio veniva istruito con prove documentali e con l'acquisizione del fascicolo del procedimento esecutivo.
Con la sentenza n. 936/2021 del 17.9.2021, il Giudice rigettava l'opposizione e condannava il al pagamento delle spese di lite in favore di oltre Parte_3 CP_1 rimborso forfettario ed accessori di legge.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , affidato alle seguenti Parte_2 doglianze:
1) omessa motivazione nella parte in cui il Giudice non dichiarava la nullità delle ordinanze emesse dal Giudice dell'esecuzione, datate 20.3.2019 e 16.4.2019;
2) erronea valutazione nella parte in cui il Giudice riteneva legittima l'ingiunzione fiscale e il conseguente pignoramento presso terzi basato su tale titolo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, ha chiesto:
1) in via preliminare, accogliere la domanda di declaratoria di nullità delle due ordinanze emesse dal Giudice dell'esecuzione, datate 20.3.2019 e 16.4.2019;
2) in via principale, dichiarare che l'ingiunzione ha valore meramente accertativo, che l'esecuzione per la riscossione delle somme deve avvenire previa iscrizione a ruolo delle stesse e che è legittimata a riscuotere unicamente la tariffa del servizio idrico CP_1 integrato con la procedura del ruolo;
3) dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata secondo il CP_1 codice di procedura civile e dichiarare la nullità dell'intero processo esecutivo, compresa l'ordinanza del 23.1.2019;
4) dichiarare la mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile;
5) condannare alla restituzione di € 3.384,73 prevista dalla ordinanza del 23.1.2019; CP_1
6) condannare al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 2, c.p.c. e al CP_1 pagamento di una somma equitativa ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase cautelare.
4 Si è costituita che ha chiesto il rigetto dei motivi di appello e la integrale conferma della CP_1 sentenza, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 9.2.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimità dell'atto di ingiunzione ai sensi del R.D. 639/1910
L'appellante si è doluto della erronea pronuncia del Giudice in merito alla legittimità dell'utilizzo da parte di del procedimento di ingiunzione fiscale previsto dagli artt. 2 del Regio Decreto n. CP_1
639/1910 e 32 del D. Lgs. 150/2011, sull'assunto che tale procedura potesse essere avviata solo a seguito di iscrizione a ruolo ed esclusivamente per la riscossione delle somme relative alla tariffa del servizio idrico integrato.
Tale doglianza non merita pregio.
Il primo Giudice correttamente affermava la legittimità di a provvedere con ingiunzione CP_1 fiscale per la riscossione dei propri crediti e dichiarava che l'emissione dell'ingiunzione ai sensi del
R.D. 639/1910 è una modalità alternativa rispetto all'iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti da parte di quale società in house providing affidataria del servizio idrico integrato della CP_1
Controparte_2
Premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte “Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n.
639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile” (Cass., n. 7076/2016), la facoltà per di adottare tale procedimento CP_1
è stata specificatamente autorizzata con Decreto Ministeriale del 30.12.2015, in forza di quanto previsto dall'art. 17, commi 3 bis e 3 ter, del D. Lgs. n. 46/1999, secondo cui “il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti”.
Ai sensi dell'art. 17, co. 2, del D. Lgs. citato, il ruolo non rappresenta più l'unico strumento per procedere alla riscossione dei crediti, potendo le Pubbliche Amministrazioni - fra cui anche il gestore del servizio idrico integrato (Abbanoa) - scegliere in alternativa gli strumenti del ruolo e dell'ingiunzione.
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2. Sulla legittimità del procedimento del pignoramento presso terzi
L'ulteriore motivo di doglianza attiene alla erronea valutazione nella parte in cui il Giudice dichiarava legittimo il pignoramento presso terzi, azionato sulla base di un titolo emesso da secondo la CP_1 procedura di cui al titolo II del D.P.R. 602/1973 e non il codice di procedura civile. Secondo
l'appellante, inoltre, il credito preteso non sarebbe certo, liquido ed esigibile e l'atto di ingiunzione avrebbe mera efficacia accertativa.
Anche tale censura non merita pregio.
Correttamente il primo Giudice valutava che aveva riscosso i propri crediti attraverso il CP_1 pignoramento presso terzi in forza di un titolo costituito dall'ordinanza di ingiunzione emessa ai sensi del RD 63971910, ormai divenuta esecutiva per mancanza di opposizione da parte del nel termine di 30 giorni stabilito da tale legge. Parte_1
Osserva questa Corte che è principio pacifico che le eccezioni di merito e di rito potevano essere fatte valere unicamente con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, nel termine di gg 30 fissato dalla legge. Decorso tale termine, al contrario, nella presente sede di opposizione all'esecuzione possono essere proposte esclusivamente eccezioni dirette alla modifica o all'estinzione del diritto per fatti avvenuti successivamente alla formazione del titolo.
Nel caso di specie, quindi, il avrebbe dovuto far valere le sue contestazioni proponendo Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 3421/2017 nel termine di legge. L'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. 639/1910 in origine solo con carattere accertativo, è divenuta -per mancanza di opposizione- titolo esecutivo azionabile.
Ne deriva che, in questa sede, risulta precluso ogni accertamento su questioni antecedenti alla formazione di tale titolo.
La sentenza deve essere integralmente confermata.
Il rigetto totale dell'appello del determina la sua condanna al Parte_3 pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate secondo i valori minimi del relativo scaglione, compresa la fase istruttoria pari ad euro 2.906,00 per compensi oltre accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza n. Parte_3
936/2021 del 17.9.2021 emessa dal Tribunale di Sassari;
6 2. condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio, Parte_3 liquidate in euro 2906,00 per compensi oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, per il , per il versamento Parte_3 del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, lì 2.4.2025
Il Presidente Il Giudice ausiliario est.
Dott.ssa Cinzia Caleffi Dott.ssa Ilaria Macchi
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