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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'udienza del 2.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p. e ss.mm.;
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1331/2023
vertente tra parte domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE 114 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. VALLEBONA TERESA
Parte appellante-appellata incidentale contro parte domiciliata in VIA SABINIANO 5 00100 ROMA Controparte_1 rappresentata dall'avv. SALVAGNI MICHELANGELO
Parte appellata-appellante incidentale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10121 /2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 28.1.2022 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato dichiarato il diritto della ricorrente Controparte_1 ad essere inquadrata nella categoria 7Q del CC Metalmeccanica privata del 20.1.2008, con decorrenza 5.3.2012 e fino al 31.12.2013, e, di conseguenza, il diritto della stessa - CP_1 con decorrenza 1.1.2014 e fino al 31.12.2017, ad essere inquadrata nella categoria 8^ (detta anche 8Q) del CC Metalmeccanica privata del 5.12.2012; con decorrenza 1.1.2018 e fino al 31.3.2018, ad essere inquadrata nel livello Q1 dell'Area Quadri del CC , in virtù dell'Accordo CP_2 di armonizzazione del 18.12.2017; con decorrenza 1.4.2018 ad essere inquadrata nel 1° livello dell'Area Quadri del medesimo in virtù della nuova classificazione del Parte_2 personale di cui all'Accordo del 16.12.2017; con condanna della a pagare Parte_1 alla parte ricorrente le complessive differenze stipendiali tra quanto dovuto secondo gli inquadramenti di cui sopra e quanto percepito, limitatamente al periodo da giugno 2014, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
è stata rigettata nel resto la domanda; infine sono state compensate per la metà le spese di lite, e la società convenuta condannata al pagamento della metà residua.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello tanto la società, su tutti i capi di soccombenza, che la la quale, nel resistere al gravame ex adverso proposto, ha censurato la sentenza con CP_1 quattro motivi di appello incidentale, due svolti in principalità, due in via di subordine.
All'udienza del 7.10.2025 la società ha chiesto un termine per interloquire sull'appello incidentale e la Corte ha disposto in conformità, fissando nuova udienza al 2.12.2025.
Sostituita l'udienza del 2.12.2025 con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto dall'art. 3 comma 10 del D. Lgs. n. 149/2022, e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 164/2024, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
La con il ricorso introduttivo, ha dedotto di avere svolto a far data dal 1.3.2010 mansioni CP_1 superiori rispetto al livello di formale inquadramento (7° livello del CCNL Metalmeccanica Industria), ed esattamente riferibili al livello 8Q (già 7Q), come da pag. 3 del ricorso ex art. 414 c.p.c.
O quantomeno di averle svolte
-dal 5.3.2012 in coincidenza con il maturare del requisito di “almeno 2 anni di comprovata esperienza di lavoro come Project manager” (come da Accordo sulla “Definizione dei profili dei ruoli” del 18.12.2007), profilo di cui la era in possesso dal 5.3.2010; CP_1
-o dal 14.7.2014 in coincidenza con il suo inserimento nell'Area Tecnologie Applicative a seguito di riorganizzazione aziendale (pagg. 14-22).
Comunque, dal 19.4.2017 aveva svolto mansioni riconducibili a quelle di quadro: di livello 8 (già 7Q) dal 19 aprile 2017 al 31.12.2017 e di livello Q1 (per Parte_2 armonizzazione) dal 1.1.2018 (pagg. 22-30).
Ha conseguentemente richiesto il pagamento delle differenze retributive maturate, pari ad euro 21.172,29 dal giugno 2014 al luglio 2019 (data sino alla quale era stato elaborato il conteggio), ed euro 519,77 mensili dal 1.8.2019 sino alla data della emananda sentenza;
oltre all'accantonamento delle differenze retributive ai fini del TFR e del ricalcolo delle ferie.
