Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4930/2021 assunta in decisione all'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta in data 18 settembre 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Pasquale Ottaviano e Paolo Francesco
[...]
Ambroselli, presso il cui studio in Napoli, al Corso Garibaldi n. 62, elettivamente domicilia, indirizzi di posta elettronica certifica e Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed in virtù di determinazione Unità di Staff Avvocatura n. 12 del 01.02.2022, dagli Avvocati
Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone con i quali è elettivamente domiciliato in alla Piazza Municipio n. 1 presso la Casa Comunale, indirizzo di Controparte_1
posta elettronica certificata Email_3
NONCHE'
c.f. con sede in Bologna alla via Stalingrado n. Controparte_2 P.IVA_2
45, in persona del suo procuratore ad negotia dott. munito dei poteri di Controparte_3
rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 in autentica notaio dott. di Bologna nn. rappresentata e difesa, come da mandato Persona_1 P.IVA_3
- 1 -
23, indirizzo di posta elettronica certificata Email_4
APPELLATI
OGGETTO: appello alla sentenza n. 1815/2021 del Tribunale di Nola, pronunciata in data
20 maggio 2022 e pubblicata in data 25 ottobre 2021, notificata in data 12 novembre 2021, in materia di responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata tramite posta elettronica certificata il 2 dicembre 2021 ha impugnato la sentenza n. 1815/2021 pubblicata il 25 ottobre 2021 con Parte_1 cui il Tribunale di Nola ha respinto la sua richiesta di risarcimento danni proposta nei confronti del e da questi estesa alla sua compagnia assicuratrice per Controparte_1 le lesioni sofferte a seguito del sinistro occorso in data 12 novembre 2015 a causa di un dislivello presente sul marciapiedi di via Vernicchi mentre era ivi in transito, insieme ad un collega, in servizio quale vigile urbano.
1.1. All'esito dell'articolazione dei motivi di appello (su cui ultra § 7) ha Parte_1
concluso perché in via preliminare sia accolta la richiesta di consulenza medica e, nel merito, perché venga dichiarata ed accertata la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condannato il al risarcimento delle lesioni sofferte dal Controparte_1
quantificate nella somma di € 11.055,80 di cui € 5.868,07 per danno biologico Parte_1
valutato nella misura del 6% (in base alla tabelle sulle micropermanenti dell'anno 2015), €
1.157,25 per 25 giorni di I.T.T., € 694,35 per 30 giorni di I.T.P. al 50%, € 347,10 per 30 giorni di I.T.P. al 25%, € 2.688,95 per danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico oltre la rifusione delle spese mediche sostenute e da sostenersi, documentate e non documentabili per € 300,00; ovvero nella diversa somma anche maggiore/minore ritenuta di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal fatto e fino all'effettivo soddisfo come per legge, con la condanna del al risarcimento dei danni da resistenza Controparte_1
temeraria in giudizio ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa ed alla refusione
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, con accessori di legge, da distrarsi ai difensori anticipatari.
2. Sia il che la nelle rispettive loro costituzioni, Controparte_1 Controparte_2 hanno entrambe concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
3. Si è acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio.
Assunta la causa a sentenza sulle conclusioni che le parti hanno assunto all'udienza del 4 ottobre 2023, essa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 6 dicembre 2023 con la quale
è stato designato un consulente medico-legale.
