Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 2540/2023, promosso con ricorso depositato in data 4.05.2023 da:
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Giraudi e Gaia Franchin, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovi difensori, ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito a Treviso, in via Toniolo n. 1
- ricorrente -
contro
(c.f.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Gallina, giusta mandato allegato telematicamente alla memoria difensiva, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Montebelluna (TV), in via P.
Veronese n.1/4;
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di conSIlio del 18/3/2025 sulle seguenti conclusioni:
Nel merito:
1) disporre l'affidamento esclusivo di in favore della madre, SI.ra o Persona_1 Parte_1
la migliore diversa modalità individuata dalla CTU, con collocazione prevalente e residenza presso la casa materna. La IG provvederà a comunicare tempestivamente al SInor ogni Parte_1 CP_1
eventuale cambio di residenza.
2) Per quanto concerne le visite paterne, considerata anche la tenera età di , si chiede che il calendario Persona_1
e le modalità vengano disciplinate e regolamentate secondo le indicazioni all'esito della CTU ma con pernotto introdotto solo a partire dal compimento dei 3 anni di Per_1
3) Disporsi a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento di il versamento della somma Persona_1
mensile di € 350,00 entro il 20 di ogni mese in favore della IG , somma rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, dall'anno successivo a quello del deposito del ricorso.
4) Le spese straordinarie in favore di verranno corrisposte nella misura del 50% per ciascun genitore. Persona_1
Al fine di evitare possibili contestazioni tra le parti, per l'identificazione delle spese straordinarie ci si richiama al Protocollo del Tribunale di Treviso, che si intende qui integralmente riportato.
5) L'assegno unico ed universale verrà percepito nella misura del 100% dalla IG , genitore Parte_1
con il quale la figlia risiede stabilmente.
6) Spetterà ai genitori, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, la detrazione fiscale sul 50% delle spese detraibili: i documenti fiscali dovranno essere intestati, ove possibile, alla figlia, in modo da poter annotare sul documento che la spesa è stata sostenuta al 50% dai genitori. Qualora il documento di spesa debba riportare il soggetto che provvede al pagamento, verranno richieste ai rispettivi enti due distinte dichiarazioni, a nome dei singoli genitori, per la spesa da ciascuno sostenuta.
Spese ed onorari di causa, in ogni caso, integralmente rifusi.
In via istruttoria:
- si chiede al Tribunale adito di disporre apposita C.T.U. volta a verificare e descrivere le competenze genitoriali delle parti nonché a stabilire le tempistiche e le modalità di visita della minore, andando quindi a predisporre un possibile calendario di visite, tenendo conto della tenera età della minore, individuando anche quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse della minore al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga la minore da possibili conflittualità tra i genitori.
- ammettersi prova testimoniale sulle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo e nella presente memoria e, segnatamente, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel periodo di coabitazione da aprile 2022 a giugno 2022 presso la casa materna la SI.ra si occupava, Pt_1
con l'aiuto della madre dalla , della piccola giorno e sera, mentre il SI. trascorreva quasi tutte CP_2 Per_1 Per_1
le sere della settimana fuori con gli amici;
2) Vero che la SI.ra , ad eccezione di due visite pediatriche, ha sempre accompagnato da sola dai medici, Pt_1 Per_1
compreso lo specialista, e ciò anche nel periodo in cui il SI. era disoccupato;
Per_1
3) Vero che il SI. frequentava altre donne durante la gravidanza della compagna;
Per_1
4) Vero che nel mese di novembre 2022 quando aveva ripreso a svolgere qualche ora di lavoro mentre il SI. Pt_1 Per_1
era disoccupato a casa, quest'ultimo ha nutrito la figlia con un biberon di latte non scaldato uscito direttamente dal frigo;
5) Vero che nel mese di ottobre 2022 una sera, essendo in preda ad una crisi di pianto per il dolore causato dal Per_1
nuovo gesso, il SI. si asteneva dal somministrare alcun farmaco alla figlia sostenendo che il dolore avrebbe rafforzato Per_1
il carattere della bambina;
6) Vero che il SI. , accortosi che la SI.ra aveva comunque somministrato la Tachipirina alla piccola, inveiva Per_1 Pt_1
contro di lei colpendola anche con uno schiaffo;
7) Vero che nel mese di gennaio 2023, dopo circa due mesi di ripresa di coabitazione con la famiglia d'origine, la sorella confidava a sconcertanti episodi inerenti ad atteggiamenti a sfondo sessuale tenuti da verso la CP_3 Pt_1 CP_1
stessa;
8) Vero che era stato il SI. a invitare la SI.ra a tornare dalla madre, nel novembre 2022. Per_1 Pt_1
Si indicano quali testimoni:
- la SI.ra , residente a [...]; il SI. residente a [...]; la SI.ra Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
(qualora per l'udienza testi abbia raggiunto la maggiore età), residente a [...]; la SI.ra residente a [...]