In via subordinata, dedotta la illegittimità e discriminatorietà dell'inquadramento contrattuale assegnato alla ricorrente nel dicembre 2017 in occasione del passaggio dal CCNL Metalmeccanici Industria al (in seguito alla fusione per unione dalle società LAit s.p.a. e Lazio Parte_2
Service e trasferimento del personale ASAP nella ), ha chiesto riconoscersi il CP_3 diritto al superiore inquadramento nel VI livello della III fascia del dal Parte_2
1.1.2018, con le differenze retributive maturate dal gennaio 2018 al luglio 2019 per l'importo di 9.523,80 euro e dal luglio 2019 fino alla data della emananda sentenza per l'importo di 161,49 euro mensili. Anche in questo caso oltre all'accantonamento delle differenze retributive ai fini del TFR e del ricalcolo delle ferie. La ricorrente ha altresì dedotto di avere subìto una illegittima condotta datoriale (vessatoria, discriminatoria e ritorsiva) sempre in occasione del predetto processo di armonizzazione del dicembre 2017 allorché la società, al rifiuto della di sottoscrivere un verbale di CP_1 conciliazione in sede protetta a latere dell'Accordo di Armonizzazione del 18.12.2017 circa i trattamenti economici e normativi conseguenti al passaggio dal ccnl Metalmeccanici al ccnl
, rinunciando ad ogni pretesa per il pregresso, la escludeva dal godimento di alcuni CP_2 emolumenti ed istituti invece riconosciuti agli ex dipendenti LAit firmatari della conciliazione (in particolare premio individuale, polizza sanitaria e buoni welfare), altresì cagionandole un danno non patrimoniale.
Ha quindi richiesto la condanna di a versare in suo favore le somme corrispondenti agli Parte_1 istituti non applicati nel periodo 2018 – 2019 e a quelli che sarebbero maturati in futuro, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale pari a complessivi euro 40.000,00.
Il Tribunale, nel contraddittorio con la convenuta - che ha contestato lo svolgimento di mansioni riconducibili ai superiori livelli rivendicati -, osservato che nella categoria 7 del ccnl dei Metalmeccanici rientravano due tipologie di lavoratori (quelli di 7^ cat. in senso stretto come la e quelli da assimilare ai Quadri, appunto 7Q, connotati da funzioni di rilevante importanza CP_1
e professionalità non rinvenute in capo alla ricorrente secondo le risultanze testimoniali), ha accertato il diritto della ricorrente al superiore inquadramento solo dal 5.3.2012, sulla base dell'Accordo sulla “Definizione dei profili di ruoli” del 2007, così motivando: “
“E' invece fondata la domanda di superiore inquadramento dal marzo 2012.
Come detto, la si è vista formalmente ed espressamente assegnare dalla Lait S.p.A., nel CP_1 marzo 2010, oltre alla categoria 7^, anche la qualifica di “Project Manager”.
Sulla base dell'accordo per le figure professionali, stipulato dall'azienda con le OO.SS. in data 7.12.2007 (doc. 8 ricorrente) il dipendente che sia in possesso di diploma di laurea specialistica, o vecchio ordinamento, in ambiti tecnico-economici (come la con almeno due anni di CP_1 comprovata esperienza di lavoro come Project Manager (come la , deve essere collocato, CP_1 senza alcuna discrezionalità, nella categoria 7Q del CC Metalmeccanica industria, e cioè nello speciale gruppo di lavoratori di tale categoria che, come visto sopra, è da assimilare ai quadri.
Sulla efficacia e validità di detto accordo sindacale, rispetto al quale in memoria difensiva non vi è osservazione alcuna, non vi sono validi e ragionevoli motivi per porle in discussione, con la conseguenza che in virtù di detto accordo la ha maturato il diritto ad essere inquadrata, CP_1 dal marzo 2012, nella categoria 7Q del CC Metalmeccanica industria privata del 20.1.2008.
