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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1122/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1122/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Riso Giuseppe) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Malogioglio Monica) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/04/2020, Parte_1 premettendo di avere contratto, in data 21.02.2015, matrimonio concordatario con
, dalla cui unione erano nati due figli, di cui uno deceduto Controparte_2 prematuramente e l'altro ancora minorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe provocato la crisi matrimoniale ponendo in essere atteggiamenti vessatori e vilenti a suo danno.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_2 domanda di separazione ma chiedeva in riconvenzionale che la stessa venisse addebitata alla ricorrente, colpevole a suo dire di condotte violente e vessatorie nei suoi confronti.
All'udienza presidenziale del 24.11.2020, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento della prova per testi, all'udienza del 05.11.2024, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Vanno esaminate adesso le reciproche domande di addebito formulate dalle parti.
È noto che la pronuncia di addebito della separazione ad uno dei coniugi postula non oltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente riconducibile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione, quindi, non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Inoltre, è principio consolidato quello secondo cui: “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
22-03-2017, n. 7388).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che il matrimonio contratto con il convenuto era stato il classico matrimonio “riparatore”, dovuto alla scoperta di una gravidanza e che tutta la vita matrimoniale era stata caratterizzata dalla presenza di litigi dovuti a incompatibilità caratteriali e a questioni economiche, in più occasioni sfociati in violenze fisiche e verbali.
A sostegno di tali deduzioni, la ricorrente ha articolato prova testimoniale che tuttavia non è stata espletata stante la mancata intimazione dei testimoni.
Con note del 26.2.2024, ha prodotto dei verbali di sommarie informazioni Parte_1 rese nel procedimento penale per maltrattamenti, in atto pendente, a carico del convenuto.
Nel verbale di sommarie informazioni testimoniali del 17.12.2019 rese da Tes_1
fratello della ricorrente, si legge: “mi è capitato spesso di intervenire subito e nella
[...]
immediatezza dei maltrattamenti subiti da mia sorella che mi chiamava in aiuto e potendo vedere i segni di percosse o lesioni appena subite da lei. Infatti, almeno in due circostanze, l'ho accompagnata io presso il pronto soccorso per le cure in seguito alle lesioni subite.
Nel verbale Sit del 22.11.2019 si legge: “In un'altra circostanza, circa due anni addietro, presumo nel periodo invernale, mia sorella mi chiamava al telefono chiedendomi aiuto e io e mia madre ci andavamo trovando sul posto già i Carabinieri e mia sorella alquanto agitata e con una ferita al viso. Perciò subito la portavo al pronto soccorso dove veniva curata e da lì a casa nostra dove vi rimaneva per circa un anno. L'ultimo fatto grave accaduto il 22 novembre
2019, come già raccontatovi in data 29.11.2019, di nuovo a seguito di liti causati dal fatto che lui sperpera i soldi, non provvede all'economia familiare, picchiava mia sorella ed una volta giunto sul posto questa volta solo dopo che mia sorella mi aveva chiamato e sentendo gridare
a telefono sia lei che mio nipote. Appena giunto a casa di mia sorella dove trovavo già i
Carabinieri, mia sorella mi ha raccontato che il marito aveva tentato di strangolarla per togliere il telefono, e una volta che si è liberata riusciva a scappare al piano di sotto da alcuni nostri cugini. In quel frangente riuscivo a parlare con mio cognato che mi confermava la lite e che le aveva stretto il collo per evitare che chiamasse i Carabinieri. Mia sorella, infatti, aveva delle escoriazioni al collo e per tale motivo l'ho portata al pronto soccorso di Canicattì”.
Tali dichiarazioni, raccolte in sede di sommarie informazioni trovano riscontro negli altri elementi probatori raccolti nel corso dell'istruttoria.
È agli atti un referto rilasciato dal Pronto Soccorso del P.O “ ” di Persona_1
Canicattì in data 07.10.2017 e un altro del 22.11.2019, in cui si evince che la ricorrente ha riportato, a seguito delle riferite aggressioni da persona nota, lesioni giudicate guaribili in 10 giorni e 5 giorni. Nei referti si legge: “paziente policontusa con f.l.c. al volto regione orbitaria sx e 1 dito mano sx” e “si prende visione di eritema in zona laterale (dx e sn) del collo”.
Dal canto suo, il convenuto ha dedotto che la convivenza con la moglie sarebbe divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento aggressivo tenuto dalla stessa, la quale aveva posto in essere condotte violente a suo danno.
Tali deduzioni hanno trovato riscontro nella prova con la teste Testimone_2 madre del convenuto, la quale ha dichiarato di aver assistito a un episodio di violenza occorso nel settembre 2015 (“è vero, preciso però in quella occasione ci eravamo riuniti tutti per far riappacificare mia nuora con mio figlio e che non si era discusso di questioni economiche;
ho visto che mia nuora ha dato uno schiaffo a mio figlio”). Inoltre, la testimone ha confermato anche che il 7 ottobre dell'anno 2017, recatasi a casa del convenuto in quanto preoccupata delle continui liti tra quest'ultimo e la moglie, trovava il figlio con una ferita alla testa (“quando sono arrivata a casa sua l'ho visto con una ferita alla testa ma è stato, come sempre, vago dicendomi che aveva litigato con la moglie;
mi ha CP_2
detto che è stata la moglie a colpirlo ma senza specificare altro;
non so dire se mio figlio abbia sporto denuncia ma a casa ho trovato i carabinieri”).
Infine, la testimone ha riferito di aver visto i tagli al braccio riportati dal figlio a seguito di una lite con la moglie e cagionati dalla stessa per come riferitole dal convenuto (“non ero presente al momento del fatto ma mio figlio è venuto a casa mia e l'ho visto con due tagli al braccio;
in quella occasione mi disse che era stata la moglie a seguito di un litigio ed è rimasto da me)”.
Il teste , padre del convenuto, ha dichiarato di aver visto i segni e Testimone_3 le ferite riportate dal figlio a seguito delle liti con la moglie nelle date del 7.10.2017 e
3.10.2020 (ho trovato mio figlio con un graffio importante sul sopracciglio;
mio figlio mi aveva detto che era stata la moglie mentre lui non aveva risposto all'aggressione”; “non ho assistito all'aggressione ma ho visto la ferita mio;
figlio mi ha detto che era stata la moglie”).
A sostegno delle proprie deduzioni il convenuto ha anche prodotto un certificato medico a firma della dott.ssa nel quale si attesta che lo stesso aveva Per_2 riportato, a seguito di aggressione da persona nota, lesioni giudicate guaribili con 3 giorni di prognosi.
Ebbene, alla luce di tali elementi, emerge la presenza di un clima familiare di forte conflittualità tra le parti e connotato da continui litigi per incompatibilità caratteriale e anche da reciproci atti di violenza.
Ciò non rende possibile stabilire con certezza quali delle condotte coniugali si sia posta quale antecedente causale della crisi coniugale.
In fattispecie analoghe, la giurisprudenza ha anche avuto modo di osservare come
“In tema di addebito della separazione coniugale, se è vero da un lato che la violazione dell'integrità fisica di un coniuge da parte dell'altro rappresenta una violazione talmente grave dei doveri coniugali, da giustificare l'addebito della separazione, è altrettanto vero tuttavia che l'aggressione fisica esclude l'addebito della separazione se è comparabile con comportamenti omogenei”
(Tribunale Cremona sez. I, 17/10/2022, n.487).
Pertanto, le reciproche domande di addebito meritano di essere rigettate.
Quanto all'affidamento del figlio minore, vanno confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale. Pertanto, il figlio minore va affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato stabilmente presso il domicilio materno. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici del minore.
Solo in caso di disaccordo, il minoro trascorrerà con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e un intera giornata (dalle ore
10,00 alle ore 20,00) a scelta tra il sabato e la domenica nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di trenta giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
L'ordinanza presidenziale merita conferma anche riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro.
Pertanto, verserà a a titolo di concorso Controparte_2 Parte_1 nel mantenimento del figlio minore , entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro
250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del
50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
Va invece rigettata la domanda della ricorrente volta a ottenere un assegno per il suo mantenimento tenuto conto della manifestata capacità lavorativa della stessa.
L'uso casa coniugale è assegnato a e al figlio con lei Parte_1 convivente.
La mancata opposizione alla domanda principale e il rigetto delle reciproche domande di addebito fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 nata ad [...] il [...] e , nato ad [...] il [...]; Controparte_2
rigetta le reciproche domande di addebito;
affida il figlio minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a a Controparte_2 Parte_1 titolo di concorso nel mantenimento del figlio, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
assegna l'uso della casa coniugale a e al figlio che con lei Parte_1 convive;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)