CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. VITTORI GIANFRANCO elett. dom.to in Pt_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. CAPRIOTTI PEPA Controparte_1
CINZIA elett.te dom.to in C/O GIUSTINI V.MENICUCCI 1 ANCONA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
L' propone appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro di Ascoli Pt_1
Piceno n. 150/2024 pubbl. il 14/05/2024 RG n. 763/2022 notificata il 16-05-24 con la pagina 1 di 11 quale veniva accolto il ricorso azionato da , dichiarando illegittima Controparte_1
la pretesa di restituzione dell'indennità di disoccupazione (NASPI) versata allo stesso per un totale di euro 12.809,02.
L' , in particolare, con verbale di accertamento n.2021980086 aveva chiesto Pt_1
la restituzione di tale somma per la seguente motivazione: “E' stata corrisposta indennità di anticipazione NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”. A seguito di ricorso in via amministrativa, il Comitato Provinciale , con Pt_1
provvedimento del 28.6.22, rigettava il ricorso amministrativo, con la seguente motivazione: “il lavoratore che istaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta… Pertanto, il richiedente non poteva instaurare un rapporto come lavoratore dipendente prima del 22.3.23, mentre ha avuto un rapporto a tempo determinato con la ditta S.A.R. Società Artigiani Riuniti
S.r.l., dal 15.12.20211 al 17.12.2021. La rioccupazione come dipendente ha determinato la perdita dei requisiti con conseguente richiesta di restituzione dell'intera somma ricevuta come anticipo per svolgere attività autonoma.”
Il giudice di primo grado, premesso come il ricorrente, in nessun modo, potesse giovarsi, ai fini della prova del credito di cui è onerato, dell'omessa o generica motivazione ovvero della carente esplicazione contenuta nel provvedimento ricognitivo dell'indebito, ha ritenuto che il medesimo avesse dato prova dello stato di disoccupazione, a seguito, da un lato, dell'omessa esibizione da parte del presunto datore di lavoro del contratto scritto, dall'altro, rilevando come la comunicazione in atti costituisse una mera dichiarazione non proveniente dal lavoratore, Pt_2
inidonea a provare l'esistenza del rapporto di lavoro.
A fondamento del gravame, l' evidenzia che la sentenza Controparte_2
viola l'art. 2697 c.c., in quanto il ricorrente era perfettamente a conoscenza delle motivazioni dell'indebito prima dell'istaurazione del giudizio avendo ricevuto il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, ove veniva esattamente indicata la pagina 2 di 11 motivazione di fatto e di diritto del rigetto;
inoltre, lamenta l'erroneità dell'affermazione in merito alla mancanza di prova del contratto di lavoro, non avendo il primo giudice dato giusta rilevanza probatoria all'unilav né esaminato gli ulteriori documenti offerti dall' e cioè l'estratto contributivo e la certificazione unica rilasciata dal datore di Pt_1
lavoro.
L'appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate, insistendo nell'affermare la mala fede dell' per avere agito in assenza di prove CP_2
sufficienti a conforto della pretesa restitutoria della somma erogata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
I fatti sono sostanzialmente pacifici.
Il si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 CP_1
(Incentivo all'autoimprenditorialità) secondo cui “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”.
Infatti, l' gli comunicava, con raccomandata a.r. del 15 luglio 2021, Pt_1
l'accoglimento della domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASpI
n.600 9894200029 (2021/980086), con decorrenza dal 24.6.21 e, pertanto, l'indennità mensile spettante sino al 22.3.23 veniva corrisposta in un'unica soluzione.
Tuttavia, secondo l'ipotesi dell' , il ricorrente avrebbe lavorato con presunto Pt_1
contratto a termine per tre giorni dal 15.12.20211 al 17.12.2021, con uno stipendio di pagina 3 di 11 circa € 300,00, in tal modo incorrendo nell'ipotesi prevista dall'art. 8 comma 4 del predetto D.lgs. 22/2015 secondo cui “Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
Ciò posto, quanto al primo motivo di appello, non risulta che la sentenza, a ben vedere, abbia comportato alcuna violazione, a danno dell' , della disciplina in CP_2
materia di onere della prova che il primo giudice ha correttamente posto a carico dell'accipiens.
In proposito, la giurisprudenza afferma (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del
04/08/2010) che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del
11/02/2016 secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”).
Nel caso di specie, per la verità, non è in contestazione che il ricorrente avesse il diritto di conseguire la Naspi, anche in forma anticipata, al momento della domanda amministrativa, ma è in contestazione l'esistenza di un successivo rapporto di lavoro, instaurato nel periodo coperto dal beneficio previdenziale, a questo ostativo.
Si discute, in sostanza, dell'esistenza di un fatto impeditivo, in relazione al quale pagina 4 di 11 l'onere della prova deve ricadere sull' che lo allega. CP_2
Ebbene, in proposito, si ritiene che l abbia dato prova sufficiente CP_2
dell'esistenza di tale rapporto di lavoro il quale risulta essere stato ufficialmente comunicato alla p.a. tramite modello Unilav.
Seppure è vero che si tratta di un atto unilaterale del datore di lavoro che non prevede la collaborazione del lavoratore, esso è, comunque, un atto ufficiale, di denuncia di un rapporto di lavoro alla pubblica amministrazione, come tale comportante l'ammissione di obblighi di legge, sia contributivi che retributivi.
Il fatto che l'azienda presunta datrice di lavoro non abbia ottemperato all'ordine di esibizione del contratto di lavoro non ha alcun rilievo assorbente, essendo noto che per concludere un contratto di lavoro non è necessaria la forma scritta, essendo questa necessaria solo per la validità della clausola di apposizione del termine, senza il quale, il rapporto si presume a tempo indeterminato.
Ma, come rilevato nell'atto di appello, l' non si è limitato a produrre CP_2
l' ma ha anche prodotto la certificazione unica dalla quale si evince che la datrice Pt_2
di lavoro ha comunicato l'avvenuto pagamento di euro 209,83 a titolo di retribuzioni, nonché l'estratto contributivo che attesta l'avvenuto pagamento dei contributi per il periodo in questione.
A fronte di tali elementi particolarmente significativi e pregnanti, attesa l'estrema improbabilità che un'azienda si possa “inventare” un rapporto di lavoro comportante costi e adempimenti amministrativi, l'originario ricorrente non ha saputo fornire una diversa versione dei fatti che potesse spiegare perché tale azienda avesse i suoi dati anagrafici e abbia, eventualmente, commesso un errore nell'ufficializzare un rapporto subordinato in realtà insussistente.
Si tratta, peraltro, di una società (la S.a.r. s.r.l.) che opera proprio nello stesso settore degli infissi in cui il ricorrente risulta avere aperto la propria ditta individuale, il che non può che confermare l'esistenza di un reale rapporto intervenuto tra le parti, seppure, forse, inquadrato in modo non pienamente concordato tra le parti.
pagina 5 di 11 Tuttavia, come detto, il silenzio serbato dal lavoratore (che si è limitato ad affermare di non avere sottoscritto alcun contratto) su tale vicenda e l'assenza di chiarimenti che possano spiegare un eventuale fraintendimento tra le parti od un errore nella qualificazione del rapporto, non possono che portare a confermare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, così come emergente dalla documentazione amministrativa, fiscale e contributiva.
Venendo, dunque, alle conseguenze della ritenuta esistenza di tale rapporto di lavoro, di durata particolarmente limitata, si deve osservare come la citata norma di cui all'art. 8, comma 4, non prevede il superamento di alcun limite di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato al fine di giustificare la restituzione della somma, diversamente da quanto, invece, accade nel caso in cui la Naspi venga percepita mensilmente e non anticipata in un'unica soluzione, caso per cui l'art. 9 prevede che l'erogazione del trattamento venga semplicemente sospesa in caso di rapporto di lavoro inferiore a sei mesi.
Considerata, dunque, la sanzione particolarmente severa comminata dalla legge, la materia in esame ha visto l'intervento, per due volte, della Corte Costituzionale.