Ciò fino al 31.12.2013, poiché il successivo CC del 5.12.2012 aveva stabilito che con decorrenza 1.1.2014 i lavoratori di categoria 7Q venissero collocati nella nuova categoria 8^, detta anche 8Q.
Pertanto, dall'1.1.2014 la ha diritto ad essere inquadrata in detta categoria 8Q e ciò fino CP_1 al 31.12.2017. Ed infatti, come detto, dall'1.1.2018, in virtù dell'Accordo di armonizzazione del 18.12.2017, quale lavoratore di 8^ categoria del CC Metalmeccanica, la ricorrente avrebbe dovuto transitare nel livello Q1 dell'Area Quadri del nuovo CC e dall'1.4.2018 nel CP_2 nuovo 1° livello dell'Area Quadri del medesimo CC , in virtù della nuova CP_2 classificazione del personale di cui all'Accordo del 16.12.2017”.
Ha poi condannato la società convenuta a pagare alla le complessive differenze stipendiali CP_1 tra quanto dovuto secondo gli inquadramenti di cui sopra e quanto percepito, limitatamente al periodo a partire da giugno 2014 (come richiesto in ricorso), precisando che “La misura della condanna non può che essere generica, con esatta quantificazione di essa in altra sede, dal momento che i conteggi prodotti non sono pienamente utilizzabili, per i condivisibili motivi esposti in memoria difensiva da alle pagg. 24 e 25”. Parte_1
Il Tribunale ha invece disatteso la restante domanda, osservando in buona sostanza che era nel pieno diritto della società mantenere il trattamento migliorativo (incentivo, polizza sanitaria e buoni welfare) in capo a coloro che, con l'avvento del nuovo CCNL , avessero firmato la CP_2 conciliazione, costituendo il mantenimento di quei benefits “la controprestazione della conciliazione e delle relative rinunce che i lavoratori hanno inteso sottoscrivere”, senza che sia stata posta in essere alcuna coartazione della volontà dei non firmatari da parte di Parte_1 peraltro, “Dopo il gennaio 2018 secondo le previsioni del CC Federculture, la ricorrente aveva mantenuto la medesima retribuzione annua lorda del periodo precedente divisa per 14 mensilità (anziché 13)”.
Ha concluso il Tribunale osservando che “Alla ricorrente, che ha invece scelto di non addivenire ad una conciliazione con le conseguenti rinunce, ha applicato il trattamento normativo ed Parte_1 economico dovuto in applicazione del CC (che quei benefits non prevede, n.d.r.), CP_2 sicché ella non può oggi pretendere quei benefici ottenuti dagli altri suoi colleghi in Lait che, firmando la conciliazione, hanno rinunciato al pregresso”.
La società censura con tre motivi di gravame, i primi due variamente articolati, la pronuncia sul riconoscimento del superiore inquadramento siccome basato sull'Accordo aziendale del 7.12.2007:
1. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., non avendo la ricorrente mai invocato il superiore inquadramento sulla scorta dell'Accordo del 7.12.2007, l'unica causa petendi risiedendo nello svolgimento di fatto delle mansioni superiori, dal giudice ritenuto indimostrato all'esito dell'istruttoria orale.
2. Insussistenza del diritto al superiore inquadramento in base all'Accordo per le figure professionali del 7.12.2007, poiché esso non rappresenta una ri-classificazione collettiva degli inquadramenti professionali sostitutiva di quella del ccnl Metalemeccanici, ma è un accordo destinato a regolamentare la sola carriera interna dei dipendenti Lait spa: e se l'Accordo serve a definire i requisiti per la selezione interna dei dipendenti che aspirano a un certo inquadramento, è illogico che lo stesso inquadramento possa essere raggiunto con lo svolgimento di fatto delle relative mansioni. Inefficacia dell'Accordo per mancata adozione del previsto regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali per la copertura delle posizioni. Erroneo inquadramento superiore prima del 1.1.2014, non essendo stato depositato dalla ricorrente il ccnl Metalmeccanica Industria del 2003 (contenente la declaratoria del livello 7- 7Q) e non potendo il potere officioso del giudice sopperire alle carenze probatorie delle parti.