Solano Superiore di Scilla (RC); la SI.ra residente a [...]di Quinto di Treviso. Testimone_5
- Ammettersi parte ricorrente a prova contraria sulle circostanze dedotte dalla parte resistente con i seguenti testimoni: - SI.ra residente a [...]; SI. residente a [...]. Testimone_1 Testimone_2
Si chiede altresì al Tribunale adito possa acquisire il fascicolo del procedimento penale pendente nei confronti del SInor ovverosia ogni più utile informazione relativa alle indagini. CP_1
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in merito alle questioni per cui ex art. 473 bis. 19 c.p.c. sono possibili ulteriori modifiche e allegazioni.
Per parte resistente:
CHIEDE che l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
1. AFFIDAMENTO
- Affidare ad entrambi i genitori, con eventuale incarico ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare e di Per_1
relazionare al Giudice ogni due mesi, o in subordine affidare ai Servizi Sociali con obbligo di relazionare al Giudice Per_1
ogni due mesi;
2. COLLOCAMENTO E TEMPI DI COMPETENZA
- Collocamento prevalente presso la madre;
- Consentire al padre di tenere con sé secondo il calendario proposto dalla CTU Dott.ssa all'esito del Per_1 Persona_2
monitoraggio -sollecitato, tra l'altro, dalla ricorrente- con ampliamento dei tempi di permanenza di presso il padre: Per_1
DA GENNAIO 2025 A GIUGNO 2025
Settimana A il martedì da fine scuola alle ore 20.30 e dal venerdì da fine scuola a domenica sera alle ore 20.30.
Settimana B il mercoledì da fine scuola con pernotto e fino al giovedì sera alle ore 20.30.
DA LUGLIO 2025 IN POI
Settimana A il martedì da fine scuola alle ore 20.30 e dal venerdì da fine scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
Settimana B il mercoledì da fine scuola con pernotto e fino al giovedì sera alle ore 20.30. Con possibilità di farsi aiutare da figure familiari di fiducia nel tempo di competenza.
- Accompagnamenti equamente distribuiti.
- Videochiamate: come da indicazioni date alle parti, in fascia oraria 18.00-18.30.
- Qualora la IG dimostrasse di non attenersi al calendario divenendo ostativa nei confronti delle Pt_1 frequentazioni al padre, disporre il cambio di collocamento della minore presso il padre.
- Feste Natalizie da GESTIRE AD ANNI ALTERNI, i genitori potranno beneficiare di una
SETTIMANA ciascuno da trascorrere con la figlia;
primo turno dal 24/12 ore 10.00 al 30/12 ore 18.00, secondo turno dal 30/12 ore 18.00 al 6/1 ore 18.00. Il giorno di Natale si suggerisce venga suddiviso almeno fino ai 5 anni della minore, pranzo di Natale al genitore del primo turno con passaggio all'altro alle 16.30 e cena di
Natale dall'altro con rientro alle 21.00.
Primo turno alla madre negli anni dispari, al padre negli anni pari.
L'alternanza settimanale ordinaria riprenderà col genitore che non avrà trascorso con il figlio l'ultimo periodo di vacanza.
- Festività Pasquali 2025: equamente distribuite, la Pasqua è in alternanza con il Natale. Dal 18 al 20/04 fino alle 17.00 starà con il papà. Per_1
Dal 20/04 alle 17.00 fino al 22/04 Emily starà con la madre.