Con una prima sentenza, la n. 94 del 2021, la Corte ha affermato quanto segue: “È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Trib. di
Trento, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, che stabilisce che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta
l'Assicurazione Sociale per è tenuto a restituire per intero Controparte_3
l'anticipazione ottenuta, anche quando, per la limitata durata del rapporto instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell'incentivo. Detto obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione censurata, dal momento che il legislatore considera l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto stesso del beneficio (ossia dell'inizio,
e poi prosecuzione, di un'impresa individuale ovvero di un'attività di lavoro autonomo),
pagina 6 di 11 secondo un criterio semplificato, che non richiede indagini sulla portata della prestazione di lavoro subordinato. Tale scelta rientra, pertanto, nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole. Dal bilanciamento compiuto dal legislatore non emerge nemmeno una "sproporzione" manifestamente irragionevole del citato obbligo restitutorio, avendo la disposizione censurata un orizzonte temporale di durata limitata e una portata applicativa comunque circoscritta.
Rientra nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per introdurre meccanismi di flessibilità che evitino il rischio che la rigidità della (pur temporanea) preclusione possa costituire un indiretto fattore disincentivante di iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo”.
La Corte Costituzionale è intervenuta, una seconda volta, di recente, con la sentenza n. 90 del 2024, affermando, questa volta, che “È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 4, primo comma, Cost., l'art. 8, comma 4, del
d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata”.
Si legge, nella massima, che “La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili. In tale evenienza, la previsione della restituzione integrale risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità. Infatti, emerge per un verso che, qualora l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all'utilizzo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita;
per altro verso, non
pagina 7 di 11 può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile;
ciò che fa diventare sproporzionata l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. (art. 1175 cod. civ.). La disposizione finisce con il violare anche il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell'indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l'attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.
Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l'anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere, senza lavorare, la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l'anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza”.
Il caso esaminato dalla Corte e che ha portato alla pronuncia di illegittimità costituzionale appare, tuttavia, del tutto diverso da quello in esame in cui non risulta provato né allegato alcun impedimento da parte del nel portare avanti CP_1
l'attività imprenditoriale intrapresa, per causa di forza maggiore.
Infatti, solo qualora il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della
NASpI, si giustifica, secondo la Corte Costituzionale, la parametrazione dell'obbligo restitutorio al solo periodo di occupazione con rapporto subordinato.
Negli altri casi, tra cui rientra quello in esame, appare giustificato l'obbligo di integrale restituzione dell'anticipo ottenuto.
Infatti, come affermato dalla Corte, “Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo
pagina 8 di 11 complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve "mettere in conto" il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza”.
Occorre, infatti, partire dalla constatazione secondo cui, come affermato dalla
Corte Costituzionale, “l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore "disoccupato" in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che «[s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione
"alternativa" rispetto al lavoro dipendente, "convertendo" in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo”.
In questo quadro, secondo la Corte (sent. cit.) “si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo
o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica,
è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica»”.
Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n. 194 del 2021 ha chiarito che “l'obbligo restitutorio è coerente con
pagina 9 di 11 l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere
e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo
o di impresa»”.
Posto, poi, che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura
"sanzionatoria", la Corte ha evidenziato che “il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio - ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo»”.
D'altronde, nel caso in esame, il ricorrente appellato, pur avendo allegato e provato di avere costituito una propria ditta individuale, ha, di fatto, prodotto, a dimostrazione dell'effettività della scelta, una sola (prima) fattura di importo irrisorio, il che pone qualche dubbio in merito all'esistenza del presupposto di erogazione del beneficio.
Ad ogni modo, va segnalato che, da ultimo, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che “nell'applicazione dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, secondo cui
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l'assicurato a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell' l'avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al Pt_1
fine di sottrarsi all'obbligo di restituzione, potendo viceversa l' sempre Pt_1
dimostrare l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto” (sent. n. 1445/2025).
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'appello va dunque accolto, con pagina 10 di 11 conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado.
Nondimeno, in considerazione della qualità delle parti e del particolare rigore della legge in esame che ha sollevato non pochi dubbi di legittimità costituzionalità, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
• Compensa le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Ancona, 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 180/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. VITTORI GIANFRANCO elett. dom.to in Pt_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. CAPRIOTTI PEPA Controparte_1
CINZIA elett.te dom.to in C/O GIUSTINI V.MENICUCCI 1 ANCONA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
L' propone appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro di Ascoli Pt_1
Piceno n. 150/2024 pubbl. il 14/05/2024 RG n. 763/2022 notificata il 16-05-24 con la pagina 1 di 11 quale veniva accolto il ricorso azionato da , dichiarando illegittima Controparte_1
la pretesa di restituzione dell'indennità di disoccupazione (NASPI) versata allo stesso per un totale di euro 12.809,02.
L' , in particolare, con verbale di accertamento n.2021980086 aveva chiesto Pt_1
la restituzione di tale somma per la seguente motivazione: “E' stata corrisposta indennità di anticipazione NASPI non spettante per mancanza dei requisiti di legge”. A seguito di ricorso in via amministrativa, il Comitato Provinciale , con Pt_1
provvedimento del 28.6.22, rigettava il ricorso amministrativo, con la seguente motivazione: “il lavoratore che istaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta… Pertanto, il richiedente non poteva instaurare un rapporto come lavoratore dipendente prima del 22.3.23, mentre ha avuto un rapporto a tempo determinato con la ditta S.A.R. Società Artigiani Riuniti
S.r.l., dal 15.12.20211 al 17.12.2021. La rioccupazione come dipendente ha determinato la perdita dei requisiti con conseguente richiesta di restituzione dell'intera somma ricevuta come anticipo per svolgere attività autonoma.”
Il giudice di primo grado, premesso come il ricorrente, in nessun modo, potesse giovarsi, ai fini della prova del credito di cui è onerato, dell'omessa o generica motivazione ovvero della carente esplicazione contenuta nel provvedimento ricognitivo dell'indebito, ha ritenuto che il medesimo avesse dato prova dello stato di disoccupazione, a seguito, da un lato, dell'omessa esibizione da parte del presunto datore di lavoro del contratto scritto, dall'altro, rilevando come la comunicazione in atti costituisse una mera dichiarazione non proveniente dal lavoratore, Pt_2
inidonea a provare l'esistenza del rapporto di lavoro.
A fondamento del gravame, l' evidenzia che la sentenza Controparte_2
viola l'art. 2697 c.c., in quanto il ricorrente era perfettamente a conoscenza delle motivazioni dell'indebito prima dell'istaurazione del giudizio avendo ricevuto il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, ove veniva esattamente indicata la pagina 2 di 11 motivazione di fatto e di diritto del rigetto;
inoltre, lamenta l'erroneità dell'affermazione in merito alla mancanza di prova del contratto di lavoro, non avendo il primo giudice dato giusta rilevanza probatoria all'unilav né esaminato gli ulteriori documenti offerti dall' e cioè l'estratto contributivo e la certificazione unica rilasciata dal datore di Pt_1
lavoro.
L'appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, deducendone l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate, insistendo nell'affermare la mala fede dell' per avere agito in assenza di prove CP_2
sufficienti a conforto della pretesa restitutoria della somma erogata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
I fatti sono sostanzialmente pacifici.
Il si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 CP_1
(Incentivo all'autoimprenditorialità) secondo cui “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”.
Infatti, l' gli comunicava, con raccomandata a.r. del 15 luglio 2021, Pt_1
l'accoglimento della domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASpI
n.600 9894200029 (2021/980086), con decorrenza dal 24.6.21 e, pertanto, l'indennità mensile spettante sino al 22.3.23 veniva corrisposta in un'unica soluzione.
Tuttavia, secondo l'ipotesi dell' , il ricorrente avrebbe lavorato con presunto Pt_1
contratto a termine per tre giorni dal 15.12.20211 al 17.12.2021, con uno stipendio di pagina 3 di 11 circa € 300,00, in tal modo incorrendo nell'ipotesi prevista dall'art. 8 comma 4 del predetto D.lgs. 22/2015 secondo cui “Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
Ciò posto, quanto al primo motivo di appello, non risulta che la sentenza, a ben vedere, abbia comportato alcuna violazione, a danno dell' , della disciplina in CP_2
materia di onere della prova che il primo giudice ha correttamente posto a carico dell'accipiens.
In proposito, la giurisprudenza afferma (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del
04/08/2010) che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del
11/02/2016 secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”).
Nel caso di specie, per la verità, non è in contestazione che il ricorrente avesse il diritto di conseguire la Naspi, anche in forma anticipata, al momento della domanda amministrativa, ma è in contestazione l'esistenza di un successivo rapporto di lavoro, instaurato nel periodo coperto dal beneficio previdenziale, a questo ostativo.
Si discute, in sostanza, dell'esistenza di un fatto impeditivo, in relazione al quale pagina 4 di 11 l'onere della prova deve ricadere sull' che lo allega. CP_2
Ebbene, in proposito, si ritiene che l abbia dato prova sufficiente CP_2
dell'esistenza di tale rapporto di lavoro il quale risulta essere stato ufficialmente comunicato alla p.a. tramite modello Unilav.
Seppure è vero che si tratta di un atto unilaterale del datore di lavoro che non prevede la collaborazione del lavoratore, esso è, comunque, un atto ufficiale, di denuncia di un rapporto di lavoro alla pubblica amministrazione, come tale comportante l'ammissione di obblighi di legge, sia contributivi che retributivi.
Il fatto che l'azienda presunta datrice di lavoro non abbia ottemperato all'ordine di esibizione del contratto di lavoro non ha alcun rilievo assorbente, essendo noto che per concludere un contratto di lavoro non è necessaria la forma scritta, essendo questa necessaria solo per la validità della clausola di apposizione del termine, senza il quale, il rapporto si presume a tempo indeterminato.
Ma, come rilevato nell'atto di appello, l' non si è limitato a produrre CP_2
l' ma ha anche prodotto la certificazione unica dalla quale si evince che la datrice Pt_2
di lavoro ha comunicato l'avvenuto pagamento di euro 209,83 a titolo di retribuzioni, nonché l'estratto contributivo che attesta l'avvenuto pagamento dei contributi per il periodo in questione.
A fronte di tali elementi particolarmente significativi e pregnanti, attesa l'estrema improbabilità che un'azienda si possa “inventare” un rapporto di lavoro comportante costi e adempimenti amministrativi, l'originario ricorrente non ha saputo fornire una diversa versione dei fatti che potesse spiegare perché tale azienda avesse i suoi dati anagrafici e abbia, eventualmente, commesso un errore nell'ufficializzare un rapporto subordinato in realtà insussistente.
Si tratta, peraltro, di una società (la S.a.r. s.r.l.) che opera proprio nello stesso settore degli infissi in cui il ricorrente risulta avere aperto la propria ditta individuale, il che non può che confermare l'esistenza di un reale rapporto intervenuto tra le parti, seppure, forse, inquadrato in modo non pienamente concordato tra le parti.
pagina 5 di 11 Tuttavia, come detto, il silenzio serbato dal lavoratore (che si è limitato ad affermare di non avere sottoscritto alcun contratto) su tale vicenda e l'assenza di chiarimenti che possano spiegare un eventuale fraintendimento tra le parti od un errore nella qualificazione del rapporto, non possono che portare a confermare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, così come emergente dalla documentazione amministrativa, fiscale e contributiva.
Venendo, dunque, alle conseguenze della ritenuta esistenza di tale rapporto di lavoro, di durata particolarmente limitata, si deve osservare come la citata norma di cui all'art. 8, comma 4, non prevede il superamento di alcun limite di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato al fine di giustificare la restituzione della somma, diversamente da quanto, invece, accade nel caso in cui la Naspi venga percepita mensilmente e non anticipata in un'unica soluzione, caso per cui l'art. 9 prevede che l'erogazione del trattamento venga semplicemente sospesa in caso di rapporto di lavoro inferiore a sei mesi.
Considerata, dunque, la sanzione particolarmente severa comminata dalla legge, la materia in esame ha visto l'intervento, per due volte, della Corte Costituzionale.
Con una prima sentenza, la n. 94 del 2021, la Corte ha affermato quanto segue: “È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Trib. di
Trento, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, che stabilisce che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta
l'Assicurazione Sociale per è tenuto a restituire per intero Controparte_3
l'anticipazione ottenuta, anche quando, per la limitata durata del rapporto instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell'incentivo. Detto obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione censurata, dal momento che il legislatore considera l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto stesso del beneficio (ossia dell'inizio,
e poi prosecuzione, di un'impresa individuale ovvero di un'attività di lavoro autonomo),
pagina 6 di 11 secondo un criterio semplificato, che non richiede indagini sulla portata della prestazione di lavoro subordinato. Tale scelta rientra, pertanto, nella discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole. Dal bilanciamento compiuto dal legislatore non emerge nemmeno una "sproporzione" manifestamente irragionevole del citato obbligo restitutorio, avendo la disposizione censurata un orizzonte temporale di durata limitata e una portata applicativa comunque circoscritta.
Rientra nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per introdurre meccanismi di flessibilità che evitino il rischio che la rigidità della (pur temporanea) preclusione possa costituire un indiretto fattore disincentivante di iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo”.
La Corte Costituzionale è intervenuta, una seconda volta, di recente, con la sentenza n. 90 del 2024, affermando, questa volta, che “È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 4, primo comma, Cost., l'art. 8, comma 4, del
d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata”.
Si legge, nella massima, che “La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili. In tale evenienza, la previsione della restituzione integrale risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità. Infatti, emerge per un verso che, qualora l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all'utilizzo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita;
per altro verso, non
pagina 7 di 11 può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile;
ciò che fa diventare sproporzionata l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. (art. 1175 cod. civ.). La disposizione finisce con il violare anche il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell'indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l'attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.
Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l'anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere, senza lavorare, la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l'anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza”.
Il caso esaminato dalla Corte e che ha portato alla pronuncia di illegittimità costituzionale appare, tuttavia, del tutto diverso da quello in esame in cui non risulta provato né allegato alcun impedimento da parte del nel portare avanti CP_1
l'attività imprenditoriale intrapresa, per causa di forza maggiore.
Infatti, solo qualora il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della
NASpI, si giustifica, secondo la Corte Costituzionale, la parametrazione dell'obbligo restitutorio al solo periodo di occupazione con rapporto subordinato.
Negli altri casi, tra cui rientra quello in esame, appare giustificato l'obbligo di integrale restituzione dell'anticipo ottenuto.
Infatti, come affermato dalla Corte, “Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo
pagina 8 di 11 complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve "mettere in conto" il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza”.
Occorre, infatti, partire dalla constatazione secondo cui, come affermato dalla
Corte Costituzionale, “l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore "disoccupato" in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che «[s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione
"alternativa" rispetto al lavoro dipendente, "convertendo" in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo”.
In questo quadro, secondo la Corte (sent. cit.) “si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo
o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica,
è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica»”.
Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n. 194 del 2021 ha chiarito che “l'obbligo restitutorio è coerente con
pagina 9 di 11 l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere
e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo
o di impresa»”.
Posto, poi, che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura
"sanzionatoria", la Corte ha evidenziato che “il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio - ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo»”.
D'altronde, nel caso in esame, il ricorrente appellato, pur avendo allegato e provato di avere costituito una propria ditta individuale, ha, di fatto, prodotto, a dimostrazione dell'effettività della scelta, una sola (prima) fattura di importo irrisorio, il che pone qualche dubbio in merito all'esistenza del presupposto di erogazione del beneficio.
Ad ogni modo, va segnalato che, da ultimo, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che “nell'applicazione dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, secondo cui
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l'assicurato a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell' l'avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al Pt_1
fine di sottrarsi all'obbligo di restituzione, potendo viceversa l' sempre Pt_1
dimostrare l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto” (sent. n. 1445/2025).
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'appello va dunque accolto, con pagina 10 di 11 conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado.
Nondimeno, in considerazione della qualità delle parti e del particolare rigore della legge in esame che ha sollevato non pochi dubbi di legittimità costituzionalità, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
• Compensa le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Ancona, 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 11 di 11