3. Erronea condanna al pagamento delle differenze retributive (come conseguenza dell'accoglimento dei motivi di cui sopra).
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di logica connessione, sono infondati, rimanendone assorbito il terzo motivo.
Ad avviso della Corte, correttamente il parametro normativo utile al raffronto è stato dal giudice rinvenuto nella definizione degli specifici profili professionali contenuti nell'Accordo aziendale del 2007, in quanto con esso le parti hanno voluto attribuire rilievo ad un dato specifico, ossia l'esperienza del lavoratore (già con profilo di Project Manager) in termini di anzianità lavorativa, individuando due fasce (da collegarsi una al livello 7 l'altra al livello 7Q del ccnl Metalmeccanica), nel chiaro intento di operare una specificazione dei livelli rispetto a quelli generali contenuti nel contratto collettivo, così da ottenere una figura professionale più ritagliata.
Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento della dipendente non può dunque prescindersi dalla disamina dei profili professionali previsti dallo specifico Accordo aziendale in esame, che meglio definisce il contenuto professionale del ruolo di Project Manager inquadrabile nella categoria Quadri rispetto alla generica declaratoria del contratto Co collettivo, ciò in coerenza con l'insegnamento della (Cass. n. 3547/2016, oltre Cass. n.20015/2012, Cass. n. 1083/2003) secondo cui "in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove".
In questi termini, il documento di “Definizione dei profili di ruoli” contenuto nel ridetto Accordo del 2007 aveva carattere vincolante nei confronti del datore di lavoro, che non poteva non attribuire alla il livello corrispondente, come correttamente affermato dal primo giudice. CP_1
E' appena il caso di sottolineare che tale ricostruzione non contrasta con l'esclusione, in sentenza, della riconducibilità delle mansioni svolte di fatto dalla ricorrente alla categoria di quadro, esclusione che riguarda unicamente il periodo marzo 2010- marzo 2012 (precedente al riconoscimento del superiore inquadramento, con decorrenza dal marzo 2012); invero il giudice, nel verificare le mansioni concretamente svolte dalla per attribuirle o meno la 7^ categoria CP_1 di quadro secondo il ccnl, ha precisato non essere provato il quid pluris richiesto dalla declaratoria contrattuale 7Q con esclusivo riferimento al periodo in questione, secondo la deposizione dell'unico teste ( in grado di riferirvi: “per detto periodo – a partire come detto dal marzo 2010 Testimone_1
e per un biennio per i motivi di cui in seguito si dirà – le risultanze delle espletata prova per testimoni non consentono di ritenere che da parte della vi sia stato lo svolgimento di detto CP_1 surplus di mansioni di 7^ categoria”.
Va inoltre osservato che la definizione dei profili concordata a livello sindacale nel 2007 è concepita in modo tale da ridefinire tout court il profilo necessario per aspirare all'inquadramento, ed alcuno specifico elemento, né letterale, né sistematico, porta a ritenere che essa sia funzionale alle sole procedure di selezione interna (come voluto dall'appellante), tale non potendosi ritenere il testo della dichiarazione di apertura dell'Accordo (“Oggetto del presente accordo è definire una piattaforma che rappresenti la base per la gestione, lo sviluppo e la crescita professionale all'interno di Lait Spa”), dichiarazione dal carattere generale e programmatico, che di certo non implica che il risultato di una gestione, di uno sviluppo e di una crescita professionale interna all'azienda possa ottenersi solo tramite passaggi interni e non anche implementando il personale altrimenti meritevole di un corretto inquadramento.