Il 22 luglio 2024 è stata depositata la relazione di consulenza redatta dal dott. Persona_2
da cui è emerso che dall'evento occorso in data 12 novembre 2015 ha Parte_1
riportato la lussazione scapolo-omerale destra da cui sono residuati postumi invalidanti ormai stabilizzati che hanno menomato in maniera permanente l'integrità psico-fisica nella misura del 4% e che la durata dell'inabilità temporanea totale è stata di 25 giorni e quella temporanea parziale di 40 giorni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2024 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato il 21 aprile 2017 agente presso il Parte_1
Comando di Polizia Municipale del Comune di , ha agito in giudizio nei CP_1
confronti del prefato ente locale per essere ristorato delle conseguenze lesive occorsegli a seguito di sinistro verificatosi in data 12 novembre 2015 mentre prestava servizio di viabilità in via Vernicchi. A tal fine ha riferito d'essere caduto al suolo a causa della presenza sul marciapiedi, in prossimità del civico 51, di una grata malamente fissata e leggermente sollevata dal piano stradale, tale da formare uno scalino poco visibile per la scarsa illuminazione pubblica. Ha aggiunto di essere stato immediatamente soccorso dal collega
, anche lui in servizio, ed accompagnato presso il Pronto Soccorso Testimone_1 dell'Ospedale “Villa dei Fiori” di Acerra ove gli era stato diagnosticato, come da referto, un trauma alla spalla destra con sospetta lussazione. Ha dunque lamentato postumi invalidanti
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda permanenti nella misura del 6% oltre I.T.T. per 25 giorni, I.T.P. per 30 giorni al 50% e I.T.P. di 30 giorni al 25% in base alla relazione di un medico legale allegata in atti.
Ha così indicato la responsabilità per le lesioni patite a integrale carico del CP_1
, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia dell'art. 2051 c.c., in quanto proprietario e
[...]
possessore del manto stradale in cui si è verificato il sinistro, e quindi tenuto alla manutenzione, custodia e vigilanza dello stesso.
A suo dire i profili di responsabilità in base all'art. 2051 c.c. comportano che la parte danneggiata non sia onerata dalla dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione verificabile come insidia, ma solo dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificazione, e che la responsabilità della
Pubblica Amministrazione in quanto custode sussista ove questa non riesca a dimostrare l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo a causa della notevole estensione del bene e del relativo uso generale da parte dei terzi, fornendo prova del caso fortuito.
Ha anche osservato come nella fattispecie di causa debba riconoscersi il nesso di causalità tra il dislivello della grata mal posizionata rispetto al piano del marciapiede e le lesioni riportate dal referto medico, avendo assolto alla prova della responsabilità del per CP_1
non avere segnalato lo stato di pericolo creato dal dislivello tra il marciapiede e la grata.
Ha così concluso chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità, secondo una delle due disposizioni normative richiamate in via tra loro gradata, del CP_1
, con la sua condanna al risarcimento per le lesioni sofferte, quantificate in €
[...]
11.055,80, di cui € 5.868,07 per danno biologico valutato nella misura del 6%, € 1.157,25 per
I.T.T. giorni 25, € 694,35 per I.T.P. giorni 30 al 50%, € 347,10 per I.T.P. giorni 30 al 25%, €
2.688,95 per danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico oltre la rifusione delle spese mediche sostenute e da sostenersi, documentate e non documentabili per € 300,00, ovvero nella diversa di giustizia anche ex art. 1226 c.c., il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal fatto e fino all'effettivo soddisfo come per legge, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
4.2. Il nella sua comparsa, ha in via preliminare richiesto Controparte_1
la trasmissione del fascicolo alla sezione lavoro, essendo dipendente Parte_1 comunale ed essendosi il sinistro verificato durante l'espletamento del servizio.
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Ha altresì eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza ed assoluta incertezza del petitum ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 164 c.p.c. per essere contraddittori e/o omessi elementi fondamentali per l'individuazione delle responsabilità
e del conseguente diritto al risarcimento.
A dire della difesa comunale l'attore non avrebbe fornito una descrizione appagante dei fatti da cui comprendere l'esatta dinamica della caduta.
Nel merito il ha chiesto d'essere mandato esente da responsabilità Controparte_1
in base ad entrambe le norme degli artt. 2043 e 2051 c.c. in mancanza di profili di colpa ascrivibili, colpa - invece – a suo parere esistita nell'attore per non avere usato la diligenza ordinaria, né osservato le norme che disciplinano la circolazione stradale, né le regole d'ordinaria prudenza esigibili in capo all'utente della strada, a maggior ragione trattandosi di un agente della Polizia Municipale, per di più residente a poca distanza dal luogo in cui
è avvenuto il sinistro, quindi sicuramente edotto dello stato dei luoghi.
In ultimo ha osservato l'eccessività dei danni richiesti in risarcimento, non ritenendone provata la causalità con il sinistro.
Ad ogni modo ha chiesto che venga riconosciuto in limine litis il concorso di colpa del medesimo danneggiato e che, in caso di ritenuta fondatezza, anche parziale, della domanda avversaria, delle conseguenze patrimoniali risponda la sua compagnia assicuratrice di cui ha chiesto autorizzarsi la chiamata in garanzia.
4.3. Autorizzata la chiamata della e differita all'uopo Controparte_2
l'udienza di prima comparizione, nel giudizio si è costituita anch'essa eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per avere il giudizio instaurato da Parte_1 contro il ad oggetto l'accertamento di responsabilità ai Controparte_1
sensi dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c. laddove la polizza assicurativa riguarda gli infortuni occorsi ai soggetti in relazione di servizio (amministratori e dipendenti) con l'Amministrazione comunale per il caso di morte o di invalidità personale.
4.4. Il giudizio è stato istruito con l'audizione di alcuni testimoni ma senza l'ammissione di una consulenza medico-legale, sebbene richiesta dall'attore.
5. Con la sentenza n. 1815/2021 pubblicata in data 25 ottobre 2021, notificata in data 12 novembre 2021, il Tribunale di Nola ha prima di tutto respinto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dal ma nel merito ha valutato Controparte_1
infondata la domanda attorea.
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Ricondotta la vicenda nell'alveo dell'art. 2051 c.c. ha richiamato la giurisprudenza che richiede, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili) ma l'effetto della sinergia dell'agire umano: in particolare quello del danneggiato, con essa, di per sé statica e inerte, un giudizio sulla pericolosità.
Ha ritenuto dunque rilevante il fatto che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di rischio, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, ed una valutazione sulla conoscenza che di esso abbia avuto il danneggiato, da condurre secondo un modello relazionale dell'agente con la realtà circostante.
Secondo il giudice di prime cure nel caso concreto l'attore non avrebbe dimostrato il nesso di causalità tra le condizioni del marciapiede e l'evento lesivo, non avendo provato l'intrinseca pericolosità del bene, tale da rendere altamente probabile, se non inevitabile il danno.
È pervenuto ad escludere la responsabilità del sia per la riconoscibilità del pericolo CP_1 dal avendolo – infatti - ben individuato il teste che ha descritto l'evento Parte_1
osservandolo a due o tre metri dall'ostacolo, sia per essere l'attore residente a poca distanza dal luogo in cui è accaduto il sinistro, quindi a maggior ragione in grado di conoscerne lo stato.
La visibilità dell'ostacolo, già emersa da quanto dichiarato dal teste che l'ha Testimone_2 descritto come una grata mal fissata, è stata evinta anche dalle fotografie allegate alla relazione di servizio a firma dell'assistente capo della Polizia municipale che non giustifica,
a parere del giudice di prime cure, la valutazione sul carattere insidioso che vi si legge.
Secondo il Tribunale l'obiettiva pericolosità delle condizioni del marciapiede, tale da determinare l'elevata probabilità ed evitabilità del danno lamentato dall'attore, avrebbe richiesto una cautela mancata all'attore e per questa ragione è stata scrutinata negativamente la domanda, anche sussumendola nell'art. 2043 c.c..
Nel rigetto della domanda proposta da è stata assorbita quella di Parte_1 garanzia proposta dal nei confronti di Controparte_1 [...]
mentre è stata esclusa responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Controparte_2
Per la controvertibilità di talune questioni le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
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6. Va dichiarata la tempestività dell'appello in quanto proposto con la citazione notificata il
2 dicembre 2021, a fronte della notificazione della sentenza in data 12 novembre 2021, dunque rispettando l'art. 325 c.p.c..