- Vacanze di pasquali (dal 2026 in poi): in alternanza al Natale e giorni suddivisi equamente al 50%: con l'uno dall'uscita da scuola fino alla domenica di Pasqua alle ore 21.00 (dopo cena) e con l'altro dalle ore 21.00 del giorno di Pasqua al termine dei giorni di vacanza.
- Ferie estive: due settimane non consecutive con ciascun genitore.
Dal compimento dei 7 anni: due settimane di ferie anche consecutive con entrambi i genitori.
- Festività infrasettimanali: Le festività infrasettimanali: Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre,
8 dicembre si accorperanno ai giorni dei turni di frequentazione del genitore con inizio alle ore 10.00.
- Compleanno Il giorno del compleanno di entrambi i genitori si organizzeranno per trascorrere del tempo con Per_1 Per_1
la figlia. Il genitore che non ha con sé la figlia potrà trascorrere del tempo con lei indipendentemente dal calendario, o a pranzo (dalle 12.30 alle 14.30) o per merenda (dalle 16.00 alle 17.30) o a cena ( dalle 18.30 alle 20.30). Sarà compito del genitore che ha in carico la figlia fare in modo che il contatto tra la figlia e l'altro genitore avvenga in modo sereno.
- Compleanno dei genitori: I genitori si organizzeranno in modo tale da poter trascorrere la cena (dalle 18.30 alle 20.45) nel giorno del loro compleanno con la figlia, indipendentemente dal calendario
- Festa della mamma e festa del papà: il figlio trascorrerà o il pranzo (12.30 alle 14.30) o la cena (dalle 18.30 alle 20.45) con il genitore festeggiato, indipendentemente dal calendario. - Assenza prolungata: in caso di assenza prolungata (per 2 o più giorni) di uno dei genitori, si chiederà all'altro di occuparsi della figlia, prima di provvedere in altro modo, dando un preavviso di 15gg. Negli altri casi ogni genitore deciderà in autonomia la gestione del figlio. In ogni caso i genitori dovranno informare l'altro nel caso trascorrano la notte fuori (anche solo una) e la figlia trascorrerà la notte con altre persone, specificando a chi sarà affidata.
- Salute: la malattia della minore dovrà essere documentata tempestivamente con certificato medico redatto dalla pediatra (o medico di basa o guardia medica) ed inviato all'altro genitore. Nel certificato è opportuno vengano indicate: diagnosi, prognosi ed eventuale terapia farmacologica prescritta. Qualora fosse prescritta terapia farmacologica entrambi i genitori devono garantire la corretta applicazione secondo quanto stabilito dal medico. Qualora la minore non fosse trasportabile, sarà il medico a segnalarlo nel certificato, in tutti gli altri casi, salvo diverso accordo fra le parti, la minore svolgerà le frequentazioni come da calendario. Nel caso alla visita ci fosse un solo genitore questo si farà carico di comunicare i contenuti emersi, fornendo copia tempestiva della documentazione;
ove possibile sarebbe opportuno che entrambi i genitori partecipassero alla visita medica.
Per tutte le questioni di salute che vedano in disaccordo i genitori, sarà seguita l'indicazione del medico di base della minore che indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica.
- Comunicazioni tra genitori: Le comunicazioni avverranno tra i genitori senza il coinvolgimento della figlia, avendo cura di evitare che la minore abbia funzione di portavoce di uno o dell'altro.
I genitori comunicheranno tra loro solo esclusivamente per questioni riguardanti la minore in forma scritta, messaggi whatsapp o mail.
Si conSIliano telefonate tra i genitori solo per motivi urgenti che riguardino la figlia. Per qualsiasi modifica del calendario o per urgenze i genitori dovranno comunicare ed accordarsi tra loro. 3.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Visto l'ampliamento dei tempi di competenza paterni rispetto al calendario inizialmente previsto con il provvedimento del 3 ottobre 2023 (che prevedeva unicamente incontri per complessive due mezze giornate a settimana), visto il nuovo nucleo familiare della IG che attualmente si accinge ad avviare la convivenza con altro compagno, viste la condizioni Pt_1
reddituali del SInor : Per_1
- Disporre che il SInor versi a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 Per_1 a titolo di contributo al mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente Per_1
rendicontate come da Protocollo in uso avanti il tribunale di Treviso.