Parimenti irrilevante ai fini interpretativi della volontà delle parti è il richiamo, nell'Accordo, alla necessità di regolamentare i concorsi interni, di cui all'espressione “ ogni qualvolta emerge la necessità di coprire una posizione all'interno della struttura organizzativa aziendale”, poiché, anche in questo caso, il dato della norma non esclude che la definizione dei profili di ruoli possa regolamentare, in generale, le procedure di attribuzione degli inquadramenti del personale Lait, e non solo le selezioni interne.
Oltre che intempestivo è anche irrilevante il richiamo alla inefficacia dell'Accordo del 2007 per mancata adozione del Regolamento “redatto entro il 31 12 2007 finalizzato alla verifica della possibilità di incaricare un dipendente già in forza all'azienda stessa;
tale procedura dovrà prevedere i requisiti per l'assegnazione del ruolo messo in concorso quelli indicati nel lavoro allegato e dovrà permettere la partecipazione a tutti i dipendenti possesso di tali requisiti”, invocabile ove si dibatta della regolarità di una procedura di selezione di personale in forza all'azienda, fattispecie che esula del tutto dall'oggetto della presente controversia.
Ancora, è oramai principio acquisito che il mancato deposito del CCNL di settore non comporti la carenza allegatoria di un fatto costitutivo della domanda ma ne consenta l'acquisizione officiosa (come avvenuto nella fattispecie che occupa), in un'ottica rispondente alla peculiarità del processo del lavoro: “ Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere” (Cassazione Civile – Sezione Lavoro – sentenza n. 6610 del 14.03.2017).
Infine, risulta infondata la censura di ultrapetizione, tenuto conto, proprio sulla scorta di quanto fin qui esposto, che la ricorrente aveva chiaramente introdotto, nel corpo del ricorso, il tema della applicabilità l'Accordo del 2007 quale fonte normativa del diritto al superiore inquadramento, sia pure “nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuto il superiore livello 8Q (già 7Q) sin dal 05/03/2010”, avendo infatti chiesto la ricorrente il diritto al superiore inquadramento a far data dal 05/03/2012 (non solo in virtù delle mansioni descritte ma anche) dopo trascorsi due anni dal formale riconoscimento da parte della convenuta del profilo di Project Manager come previsto nel documento di “Definizione dei profili di ruoli” contenuto appunto nell'Accordo del dicembre 2007.
L'appello principale va dunque respinto.
Passando ora all'esame dei motivi dell' appello incidentale, con il primo motivo la lamenta il mancato accertamento dell'illegittimità della condotta CP_1 aziendale subita in ragione della mancata sottoscrizione del verbale di conciliazione nell'ambito del processo di armonizzazione, nonché la erronea statuizione sulla insussistenza del diritto al riconoscimento di tutti gli emolumenti e/o istituti contrattuali e retributivi e/o assicurativi, previsti dal contratto individuale di lavoro e/o dalla contrattazione collettiva di settore e per usi/prassi aziendale (in particolare, il premio individuale incentivante, la polizza sanitaria e i cosiddetti
“buoni welfare”).
Evidenzia che la sottoscrizione di un verbale di conciliazione non era in alcun modo necessaria e imprescindibile rispetto all'attuazione del piano di armonizzazione, visto che l'Accordo già stabiliva che, qualora i lavoratori non avessero inteso aderire al percorso conciliativo in sede protetta (previsto dallo stesso Accordo “anche al fine di evitare qualsiasi controversia su tutto il periodo pregresso”), il passaggio al Contratto dal 1 gennaio 2018 e la conseguente CP_2 armonizzazione sarebbe stata comunque individuata dall' Pt_3 Dunque, la spettanza dei predetti emolumenti non doveva essere subordinata, come fatto dal primo giudice, alla rinuncia da parte della ai diritti maturati nel periodo pregresso. CP_1
Al contrario di quanto affermato dal primo giudice, inoltre, la aveva sempre percepito il CP_1 premio incentivante (indipendentemente dal fatto che non fosse previsto dal contratto individuale) e quindi non poteva esserne esclusa in fase di armonizzazione. Il premio, invero, con il nuovo contratto collettivo, non era stato eliminato, bensì trasformato da una percentuale variabile ad una fissa, e in tal modo avrebbe dovuto continuare ad essere corrisposto anche alla ricorrente.
