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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/05/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 08/05/2025, ore 10.06, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Stefano Pellegrino, nell'interesse del ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda proposta.
L'Avv. Mariangela Borgese, per l' e per delega dell'Avv. Angela Maria La- CP_1
ganà, la quale si riporta alla memoria difensiva e alle eccezioni ivi formulate.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, Avv. Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 846/2025 all'udienza dell'8.5.2025ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Pellegrino Parte_1
e Stefano Pellegrino, giusta procura in atti ricorrente
e
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta pro- cura generale alle liti in atti. resistente
1 dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15.45, assenti le parti, delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025 la ricorrente ha dedotto di aver presentato in data 06.07.2022 domanda tendente ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità al la-
voro e la stessa veniva accolta come da comunicazione del 29.12.2023 e con decor-
renza dall'1° agosto 2022.
A pagina 2 dello stesso modello, alla voce importo degli arretrati veniva indicato il credito spettante per il periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2023 per l'importo di €
10.339,79 suddiviso per anni di riferimento: anno 2022 (2.845,81), anno 2023
(7.493.98).
Con la rata di gennaio 2024 veniva posto in pagamento l'importo lordo comples- sivo degli arretrati per € 10.339,79, con una trattenuta IRPEF anni precedenti da conguaglio arretrati per € 2.460,42.
Avverso la trattenuta operata la ricorrente presentava ricorso amministra- CP_1
tivo, che tuttavia rimaneva senza esito.
Sosteneva con il presente ricorso che la trattenuta a titolo di IRPEF praticata per gli anni di riferimento era illegittima, atteso che la medesima, non superando i limiti di reddito previsti dalla legge, rientrava nella “NO TAX ” e, pertanto, CP_3
non le doveva essere operata alcuna trattenuta erariale.
I redditi posseduti dalla ricorrente per gli anni 2022 e 2023, erano stati comunicati all' in data 06.12.2023 con la trasmissione del Mod. RED – COD. AP15, CP_1
così come erano state dichiarate al soggetto che corrisponde gli arretrati l'ammon- tare delle detrazioni d'imposta con l'invio del Mod. DETRAZIONI COD. AP06.
Con l'invio di tale documentazione la ricorrente, a suo dire, aveva assolto all'onere di dichiarare l'ammontare delle detrazioni fruite nel periodo oggetto di causa.
E tutto ciò era avvenuto prima dell'invio della comunicazione del 29.12.2023.
Per tal motivo, alcuna trattenuta doveva essere operata sugli arretrati corrisposti e l' era tenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.460,11, trattenuta CP_1 indebitamente dall' per gli anni 2022 e 2023 a titolo di IRPEF sulla pensione CP_1
Cat. IO n° 17015833, con la cedola di gennaio 2024.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via CP_1
2 preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tribu- tario, vertendosi in materia di tassazione, nella specie trattenute Irpef applicate sugli arretrati dell'assegno di invalidità riconosciuto, e pertanto ai sensi dell'art. 2
d.lgs. 546/92 rientravano tra le materie oggetto della giurisdizione tributarie le controversie relative alle imposte sui redditi.
Eccepiva, ancora il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere so- stituto di imposta ex art 64 DPR n. 600\73 e come tale, ai sensi dell'art. 23 del DPR
n. 600\73 doveva operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta dai percipienti.
Pertanto, il sostituto di imposta non poteva essere evocato in un giudizio avente ad oggetto la misura della ritenuta fiscale che il contribuente deve versare.
Nel merito contestava ed impugnava il dedotto avversario sostenendo di operare quale sostituto di imposto.
Riteneva, in ogni caso, che non era applicabile al caso concreto il regime della 'no tax area' che attiene a redditi di diversa natura, trattandosi di arretrati corrisposti in seguito al riconoscimento giudiziario dell'assegno ordinario di invalidità.
La causa è stata istruita documentalmente e all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta a sentenza.
Occorre, in primo luogo, disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione Tributaria.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di giurisdizione, le
contro
- versie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto vo- lontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tri- butario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo priva- tistico cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario ( cfr Trib. Roma Sez.
II 1.7.2019, Corte di Cass. Sez. Un. 15031/2009).
Quindi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie tra so- stituto d'imposta e sostituito, qualora non sia in discussione l'esistenza o la quan- tificazione dell'obbligazione tributaria, ma solo rapporti di debito e credito di na- tura privatistica.