- Assegno Unico per figli diviso al 50% tra i genitori e detrazioni al 50%.
In via istruttoria
Il SInor insiste per l'ammissione delle istanze formulate in atti. Per_1
Con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 4/05/2023, la IG adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere la regolamentazione dei diritti e dei doveri propri e dell'ex compagno nei CP_1
confronti della figlia , nata il [...] dalla relazione con il resistente. Persona_1
Chiedeva la ricorrente al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con individuazione, a seguito di CTU genitoriale, di un calendario di visite del padre;
chiedeva, inoltre, la previsione di un contributo al mantenimento a carico del padre di € 200,00 mensili, aumentato ad € 350,00 nel momento in cui quest'ultimo avesse rinvenuto un'occupazione lavorativa, oltre al 50% delle spese straordinarie e il riconoscimento del diritto a percepire l'Assegno Unico per l'intero importo.
Con comparsa di costituzione di nuovi difensori della SI.ra depositata in data 10/07/2023, gli Pt_1
avv.ti Giraudi e Franchin subentravano al precedente legale richiamandosi e facendo proprio il contenuto dell'atto introduttivo.
Con memoria del 1/09/2023, il SInor si costituiva chiedendo l'affidamento congiunto di Per_1 Per_1
ad entrambi i genitori, ferma restando la residenza della piccola presso la madre, e la regolamentazione delle turnazioni di affidamento della figlia durante la settimana, durante le vacanze natalizie e pasquali, le altre festività infrasettimanali e le vacanze estive secondo un piano genitoriale che il SI. allegava Per_1
alla propria comparsa (cfr. all. A memoria costitutiva). Si rendeva, infine, disponibile a contribuire al mantenimento di mediante versamento di Euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie e ripartizione tra in coniugi, in ugual misura, dell'Assegno Unico. Nelle memorie istruttorie che seguivano, le parti precisavano le rispettive conclusioni contestando le ricostruzioni avversarie e formulando i capitoli di prova.
Alla prima udienza del 3/10/23 le parti venivano sentite personalmente, ed il Giudice relatore, inutilmente esperito tentativo di conciliazione, disponeva CTU volta ad accertare le capacità, le idoneità genitoriali ed il miglior regime di affidamento e collocamento della minore, nominando a tal fine la
Dott.ssa Persona_3
Il Giudice, quindi, con i provvedimenti temporanei e disponeva l'affidamento condiviso di a Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, precisando le condizioni di visita della figlia con il padre;
poneva a carico del SInor un contributo al mantenimento di pari ad Per_1 Per_1
Euro 300,00 mensili, spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori e assegno unico come per legge.
In esito alle operazioni peritali, la D.ssa in data 19/06/2024, depositava elaborato Persona_2
concludendo per l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre con Per_1
turni di responsabilità paterna progressivamente crescenti e previsione dell'introduzione di un pernotto mensile a partire dal mese di settembre 2024 e fino al dicembre 2024, di due pernotti mensili dal mese di gennaio 2025 a maggio 2025, per giungere al calendario definitivo dal mese di giugno 2025. La D.ssa conSIliava inoltre l'avvio di un percorso di facilitazione genitoriale e contestuale Persona_2
monitoraggio da eseguirsi nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025.
All'udienza dell'11/07/2024, il patrocinio della SI.ra contestava l'inizio del pernotto in tempi Pt_1
così prossimi e produceva decreto penale di condanna nel procedimento n. 1293/2023 R.G.N.R. – n.
1141/2023 R.G.G.I.P. emesso dal Tribunale di Treviso nei confronti del SI. , mentre, il patrocinio Per_1
del resistente insisteva per l'applicazione immediata del calendario stabilito dalla CTU.
Il Giudice rinviava all'udienza del 16/02/2025, disponendo l'avvio del calendario, come da indicazioni della CTU, e invitava la D.ssa a rivalutare la situazione, nel mese di dicembre 2024, Persona_2
assegnando termine per il deposito di sintetica relazione di aggiornamento fino all' 8/1/25, riservandosi all'esito la nomina del Coordinatore Genitoriale Con ordinanza del 9/10/2024, il GR, riscontrando l'istanza presentata dal ctu, preso atto delle difficoltà rappresentate dalle parti nella gestione dei turni di visita della minore, ritenuto di dover anticipare la rivalutazione del ctu, chiedeva al perito di monitorare, unitamente ai ctp, le condizioni di affidamento provvisorio, ordinando il deposito di una relazione peritale all'esito, entro il 13/12/24; rinviava infine all'udienza del 19/12/24, revocando l'udienza del 16/1/25 già fissata.