Stesso è a dirsi per la polizza e i buoni welfare.
Con il secondo motivo lamenta la omessa pronuncia in merito alla quantificazione delle differenze retributive derivanti dal superiore livello riconosciuto: erroneamente il giudice, pur non riconoscendo alla lavoratrice le somme rivendicate ai predetti titoli, non aveva scomputato le relative somme dal conteggio complessivo dalla stessa elaborato, ed aveva emesso una pronuncia di mera condanna generica.
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, sottratte le somme eventualmente ritenute non dovute per i titoli rivendicati con tale motivo di censura, la chiede condannarsi la società al pagamento delle accertate CP_1 differenze retributive e, in ulteriore subordine, in caso di accoglimento dei motivi di appello principale, di riconoscere (per le motivazioni esposte con il primo motivo di appello incidentale, nonché per le mansioni espletate dedotte e provate nel primo giudizio), il diritto ad essere inquadrata nel livello VI°, III Fascia del e alle conseguenti differenze Parte_2 retributive quantificate nel ricorso introduttivo.
Il primo motivo è infondato.
Nel contesto dell'Accordo di armonizzazione del 18 dicembre 2017 il previsto verbale conciliativo aveva la funzione di prevenire contenziosi sul periodo pregresso, onde regolare nel modo più fluido ed efficiente il passaggio dal contratto Metalmeccanica al contratto (5. CP_2
“APPLICABILITA'”: Il presente accordo di armonizzazione, le cui clausole entreranno in vigore dal 1 gennaio 2018, saranno oggetto di un apposito verbale che le parti, datore di lavoro e lavoratore assistito da un rappresentante sindacale, provvederanno a sottoscrivere in sede protetta, anche al fine di evitare qualsiasi controversia su tutto il periodo pregresso).
La conciliazione, come visto, sarebbe avvenuta in sede assistita: il lavoratore avrebbe rinunciato a tutti i diritti maturati per il periodo pregresso e, quale contropartita, la società avrebbe riconosciuto al lavoratore il trattamento migliorativo previsto dal predetto Accordo;
in difetto, la società avrebbe semplicemente sostituito il CCNL Metalmeccanico con il (tale è il senso della Parte_2 locuzione “Resta inteso che qualora i lavoratori non intendano aderire a tale percorso, il passaggio al Contratto dal 1 gennaio 2018 e la conseguente armonizzazione sarà comunque CP_2 individuata dall'Azienda”).
Pertanto, il datore di lavoro ha scelto, in accordo con i sindacati, la conciliazione (nei termini predetti) quale strumento “applicativo” dell'Accordo medesimo, atto a gestire la fase di transito al nuovo contratto, mentre la salvaguardia dei diritti del lavoratore era affidata alla redazione del relativo verbale in sede protetta.
Dunque, non può dirsi che la conciliazione in sé, così come concepita, abbia integrato una condotta illecita datoriale, come paventato dall'appellante incidentale quando afferma che la stessa non era necessaria all'attuazione del piano di armonizzazione, quasi fosse frutto di mero arbitrio: al contrario, il percorso conciliativo, nell'ottica globale di allineamento delle discipline, riducendo il rischio di contenzioso, rappresentava lo strumento applicativo, in ogni caso quello prescelto dalle parti, per finalizzare l'accordo, essendo comunque lasciata al lavoratore l'opzione di aderirvi o meno (ai lavoratori non aderenti sarebbe stato semplicemente applicato il nuovo contratto).
Diverso sarebbe stato se la lavoratrice avesse subìto minacce o pressioni indebite per aderire alla conciliazione, circostanza invero dedotta dalla ricorrente (fin dal ricorso introduttivo si è parlato di condotte vessatorie e/o discriminatorie da parte della società) ma dal giudice ritenuta indimostrata, con statuizione (“non vi sono elementi per affermare che vi sia stata coartazione da parte di
”) che non risulta scalfita dal gravame. Non viene infatti precisato, in concreto, al di là di Parte_1 condotte dei Responsabili meramente esplicative di quanto previsto nell'Accordo, in cosa siano consistite tali vessazioni.
La realtà è che l'appellante incidentale attribuisce le conseguenze della scelta di non sottoscrivere il verbale (rappresentate dal mancato riconoscimento di benefici accordati invece ai dipendenti firmatari) ad una condotta discriminatoria, e per ciò solo vessatoria, della società, senza considerare che le differenti condizioni contrattuali rispetto agli altri lavoratori altro non sono che la naturale e legittima conseguenza della scelta della di non conciliare, operata, ripetesi, in tutta libertà CP_1 dalla lavoratrice.
Ne consegue la non spettanza, per tali motivi, delle voci “fondo sanitario” (polizza), welfare e premio incentivante.
Di quest'ultimo la pretende il riconoscimento (dal 2018) sostenendo di averne goduto nel CP_1 pregresso e lamentando l'erroneità della statuizione del primo giudice secondo cui la stessa non percepiva in Lait alcun premio incentivante non essendo ciò previsto nel suo contratto individuale” dal momento che:
- le buste paga in atti dimostravano che tale emolumento era stato, al contrario, sempre percepito;
- l'Accordo di armonizzazione aveva trasformato lo stesso in una percentuale fissa, senza escluderlo del tutto, sicchè la continuava ad averne diritto anche senza aver sottoscritto la CP_1 conciliazione.
La Corte non condivide l'assunto.
Si è già detto che in difetto della conciliazione la società avrebbe semplicemente sostituito il CCNL Metalmeccanico con il Pertanto l'originaria ricorrente, dal 2018, Parte_2 legittimamente ha visto applicarsi solo il nuovo contratto (dato che con l'armonizzazione di dismettevano gli istituti del precedente CCNL), non avendo sottoscritto la conciliazione che avrebbe portato al riconoscimento della voce incentivante trasformata in emolumento fisso.
Non rileva pertanto che il premio fosse stato, in precedenza, effettivamente percepito.
E' invece fondato il secondo motivo di appello incidentale circa la omessa quantificazione delle somme dovute.
Il giudice, dopo avere accertato il diritto al superiore inquadramento dal 5.3.2012 e condannato la società convenuta al pagamento delle differenze retributive dal giugno 2014 come richiesto, ha provveduto ad emettere una pronuncia di condanna generica non ritenendo utilizzabili i conteggi allegati al ricorso in quanto le obiezioni sollevate da parte convenuta alla correttezza dei conteggi, espresse alle pagine 24 e 25 della memoria difensiva, ne avrebbero escluso la utilizzabilità per una condanna specifica. Reputa la Corte che la elaborazione analitica dei conteggi consenta invece di pervenire alla determinazione di quanto dovuto, considerando che:
- è accertata la somma dovuta a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento, indicata nel conteggio in euro 12.203,63 (differenza paga tra 7 livello e 8Q livello del CCNL Metalmeccanica Industria fino al 31.12.2017 e differenza tra IV livello e Q1 del Parte_2 dal 1.1.2018);
- il suddetto conteggio delle differenze per inquadramento superiore è contestato specificamente nella sola parte che riguarda il calcolo della 14^, da effettuarsi sulla scorta di quanto previsto dall'art.65 del ccnl ed a sua volta non contestato dalla ricorrente, né in primo grado né CP_2 in appello: vanno perciò ricalcolate le differenze retributive a titolo di 14^ (indicate nl conteggio in euro 2.496,55) sulla base del meccanismo della corresponsione posticipata dei 6/12 CP_1 della mensilità aggiuntiva contrattualmente previsto, applicando il quale devono ritenersi maturati, e dunque liquidabili, a giugno 2018 solo i 6 ratei mensili del periodo 1 gennaio – 31 maggio 2018, mentre i 6 ratei del periodo giugno-dicembre 2018 vanno computati nel percepito del giugno 2019. Pertanto, le 6 mensilità di 14ma del periodo giugno-dicembre 2018 - pari ad euro 1.718,62 - liquidate con la 14^ del 2019, non devono computarsi nel dovuto 2018, facendo scalare l'importo delle differenze complessive da euro 2.496,55 ad euro 777,93 (euro 2.469,55-1.718,62);
- non sono contestati i conteggi delle differenze dovute a titolo di tredicesima mensilità (683,65), ratei tredicesima (53,79), festività (72,59), ex festività (2,10);
- vanno infine sottratte le somme non dovute a titolo di premio obiettivi (376,77+ 373,37 + 3.879,93), fondo sanitario (272,00 + 408,00) e welfare (150,00 + 200,00) per un totale di euro 5.660,00.
Pertanto, sommando tutto il dovuto e sottraendo le voci non dovute, si ottiene l'importo complessivo di euro 13.789,69, che la società dovrà corrispondere alla per i titoli indicati, CP_1 oltre agli accessori di legge.
Non conduce a diverso opinare quanto dedotto da nella memoria di replica all'appello Parte_1 proposto in via incidentale dalla posto che la società si sofferma diffusamente sulla CP_1 insussistenza del diritto agli emolumenti a titolo di welfare, fondo sanitario e premio obiettivi, nonché sul diritto al superiore inquadramento in forza dell'Accordo del 2007, ma sulla quantificazione del dovuto si limita a ribadire la inutilizzabilità dei conteggi ed il mancato deposito in appello del fascicolo di primo grado di parte che però non impediva a di CP_1 Parte_1 formulare rilievi sulla possibilità di pervenire ad un conteggio specifico sulla base dei dati a disposizione, già conosciuti nell'ambito del primo giudizio.
Ogni altra domanda di natura economica proposta dalla rimane assorbita, atteso che nelle CP_1 conclusioni del gravame incidentale si limita la richiesta di riforma della sentenza impugnata ai
“capi di domanda non accolti da tale decisone ed oggetto di appello incidentale”, con accoglimento del ricorso di primo grado “nelle parti non accolte e impugnate con il presente atto”.
Va in ogni caso rimarcato, con riguardo alla riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutto quanto dedotto dalla ricorrente in primo grado circa il riconoscimento del superiore livello in virtù delle mansioni svolte e come descritte nel ricorso introduttivo, in forza del disposto dell'art. 2103 e ccnl applicati, che la soccombenza dell'allora ricorrente sull'inquadramento nel livello superiore con riguardo al biennio marzo 2010-marzo 2012 imponeva alla stessa di impugnare con appello incidentale la relativa statuizione, che pertanto deve ritenersi passata in giudicato. Conclusivamente, l'appello principale va rigettato e quello incidentale parzialmente accolto per quanto di ragione, con la riforma in parte qua della sentenza, confermata nel resto.
Le spese del doppio grado, stante il complessivo esito della lite, possono essere compensate in ragione della metà e per la restante quota poste a carico della società, liquidate in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi (cause di valore indeterminabile) con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto che sussistono nei confronti dell'appellante principale le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
- rigetta l'appello principale;
- accoglie in parte l'appello incidentale e per effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto,
-condanna la a corrispondere a la somma di euro Parte_1 Controparte_1
13.789,69, a titolo di differenze retributive, oltre accessori come per legge.
- compensa in ragione della metà le spese del doppio grado e pone a carico della la Parte_1 residua quota delle spese, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in euro 6.000,00 e quanto all'appello in euro 3.500,00, oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto che sussistono nei confronti della le condizioni richieste dall'art. 13, Parte_1 comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 02/12/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste