Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 9.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°3010\2023 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to A. De Cadilhac in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso ricorrente
E
e rapp.te e difese dall'avv.to E. Controparte_1 Controparte_2
Tomaselli in virtù di mandati allegati alle memorie di costituzione
CP_3
NONCHE'
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dagli avv.ti CP_4
E. Mittoni e M. Morelli in virtù di procura generale notarile alle liti
Chiamato in causa
OGGETTO: pagamento di differenze retributive e versamento contributi previdenziali
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.1.2023 esponendo che Parte_1 dal 7.9.2020 aveva lavorato alle dipendenze delle convenute in qualità di addetta all'assistenza di non Controparte_1 autosufficiente con diritto all'inquadramento nel livello CS, che in data 30.8.2021 era stata licenziata oralmente, che il rapporto di lavoro non era stato regolarizzato, che aveva lavorato osservando l'orario di lavoro dedotto pari a 12 ore settimanali e dal 15.12.2020
a 20 ore settimanali, che nulla aveva percepito a titolo di 13°
si è costituita eccependo che il rapporto di lavoro Controparte_1 era cessato per dimissioni della ricorrente al rientro dalle ferie, che nella retribuzione era compreso il pagamento della 13° mensilità, che la ricorrente aveva fruito dei 20 giorni di ferie maturate;
ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
Si è costituita eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda, vite le spese.
Si è costituito l' chiedendo la condanna delle convenute al CP_4 pagamento dei contributi eventualmente maturati a seguito dell'accertamento delle differenze retributive maturate in favore della ricorrente, vinte le spese.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi ai propri atti e conclusioni già formulate.
La domanda è in parte fondata.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di non avendo la ricorrente, gravata del relativo Controparte_2 onere, fornito prova sufficiente della qualità di datore di lavoro della . CP_2
In particolare, la teste , pur avendo dichiarato che Testimone_1
“a richiesta della signora di cercare una persona per CP_2 assistere sua madre io le presentai la ricorrente. Ero presente quando le parti si accordarono nel mio negozio per lo svolgimento delle prestazioni lavorative di assistenza alla madre della CP_2 nulla ha riferito, come del resto gli ulteriori testi, in ordine all'esercizio da parte della nei confronti della ricorrente CP_2 dei tipici poteri datoriali di direzione e controllo. Né possono ritenersi prova sufficiente del relativo assunto di messaggi a mezzo
“Whatsapp” scambiati dalla ricorrente con la dai quali non CP_2 emerge la trasmissione di quest'ultima di direttive di lavoro bensì mere indicazioni circa le esigenze della e richieste di CP_1 informazioni sulle condizioni della stessa.
Quanto alla domanda proposta nei confronti di si Controparte_1 osserva che quest'ultima ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto anche con riferimento alle mansioni svolte dalla ricorrente ed al relativo livello di inquadramento dedotto.
La domanda va, tuttavia, respinta nella parte relativa alle festività ed al pagamento dell'indennità per permessi non fruiti in mancanza di prova della continuità dell'attività lavorativa in assenza di pausa per permessi e dello svolgimento dell'attività medesima durante le festività.
Va, al contrario, riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento della somma di E.647,20 maturata a titolo di 13° mensilità in mancanza di prova documentale dell'imputazione a tale titolo del pagamento della maggiore retribuzione rispetto alla misura prevista dal ccnl di categoria e tenuto conto, quanto alla quantificazione, che il mese di settembre 2020 va calcolato per intero, essendo il rapporto di lavoro decorso dal 7 settembre, ugualmente al mese di agosto 2021 poichè il rapporto di lavoro è cessato in data 30 agosto.
Vanno, altresì, riconosciuti i crediti per retribuzione maturate nel periodo feriale, correttamente quantificata nella somma di E.745,24 in considerazione della durata del rapporto di lavoro, per tfr e per indennità sostitutiva del preavviso in assenza di prova delle dimissioni della ricorrente nonché del pagamento della somma di
E.600,00 eccepita in compensazione.
La domanda va, pertanto, accolta entro i limiti indicati e, per l'effetto, è condannata al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di E.1996,26 di cui E.465,22 a titolo di t.f.r.; le suindicate somme vanno maggiorate degli interessi legali maturati sulle somme via via rivalutate dalla scadenza dei singoli crediti e fino al soddisfo.
La convenuta è, altresì, condannata alla regolarizzazione CP_1 contributiva conseguente all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato dedotto. Le spese seguono la soccombenza e la convenuta è Controparte_1 condannata al pagamento delle spese in favore della ricorrente e di mentre la ricorrente è condannata al pagamento delle spese CP_4 processuali in favore della convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di E.1996,26 maturata per i titoli accertati, di cui
E.465,22 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, nonché alla regolarizzazione contributiva conseguente;
rigetta nel resto.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1 liquidate nella somma di E.1500,00, in favore di ciascuna controparte ricorrente ed , oltre spese generali forfettariamente CP_4 determinate nella misura del 15%. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di liquidate Controparte_2 nella somma di E.1500,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Roma 9.1.2025 Il Giudice