All'esito dell'attività di monitoraggio, con ordinanza del 20/12/2024, Giudice, letta la relazione integrative del ctu, preso atto delle domande delle parti, considerata la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 6/3/25 per la rimessione della causa al Collegio, assegnando termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di conclusionali e repliche.
All'udienza del 6/3/25, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
1) Dell'affidamento della minore, della collocazione e della regolamentazione dei turni di responsabilità
Letta la relazione peritale e considerati i risultati a cui è pervenuta, il Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni formulate dalla c.t.u., che indica come migliore modalità di affidamento di Per_1
l'affidamento ai servizi sociali, in quanto ritenute conformi e rispondenti all'interesse della minore.
Il Collegio Peritale giunge a tali conclusioni, in esito al monitoraggio che il Giudice ha ritenuto disporre a seguito degli avvenimenti intercorsi da maggio a novembre 2024.
Nello specifico il CTU riferisce che “Il monitoraggio svolto ha confermato le importanti difficoltà già presenti a conclusione di C.t.u:
- L'accesso al padre non è stato sufficientemente garantito;
- La minore non ha svolto nessun pernotto previsto dalla Consulenza tecnica d'ufficio presso il padre;
- La minore continua ad essere frequentemente ammalata, pur in assenza di particolari problemi di salute: non si possono escludere aspetti di somatizzazione di disagio;
la madre utilizza questo aspetto per limitare in modo SInificativo le frequentazioni della figlia al padre, dettando le regole del gioco, nonostante le chiare indicazioni date in C.t.u; - La SI.ra in modo gravissimo ha mentito in corso di Consulenza, negando di avere un nuovo compagno, che Pt_1
frequentava già ampiamente la minore, ha taciuto di essere in attesa di un secondo figlio dal nuovo compagno nei mesi da
Dicembre a Maggio 2024. Non si è preoccupata di avvisare il Sig. rispetto il drastico cambiamento nel quale si Per_1
sarebbe trovata da lì a poco la figlia
- Invitata a svolgere un pensiero su quanto accaduto, la SI.ra non è stata in grado di svolgere riflessioni autocritiche Pt_1
né di riconoscere di aver agito in modo pregiudizievole nei confronti della figlia;
- Il SI. in caso di difficoltà lavorative ha chiesto che fossero i suoi familiari a prendere all'orario concordato, Per_1 Per_1
la madre ha negato più volte tale possibilità.
- La capacità di condivisione è mancata, la SI.ra tende a decidere in autonomia e informare a cose fatte il padre Pt_1
per chiedere il consenso. (Ad. Es. iscrizione al nido).
- La conflittualità tra le parti è alta, con tendenza alla svalutazione reciproca.
Tuto ciò premesso la CTU “considerato l'evolversi della minore in situazione di precarietà e fragilità del nucleo familiare;
data la situazione ulteriormente peggiorata rispetto la conflittualità e capacità di condivisione delle parti nell'interesse della minore;
si ritiene opportuna la nomina di un Curatore Speciale con poteri sostanziali”
Quanto ai turni di frequentazione della minore con il padre il CTU ha ravvisato l'opportunità di ampliare il turno di frequentazione paterno che possa dare maggior stabilità alla minore, con le seguenti modalità:
• Step I: da gennaio 2025 a giugno 2025 compreso
Lun. Ven. Sab. Dom. Controparte_4
Settimana A Madre Padre da fine Madre Madre Padre +N Padre +N Padre fino scuola alle 20.30 20.30 Settimana B Madre Madre Padre + N Pd 20.30 Madre Madre Madre
Nella settimana A: la minore starà con il padre martedì con recupero a scuola fino alle 20.30. Nel week- end da venerdì fine scuola a domenica sera alle 20.30.
Nella settimana B: con il padre da mercoledì con recupero a scuola a giovedì sera alle 20.30
• Step II: da luglio 2025 in poi. Nella settimana A: con il padre il martedì con recupero a scuola fino alle 20.30; Week-end con il padre da venerdì fine scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola
Nella settimana B: con il padre da mercoledì con recupero a scuola a giovedì sera alle 20.30.
In caso di necessità o imprevisti le parti si faranno aiutare da figure familiari di fiducia.
Per le ferie estive si prevedono due settimane non consecutive con ciascun genitore. Le videochiamate potranno essere avviate in fascia oraria 18.00-18.30.
Come suggerito dal CTU, i Servizi relazioneranno ogni sei mesi al Tribunale;
se dopo quattro mesi la
Sig.ra non mostrasse di attenersi al calendario, diventando ostativa nei confronti delle Pt_1
frequentazioni al padre, si procederà a disporre il cambio di collocamento della minore presso il padre.
Preso atto della persistente conflittualità tra i genitori, gli stessi sono invitati a intraprendere un percorso individuale sulla genitorialità, per implementare le risorse verso una genitorialità più condivisa e responsabile. I Servizi Sociali potranno valutare l'evolversi della situazione ed eventualmente suggerire alle parti tale percorso.
2) Della residenza di Per_1
In merito alla residenza della minore, il Collegio, adottando un criterio conservativo, ritiene opportuno mantenere la residenza di presso la madre, al cui indirizzo resta collocata in via prevalente. Per_1
3) Del mantenimento ordinario e straordinario di Per_1
Quanto al mantenimento di pur tenendo conto dell'ampliamento del tempo di frequentazione del Per_1
padre, e presa visione delle dichiarazioni dei redditi esibite dalle parti, il Collegio stima equo e congruo confermare le previsioni già assunte dal Giudice Relatore in via provvisoria.
Deve infatti tenersi conto della condizione delle parti e del tempo che la minore trascorre con l'uno e con l'altro genitore.
Il SI. vive con la propria famiglia, con cui divide le spese quotidiane, egli non ha altri figli. Per_1 La SI.ra invece, deve mantenere un altro figlio, vive con il nuovo nucleo e si occupa della minore Pt_1
per un tempo maggiore rispetto al padre.
Tali circostanze giustificano la previsione di una contribuzione a carico del padre.
Dispone, pertanto, il Collegio a carico del SI. , a titolo di contributo per il mantenimento della Per_1
figlia l'assegno mensile di € 300,00, da corrispondersi direttamente alla SI.ra entro il Per_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per quanto attiene alle spese straordinarie sostenute per la minore, esse saranno suddivise in ragione del
50% a carico del padre e del 50% a carico della madre. Per la loro individuazione e regolamentazione, si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
L'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla madre.
4) Delle spese di lite
In ragione della reciproca soccombenza, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le spese di c.t.u., in considerazione della natura e delle finalità dell'accertamento, devono essere poste a carico solidale di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1. dispone l'affidamento di ai Servizi Sociali di Roncade, con collocazione della Persona_1
minore presso la madre;
2. dispone che la regolamentazione delle visite avvenga con le modalità indicate dal CTU e meglio descritte in narrativa, salva diversa valutazione concordata dai Servizi Sociali affidatari della minore;
3. incarica i Servizi Sociali di Roncade di monitorare il nucleo familiare e di relazionare al G.T. di
Treviso e di depositare relazioni con cadenza semestrale;
4. pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile di € CP_1 Parte_1
300,00, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice
Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
5. nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, pone l'obbligo per i genitori di contribuire alle spese straordinarie sostenute per la figlia, per la cui individuazione e regolamentazione, si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
7. pone le spese di c.t.u., come liquidate, per l'intero in complessivi 2.000 a titolo di onorario (euro
14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive), comprensiva di contributo 2%, a carico del resistente per la quota di 1/2 e per la quota di 1/4 a carico CP_5
dello Stato ai sensi dell'art. 131, comma 3 D.P.R. 115/02 (dimidiata quindi la quota riferibile alla posizione della IG in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato). Pt_1
Si comunichi ai Servizi Sociali di Roncade.
Così deciso nella camera di conSIlio del 18/3/2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi