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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1405/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CALISTRI ALFREDO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._2
FELICE ANNABELLA PAOLA e dell'avv. DE FELICE ALESSANDRO LUIGI,
APPELLATO
avverso la sentenza n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 19/04/2022
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 12 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa riforma parziale della impugnata sentenza, come meglio sopra precisato:
In via principale ed in rito: accertati i gravi e fondati motivi di cui in narrativa, sospendere ex art. 283 c.p.c., anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e del Tribunale di Prato.
Nel merito: dichiarare infondata, anche per carenza di interesse, e comunque non provata, la domanda di inadempimento del Sig. in relazione alle Parte_1 obbligazioni di cui alla scrittura privata del 15. ente risoluzione della stessa, in ragione dell'avvenuto recesso del Sig. dalla società CP_1 [...]
a mezzo racc. del 6; conseguent Controparte_2 rigettare la domanda di risarcimento del danno.
In ragione di ciò rideterminare le spese di lite a carico dell'appellante del primo grado di giudizio in ragione del principio di soccombenza reciproca, con vittoria di spese e competenze del secondo giudizio”.
Per la parte appellata:
“Tutto ciò premesso, il sig. così come rappresentato e difeso CP_1
CONCLUDE affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia:
1) Dichiarare l'appello principale inammissibile per carenza di interesse e, per l'effetto rigettarlo;
2) Nel merito, in subordine rigettare l'appello formulato dal sig. perché Parte_1 infondato in fatto e diritto, in ragione della retroattività della risoluzione rispetto al recesso;
3) In ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenga che la prestazione del sia divenuta impossibile, dichiarare che la causa è Parte_1 imputabile al debit gioni esposte nei paragrafi 3 e 4, con conferma della risoluzione del contratto preliminare del 15/11/2022 e del conseguente diritto del sig. al risarcimento dei danni subiti e, pertanto, rigettare l'appello; CP_1
4) Con conferma della vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti Controparte_1 al Tribunale di Prato domandando la dichiarazione di Parte_1 avvenuto recesso dalla società “ nonché Controparte_2
pagina 2 di 12 la risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di vendita delle quote della medesima società e, per l'effetto, la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
L'attore riferiva che di essere stato socio assieme al della società Parte_1
“ , egli come accomandante e il Controparte_2 convenuto come accomandatario. Desiderando il abbandonare la CP_1 compagine sociale, in data 15.11.2025 veniva stipulato con scrittura privata un preliminare di compravendita della sua quota sociale, pari al 50%, a beneficio del per il prezzo di 31.200 euro da corrispondere in 24 rate mensili a Parte_1 partire dal 3 gennaio 2016. Nessuna rata veniva corrisposta e, nel corso di una verifica, il veniva a conoscenza del fatto che il aveva CP_1 Parte_1 rivenduto a prezzo esiguo, a sé e a terzi, i beni facenti parte del compendio aziendale.
Considerando quegli atti di gestione come integranti una causa giustificativa del recesso del socio, con lettera raccomandata del 9.11.2016 il domandava CP_1 il recesso per giusta causa dal vincolo sociale.
Domandava quindi in giudizio l'attore la risoluzione giudiziale per inadempimento del contratto preliminare di vendita della quota sociale, e conseguentemente il risarcimento del danno patito, oltre all'accertamento della causa di scioglimento della società, con contestuale liquidazione della quota.
Si costituiva il eccependo il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., Parte_1 essendo la società venuta ormai meno a seguito della sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese. Inoltre, il convenuto deduceva che la domanda di risoluzione del contratto preliminare era contraddittoria rispetto al recesso esercitato nel novembre 2016, avendo il perduto la qualità di socio. Dal CP_1 momento che il recesso era divenuto operativo nel momento in cui la relativa comunicazione era pervenuta alla società, poi, la liquidazione della società doveva essere effettuata alla luce della situazione patrimoniale esistente in tale pagina 3 di 12 momento. Quanto poi alla domanda di risarcimento per danni, l'attore non sarebbe stato legittimato con riferimento alle compromissioni del patrimonio sociale. Il convenuto domandava pertanto il rigetto delle domande.
La causa veniva istruita con prove documentali e consulenza tecnica volta a valutare il valore della quota.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 239/2022 pubblicata il 19/04/2022 il Tribunale di PRATO così statuiva:
“Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da nei Controparte_1 confronti di con atto di citazione notificato in data 11-19 Controparte_2 aprile 2018 rinnovazione, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'efficacia del recesso dalla società di Controparte_2 cui alla lettera raccomandata d cio accomandante, Controparte_1
b) liquida la quota della società di in € 2368,81, alla data di efficacia del Controparte_1 recesso;
c) dichiara risolto il contratto preliminare di cessione sottoscritto in data 15 novembre 2015; d) condanna al pagamento della complessiva somma di € 31.200,00 Controparte_2 valore della quota sociale liquidata ed il residuo a titolo di danno da lucro cessante derivato dall'inadempimento alla scrittura sottoscritta in data 15 novembre 2015), con interessi in misura legale dalla data del novembre 2016 all'effettivo soddisfo;
e) condanna Il convenuto al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore, che si liquidano complessivamente in € 10.612,50 per compenso professionale, oltre € 801,90 per esborsi, IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché spese di CTU nella misura liquidata con separato decreto, dichiarandone la compensazione per un terzo e distraendole in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art 93 cpc”.
Il Tribunale di Prato anzitutto circoscriveva il thema decidendum nell'accertamento del recesso dalla società, con conseguente richiesta di pagina 4 di 12 liquidazione della quota sociale, e nella risoluzione dell'accordo negoziale di cessione della quota per inadempimento, e conseguente domanda di risarcimento del danno.
Quanto alla legittimazione passiva, venuta meno la società, l'obbligazione della liquidazione della quota si doveva intendere come trasferita in capo ai soci;
permaneva poi l'interesse ad agire in capo all'attore in ordine all'accertamento del recesso anche a seguito dell'estinzione della società, perché la data della produzione dei relativi effetti incideva sulla determinazione della quota sociale – e conseguente condanna.
Riguardo alla domanda di recesso e liquidazione della quota, il giudice di primo grado evidenziava che l'attore aveva esercitato il proprio diritto di recesso, come da statuto, con lettera raccomandata del 9.11.2016, ricevuta il giorno successivo dalla società e dal socio. Non attendendo i sei mesi prescritti dallo statuto per l'efficacia del recesso, il convenuto aveva depositato istanza di Parte_1 cancellazione il 10.2.2017 per mancata ricostituzione della pluralità dei soci.
Rilevava quindi il decidente che allo scioglimento della società conseguiva il dovere di aprire la fase della liquidazione, parametrato alla situazione patrimoniale del giorno in cui si era verificata la causa di scioglimento, che il CTU aveva quantificato in euro 4.737,62, con un valore quindi della quota del 50% da liquidare pari ad euro 2.368,81.
Quanto alla domandata risoluzione del contratto preliminare di cessione, il giudice di primo grado riconosceva l'inadempimento del e per l'effetto Parte_1 dichiarava risolto il contratto. Ne conseguivano due effetti: uno liberatorio ex nunc (il venir meno per entrambi del diritto a richiedere l'adempimento del contratto preliminare, cioè la stipula del definitivo) e uno restitutorio ex tunc
(relativo alle prestazioni già eseguite, pari però a zero).
Veniva, quindi, meno, in conseguenza dell'effetto liberatorio e della sopravvenuta estinzione della società, l'interesse alla domanda di risoluzione del contratto;
non pagina 5 di 12 altrettanto era a dirsi per la domanda di risarcimento del danno, per il quale l'interesse al contrario persisteva. Il danno veniva liquidato in misura pari al lucro cessante, ossia nella differenza tra il corrispettivo pattuito (31.200 euro) e il valore residuo della quota (2.368,81 euro), il tutto, maggiorato degli interessi.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche APPELLATO), proponendo gravame avverso Controparte_1 la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per l'unico motivo di appello relativo alla “Erroneità della sentenza riguardo alla risoluzione del contratto preliminare di cessione della quota e conseguente risarcimento del danno”.
Per tale ragione veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 12 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
I. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse all'impugnazione. Afferma il che l'appellante non avrebbe interesse all'accoglimento dell'impugnazione CP_1 in quanto questo comporterebbe al più la reviviscenza del contratto preliminare di compravendita, con conseguente obbligo di versare il prezzo pattuito, con un risultato dal punto di vista matematico identico a quello che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza impugnata.
Sussiste invece senz'altro l'interesse dell'appellante alla pronuncia, non tanto per ripristinare il contratto preliminare, il cui oggetto è divenuto impossibile per effetto dello scioglimento della società, quanto per negare i presupposti dell'obbligazione risarcitoria. La decisione impugnata, infatti, pur prendendo atto dell'impossibilità di disporre l'adempimento del contratto preliminare, non potendo essere cedute le quote di una società già cessata, ha comunque ritenuto sussistente l'interesse concreto alla domanda di risoluzione, quale presupposto della richiesta di risarcimento del danno (cft. p. 11 sentenza).
In quest'ottica, quindi, permane l'interesse alla verifica dei presupposti per la risoluzione del contratto preliminare, in quanto funzionale all'esame della domanda risarcitoria. L'eventuale accoglimento della domanda, poi, non porterebbe ad una reviviscenza dell'obbligo di corrispondere il prezzo, come sostiene l'appellato, essendo divenuto impossibile l'oggetto del contratto.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
II. La critica contenuta nell'unico motivo di gravame è infondata.
L'appellante dichiara di impugnare i capi 3 e 4 della sentenza, rispettivamente denominati “il contratto preliminare di cessione del 15.11.20215, risoluzione e risarcimento del danno” e “domande di risarcimento del danno”, oltre al capo della sentenza relativo alle spese. pagina 7 di 12 Premette l'appellante che la sentenza di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. ha carattere costitutivo, per cui i suoi effetti si producono dalla data della pronuncia.
Si afferma pertanto che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che egli non aveva dimostrato che la prestazione era divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Deduce il che nel contratto preliminare (sottoscritto il 15.11.2015) Parte_1 non era previsto alcun termine perentorio, né era mai stata fatta una diffida all'adempimento. Tuttavia, il in data 9.11.2016 aveva esercitato il diritto CP_1 di recesso, perdendo così la qualità di socio. Secondo tale impostazione, quindi, la risoluzione del contratto era stata chiesta giudizialmente (in data 18.3.2019) in un momento in cui il aveva già perso la qualità di socio e quando quindi CP_1 già non poteva essere più ceduta la quota di cui aveva perduto la titolarità.
In altri termini, l'attore stesso avrebbe dato corso all'impossibilità dell'esecuzione della prestazione del contratto preliminare;
dunque, il preliminare avrebbe dovuto essere sì risolto, ma impossibilità sopravvenuta imputabile al e non CP_1 inadempimento del Parte_1
Non potendo essere addebitato l'inadempimento del contratto preliminare al essendosi trovato nell'impossibilità giuridica di adempiere, quindi, Parte_1 egli non avrebbe dovuto neppure essere chiamato a risarcire il danno.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Occorrere premettere in fatto che non è corretta la premessa da cui prende le mosse il ragionamento dell'appellante, ovvero che non fosse previsto un termine per l'adempimento.
Nel contratto preliminare di compravendita (doc. 4 di parte attrice) è infatti scritto, all'art. 3, che “l'atto definitivo di vendita di cui al punto 1) dovrà essere stipulato entro 9 (NOVE) mesi dalla data di stipula del presente atto”. Essendo
l'atto datato 15 novembre 2015, la data entro la quale doveva essere sottoscritto il contratto definitivo di cessione della quota era quindi il 15 agosto 2016. pagina 8 di 12 Inoltre, l'art. 2 prevedeva che il prezzo di € 31.200 dovesse essere corrisposto in
24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 3 gennaio 2016.
L'atto di recesso del socio è datato 9 novembre 2016 ed evoca l'art. 2285 CP_1
c.c. comma secondo, e quindi il recesso per giusta causa con effetto immediato, senza attendere il termine semestrale previsto nel contratto (v. doc.1 di parte attrice). A tale data era quindi già decorso il termine per la stipula del contratto definitivo, come pure quelli di pagamento delle prime 11 rate.
È senz'altro corretto affermare che nel caso in esame è stata introdotta una domanda che presupponeva l'emissione di una sentenza di natura costitutiva, non venendo invocata una causa di risoluzione di diritto del contratto (“La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto”. Cass. Sez. 6, 26/11/2021, n. 36918).
Non è però condivisibile l'assunto secondo il quale il giudice sarebbe entrato in contraddizione nel momento in cui ha da un lato risolto giudizialmente, ex nunc, il contratto preliminare, e dall'altro dichiarato l'avvenuto recesso del socio titolare della quota promessa in vendita.
La sentenza del giudice di prime cure, per quanto tratti prima la questione del recesso e poi quella della risoluzione del contratto preliminare, benché essi siano cronologicamente e logicamente da invertire, non è affatto contraddittoria.
pagina 9 di 12 La natura costitutiva della pronuncia la risoluzione di un contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. non implica affatto che il contratto debba necessariamente essere ancora suscettibile di adempimento alla data della sua emissione, o alla data della domanda. Per quanto gli effetti della pronuncia non possano che determinarsi in un momento successivo alla sua emissione, infatti, di regola il giudice accerta che i presupposti della risoluzione si sono verificati in epoca antecedente alla domanda. Un tale accertamento, quindi, non potrà mai essere impedito dalle successive vicende societarie, salvo a verificare in concreto se permanga l'interesse delle parti ad una pronuncia costitutiva di risoluzione. In una tale ottica, pertanto, l'avvenuta cessione delle quote promesse in vendita può costituire un ostacolo esclusivamente per l'emissione di una sentenza di condanna all'adempimento, ma non certo per una pronuncia di risoluzione del contratto preliminare (in senso contrario non può essere invocata la sentenza citata dall'appellante, che non contiene alcuna affermazione del genere di quelle richiamate dallo stesso).
Nel caso specifico, l'intervenuto recesso del socio non ha fatto venire meno l'interesse alla domanda di risoluzione in quanto, se è vero che non residuava la possibilità giuridica dell'adempimento della prestazione, permaneva comunque l'interesse ad accertare che si era verificato un inadempimento imputabile alla controparte nell'ottica della domanda risarcitoria.
In un tale contesto il giudice di prime cure ha utilizzato il parametro del prezzo pattuito per la cessione delle quote esclusivamente per la determinazione del danno da inadempimento, e non certo perché valutasse che, in assenza della sua decisione, vi sarebbero stati gli estremi per richiedere il pagamento di tale corrispettivo.
Neppure appare sostenibile la posizione dell'appellante, secondo la quale il suo inadempimento non sarebbe imputabile, essendo divenuta nelle more impossibile la controprestazione, in quanto, come si è già accennato, nel momento in cui il
è receduto dalla qualità di socio era già spirato il termine per il CP_1 pagina 10 di 12 pagamento di quasi metà delle rate pattuite, senza che il avesse Parte_1 provveduto in alcuna misura.
Risulta pertanto corretta la decisione nella parte in cui ha accertato che, antecedentemente al recesso, si erano verificati i presupposti per una risoluzione per inadempimento del del contratto preliminare, come pure è corretto Pt_2 far derivare da tale inadempimento l'obbligo risarcitorio, che non viene contestato nella sua quantificazione.
Il motivo di appello è dunque da rigettare in quanto infondato.
III. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 19/04/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna a rifondere le spese legali del giudizio di Parte_1 appello dell'appellato che liquida in complessivi euro Controparte_1
1.984,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, Iva e CPA, come per legge;
pagina 11 di 12 3. Dichiara l'appellante tenuto a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1405/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CALISTRI ALFREDO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._2
FELICE ANNABELLA PAOLA e dell'avv. DE FELICE ALESSANDRO LUIGI,
APPELLATO
avverso la sentenza n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 19/04/2022
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 12 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa riforma parziale della impugnata sentenza, come meglio sopra precisato:
In via principale ed in rito: accertati i gravi e fondati motivi di cui in narrativa, sospendere ex art. 283 c.p.c., anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e del Tribunale di Prato.
Nel merito: dichiarare infondata, anche per carenza di interesse, e comunque non provata, la domanda di inadempimento del Sig. in relazione alle Parte_1 obbligazioni di cui alla scrittura privata del 15. ente risoluzione della stessa, in ragione dell'avvenuto recesso del Sig. dalla società CP_1 [...]
a mezzo racc. del 6; conseguent Controparte_2 rigettare la domanda di risarcimento del danno.
In ragione di ciò rideterminare le spese di lite a carico dell'appellante del primo grado di giudizio in ragione del principio di soccombenza reciproca, con vittoria di spese e competenze del secondo giudizio”.
Per la parte appellata:
“Tutto ciò premesso, il sig. così come rappresentato e difeso CP_1
CONCLUDE affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia:
1) Dichiarare l'appello principale inammissibile per carenza di interesse e, per l'effetto rigettarlo;
2) Nel merito, in subordine rigettare l'appello formulato dal sig. perché Parte_1 infondato in fatto e diritto, in ragione della retroattività della risoluzione rispetto al recesso;
3) In ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenga che la prestazione del sia divenuta impossibile, dichiarare che la causa è Parte_1 imputabile al debit gioni esposte nei paragrafi 3 e 4, con conferma della risoluzione del contratto preliminare del 15/11/2022 e del conseguente diritto del sig. al risarcimento dei danni subiti e, pertanto, rigettare l'appello; CP_1
4) Con conferma della vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti Controparte_1 al Tribunale di Prato domandando la dichiarazione di Parte_1 avvenuto recesso dalla società “ nonché Controparte_2
pagina 2 di 12 la risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di vendita delle quote della medesima società e, per l'effetto, la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
L'attore riferiva che di essere stato socio assieme al della società Parte_1
“ , egli come accomandante e il Controparte_2 convenuto come accomandatario. Desiderando il abbandonare la CP_1 compagine sociale, in data 15.11.2025 veniva stipulato con scrittura privata un preliminare di compravendita della sua quota sociale, pari al 50%, a beneficio del per il prezzo di 31.200 euro da corrispondere in 24 rate mensili a Parte_1 partire dal 3 gennaio 2016. Nessuna rata veniva corrisposta e, nel corso di una verifica, il veniva a conoscenza del fatto che il aveva CP_1 Parte_1 rivenduto a prezzo esiguo, a sé e a terzi, i beni facenti parte del compendio aziendale.
Considerando quegli atti di gestione come integranti una causa giustificativa del recesso del socio, con lettera raccomandata del 9.11.2016 il domandava CP_1 il recesso per giusta causa dal vincolo sociale.
Domandava quindi in giudizio l'attore la risoluzione giudiziale per inadempimento del contratto preliminare di vendita della quota sociale, e conseguentemente il risarcimento del danno patito, oltre all'accertamento della causa di scioglimento della società, con contestuale liquidazione della quota.
Si costituiva il eccependo il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., Parte_1 essendo la società venuta ormai meno a seguito della sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese. Inoltre, il convenuto deduceva che la domanda di risoluzione del contratto preliminare era contraddittoria rispetto al recesso esercitato nel novembre 2016, avendo il perduto la qualità di socio. Dal CP_1 momento che il recesso era divenuto operativo nel momento in cui la relativa comunicazione era pervenuta alla società, poi, la liquidazione della società doveva essere effettuata alla luce della situazione patrimoniale esistente in tale pagina 3 di 12 momento. Quanto poi alla domanda di risarcimento per danni, l'attore non sarebbe stato legittimato con riferimento alle compromissioni del patrimonio sociale. Il convenuto domandava pertanto il rigetto delle domande.
La causa veniva istruita con prove documentali e consulenza tecnica volta a valutare il valore della quota.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 239/2022 pubblicata il 19/04/2022 il Tribunale di PRATO così statuiva:
“Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da nei Controparte_1 confronti di con atto di citazione notificato in data 11-19 Controparte_2 aprile 2018 rinnovazione, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'efficacia del recesso dalla società di Controparte_2 cui alla lettera raccomandata d cio accomandante, Controparte_1
b) liquida la quota della società di in € 2368,81, alla data di efficacia del Controparte_1 recesso;
c) dichiara risolto il contratto preliminare di cessione sottoscritto in data 15 novembre 2015; d) condanna al pagamento della complessiva somma di € 31.200,00 Controparte_2 valore della quota sociale liquidata ed il residuo a titolo di danno da lucro cessante derivato dall'inadempimento alla scrittura sottoscritta in data 15 novembre 2015), con interessi in misura legale dalla data del novembre 2016 all'effettivo soddisfo;
e) condanna Il convenuto al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore, che si liquidano complessivamente in € 10.612,50 per compenso professionale, oltre € 801,90 per esborsi, IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché spese di CTU nella misura liquidata con separato decreto, dichiarandone la compensazione per un terzo e distraendole in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art 93 cpc”.
Il Tribunale di Prato anzitutto circoscriveva il thema decidendum nell'accertamento del recesso dalla società, con conseguente richiesta di pagina 4 di 12 liquidazione della quota sociale, e nella risoluzione dell'accordo negoziale di cessione della quota per inadempimento, e conseguente domanda di risarcimento del danno.
Quanto alla legittimazione passiva, venuta meno la società, l'obbligazione della liquidazione della quota si doveva intendere come trasferita in capo ai soci;
permaneva poi l'interesse ad agire in capo all'attore in ordine all'accertamento del recesso anche a seguito dell'estinzione della società, perché la data della produzione dei relativi effetti incideva sulla determinazione della quota sociale – e conseguente condanna.
Riguardo alla domanda di recesso e liquidazione della quota, il giudice di primo grado evidenziava che l'attore aveva esercitato il proprio diritto di recesso, come da statuto, con lettera raccomandata del 9.11.2016, ricevuta il giorno successivo dalla società e dal socio. Non attendendo i sei mesi prescritti dallo statuto per l'efficacia del recesso, il convenuto aveva depositato istanza di Parte_1 cancellazione il 10.2.2017 per mancata ricostituzione della pluralità dei soci.
Rilevava quindi il decidente che allo scioglimento della società conseguiva il dovere di aprire la fase della liquidazione, parametrato alla situazione patrimoniale del giorno in cui si era verificata la causa di scioglimento, che il CTU aveva quantificato in euro 4.737,62, con un valore quindi della quota del 50% da liquidare pari ad euro 2.368,81.
Quanto alla domandata risoluzione del contratto preliminare di cessione, il giudice di primo grado riconosceva l'inadempimento del e per l'effetto Parte_1 dichiarava risolto il contratto. Ne conseguivano due effetti: uno liberatorio ex nunc (il venir meno per entrambi del diritto a richiedere l'adempimento del contratto preliminare, cioè la stipula del definitivo) e uno restitutorio ex tunc
(relativo alle prestazioni già eseguite, pari però a zero).
Veniva, quindi, meno, in conseguenza dell'effetto liberatorio e della sopravvenuta estinzione della società, l'interesse alla domanda di risoluzione del contratto;
non pagina 5 di 12 altrettanto era a dirsi per la domanda di risarcimento del danno, per il quale l'interesse al contrario persisteva. Il danno veniva liquidato in misura pari al lucro cessante, ossia nella differenza tra il corrispettivo pattuito (31.200 euro) e il valore residuo della quota (2.368,81 euro), il tutto, maggiorato degli interessi.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche APPELLATO), proponendo gravame avverso Controparte_1 la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per l'unico motivo di appello relativo alla “Erroneità della sentenza riguardo alla risoluzione del contratto preliminare di cessione della quota e conseguente risarcimento del danno”.
Per tale ragione veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 12 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
I. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse all'impugnazione. Afferma il che l'appellante non avrebbe interesse all'accoglimento dell'impugnazione CP_1 in quanto questo comporterebbe al più la reviviscenza del contratto preliminare di compravendita, con conseguente obbligo di versare il prezzo pattuito, con un risultato dal punto di vista matematico identico a quello che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza impugnata.
Sussiste invece senz'altro l'interesse dell'appellante alla pronuncia, non tanto per ripristinare il contratto preliminare, il cui oggetto è divenuto impossibile per effetto dello scioglimento della società, quanto per negare i presupposti dell'obbligazione risarcitoria. La decisione impugnata, infatti, pur prendendo atto dell'impossibilità di disporre l'adempimento del contratto preliminare, non potendo essere cedute le quote di una società già cessata, ha comunque ritenuto sussistente l'interesse concreto alla domanda di risoluzione, quale presupposto della richiesta di risarcimento del danno (cft. p. 11 sentenza).
In quest'ottica, quindi, permane l'interesse alla verifica dei presupposti per la risoluzione del contratto preliminare, in quanto funzionale all'esame della domanda risarcitoria. L'eventuale accoglimento della domanda, poi, non porterebbe ad una reviviscenza dell'obbligo di corrispondere il prezzo, come sostiene l'appellato, essendo divenuto impossibile l'oggetto del contratto.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
II. La critica contenuta nell'unico motivo di gravame è infondata.
L'appellante dichiara di impugnare i capi 3 e 4 della sentenza, rispettivamente denominati “il contratto preliminare di cessione del 15.11.20215, risoluzione e risarcimento del danno” e “domande di risarcimento del danno”, oltre al capo della sentenza relativo alle spese. pagina 7 di 12 Premette l'appellante che la sentenza di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. ha carattere costitutivo, per cui i suoi effetti si producono dalla data della pronuncia.
Si afferma pertanto che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che egli non aveva dimostrato che la prestazione era divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Deduce il che nel contratto preliminare (sottoscritto il 15.11.2015) Parte_1 non era previsto alcun termine perentorio, né era mai stata fatta una diffida all'adempimento. Tuttavia, il in data 9.11.2016 aveva esercitato il diritto CP_1 di recesso, perdendo così la qualità di socio. Secondo tale impostazione, quindi, la risoluzione del contratto era stata chiesta giudizialmente (in data 18.3.2019) in un momento in cui il aveva già perso la qualità di socio e quando quindi CP_1 già non poteva essere più ceduta la quota di cui aveva perduto la titolarità.
In altri termini, l'attore stesso avrebbe dato corso all'impossibilità dell'esecuzione della prestazione del contratto preliminare;
dunque, il preliminare avrebbe dovuto essere sì risolto, ma impossibilità sopravvenuta imputabile al e non CP_1 inadempimento del Parte_1
Non potendo essere addebitato l'inadempimento del contratto preliminare al essendosi trovato nell'impossibilità giuridica di adempiere, quindi, Parte_1 egli non avrebbe dovuto neppure essere chiamato a risarcire il danno.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Occorrere premettere in fatto che non è corretta la premessa da cui prende le mosse il ragionamento dell'appellante, ovvero che non fosse previsto un termine per l'adempimento.
Nel contratto preliminare di compravendita (doc. 4 di parte attrice) è infatti scritto, all'art. 3, che “l'atto definitivo di vendita di cui al punto 1) dovrà essere stipulato entro 9 (NOVE) mesi dalla data di stipula del presente atto”. Essendo
l'atto datato 15 novembre 2015, la data entro la quale doveva essere sottoscritto il contratto definitivo di cessione della quota era quindi il 15 agosto 2016. pagina 8 di 12 Inoltre, l'art. 2 prevedeva che il prezzo di € 31.200 dovesse essere corrisposto in
24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 3 gennaio 2016.
L'atto di recesso del socio è datato 9 novembre 2016 ed evoca l'art. 2285 CP_1
c.c. comma secondo, e quindi il recesso per giusta causa con effetto immediato, senza attendere il termine semestrale previsto nel contratto (v. doc.1 di parte attrice). A tale data era quindi già decorso il termine per la stipula del contratto definitivo, come pure quelli di pagamento delle prime 11 rate.
È senz'altro corretto affermare che nel caso in esame è stata introdotta una domanda che presupponeva l'emissione di una sentenza di natura costitutiva, non venendo invocata una causa di risoluzione di diritto del contratto (“La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto”. Cass. Sez. 6, 26/11/2021, n. 36918).
Non è però condivisibile l'assunto secondo il quale il giudice sarebbe entrato in contraddizione nel momento in cui ha da un lato risolto giudizialmente, ex nunc, il contratto preliminare, e dall'altro dichiarato l'avvenuto recesso del socio titolare della quota promessa in vendita.
La sentenza del giudice di prime cure, per quanto tratti prima la questione del recesso e poi quella della risoluzione del contratto preliminare, benché essi siano cronologicamente e logicamente da invertire, non è affatto contraddittoria.
pagina 9 di 12 La natura costitutiva della pronuncia la risoluzione di un contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. non implica affatto che il contratto debba necessariamente essere ancora suscettibile di adempimento alla data della sua emissione, o alla data della domanda. Per quanto gli effetti della pronuncia non possano che determinarsi in un momento successivo alla sua emissione, infatti, di regola il giudice accerta che i presupposti della risoluzione si sono verificati in epoca antecedente alla domanda. Un tale accertamento, quindi, non potrà mai essere impedito dalle successive vicende societarie, salvo a verificare in concreto se permanga l'interesse delle parti ad una pronuncia costitutiva di risoluzione. In una tale ottica, pertanto, l'avvenuta cessione delle quote promesse in vendita può costituire un ostacolo esclusivamente per l'emissione di una sentenza di condanna all'adempimento, ma non certo per una pronuncia di risoluzione del contratto preliminare (in senso contrario non può essere invocata la sentenza citata dall'appellante, che non contiene alcuna affermazione del genere di quelle richiamate dallo stesso).
Nel caso specifico, l'intervenuto recesso del socio non ha fatto venire meno l'interesse alla domanda di risoluzione in quanto, se è vero che non residuava la possibilità giuridica dell'adempimento della prestazione, permaneva comunque l'interesse ad accertare che si era verificato un inadempimento imputabile alla controparte nell'ottica della domanda risarcitoria.
In un tale contesto il giudice di prime cure ha utilizzato il parametro del prezzo pattuito per la cessione delle quote esclusivamente per la determinazione del danno da inadempimento, e non certo perché valutasse che, in assenza della sua decisione, vi sarebbero stati gli estremi per richiedere il pagamento di tale corrispettivo.
Neppure appare sostenibile la posizione dell'appellante, secondo la quale il suo inadempimento non sarebbe imputabile, essendo divenuta nelle more impossibile la controprestazione, in quanto, come si è già accennato, nel momento in cui il
è receduto dalla qualità di socio era già spirato il termine per il CP_1 pagina 10 di 12 pagamento di quasi metà delle rate pattuite, senza che il avesse Parte_1 provveduto in alcuna misura.
Risulta pertanto corretta la decisione nella parte in cui ha accertato che, antecedentemente al recesso, si erano verificati i presupposti per una risoluzione per inadempimento del del contratto preliminare, come pure è corretto Pt_2 far derivare da tale inadempimento l'obbligo risarcitorio, che non viene contestato nella sua quantificazione.
Il motivo di appello è dunque da rigettare in quanto infondato.
III. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 19/04/2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna a rifondere le spese legali del giudizio di Parte_1 appello dell'appellato che liquida in complessivi euro Controparte_1
1.984,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, Iva e CPA, come per legge;
pagina 11 di 12 3. Dichiara l'appellante tenuto a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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