Esso, nonostante le considerazioni contrarie delle parti appellate, particolarmente della difesa comunale, è anche ammissibile avendo parte appellante censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Tribunale stesso in sentenza.
Sussiste dunque non solo la critica sufficientemente specifica alla decisione, ma anche la devoluzione e la proposta del progetto alterativo di sentenza opzionata, sia pure nel senso lato ritenuto sufficiente dalla Corte regolatrice (da ultimo, Cassazione civile, II sez., 18 gennaio 2024, n. 1932che ripercorre l'arresto a Sezioni Unite n. 36481 del 13 dicembre 2022), di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
7. Con i motivi di impugnazione, di cui è possibile fare congiunta disamina, l'appellante ha censurato la sentenza gravata che è giunta a respingere la sua domanda senza dare ingresso alla consulenza medico-legale, nonostante l'esito della prova testimoniale.
7.1. Ha protestato l'errore del giudice che ha valutato fallito l'onere probatorio dall'attore, motivando il rigetto della domanda applicando il paradigma della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. piuttosto che dell'art. 2051 c.c., ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità prevalente.
L'appellante ha deplorato l'esclusione del nesso causale tra le condizioni del marciapiede e l'evento dannoso con l'argomento che l'attore non avrebbe dimostrato l'oggettiva pericolosità della res che indizia l'esclusione della natura oggettiva della responsabilità ai sensi della norma da applicare correttamente secondo cui al danneggiato compete il solo onere di provare l'esistenza del danno e la derivazione causale dalla cosa, mentre grava sul danneggiante provare il caso fortuito quale esimente, cosa che a suo parere non sarebbe avvenuta nella fattispecie.
7.2. Ancora, l'appellante ha osservato come neanche possa ascriversi alla condotta del danneggiato qualsiasi connotato di colpevolezza (sub specie di disattenzione o scarsa diligenza) in grado di interferire sul nesso di causalità e così elidere la responsabilità di controparte.
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Nello specifico, ha protestato l'erroneità della valutazione sulla prevedibilità del carattere instabile e dunque pericoloso della grata mal fissata al suolo e, dunque, sull'imputabilità e colpa del pedone medesimo nell'occorso.
7.3. Secondo la prospettazione dell'appellante, poi, il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato la testimonianza di dalla quale ha tratto il convincimento che Testimone_2
la grata fosse ben visibile e che, quindi, il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno. Una migliore lettura della deposizione dimostrerebbe piuttosto che la visibilità del dislivello tra la grata ed il piano di calpestio del marciapiedi, la sua imprevedibilità.
Ulteriore errore è stato indicato nell'avere il Tribunale rilevato il comportamento colposo del danneggiato per essere l'attore residente nel Comune di , a poca distanza CP_1
dal luogo in cui è avvenuto il sinistro, inferendo da ciò la conoscenza o almeno la conoscibilità dello stato dei luoghi, ragionamento che avrebbe comportato una indebita inversione dell'onere probatorio.
7.4. La decisione è stata censurata anche nella parte in cui il giudice non ha ammesso una consulenza medico-legale ritenendola superflua, senza migliori argomenti per motivare il rigetto, laddove da essa si sarebbero potuti trarre elementi dimostrativi dell'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e le lesioni riportate dall'appellante, ed in particolare la compatibilità tra queste ultime e la dinamica dell'incidente riferita in citazione.
8. L'appello è fondato.
Si è già richiamata l'ordinanza del 6 dicembre 2023 con la quale la Corte ha dato ingresso alla consulenza medico-legale.
È ora necessario scrutinare il fatto e verificare se esso sia stato rettamente sussunto nella norma legale da applicare e se sia stata o meno corretta, alla luce delle plurime obiezioni attoree, la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria.
8.1. I testimoni ascoltati su indicazione della parte allora attrice, insieme alle emergenze documentali acquisite fin dal primo grado del giudizio (dunque del tutto tempestivamente), hanno avvalorato le circostanze di fatto riferite dall'attore in citazione circa la responsabilità della caduta della quale ha patito conseguenze lesive. Parte_1
È stato così confermato che mentre l'attore, agente in servizio presso il Comando di Polizia municipale del Comune di pochi minuti dopo le 19,00 del 12 Controparte_1 novembre 2015, in compagnia dell'assistente capo , percorreva a piedi la Testimone_1
via Venicchi durante il servizio di viabilità, all'altezza del civico 51, è caduto in terra per
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda avere poggiato il piede su una grata non ben infissa a adesa al marciapiedi ma da esso sollevata tanto da formare come un gradino.
È stato anche acquisito il dato - per nulla trascurabile - della non visibilità del sito, per l'orario tardo serale, per il periodo autunnale, per la mancanza di illuminazione pubblica adeguata e per l'assenza di segnalazione alcuna.
A descrivere l'accaduto nei termini appena riferiti sono state due persone entrambe presenti al fatto: il prefato assistente capo , la cui escussione è stata rinunciata una volta Tes_1
acquisitane la relazione di servizio, e tale . Testimone_2
Costui, indifferente alle parti e titolare di un esercizio di barberia lungo la via Vernicchi, ha dichiarato di avere assistito da una distanza che ha riportato di soli due o tre metri dal luogo esatto dell'accaduto, in quanto, salutato l'ultimo cliente, era fermo sull'uscio della sua bottega nelle circostanze di tempo sopra indicate (e che ha confermato). Ha dichiarato d'avere visto transitare l'attore con un collega, entrambi in divisa, osservando la caduta del primo, e di avere quindi verificato che a cagionare l'evento sia stata la grata malamente fissata al suolo, descritta “lievemente sovrapposta rispetto al piano di calpestio e tale da formare uno scalino di circa uno, due centimetri”, aggiungendo la sua scarsa visibilità non essendo la zona ben illuminata e riferendo che altre persone avevano patito analogo infortunio a causa del medesimo manufatto. Ha poi ricordato come il collega dell'attore abbia tentato di alzarlo da terra, il che fu possibile solo con l'aiuto d'altri astanti accorsi in soccorso. Ha negato che la grata fosse in alcun modo segnalata o presidiata in maniera da evitare di camminarci sopra e ha ricordato come il lamentasse dolore ad una spalla, senza però poter Parte_1
fornire migliori indicazioni, nulla conoscendo dell'eventuale soccorso in Ospedale e della diagnosi. Dopo una sommaria descrizione degli arredi urbani presenti nella zona (su compulsione della difesa comunale, verosimilmente per dimostrare la proprietà dell'area che tuttavia è sicuramente destinata al pubblico transito e su cui alcuna questione è stata devoluta più in appello), ha anche escluso che il marciapiede sia chiuso (mettendo dunque in collegamento diverse arterie cittadine) e ha riconosciuto il luogo nelle fotografie mostrategli in visione da cui ha potuto vedere anche il suo stesso negozio.
L'attività istruttoria è proseguita con l'acquisizione della già richiamata relazione di servizio al Corpo di Polizia municipale a firma dell'assistente capo , testimone Testimone_1 oculare, in cui testualmente è scritto che il nelle note condizioni spazio- Parte_1
temporali, improvvisamente era caduto in terra lungo la via Vernicchi di CP_1
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Napoli “inciampando su una grata insidiosa posta sul marciapiede all'altezza del civico 51” aggiungendo d'averne curato personalmente il soccorso e il trasporto presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, in maniera coerente con la documentazione clinica prodotta dall'attore
(su cui oltre).
8.2. Parte attrice ha ritenuto responsabile del danno occorso dalla caduta provocata dall'instabilità della grata l'ente proprietario, ritenendo che l'onere a suo carico sia stato soddisfatto tramite la prova orale raccolta dimostrativa del fatto che a provocare l'evento sia stato proprio il movimento imprevisto e sorprendente del manufatto al suo passaggio.
Si tratta di ipotesi ritenuta astrattamente valida già dal Tribunale che ha sussunto la fattispecie sotto l'egida dell'art. 2051 c.c..