3 Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sol- levata dall' . CP_1
Secondo l'orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21523 del 2017, condiviso da questo Tribunale, le controversie che sorgono tra sostituto d'imposta e sostituito , relative al legittimo e corretto eserci- zio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non ha ad oggetto una controversia tra contri- buente e amministrazione finanziaria , ma riguarda il rapporto tra sostituto e so- stituito, dove l'accertamento sull'imposta contestata ha valore meramente inci- dentale. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente chiede che venga accertata l'ille- gittimità della trattenuta operata dall' sui ratei di pensione arretrati.
Pertanto, l' è l'unico legittimato passivo nel presente giudizio. CP_1
Passando, infine, a considerare la questione della tassazione separata, secondo quello che è l'orientamento costante della giurisprudenza è da ritenersi illegittima.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 18.4.2019 ha sta- tuito che “per le somme percepite a titolo di arretrati di pensione d'invalidità trova applicazione il principio di cassa, con la conseguenza che tali somme sono assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti al periodo di imposta in cui si
è verificato il pagamento”.
Quindi, è stata affermata l'applicazione del criterio di cassa in luogo di quello di competenza in caso di corresponsione degli arretrati e la correttezza dell'applica- zione dell'aliquota minima del 23%, specificandosi "...che la ratio della tassazione separata, nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro matu- razione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvi- sarsi nella volontà di "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa", in ragione del quale i redditi vanno assogget- tati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. L'obiettivo della disposi- zione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che co- munque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento suc- cessivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva."
4 Sulla scia di tale pronuncia, anche la giurisprudenza di merito, fra tutte si men- ziona la Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza del 23.11.2021 n.
476, ha ritenuto legittima la tassazione separata in caso di liquidazione di arretrati.
Nella suddetta pronuncia si è statuito il principio che l'onere della prova ricade sul contribuente nel caso di indebito previdenziale, che riguarda anche l'ipotesi in cui il contribuente agisce in giudizio per ottenere la restituzione della somma trat- tenuta dall' a titolo di ritenuta fiscale, deve essere valutato alla luce della CP_1
mutata disciplina introdotta con il D.P.R. n. 917 del 1986, la quale, pur mante- nendo, per gli arretrati di cui all'art. all'art. 17 lette b), il sistema della tassazione separata per gli arretrati, (che era stato giudicato incostituzionale con la sentenza n. 104/85), disciplinato dall'art. 21, ha introdotto, al comma 4 dello stesso art. 21
D.P.R. n. 917 del 1986, la previsione specifica che anche agli arretrati si applichi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13.
Attraverso tale sistema si ottiene l'esenzione dall'imposta di coloro i cui redditi non abbiano superato il minimo imponibile e si rende quindi la normativa con- forme ai principi fissati dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 104/1985, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
12, lett. d) e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spet- tanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.
Attraverso il meccanismo delle detrazioni sopra descritto, il soggetto che nei sin- goli anni di formazione dei redditi corrisposti tardivamente e cumulativamente, sia rimasto al di sotto della soglia che, per comodità, chiameremo della no tax area, di fatto si troverà a non dover pagare nulla, neppure a titolo di tassazione separata.
Ritenendo di dover aderire all'orientamento sopra indicato si evidenzia che spetta alla ricorrente dimostrare di aver diritto alle suddette detrazioni.
Nel caso di specie la signora ha dimostrato di non avere superato il reddito minimo imponibile, previsto in € 8.174,00 sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023, come
5 si evince dal modello RED AP15, (doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte ricor- rente), dal Mod. DETRAZIONI COD. AP06 (doc n. 5).
Del resto, quanto dichiarato dalla ricorrente in merito al reddito posseduto non è contestato in alcun modo dall' , per cui deve ritenersi veritiero. CP_1
Conseguentemente, alla ricorrente non doveva essere effettuata alcuna trattenuta
Irpef in sede di liquidazione degli arretrati.
Il ricorso va, dunque, accolto con condanna dell' alla erogazione in favore CP_1
della ricorrente della somma di € 2.460,11, illegittimamente trattenuta a titolo di
Irpef in fase di liquidazione a conguaglio degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla proposizione della do- manda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1.Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna l' alla corresponsione in CP_1
favore della ricorrente della somma di € 2.460,11, illegittimamente trattenuta a titolo di Irpef in fase di liquidazione degli arretrati sulla pensione Cat. IO n°
17015833, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla proposizione della do- manda.
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1865,00, oltre CP_1
rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso, in Palmi l'8.5.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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