Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3851 /2017
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 21/03/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 3851 dell'anno 2017 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv.. DI MICELI SALVATORE per parte attrice e l'avv. BRUNO
PIETRO, in sostituzione dell'avv. GENNARO per parte convenuta;
Controparte_2
L'AVV. si riporta all'atto di citazione e successivi atti di causa nonché memorie Parte_1 conclusive;
l'avv. BRUNO si riporta ai propri atti
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 11.01 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 13.13,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3851 del Ruolo Generale del 2017
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA DIETRO S. LEONARDO, N. 50 Parte_1
CORLEONE, presso lo studio dell'avv. DI MICELI SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
CONTRO
(già ,, in persona del legale Controparte_3 Controparte_1 rappr.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, nella Piazza Unità D'Italia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Angelo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO
e nei confronti di e Controparte_1 Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: All'udienza del 21.03.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Nella presente controversia introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e la
[...] Controparte_1 Controparte_1 [...] chiedendo che fossero condannati in solido, al risarcimento dei danni Controparte_1
(patrimoniali e non patrimoniali) – quantificati in euro 260.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo – subiti in conseguenza dell'incidente occorso in
Corleone il 17/05/2015, intorno alle ore 23.30.
L'odierno attore rappresentava nei fatti che:
- il 17.05.2015 alle 23:30 circa in Corleone (Pa) nella via Guardia, alla Controparte_1 guida dell'autovettura GO Volkswagen tg. CJ471FV di proprietà di , Controparte_1
Pagina 2 di 16 immettendosi nella corsia di marcia investiva, il ciclomotore AR ID targato DJ96497 da lui condotto, che percorreva regolarmente la propria corsia, deviandone la marcia e facendolo collidere con un veicolo Ford Focus di proprietà di posteggiato sul lato CP_4 sinistro della strada. L'impatto avveniva tra la parte sinistra del veicolo condotto da CP_1 all'altezza dello specchietto laterale con il manubrio del motociclo;
- sui luoghi intervenivano i Carabinieri dell'Ufficio Radio Mobile della Compagnia di
Corleone;
- di avere subito gravi lesioni alla propria persona e di essere stato soccorso dagli operatori del 118, condotto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Corleone e trasportato d'urgenza all'ospedale “Civico” Cristina Benfratelli di Palermo presso il Dipartimento di
Ortopedia e Traumatologia, per frattura pluriframmentaria scomposta ed esposta dal terzo diafissario di tibia e perone della gamba sinistra (vd. all.ti docc. 9 – 18 atto di citazione); di essere stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione stabilizzazione e sintesi con fissatore esterno (vd. all. doc. 2 atto di citazione) ed a numerose visite di chirurgia plastica per la cura della ferita alla gamba destra e ad intervento di tooilette e copertura della ferita con lembo libero (vd. all. doc. 3 atto di citazione);
- che, in seguito all'evoluzione negativa della frattura, si recava presso l'Istituto Codivilla
Putti di Cortina dove gli veniva diagnosticata pseudoartrosi infetta biossea gamba sinistra – frattura esposta terzo grado con perdita di sostanza cutanea pluriframmentaria di ossea di tibia e perone sinistro (vd. all. doc. 5 atto di citazione); veniva dunque sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dello spaziatore, osteotomia prossimale ed applicazione di apparato
Ilizarov, apparato successivamente rimosso;
- gli veniva contestata la guida in stato di ebrezza, avendo ricevuto la notifica del decreto penale di condanna per la violazione dell'art. 186 co. 2 lett. B e co. 2 bis e co. 2 sexies del C.d.S;
- che all'epoca dell'incidente gestiva una polleria, rosticcera e friggitoria in Corleone, ma a seguito delle riportate lesioni ed invalidità , non potendo svolgere nessuna attività si era fatto sostituire nella conduzione dell'attività dal proprio padre, , ed era Persona_1 stato costretto ad assumere un nuovo lavorore, ; Persona_2
-rilevava inoltre di aver subito una riduzione della capacità lavorativa specifica come accertato dal proprio consulente di parte (vd. all. doc. 25 atto di citazione).