Non è infatti stata percorsa alcuna altra ipotesi di responsabilità tale da ammettere un ristoro che avrebbe comportato la devoluzione alla cognizione della sezione lavoro (la prospettazione in tal senso profilata dal ha verosimilmente importato l'estensione CP_1
del contraddittorio alla che ha immediatamente obiettato come la polizza inter CP_2 partes non copra le ipotesi di responsabilità civili azionate nel giudizio).
Attualmente non è più in discussione né la cognizione del giudice ordinario né il fatto che l'evento lesivo sia stato individuato in capo all'Ente locale per l'omessa custodia di un bene destinato alla sua collettività e dunque nella sua custodia.
Nella comparsa di costituzione in appello è lo stesso ha osservare come il Tribunale CP_1 abbia scrutinato la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., concludendo per la sua infondatezza, sulla base di argomenti che ha condiviso e sostenuto, ritenendo infondata la pretesa per essere il fatto ascrivibile alla condotta dello stesso danneggiato.
8.3. Tanto premesso, il Collegio dà atto che nel recente passato la Suprema Corte si è ripetutamente espressa sulla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia indicando nell'art. 2051 c.c. la norma da prendere a riferimento, affermando il principio di diritto per cui essa “opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cassazione civile, sez. VI - 3, 27.03.2017, n.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
7805; Cassazione civile, sez. III, 14.03.2018, n. 6141). Infatti, “l'obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l'ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo
o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata” (Cassazione civile, sez. III, 14.03.2006, n. 5445; Cassazione civile, sez. III, 04.10.2013 n. 22755).
La fattispecie, per come espressa nella domanda giudiziale, riguarda proprio una responsabilità dell'ente proprietario e custode della cosa conformata in maniera da essere fonte di danno.
In questi termini è stata ricevuta dalla parte convenuta che vi ha resistito assumendo un fatto eccezionale o alternativamente una condizione del bene nota alla vittima, in ambo i casi per sostenerne la personale responsabilità nell'evento.
Il Tribunale che ne ha condiviso le conclusioni ha licenziato argomenti validamente attinti dai motivi d'appello.
Dalla rivisitazione delle prove in atti, infatti, alcuna prova di una condizione estemporanea, determinata hic et nunc da terzi o dallo stesso danneggiato, ovvero di un'anomalia nel comportamento della stessa vittima che possa, interferendo sul nesso causale, integrare l'ipotesi del caso fortuito, può dirsi francamente acquisita in atti.
La contraria opinione del giudice di prime cure non si fonda su alcun elemento reale emerso dalle prove – orali e documentali – essendo inferita solamente dalla notorietà del sito essendo il residente poco distante. Si tratta, tuttavia, di un argomento poco Parte_1 persuasivo in quanto l'ora tardo serale e la conformità cromatica potrebbe non avere reso affatto l'attore avvertito della presenza della disconnessione costituita dal lieve gradino procurato dalla mancata corretta allocazione della grata nel marciapiede. Al contrario, è comprovato in atti il carattere anomalo della sua posizione e la omessa segnalazione del pericolo per gli ignari passanti.
A ben ritenere, il Tribunale ha acquisito dalla testimonianza del argomenti a favore Tes_2 della avvistabilità dell'ostacolo. Nonostante il teste abbia dichiarato il contrario (ossia la sua invisibilità) e fornito argomenti sulla sua pericolosità (allorquando ha dichiarato che anche
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda altre persone erano cadute per la stessa causa), è stata valorizzata l'indicazione dell'avere il teste visto il dislivello, cosa che avrebbe fatto dalla sua posizione indicata in due o tre metri dal manufatto incriminato.
Si tratta di argomento per nulla coerente con il propalato. Il teste ha dichiarato di avere assistito alla caduta dalla distanza di due o tre metri, ossia dall'uscio del negozio, ma non ha mai detto che dalla sua posizione d'avvistamento era possibile scorgere la grata e il suo dislivello. Di esso ha riferito in un successivo passaggio, allorquando però ha anche precisato che l'ostacolo non era ben visibile, spiegandone la ragione.
È del tutto verosimile che egli, esercente un'attività poco distante, possa avere rilevato il dislivello in un altro momento di un qualsiasi giorno, o anche nell'occasione del sinistro, ma una volta avvicinatosi al malcapitato per soccorrerlo.
Quello che va escluso è che dalla sua dichiarazione possano acquisirsi elementi per negare l'esistenza dell'insidia e sostenere, come ha creduto il Tribunale, che la causa dell'evento possa essere stata la condotta dello stesso danneggiato.
Gli elementi indiziari che il primo giudice ha ritenuto di trarre – ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - dall'abitudine della vittima a percorrere quel tratto stradale perché prossima alla sua residenza sono recessivi rispetto all'univoco esito della prova, cui il non ha CP_1
apportato alcun elemento per liberarsi dalla sua responsabilità, come pure sarebbe stato in suo onere fare.
Al contrario, l'apparente perfetta percorribilità del sito e la penuria di illuminazione – al punto che l'assistente capo di Polizia Municipale, sicuramente competente a rendere una valutazione del genere di quella dallo stesso annotata nella relazione di servizio a sua firma
– ha costituito un'insidia per il pedone, invincibile con una superiore diligenza.
Nulla dagli atti fa ritenere integrata alcuna delle due ipotesi previste dall'art. 1227 c.c..
La pronuncia gravata, scrutinata dalla Corte territoriale in base al materiale acquisito dalla prova, ha dunque valutato in termini del tutto ipotetici che nel paradigma della norma in commento la condotta della parte danneggiata può interferire nella interazione causale tra la cosa custodita che possa avere occasionato il danno (fatto) e le sue conseguenze (danno), fino ad eliderla totalmente, inferendone l'esistenza da argomenti del tutto assenti perché non addotti da alcuna prova. È del tutto ipotetica quindi la reprimenda al danneggiato fatta dal primo giudice che, nella sostanza, ha imputato al l'omessa adozione delle Parte_1
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nulla induce ad ascrivere ad un qualunque comportamento imprudente del danneggiato un'efficienza causale nel danno, sia quale concausa sia quale causa autonoma che possa avere interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
La prova orale raccolta non ha inverato di alcun concreto contenuto la considerazione per il dato normativo dell'art. 1227 c.c. declinato nei suoi due commi che, notoriamente, intervengono nella fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria in maniera differente. Essa, invece, conforta la responsabilità da cosa in custodia che grava sull'ente proprietario di “prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, al fine di evitare danni non solo ai mezzi ma anche ai pedoni” (da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 22.09.2023, n. 27137), essendo il reo di non avere adoperato alcuna CP_1
cautela per allontanare dal pericolo gli ignari passanti.
8.4. Conviene allora riepilogare sinteticamente le acquisizioni giurisprudenziali sulla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in materia di insidia stradale.
In via preliminare, una volta riconosciuta, per quanto già detto in premessa di paragrafo, applicabile alla Pubblica amministrazione la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche, nei casi in cui non è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i cittadini, è dirimente la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n.
20943 del 30 giugno 2022 che ha ribadito come “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
La Corte regolatrice ha precisato che la prova liberatoria del caso fortuito consiste nel dimostrare la ricorrenza di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode la prova della ricorrenza del fortuito che, nell'ottica della previsione normativa, attiene al piano di un accertamento di tipo causale (ossia della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa abbia o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia sia o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi legati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
Leggendo la sentenza impugnata costa che il Tribunale non abbia fatto buon governo dei superiori principi, per cui il giudizio di merito va interamente ripetuto sulla base degli esiti della prova.
9. Bisogna dunque accedere alla liquidazione del danno che il C.T.U. dott. ha Persona_2 provveduto a quantificare, dopo averlo indicato nei postumi. Per_ Secondo l'accreditato parere del dott. che ha esaminato la documentazione medica in atti e periziato il all'epoca del fatto di sessantacinque anni (essendo nato il 2 Parte_1 novembre 1950 e l'evento essendosi verificato il 12 novembre 2015), dalle lesioni occorse i postumi patiti sono così valutabili: inabilità temporanea totale di 25 giorni e inabilità temporanea al 50% di 40 giorni;
danno biologico al tasso del 4% non altrimenti emendabile
(gli esiti permanenti consistono nei postumi di lussazione della spalla destra) senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica né in maniera apprezzabile sulle attività ludico- ricreative.
Tenuto conto dell'età dell'infortunato al tempo del sinistro (65 anni), applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione edita, la somma complessivamente riconoscibile è pari ad € 9.675,00, di cui € 4.500,00 per danno biologico ed € 5.175,00 (€
2.875,00 + € 2.300,00) per invalidità temporanea.
Nulla è riconoscibile per danno morale e personalizzazione di cui alcuna dimostrazione è stata fornita.
9.1. La cifra dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino a quella della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (12 novembre 2015) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT.
Per conseguenza, il va condannato al risarcimento nei termini suddetti. CP_1
10. Non è per nulla fondata la domanda di manleva che anche in appello il ha CP_1 reiterato contro la sua compagnia assicuratrice cui il ha notificato la sua Parte_1
impugnazione. Invero la polizza in atti prodotta fin dal primo grado del giudizio non
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contempla affatto quale rischio assicurato la responsabilità civile del contraente pubblico verso terzi, bensì copre i rischi (di morte e invalidità) di amministratori e dipendenti con mansioni specifiche.
Il fatto che possa essere stato corrisposto un indennizzo non permette affatto di coinvolgere nella diversa azione per responsabilità da cosa in custodia l'assicuratrice che, correttamente, fin dal primo grado del giudizio, ha chiesto d'essere estromessa dal giudizio.
11. La riforma della sentenza importa il ricalcolo delle spese dell'intero giudizio.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene al tanto verso l'attore in CP_1 primo grado tanto verso la compagnia cui ha esteso inutilmente il contraddittorio. Nel primo caso ne va disposta la distrazione in favore degli Avvocati Pasquale Ottaviano e Paolo
Francesco Ambroselli o Andrea Porzio che hanno reso la dichiarazione dell'art. 93 c.p.c..
La liquidazione è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, da ultimo con il D.M. 13 agosto 2022 n. 147, considerato lo scaglione di riferimento (III) ma adeguandolo alla reale entità del giudizio.
Poiché con la terza chiamata in causa la questione è stata d'agevole soluzione è possibile moderare il parametro attestandolo verso il minimo.
Alla parte soccombente va anche interamente posto l'onorario liquidato al C.T.U..
P.Q.M
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 1815/2021 del Tribunale di Nola, pronunciata in data 20 maggio 2022 e pubblicata in data 25 ottobre 2021, notificata in data 12 novembre 2021, condanna il a risarcire a Controparte_4
il danno patito in data 12 novembre 2015 tramite il pagamento della Parte_1 somma liquidata all'attualità di € 9.675,00 su cui calcolare gli interessi al tasso legale
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda prima devalutandola alla data dell'evento lesivo e rivalutandola di anno in anno fino alla presente statuizione, con gli ulteriori interessi al tasso legale fino al soddisfo;
⎯ dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
⎯ condanna il al pagamento delle spese del giudizio all'appellante che liquida per CP_1
il primo grado in € 237,00 per spese ed € 3.750,00 per compensi professionali e, per il grado di appello, in € 355,00 per spese ed € 2.900,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati Pasquale Ottaviano e Paolo Francesco Ambroselli che se ne sono dichiarati antistatario;
⎯ condanna il al pagamento delle spese del giudizio alla compagnia CP_1 CP_2
che liquida, per il primo grado in € 2.500,00 per compensi professionali e, per il grado di appello, in € 1.915,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge
⎯ pone definitivamente i costi della consulenza tecnica d'Ufficio a carico del CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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