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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6518/2025
BLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6518/2025 promossa da: (C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2 P.IVA_2
E (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO Controparte_1 P.IVA_3
BIANCA e dell'avv. CIAMPA RICCARDO ROSARIA ( ) C.F._1 Controparte_2
, 9/10 00196 ROMA;
( )
[...] Parte_3 C.F._2 Parte_4
DA BRESCIA, 9 00196 ROMA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELNUOVO 35
[...]
PALERMO presso il difensore avv. LOMBARDO BIANCA ATTORE contro (C.F. , contumace Controparte_3 P.IVA_4
CONVENUTO CONCLUSIONI Per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. accertare e dichiarare il grave inadempimento della al Contratto di locazione Controparte_3 finanziaria n. IF del 09.03.2009 e, per l'effetto: dichiarare che il Contratto stesso si è P.IVA_5 risolto per fatto e colpa della in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma Controparte_3
137 e ss. della L. n. 124/2017 e dagli artt. 20 e 21 del Contratto, ovvero, in subordine, pronunciare la risoluzione del Contratto per fatto e colpa della 3. Controparte_3 condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai Controparte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto, nonché dell'art. 1 comma 138 e ss della L. n. 124/2017, a rilasciare, in favore di e per essa Parte_2
libero e vuoto da persone e/o cose, le “seguenti porzioni immobiliari site in CP_1
Comune di Arcola, Località Pedemonte, Via XXV Aprile senza numero civico, e precisamente: a) porzione di capannone ad uso artigianale al piano terra distinto con la lettera “G”, composto di un ampio vano ad uso laboratorio della superficie coperta di mq 345 (trecentoquarantacinque) circa, al cui interno è stato realizzato un piccolo w.c. con antibagno. A confini: sotto il vuoto, sopra l'aria, su tre lati con mappale 1609 sub 54, su un lato mappale pagina 1 di 3 1609 sub 45, salvo se altri. Riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Arcola al Foglio 3 mappale: - 1609 sub 44 – ctg. D/7 – Rendita Euro 2.768,00 – Via XXV Aprile sn – Piano T – interno 2 – edificio G. b) aera scoperta al piano terra di metri quadrati 185 (centottantacinque) catastali, pertinenziale alla porzione di capannone sopradescritta, gravata di servitù per l'installazione di un riduttore confinante con i sub 54, 56 e 61. CP_4
Riportata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Arcola al Foglio 3 mappale: - 1690 sub 60 – area urbana – Via XXV Aprile sn – Piano T. Con la comproprietà pari a 50/1000 (cinquanta millesimi) sull'area urbana di metri quadrati 2.589 (duemilacinquecentottantanove) che rappresenta la strada di accesso al compendio immobiliare e sull'area comune sempre al compendio immobiliare, censite al Catasto Fabbricati al foglio 3 mappale 1609 sub. 54 4 56 con la precisazione che il sub. 54 costituisce bene comune non censibile ai sub. 22,23, dal 27 al 38, 40, 41, dal 44 al 47, 53,55, e che il sub 43 coatituisce bene comune non censibile ai sub. 22, 23, dal 27 al 38, 40,41, dal 44 al 47, 53,55.”” 4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ed il rimborso di spese generali, IVA e CPA Riservato il diritto dell'esponente di agire in separata sede per il soddisfacimento del credito derivante dal contratto di locazione finanziaria e per il risarcimento dei danni eventualmente subiti e con vittoria delle spese e competenze di causa. Con riserva di ogni altro diritto, di ogni ulteriore precisazione, integrazione, produzione e deduzione che apparirà utile in corso di causa a seguito del comportamento processuale della resistente. Si depositano: 1) Gazzetta Ufficiale n. 79 del 06 luglio 2023; 2) procura rilasciata da a doNext spa -Notaio in Monza dott Parte_1
, in data 30 marzo 2023 n 1581 di repertorio e n. 1183 di raccolta;
3) Gazzetta Persona_1
Ufficiale n. 80 del 08 luglio 2023; 4) procura rilasciata da a atto Parte_2 CP_1
Notaio Dott. di Sacile, iscritto nel Collegio Notarile di Pordenone, rep. Persona_2
34135 e racc. n. 23059, registrata presso l'AE di Pordenone il 10.10.2023 n. 12672, serie n. 1T; 5) procura generale alle liti ai rogiti Dott. del 28.11.2023, Rep. 79261 e Parte_5
Racc. 29889, registrata a Velletri il 29.11.2023 n, 2887, serie 1T 6) Contratto locazione finanziaria n. IF 1225915 del 09.03.2009; 7) contratto di compravendita del 09.03.2009, Rep. n. 69109, Racc. n. 23724 a rogito notaio Dott. ; 8) verbale di constatazione e Persona_3 presa in consegna del bene del 09.03.2009; 9) estratto conto del 03.02.2025; 10)risoluzione per inadempimento del 30.01.2025; 11) visura storica camerale Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le ricorrenti e hanno allegato di avere acquistato Pt_1 Parte_1 Parte_2 in blocco, la prima, una serie di crediti relativi a rapporti di leasing, tra i quali quelli nei confronti dell'odierna convenuta, rimasta contumace, la seconda di avere Controparte_3 acquistato il bene oggetto del contratto, ai fini della sua gestione. Ciò nell'ambito delle operazioni previste dalla l. n. 130/1999 e dall'art. 58 d. lgs. n. 385/1993. Ora, le ricorrenti hanno inteso provare la loro domanda di rilascio dell'immobile concesso in leasing, previa declaratoria di risoluzione del contratto di leasing, dimostrando il titolo del proprio credito e l'adempimento della propria obbligazione, tramite produzione del contratto suddetto, concluso in data 9.3.2009 (doc.6), del verbale di rilascio a favore dell'utilizzatore (doc. 8) e allegando l'altrui inadempimento. pagina 2 di 3 Ciò in sostanziale conformità a Cass. S.U. n. 13533/2001. La domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del rapporto di leasing deve tuttavia essere respinta. L'esercizio dell'azione di risoluzione da parte di un soggetto diverso dalla parte originaria (in questo caso, dalla concedente) può avvenire solo nel caso di cessione del contratto ex artt. 1406 ss. c.c. Tuttavia il contratto di leasing richiede forma scritta. Ciò, a prescindere dalla natura del bene oggetto di concessione in godimento, ex artt. 106, 115 e 117 d. lgs. n. 385/1993. Anche il contratto di cessione del rapporto di leasing, sulla cui base sarebbe stato possibile attribuire la legittimazione all'azione di risoluzione, non è stato provato;
si tratta, peraltro, di un contratto da stipularsi per iscritto, in ragione dell'esigenza di simmetria rispetto alla forma del contratto ceduto. Consegue che non vi è prova della legittimazione di alcuna delle ricorrenti neppure in relazione alla domanda di risoluzione. Del resto anche la sola domanda (di natura contrattuale) di restituzione del bene, svolta da un soggetto diverso da quello che richiede la risoluzione del rapporto, avrebbe dovuto essere respinta quand'anche fosse stato provato il trasferimento del rapporto di leasing (a eccezione del bene, ceduto a un diverso soggetto). Laddove la pretesa, come quella oggi azionata, presupponga il subentro nella posizione di titolare del diritto di proprietà su di un bene immobile, s'impone il rispetto della forma ex art. 1350 c.c. Ai fini della prova della legittimazione attiva e, in generale, del fondamento del diritto alla restituzione, occorreva pertanto produrre il contratto di acquisto della proprietà del bene, non essendovi facilitazioni probatorie derivanti da norme di legge ovvero derivanti dalla non contestazione della controparte, come già evidenziato, rimasta contumace.
Per questi motivi
il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta RESPINGE Le domande di e Parte_1 Parte_2
Milano, 3 giugno 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 3 di 3
BLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6518/2025 promossa da: (C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2 P.IVA_2
E (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO Controparte_1 P.IVA_3
BIANCA e dell'avv. CIAMPA RICCARDO ROSARIA ( ) C.F._1 Controparte_2
, 9/10 00196 ROMA;
( )
[...] Parte_3 C.F._2 Parte_4
DA BRESCIA, 9 00196 ROMA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELNUOVO 35
[...]
PALERMO presso il difensore avv. LOMBARDO BIANCA ATTORE contro (C.F. , contumace Controparte_3 P.IVA_4
CONVENUTO CONCLUSIONI Per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. accertare e dichiarare il grave inadempimento della al Contratto di locazione Controparte_3 finanziaria n. IF del 09.03.2009 e, per l'effetto: dichiarare che il Contratto stesso si è P.IVA_5 risolto per fatto e colpa della in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma Controparte_3
137 e ss. della L. n. 124/2017 e dagli artt. 20 e 21 del Contratto, ovvero, in subordine, pronunciare la risoluzione del Contratto per fatto e colpa della 3. Controparte_3 condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai Controparte_3 sensi e per gli effetti dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto, nonché dell'art. 1 comma 138 e ss della L. n. 124/2017, a rilasciare, in favore di e per essa Parte_2
libero e vuoto da persone e/o cose, le “seguenti porzioni immobiliari site in CP_1
Comune di Arcola, Località Pedemonte, Via XXV Aprile senza numero civico, e precisamente: a) porzione di capannone ad uso artigianale al piano terra distinto con la lettera “G”, composto di un ampio vano ad uso laboratorio della superficie coperta di mq 345 (trecentoquarantacinque) circa, al cui interno è stato realizzato un piccolo w.c. con antibagno. A confini: sotto il vuoto, sopra l'aria, su tre lati con mappale 1609 sub 54, su un lato mappale pagina 1 di 3 1609 sub 45, salvo se altri. Riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Arcola al Foglio 3 mappale: - 1609 sub 44 – ctg. D/7 – Rendita Euro 2.768,00 – Via XXV Aprile sn – Piano T – interno 2 – edificio G. b) aera scoperta al piano terra di metri quadrati 185 (centottantacinque) catastali, pertinenziale alla porzione di capannone sopradescritta, gravata di servitù per l'installazione di un riduttore confinante con i sub 54, 56 e 61. CP_4
Riportata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Arcola al Foglio 3 mappale: - 1690 sub 60 – area urbana – Via XXV Aprile sn – Piano T. Con la comproprietà pari a 50/1000 (cinquanta millesimi) sull'area urbana di metri quadrati 2.589 (duemilacinquecentottantanove) che rappresenta la strada di accesso al compendio immobiliare e sull'area comune sempre al compendio immobiliare, censite al Catasto Fabbricati al foglio 3 mappale 1609 sub. 54 4 56 con la precisazione che il sub. 54 costituisce bene comune non censibile ai sub. 22,23, dal 27 al 38, 40, 41, dal 44 al 47, 53,55, e che il sub 43 coatituisce bene comune non censibile ai sub. 22, 23, dal 27 al 38, 40,41, dal 44 al 47, 53,55.”” 4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ed il rimborso di spese generali, IVA e CPA Riservato il diritto dell'esponente di agire in separata sede per il soddisfacimento del credito derivante dal contratto di locazione finanziaria e per il risarcimento dei danni eventualmente subiti e con vittoria delle spese e competenze di causa. Con riserva di ogni altro diritto, di ogni ulteriore precisazione, integrazione, produzione e deduzione che apparirà utile in corso di causa a seguito del comportamento processuale della resistente. Si depositano: 1) Gazzetta Ufficiale n. 79 del 06 luglio 2023; 2) procura rilasciata da a doNext spa -Notaio in Monza dott Parte_1
, in data 30 marzo 2023 n 1581 di repertorio e n. 1183 di raccolta;
3) Gazzetta Persona_1
Ufficiale n. 80 del 08 luglio 2023; 4) procura rilasciata da a atto Parte_2 CP_1
Notaio Dott. di Sacile, iscritto nel Collegio Notarile di Pordenone, rep. Persona_2
34135 e racc. n. 23059, registrata presso l'AE di Pordenone il 10.10.2023 n. 12672, serie n. 1T; 5) procura generale alle liti ai rogiti Dott. del 28.11.2023, Rep. 79261 e Parte_5
Racc. 29889, registrata a Velletri il 29.11.2023 n, 2887, serie 1T 6) Contratto locazione finanziaria n. IF 1225915 del 09.03.2009; 7) contratto di compravendita del 09.03.2009, Rep. n. 69109, Racc. n. 23724 a rogito notaio Dott. ; 8) verbale di constatazione e Persona_3 presa in consegna del bene del 09.03.2009; 9) estratto conto del 03.02.2025; 10)risoluzione per inadempimento del 30.01.2025; 11) visura storica camerale Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le ricorrenti e hanno allegato di avere acquistato Pt_1 Parte_1 Parte_2 in blocco, la prima, una serie di crediti relativi a rapporti di leasing, tra i quali quelli nei confronti dell'odierna convenuta, rimasta contumace, la seconda di avere Controparte_3 acquistato il bene oggetto del contratto, ai fini della sua gestione. Ciò nell'ambito delle operazioni previste dalla l. n. 130/1999 e dall'art. 58 d. lgs. n. 385/1993. Ora, le ricorrenti hanno inteso provare la loro domanda di rilascio dell'immobile concesso in leasing, previa declaratoria di risoluzione del contratto di leasing, dimostrando il titolo del proprio credito e l'adempimento della propria obbligazione, tramite produzione del contratto suddetto, concluso in data 9.3.2009 (doc.6), del verbale di rilascio a favore dell'utilizzatore (doc. 8) e allegando l'altrui inadempimento. pagina 2 di 3 Ciò in sostanziale conformità a Cass. S.U. n. 13533/2001. La domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del rapporto di leasing deve tuttavia essere respinta. L'esercizio dell'azione di risoluzione da parte di un soggetto diverso dalla parte originaria (in questo caso, dalla concedente) può avvenire solo nel caso di cessione del contratto ex artt. 1406 ss. c.c. Tuttavia il contratto di leasing richiede forma scritta. Ciò, a prescindere dalla natura del bene oggetto di concessione in godimento, ex artt. 106, 115 e 117 d. lgs. n. 385/1993. Anche il contratto di cessione del rapporto di leasing, sulla cui base sarebbe stato possibile attribuire la legittimazione all'azione di risoluzione, non è stato provato;
si tratta, peraltro, di un contratto da stipularsi per iscritto, in ragione dell'esigenza di simmetria rispetto alla forma del contratto ceduto. Consegue che non vi è prova della legittimazione di alcuna delle ricorrenti neppure in relazione alla domanda di risoluzione. Del resto anche la sola domanda (di natura contrattuale) di restituzione del bene, svolta da un soggetto diverso da quello che richiede la risoluzione del rapporto, avrebbe dovuto essere respinta quand'anche fosse stato provato il trasferimento del rapporto di leasing (a eccezione del bene, ceduto a un diverso soggetto). Laddove la pretesa, come quella oggi azionata, presupponga il subentro nella posizione di titolare del diritto di proprietà su di un bene immobile, s'impone il rispetto della forma ex art. 1350 c.c. Ai fini della prova della legittimazione attiva e, in generale, del fondamento del diritto alla restituzione, occorreva pertanto produrre il contratto di acquisto della proprietà del bene, non essendovi facilitazioni probatorie derivanti da norme di legge ovvero derivanti dalla non contestazione della controparte, come già evidenziato, rimasta contumace.
Per questi motivi
il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta RESPINGE Le domande di e Parte_1 Parte_2
Milano, 3 giugno 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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