Chiedeva pertanto: i) di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente di e per l'effetto condannarlo in solido con il convenuto , Controparte_1 Controparte_1 proprietario dell'autovettura GO Volkswagen tag. , nonché la C.F._1 Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni alla salute, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo
[...] nella misura di euro 260.000,00 o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'occorso al soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Pagina 3 di 16 Si costituiva la contestando la ricostruzione fattuale narrata in Controparte_1 citazione e sostenendo, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree. Chiedeva pertanto: “in via gradualmente subordinata nel merito: - ritenere e dichiarare non sufficientemente dimostrato il fatto storico così come dedotto ex adverso e, di conseguenza, rigettare integralmente le pretese di controparte;
-ritenere e dichiarare non assolto l'onere della prova incombente sul sig. , in particolare per quanto concerne il nesso causale tra Parte_1 condotta illecita e danni asseritamente subiti, rigettandone le conseguenti richieste;
-ritenere e dichiarare non raggiunta la prova circa l'entità e la sussistenza dei danni lamentati da controparte, rigettando tutte le domande proposte contro la - Controparte_1 ritenere e dichiarare che il sinistro si è verificato a causa delle condizioni di alterazione psico- fisica, dovuta allo stato di ebbrezza in cui versava l'attore inducendolo in una condotta di guida spericolata, imprudente ed imperita. -rigettare le domande attrici con qualsiVoglia statuizione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. -In via del tutto subordinata, e senza recesso dalle superiori eccezioni e richieste, qualora dovessero ritenersi provati il fatto storico, la responsabilità pur parziale dei convenuti, nonché il nesso causale fra evento dedotto e danni materiali, ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore nella determinazione del danno ex artt. 2054, comma secondo e 1227, comma primo, c.c., con conseguente e proporzionale riduzione dell'eventuale obbligazione risarcitoria. Con distribuzione delle spese e compensi di causa in ragione delle opportunità delle domande attoree e delle eccezioni della
Società convenuta specialmente in riferimento alla eccessività delle pretese attoree”.
Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c. e escusse parzialmente le prove orali ammesse, l'allora giudicante (Dott.ssa disponenva consulenza tecnica medico-legale Per_3 sulla persona dell'attore nominando all'uopo il dott. . Persona_4
Mutato il giudicante nella persona della Dott.ssa proseguiva l'escussione delle Persona_5 prove orali e formulava una proposta conciliativa, che incontrava il solo favore della parte attrice.
Veniva dunque disposta consulenza tecnica di ufficio volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed all'accertamento dei i danni riportati al motociclo di proprietà attorea, nominando all'uopo ctu l'ingegnere . Persona_6
Veniva inoltre richiamato il già nominato consulente medico dott. , disponendo una Per_4 specifica consulenza volta a verificare se il tasso alcolemico individuato nel referto formato dai sanitari dell'Ospedale di Partinico – Servizio di Patologia – potesse essere attribuito ai farmaci somministrati a , sui luoghi del sinistro e al momento dell'accesso al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale di Corleone, o se, piuttosto, fosse attribuibile ad una pregressa assunzione di bevande alcoliche da parte di quest'ultimo, in conformità a quanto riscontrato.
Entrambe le richieste consulenze venivano depositate.
All'udienza del 02.12.2023, tenutasi in trattazione scritta, lo scrivente Giudicante
Pagina 4 di 16 (assegnataria del fascicolo a far data dal 10.07.2023) ritenuta la causa matura per la decisione rinviava – per la precisazione delle conclusioni – all'udienza del 4 marzo 2024.
All'udienza del 04 marzo 2024, tenutasi in trattazione scritta, lo scrivente revocava in parte qua l'ordinanza del 2.12.2023, ammettendo la prova testimoniale articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 sugli articolati da 25 a 33 e destinava per l'espletamento l'udienza del 21.02.2025.
Al termine della predetta udienza, escussi i testimoni, la causa veniva rinviata all'udienza del.
21.03.2025 per discussione orale e decisone con termine per note conclusive fino a 10 giorni prima.
2. Questioni preliminari e pregiudiziali.
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia, già pronunciata all'udienza del
25.06.2018, dall'allora G.I. Dott.ssa di e Per_3 Controparte_1 Controparte_1
(regolarmente evocati in giudizio e non costituiti) e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria di , alla luce della richiesta stragiudiziale (vd. Parte_1 all. doc. 88 atto di citazione) ritualmente inoltrata alla compagnia convenuta a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs. 209/2005, con lettera raccomandata spedita il 18/06/2015, nonché del verificarsi della condizione di procedibilità, stante l'esperimento (con esito negativo) della procedura di negoziazione assistita (vd. All. doc.
