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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/10/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 851/2022
n. 851/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. TO RA IT - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. IO IU - Giudice Ausiliario estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 15 Aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 851/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA ON
APPELLANTE
contro
(p.i.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Edoardo RO Controparte_1 P.IVA_1
e NA RO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.04.2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13.09.2019 , titolare della citava CP_1 Controparte_1
a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce deducendo come, eseguiti lavori idraulici Parte_1
presso il suo immobile in Lecce alla Via delle Bombarde n. 4 bis, non era stato saldato il proprio residuo credito per €. 7.310,00 oltre accessori. Chiedeva, pertanto, condannarsi al pagamento Parte_1
di tale saldo, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
1 r.g. 851/2022
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito, asseriva aver concesso il proprio immobile in Via delle Bombarde in comodato alla opere di ristrutturazione, dicendosi pertanto estranea al giudizio Parte_2
ed eccependo la propria legittimazione passiva. Concludeva gradatamente per la nullità della citazione,
per la carenza di legittimazione passiva, per la condanna della al risarcimento per aver agito Pt_3
temerariamente ed al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali. All'esito, precisate le conclusioni, passava in decisione.
Con sentenza n. 2591/2022 del 22.07.2022 il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento in favore dell'attrice di €. 7.310,00 oltre interessi Parte_1
dalla domanda al soddisfo e spese di lite.
Ha proposto appello insistendo nelle eccezioni di nullità della citazione per Parte_1
indeterminatezza e di carenza di propria legittimazione passiva. Ha concluso per l'accoglimento del gravame, con riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita nella presente fase di giudizio l'appellata , che ha opposto le avverse CP_1
contestazioni e concluso per la conferma della sentenza, con vittoria di spese.
All'udienza del 15.04.2025, precisate le conclusioni a mezzo note scritte, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello si deduce la erroneità della sentenza impugnata per aver rigettato la eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda. Parte attrice si sarebbe limitata ad indicare in €. 7.310,00 il proprio credito, ma senza alcuna specificazione delle opere eseguite. Peraltro, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto prodotto un “preventivo concor dato” un documento privo di firma e di alcuna validità probatoria;
prova non supplita dal “piano della sicurezza” né dalla “denuncia di inizio lavori” depositati. Mancherebbe altresì un contratto di appalto, necessario a mente dell'art. 1665 c.c.
2. Con il secondo motivo viene riproposta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta.
L'istruttoria di primo grado avrebbe dimostrato che i lavori idrici e fognanti di cui è causa vennero commissionati alla dalla società che la presenza personale della convenuta Pt_3 Parte_4
sul cantiere si giustificava dall'esserne essa socia.
2 r.g. 851/2022
3. Con il terzo motivo si deduce nuovamente e per altro verso aver il Tribunale errato nel giudicare i lavori come commissionati dalla convenuta. Nessuno dei testimoni avrebbe dichiarato di aver ricevuto l'incarico direttamente dalla convenuta. Inoltre, la non avrebbe prodotto in giudizio le fatture di acquisto Pt_3
dei materiali eventualmente utilizzati per i lavori eseguiti, né avrebbe mai analiticamente specificato gli stessi.
4. Passando alla disamina dei motivi di appello, la Corte rileva l'infondatezza del primo.
La citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce, pur generica, non può dirsi radicalmente incerta,
consentendo di conoscere i fatti dedotti in giudizio e, soprattutto, di spiegare adeguate difese alla parte convenuta in giudizio, citata per il riconoscimento di un debito di €. 7.310,00 per lavori idraulici.
4.1. Rispetto alla esposizione del fatto ed alle domande attoree, la convenuta ha potuto dedurre senza alcuna limitazione del proprio diritto di difesa.
5. Possono esaminarsi congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di appello, esame che induce la Corte
a giudicare infondate le doglienze e confermare la sentenza.
5.1. Nella documentazione agli atti si rileva la presenza di documenti, sottoscritti dalla convenuta e giammai disconosciuti, anche nella sottoscrizione. Si tratta della “trasmissione del piano di sicurezza” e della
“comunicazione dei nominativi del coordinatore per la progettazione e per la esecuzione dei lavori”,
documenti che sostengono ampiamente la tesi della committenza dei lavori di cui è causa da parte della convenuta – appellante.
5.1.2. Si aggiunga come i testi escussi abbiano confermato di aver ricevuto l'incarico di eseguire i lavori dalla convenuta personalmente e di essersi sempre interfacciati con la stessa.
5.1.3. Appare altresì credibile quanto dichiarato da circa la richiesta “di cortesia”, da parte CP_1
della , di fatturare i lavori eseguiti al primo piano alla società pagati a mezzo Parte_5 Parte_2
bonifico.
5.2. Quanto all'importo richiesto in pagamento “a saldo” e di cui è causa, pari ad €. 7.310,00, detto ammontare non risulta specificamente contestato, essendosi limitata la difesa della convenuta ad eccepire la propria mancanza di legittimazione passiva.
5.3. Per quanto innanzi, alla Corte non vengono offerti elementi idonei a riformare quanto statuito dal
Tribunale.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
6.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
3 r.g. 851/2022
6.2. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002
n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da nei confronti della avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 2591/2022 del 22.07.2022 del Tribunale di Lecce:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1
della di , spese che determina in €. 3.000,00 oltre spese generali, iva e cap CP_1 CP_1
come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- da atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma
1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(IO IU) (TO RA IT)
4
n. 851/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. TO RA IT - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. IO IU - Giudice Ausiliario estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 15 Aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 851/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA ON
APPELLANTE
contro
(p.i.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Edoardo RO Controparte_1 P.IVA_1
e NA RO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.04.2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13.09.2019 , titolare della citava CP_1 Controparte_1
a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce deducendo come, eseguiti lavori idraulici Parte_1
presso il suo immobile in Lecce alla Via delle Bombarde n. 4 bis, non era stato saldato il proprio residuo credito per €. 7.310,00 oltre accessori. Chiedeva, pertanto, condannarsi al pagamento Parte_1
di tale saldo, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
1 r.g. 851/2022
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito, asseriva aver concesso il proprio immobile in Via delle Bombarde in comodato alla opere di ristrutturazione, dicendosi pertanto estranea al giudizio Parte_2
ed eccependo la propria legittimazione passiva. Concludeva gradatamente per la nullità della citazione,
per la carenza di legittimazione passiva, per la condanna della al risarcimento per aver agito Pt_3
temerariamente ed al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali. All'esito, precisate le conclusioni, passava in decisione.
Con sentenza n. 2591/2022 del 22.07.2022 il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento in favore dell'attrice di €. 7.310,00 oltre interessi Parte_1
dalla domanda al soddisfo e spese di lite.
Ha proposto appello insistendo nelle eccezioni di nullità della citazione per Parte_1
indeterminatezza e di carenza di propria legittimazione passiva. Ha concluso per l'accoglimento del gravame, con riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita nella presente fase di giudizio l'appellata , che ha opposto le avverse CP_1
contestazioni e concluso per la conferma della sentenza, con vittoria di spese.
All'udienza del 15.04.2025, precisate le conclusioni a mezzo note scritte, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello si deduce la erroneità della sentenza impugnata per aver rigettato la eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda. Parte attrice si sarebbe limitata ad indicare in €. 7.310,00 il proprio credito, ma senza alcuna specificazione delle opere eseguite. Peraltro, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto prodotto un “preventivo concor dato” un documento privo di firma e di alcuna validità probatoria;
prova non supplita dal “piano della sicurezza” né dalla “denuncia di inizio lavori” depositati. Mancherebbe altresì un contratto di appalto, necessario a mente dell'art. 1665 c.c.
2. Con il secondo motivo viene riproposta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta.
L'istruttoria di primo grado avrebbe dimostrato che i lavori idrici e fognanti di cui è causa vennero commissionati alla dalla società che la presenza personale della convenuta Pt_3 Parte_4
sul cantiere si giustificava dall'esserne essa socia.
2 r.g. 851/2022
3. Con il terzo motivo si deduce nuovamente e per altro verso aver il Tribunale errato nel giudicare i lavori come commissionati dalla convenuta. Nessuno dei testimoni avrebbe dichiarato di aver ricevuto l'incarico direttamente dalla convenuta. Inoltre, la non avrebbe prodotto in giudizio le fatture di acquisto Pt_3
dei materiali eventualmente utilizzati per i lavori eseguiti, né avrebbe mai analiticamente specificato gli stessi.
4. Passando alla disamina dei motivi di appello, la Corte rileva l'infondatezza del primo.
La citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce, pur generica, non può dirsi radicalmente incerta,
consentendo di conoscere i fatti dedotti in giudizio e, soprattutto, di spiegare adeguate difese alla parte convenuta in giudizio, citata per il riconoscimento di un debito di €. 7.310,00 per lavori idraulici.
4.1. Rispetto alla esposizione del fatto ed alle domande attoree, la convenuta ha potuto dedurre senza alcuna limitazione del proprio diritto di difesa.
5. Possono esaminarsi congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di appello, esame che induce la Corte
a giudicare infondate le doglienze e confermare la sentenza.
5.1. Nella documentazione agli atti si rileva la presenza di documenti, sottoscritti dalla convenuta e giammai disconosciuti, anche nella sottoscrizione. Si tratta della “trasmissione del piano di sicurezza” e della
“comunicazione dei nominativi del coordinatore per la progettazione e per la esecuzione dei lavori”,
documenti che sostengono ampiamente la tesi della committenza dei lavori di cui è causa da parte della convenuta – appellante.
5.1.2. Si aggiunga come i testi escussi abbiano confermato di aver ricevuto l'incarico di eseguire i lavori dalla convenuta personalmente e di essersi sempre interfacciati con la stessa.
5.1.3. Appare altresì credibile quanto dichiarato da circa la richiesta “di cortesia”, da parte CP_1
della , di fatturare i lavori eseguiti al primo piano alla società pagati a mezzo Parte_5 Parte_2
bonifico.
5.2. Quanto all'importo richiesto in pagamento “a saldo” e di cui è causa, pari ad €. 7.310,00, detto ammontare non risulta specificamente contestato, essendosi limitata la difesa della convenuta ad eccepire la propria mancanza di legittimazione passiva.
5.3. Per quanto innanzi, alla Corte non vengono offerti elementi idonei a riformare quanto statuito dal
Tribunale.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
6.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
3 r.g. 851/2022
6.2. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002
n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da nei confronti della avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 2591/2022 del 22.07.2022 del Tribunale di Lecce:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1
della di , spese che determina in €. 3.000,00 oltre spese generali, iva e cap CP_1 CP_1
come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- da atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma
1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(IO IU) (TO RA IT)
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