91 atto di citazione).
3. Merito della lite.
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa, incontestata l'avvenuta collisione dei veicoli, non risulta dimostrato che l'incidente stradale si verificò in via esclusiva a cagione del comportamento posto in essere dal veicolo di proprietà del convenuto CP_1
ma condotto, nell'occasione dal .
[...] Controparte_1
Anzitutto, nel caso di specie, l'accertamento del fatto non può ricavarsi dal verbale redatto dai vigili urbani sul luogo dell'incidente (v. doc. 19 allegato all'atto di citazione); i quali, invero, hanno constato che i veicoli “A” e “B” erano stati rimossi dalla posizione di quiete assunta durante la fase terminale del sinistro e che non erano presenti tracce di frenata sull'asfalto né altri elementi utili a rilevare la velocità di marcia dei veicoli, a localizzare il punto di impatto tra di essi e, finanche, ad accertare su quale semicarreggiata viaggiasse il motociclo condotto dall'odierno attore.
Va poi precisato che l'unica teste che ha assistito personalmente all'occorso è Testimone_1
(moglie di ), terza trasportata nell'auto condotta dal convenuto, la quale si è Controparte_1 limitata a riferire sulla condotta tenuta dal conducente dei veicolo GO, della quale ha avuto percezione diretta essendo appunto a bordo di quel veicolo: “quella sera io ero in macchina con il mio attuale marito e stavano percorrendo via Guardia in direzione di largo sant'agata; ad un certo stavano svoltando verso una traversa a sinistra che si chiama via Virgadamo e mio marito
Pagina 5 di 16 ha messo la freccia a sinistra allorché è giunto da dietro un motore che ci urtò ed andò a sbattere contro un'altra macchina che era parcheggiata sul lato sinistro;
poco dopo è sceso il proprietario del veicolo che era stato colpito, tal;
confermo che abbiamo messo la freccia CP_4 perchè dovevamo svoltare a sinistra;
il motorino ha colpito la parte laterale sinistro - lato guida della nostra macchina perché noi eravamo nella fase della svolta a sinistra;
ricordo che colpi la ruota anteriore” (v. verb. ud. del. 19.10.2020).
Nulla ha invece riferito la teste sulla condotta del veicolo condotto dall'attore; né sulla dinamica dell'occorso hanno riferito gli altri testi escusso, per avere avuto conoscenza solo indiretta degli eventi.
Lo stesso teste agente dei Carabinieri sopraggiunto successivamente si è Testimone_2 limitato a confermare i danni riscontrati alla persona e ai veicoli coinvolti.
Neppure il ctu nominato, alla luce delle risultanze istruttorie, è riuscito a fornire una ricostruzione univoca degli eventi, da cui emerga una responsabilità esclusiva del convenuto conducente della GO, così come sostenuto dall'attore.
Invero, il c.t.u. Ing. , ha fornito una ricostruzione dell'occorso nei termini che seguono: Per_6
“…tenuto conto di un quadro indiziario carente sotto diversi aspetti, relativamente alla dinamica del sinistro si può riferire quanto segue. Il sig. alla guida Controparte_1 dell'autovettura Volkswagen GO tg. CJ471FV percorreva la Via Guardia, all'interno del centro abitato di Corleone, con direzione Via Largo Sant'Anna. Giunto in prossimità del civico n°78, là dove è ubicato il panificio denominato ”, di seguito ad un tratto rettilineo esteso Parte_2
160 metri, iniziava una manovra di svolta a sinistra nell'intento di immettersi nel Vicolo V.zo
Virgadamo. Non è dato sapere con certezza se l'autovettura stesse ripartendo da un parcheggio o meno e se la manovra di svolta a sinistra fosse stata segnalata, infatti le dichiarazioni tra gli antagonisti sono discordanti e i Verbalizzanti non chiariscono tale circostanza. Ad ogni modo, in tale frangente, da tergo sopraggiungeva il sig alla guida del motociclo AR Parte_1
ID Dyna tg. DJ96497 il quale, sebbene marciasse a velocità entro i limiti consentiti, non riusciva ad arrestare il proprio veicolo. Dall'altro lato il conducente dell'autovettura non interrompeva la manovra di svolta e dunque si creavano le condizioni affinché le direttrici dei mezzi si intersecassero generando il contatto. In conseguenza dell'urto primario il motociclo avanzava incontrollato deviando la sua traiettoria verso sinistra e dunque impattava violentemente nella parte angolare posteriore destra la Ford Focus SW tg. BN471YD parcata in quella via e sulla corsia opposta. (vds. pagg 20 e 21 rel ctu. dep. in data 24.08.2023.
Per quanto concerne il quesito n.3), e dunque il rilievo causale nella produzione dell'evento delle condotte dei soggetti coinvolti nel sinistro, il consulente ha prima chiarito ch:e
“Dall'analisi degli elementi noti e di quelli dedotti o calcolati, le cause dell'evento vanno individuate genericamente sia nella mancata precedenza da parte del conducente dell'autovettura VW GO ai danni di un veicolo agevolmente percepibile dai retrovisori in
Pagina 6 di 16 quelle particolari condizioni di tempo e di luogo, sia nella velocità del conducente del motociclo
AR ID poiché non in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.” (vd. pag. 21 consulenza), e successivamente ha rilevato che “Entrando nello specifico, alla luce degli elementi di cui si dispone, ed in particolare in mancanza di un rilievo del teatro del sinistro che ne consenta la puntuale ricostruzione e nell'omessa individuazione del presunto punto d'urto da parte degli accertatori, non sarà possibile escludere una delle due dinamiche che emergono dalle dichiarazioni dei protagonisti ossia se, per come asserisce parte convenuta, il motociclo è sopraggiunto mentre la GO era in fase di svolta o se, per come dichiarato dal motociclista, il contatto è avvenuto in quanto la GO si è immessa nella corsia a seguito di una repentina ripartenza da una sosta al margine destro della carreggiata. Tuttavia, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, si possono offrire degli elementi per valutare il grado di responsabilità in entrambe le casistiche sopra riferite.”
(pag. 22 rel ctu dep. il 24.08.2023).
Il ctu ha così concluso: “Nell'immediatezza del sinistro sul posto intervenivano i Carabinieri che acquisivano alcune dichiarazioni dei presenti ma non svolgevano rilievi del teatro del sinistro né tantomeno indicavano un presunto punto d'urto. A seguito delle valutazioni compiute, lo scrivente ha determinato la presunta velocità all'urto attribuibile al motociclo e stimata in 42 km/h mentre quella relativa alla VW GO, la quale è stata rinvenuta in posizione diversa rispetto quella statica post-urto, risulta modesta ed ininfluente nell'evoluzione del sinistro. Fermo restando la veridicità dell'accaduto e del contatto tra il motociclo ed il veicolo
VW GO, circostanza questa che trova conferma nel verbale degli accertatori, nelle dichiarazioni rese dai testimoni nonché dalla corretta disamina dei danni reciproci subiti dai veicoli, in merito alla dinamica, sulla base degli elementi di cui si dispone, non è stato possibile stabilire in modo certo ed oggettivo quale tra le versioni dichiarate dai protagonisti fosse più attendibile. Pertanto, sono state prese in considerazione entrambe le versioni evidenziando l'esistenza di una concorsualità con grado differente se ci si rimette alle dichiarazioni rese dal convenuto rispetto a quelle rese dall'attore.” (vd. pag. 27 rel. ctu dep. in data 24.08.2023).
Va poi richiamato quanto rilevato quanto osservato dal ctu (a seguito del richiamo Per_4 all'udienza del 07/12/2022) a cui è stato chiesto di verificare se il tasso alcolemico individuato nel referto formato dai sanitari dell'Ospedale di Partinico - Servizio di Patologia – poteva essere attribuito ai farmaci somministrati per la precisione il e il al Sig. Parte_3 Per_7 Parte_1
, sui luoghi del sinistro e al momento dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
[...]
Corleone, o se, piuttosto, era attribuibile ad una pregressa assunzione di bevande alcoliche da parte dell'attore, in conformità a quanto riscontrato.
Il dott. ha stabilito che: “Sintetizzando - si può dedurre che al ricorrente sono stati Per_4 somministrati in due tempi farmaci con contenuto complessivo di 164 - 200mg di alcool;
-
Pagina 7 di 16 considerando che 1mg è un millesimo di grammo che il valore per quantità di alcool per somministrazione (iniettato) è inferiore a 0,2 g (previsto dalla normativa 0,5 g); - che al ricorrente per quanto agli atti fu riscontrato un valore di 1,3 g/l, appare certo per quanto esclusivamente medico-legale che il ricorrente avesse assunto 800 mg (0,8 g) di alcool pari a un calice di vino 250 cc o 495cc (una bottiglia è 330 cc) di birra o 55 cc di amaro con contenuto alcolico. ... omissis... conseguenzialmente con valutazione clinica si può affermare che la quantità di alcool ingerito non era tale da determinare pericolosità alla guida, stante l'obiettività riscontrata dal 118 ore 23:29 e dall'Ospedale di Corleone ore 00:46 “paziente cosciente” -
“soggetto vigile e orientato, papille isocroniche-normoreagenti- ricorda la dinamica dell'incidente di moto”, quindi non alterata la psicoreattività ; legalmente era contravvenzionabile secondo legge (superato il valore di 0,5 gl → 1,3 gl - prelievo Ospedale
Corleone - Laboratorio di Partinico) (valutando i farmaci somministrati valore di 0,8 gl ematico); ciò per quanto di competenza medico-legale.”
Condividendo le conclusioni cui è pervenuto il ctu si ritiene che nessuna alterazione rilevante conseguente ad assunzione di sostanze alcoliche ai fini della determinazione dell'incidente fosse rinvenibile in capo all'attore.
Ora poiché dalle prove orali espletate e dalla ctu dinamica del sinistro, fermo ed incontestato l'avvenuta collisione tra i veicoli, non è stato possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente nè si evince una responsabilità esclusiva del convenuto, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Va, sul punto dato atto del recente orientamento della giurisprudenza, al Tribunale aderisce. per il quale: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (cfr.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 20 novembre 2024, n. 29927).
Invero, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. N.
4648/1999); tale situazione ricorre allorché l'altro conducente abbia compiuto una manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitare l'impatto anche ove egli abbia violato una norma regolamentare non incidente sull'evento (C.A Roma, 22.5.2012). Per contro, l'accertamento in
Pagina 8 di 16 concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, della assenza di ogni possibile addebito (v., sul punto, C. 15152/2023; C. 24860/2010; C. 3193/2006; C. 477/2003; C. 5671/2000; C.
11610/1992; T. 28.10.2016; 31.8.2016; T. 28.4.2011). CP_5 CP_6 CP_7
Inoltre, la Suprema Corte, con pronuncia n. 8311/2023 ha precisato che, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, 2° co., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile. Una volta accertato che la condotta di uno solo dei due conducenti ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa può muoversi all'altro, la cui condotta risulti conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza, non vi è margine per ulteriori indagini (C. 6941/2021; C. 1143/1981).
Non potendosi, dunque, ritenere provata la dinamica dell'incidente così come descritta in atto di citazione e la responsabilità esclusiva del convenuto, ne consegue che, nel caso di specie, deve trovare applicazione il criterio presuntivo previsto dall'art. 2054, II comma c.c.
Da ciò discende la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente (sancita dall'art. 2054, secondo comma) della verificazione del sinistro ad entrambi i conducenti in ragione del
50% ciascuno.
Ne consegue che i convenuti in solido devono essere condannati al risarcimento del danno che l'attore ha subito in conseguenza del sinistro, nella misura del 50%.
Al riguardo, giova osservare che il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – alle cui conclusioni, condensate nella relazione in atti (e parzialmente contestate dalle parti), questo giudice ritiene di aderire – ha accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni riportate dall'attore.
A) Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni risarcibili, in relazione al danno biologico il c.t.u. incaricato ha accertato che le lesioni riportate dall'attore, in conseguenza dell'incidente occorsogli il 17.05.2015, hanno determinato una inabilità temporanea assoluta della durata di 130 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% di 40 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 50% di 140 giorni e una invalidità residua permanente pari all'20%
(venti per cento) (vds. “chiarimenti ad osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente Dott.
, depositati in data 31.08.2021). Persona_8
Riguardo alla quantificazione di quest'ultima voce di danno, le conclusioni alle quali è
Pagina 9 di 16 pervenuto il c.t.u. incaricato vanno condivise.
In punto di diritto non pare invero superfluo rammentare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle ormai note sentenze emesse nn.
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sede materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non
è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto -pur potendole influenzare- dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno dinamico-relazionale, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno
2024 dal Tribunale di Milano, spetta a a titolo di danno biologico di Parte_1 carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 20% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (37 anni ), utilizzando il “valore punto” di € 3.809,75 da moltiplicare per il grado di invalidità (20) e per il coefficiente (0,820) corrispondente all'età della persona danneggiata, la somma complessiva di € 62.479,9 in valuta attuale.
Pagina 10 di 16 Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal CTU, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 26.450,00 in valuta attuale.
La sommatoria degli importi appena indicati (€ 88.929,9), costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno biologico patito dall'attore in conseguenza del sinistro, in difetto dell'allegazione e della dimostrazione, nella specie, di elementi che giustifichino un incremento del risarcimento, considerando che le tabelle milanesi già contemplano, rispetto al
“valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
Nel caso di specie non si impone alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale non ricorrendo, nella vicenda in esame, i presupposti per accordare il sollecitato incremento. Si consideri, al riguardo, che, come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (si veda Cass. civ. n. 28988/2019).
Parimenti nulla va liquidato a titolo di “danno morale”, giacchè nulla è stato allegato prima ancora che provato dall'attore.
L'attore ha, altresì, richiesto il ristoro dell'ulteriore pregiudizio subito per effetto della riduzione della capacità lavorativa.
L'attore ha, infatti, documentato che all'epoca dell'incidente de quo era titolare di una polleria, attività che aveva cessato il 31.01.2018 (si veda “ per cessazione” Controparte_8 allegata alla memoria di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. n. 2 dell'attore) a causa delle lesioni riportate che gli impedivano di stare a lungo in posizione eretta, piegato sulle ginocchia o accovacciato e di sollevare pesi.
Ora, in astratto, ogni lesione della salute può avere effetti conseguenti sull'attività lavorativa in tre modi: 1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito;
2) costringendo il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito;
3) costringendo il soggetto leso, per svolgere le medesime attività cui attendeva prima del sinistro, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subire una maggiore usura.
I primi due casi costituiscono altrettante ipotesi di danno patrimoniale.
Invece, nella terza ipotesi, la limitata validità del danneggiato non contrae il suo reddito
Pagina 11 di 16 lavorativo, ma sottopone la sua validità residua ad una maggiore usura (è questo il c.d. danno da cenestesi lavorativa); si tratta dunque di un'ipotesi di lesione della salute (cd. danno biologico), la quale non può dare origine ad un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessa che è la valutazione del danno alla salute.
Le ripercussioni che la lesione subìta dal danneggiato ha prodotto sulla attitudine di quest'ultimo a svolgere un lavoro purchessia, devono essere tenute presenti nella liquidazione del danno biologico, e non valutate a parte. Occorre dunque accertare e valutare separatamente due distinti effetti che le lesioni personali possono avere sull'attività lavorativa: se le lesioni producono una accertata riduzione del reddito, tale danno costituisce un ordinario danno patrimoniale da lucro cessante;
se le lesioni non incidono sul reddito (sia perché resta invariato;
sia perché manca addirittura un reddito), ma rendono più faticosa la prestazione lavorativa, di tale circostanza deve tenersi debito conto nella liquidazione del danno biologico, elevando l'ammontare del risarcimento dovuto.
Con specifico riguardo alla “cenestesi lavorativa”, che è il tipo di danno sostanzialmente richiesto dall'attore, lo stesso viene liquidato, al pari di quello per la lesione della capacità lavorativa “generica”, nell'ambito del danno “biologico” ( Cass. 27.6.2007, n. 14840), potendo il giudice ricorrere ad un appesantimento del valore del punto tabellare (App. Milano
27.6.2016, n. 2659, in Plus Plus 24 Diritto;
Trib. Vicenza 3.4.2018, n. 911, cit.; Trib. Cremona
6.6.2018, n. 303, cit.; Cass. 19.7.2018, n. 19197), mentre non è consentito il riferimento al parametro del reddito percepito dal soggetto leso (Cass. 9.10.2015, n. 20312).
Nella specie, all'attore, in ragione della natura dei postumi, inerenti prevalentemente la funzionalità della gamba sinistra che, tuttavia non impediscono l'uso dell'arto né riducono le diverse e possibili prestazioni professionali future, deve riconoscersi un danno da cenestesi lavorativa, poiché i postumi rendono l'esecuzione della prestazione lavorativa di tipo manuale certamente più usurante (mentre non compromettono l'attività “gestoria” di un'attività commerciale), come espressamente riconosciuto dal ctu, si ritiene all'uopo di aumentare la percentuale del danno biologico nella misura complessiva del 14%, pari ad euro 35.489,00.
Invero, sul punto, il ctu nominato ha condivisibilmente concluso che “Stante il quesito,
“invalidità permanente del soggetto”, appare opportuno, rimettendo all' Ill.mo Sig. Giudice ogni decisione, valutare l'incidenza anche sulla capacità lavorativa propria, (alimentarista, rosticceria, polleria) che può essere valutata ad 1/7 pari al 14% (lavoro e guadagno)” (v. pag.7 rel ctu integrativa dep. il 31.08.2021).
Sicché, la complessiva somma riconosciuta a titolo di danno biologico integrato dalle voci di danno dianzi indicate, sarà pari ad euro 124.418,48.
B) In ordine alla categoria del danno patrimoniale, l'attore, allegando di gestire un'attività di rosticceria e polleria, all'epoca del sinistro, e di aver dovuto assumere un nuovo lavoratore in
Pagina 12 di 16 conseguenza delle lesioni ivi riportate, richiede la liquidazione del danno patrimoniale.
Nella specie, l'attore ha prodotto una lettera di assunzione di (doc. 29 Persona_2 allegato all'atto introduttivo) e delle buste paga relative a quest'ultimo (v. buste paga dicembre
2015-agosto 2017 allegate all'atto di citazione e buste paga per i periodi settembre 2017- gennaio 2018 allegate alla memoria ex art. 183 co. 6 n.2) nonché copia del prospetto di trattamento finale del rapporto (allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n.2)
Per quanto concerne l'importo versato a e richiesto nella misura indicata Persona_2 dall'attore, occorre tenere conto delle risultanze testimoniali rese dai testi Persona_1
(padre dell'attore) e all'udienza del 21 febbraio u.s.. Persona_2
Ed infatti , teste evocato da parte attrice, dichiarava;
“Sub 27): Persona_1
“dopo l'incidente lo aiutavo io e c'era anche;
anzi preciso che io lo Persona_9 guardavo e facevo quel che potevo. Il sig. era un impiegato messo in regola che Persona_2 abbiamo preso apposta per aiutare mio figlio che non poteva più svolgere quell'attività”.
Sub 28): “E' vero, riconosco il contratto che mi esibisce poiché quando hanno stipulato questo contratto io ero presente al momento della firma”.
Sub. 29) non ricordo la cifra precisamente quanto percepisse, comunque quanto risultante dalle buste paga, forse 1500,00 euro al mese, ma non ri-cordo di preciso. Riconosco le buste paga che mi vengono esibite;
30) il sig. ha lavorato fino al 31.1.2018 quando c'è stata la cessazione Persona_2 dell'attività, ricordo che abbiamo liquidato il tfr ma non ricordo la cifra. Riconosco il documento esibito, ha percepito circa 2000 euro;
”
Alla medesima udienza, veniva ascoltato , teste evocato in giudizio da Persona_2 parte attrice il quale rispondeva ai formulati capitoli come segue:
Sub 27): “dopo l'incidente tutte le attività prima svolte dal sig le facevo io, pulivo Parte_1 la friggitrice, mi occupavo del forno e così via. Io ero messo in regola ed ero l'unico operaio”.
Sub 28): “ quando c'è stato l'incidente io lavoravo lì già da qualche anno, più o meno 2012 o
2013.” Esibito il contratto di assunzione il teste dichiara: “lo riconosco, preciso che prima della data di sottoscrizione del contratto la-voravo lì ma non ero messo in regola”
Sub. 29).: “percepivo circa 800, 900 euro mensili;
prima di mettermi in regola facevo poche ore e mi pagava a giornata poi dopo la messa in regola percepivo 800/900 al mese”. esibite le buste paga il teste dichiara “ le rico-nosco”; sub. 30) “ ho lavorato lì fino al 31.1.2018, me ne sono andato io e non ci ho lavorato più; ho percepito il trattamento di fine rapporto, non ricordo quanto fosse l'importo, forse 1200,00 euro. Riconosco il documento esibito”;”.
Innanzitutto, mette conto evidenziare, secondo quanto anche dedotto dalla compagnia convenuta nelle note conclusive depositate (pag.8 note conclusive), che l'intera deposizione resa dal teste appare inattendibile alla luce delle evidenti contraddizioni con le Parte_1
Pagina 13 di 16 dichiarazione del teste , della cui attendibilità invece non v'è ragione di dubitare. Persona_2
Risulta, pertanto, inveritiero quanto sostenuto dall'attore, ovvero che era stato Persona_2 assunto per sopperire all'impossibilità sopravvenuta di svolgere la propria attività lavorativa, avendo dichiarato di aver iniziato a svolgere la propria attività presso l'esercizio Persona_2 commerciale dell'attore già prima dell'occorso seppur irregolarmente;
e ciò in difformità con quanto leggibile in atto di citazione e con quanto dichiarato dal padre dell'attore ascoltato quale teste in pari data.
Ne consegue che debba escludersi la riconducibilità della assunzione alla perdita della capacità lavorativa, talchè va liquidato a titolo di danno patrimoniale solo l'incremento differenziale reddituale percepito dal lavoratore, quantificato equitativamente in euro 300,00 mensili per il periodo che va dal dicembre 2015 al gennaio 2018, nonché la metà dell'importo liquidato a titolo di tfr del lavoratore, il tutto pari alla complessiva somma di euro 8.800
(7.800+1.000); “può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione” (cf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008, Cass. Sez. L, Sentenza n.
7093 del 24/05/2001, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5375 del 05/04/2003 e Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 8615 del 12/04/2006).
Nessuna somma potrà riconoscersi all'attore per spese future allo stato non ponderabili né prevedibili, non avendo peraltro l'attore prodotto alcuna documentazione reddituale.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di euro 888,00.
Va poi liquidato a titolo di danno patrimoniale riguardo le spese per viaggi e trasporti sostenuti dall'attore (per sé), durante i ricoveri presso gli istituti sanitari e per le visite di controllo, la somma complessiva di euro 472,00, ritenuta congrua.
Per quanto concerne in ultimo le spese sostenute per i danneggiamenti riportati al veicolo, avendo il ctu ing. ha ritenuto sussistente l'antieconomicità delle riparazioni, incontestata Per_6 da parte convenuta, ha attribuito al veicolo dell'attore un valore di mercato (alla data del sinistro) pari a circa 9.000,00 euro, sicchè a tale somma dovrà farsi riferimento per il risarcimento dei danni arrecati al mezzo condotto dall'attore.
A conclusione delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto da a Parte_1 causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad euro 19.160,00 per il danno patrimoniale ed ad euro €124.418,48 a titolo di danno non patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza,
Pagina 14 di 16 appare necessario rendere omogenei gli anzidetti importi.
Per questa ragione occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno (17.05.2015), per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza).
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass., n. 2796/2000,
n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a indicata in valori Parte_1 attuali, con rivalutazione fino alla data della sentenza, ascende ad € 162.982,63 (di cui
Pagina 15 di 16 interessi: € 15.380,55).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il danno complessivo riconosciuto all'attore sarà pari al 50%, che si quantifica in euro 81.491,315.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Al risarcimento dei suddetti danni va condannata, in solido, anche la Controparte_3
data la pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo al veicolo
[...]
Volkswagen GO di proprietà del e la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento CP_1 dell'azione di tipo diretto svolta dall'attrice verso la predetta compagnia ai sensi dei citati artt.
141 e 144 D.Lgs. 209/2005
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata, ponendo quelle di ctu definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore, nella contumacia di Controparte_1
e : Controparte_1
-condanna , e (già Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, a pagare a Controparte_1 [...] la somma di euro € 81.491,315, oltre gli interessi legali dalla data della Parte_1 presente decisione fino al soddisfo;
-condanna , e (già Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'attore le Controparte_1 spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 oltre spese forfetarie al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Termini Imerese il 21/03/2025 .
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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