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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI nella persona del dott. CA Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2204/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. e P. I.V.A.: , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma al civico 1255 della via Appia Nuova, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione sig. (C.F.: ) nato a CP_1 CodiceFiscale_1
Tivoli (RM) il 25 maggio 1973 e residente in [...] al civico 17/O della via Olanda, suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Felice Domenico Retez (C.F.: ), del foro di Reggio Calabria, CodiceFiscale_2
presso il quale è elettivamente domiciliata con studio in Reggio Calabria al civico 26/f della via Paolo Pellicano, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Giovanni di Dio n. 9, c.f.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._3
Francesco Posterino e Angela Carbone, ed elettivamente domiciliato in S. Procopio, via
Roma n. 23, giusta procura in atti;
Resistente
OGGETTO: Impugnazione atto di precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/08/2024, l'odierna ricorrente
[...]
chiedeva: “1) accertato e dichiarato che la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro – tempore, ha Parte_1
correttamente applicato nei confronti del lavoratore il CCNL CP_2
Cooperative Sociali anziché il CCNL per il personale dipendente delle Strutture Sanitarie associate all'AIOP, all'ARIS ed alla Fondazione DO CA OC per l'intera durata del suo rapporto di lavoro, - accertato e dichiarato che la Parte_1
non deve corrispondere alcuna somma in favore del sig. per i
[...] CP_2
motivi esposti in ricorso ed essendo insussistente il credito indicato nella diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-RC/2024/0098 emesso dall'Ispettorato d'Area
Metropolitana di Reggio Calabria, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato e/o inefficace
l'atto di precetto opposto, o, in subordine, nella denegata ipotesi in cui la presente opposizione non dovesse trovare accoglimento, accertare e dichiarare che le differenze retributive sono, al più, pari ad euro 4.031,36, al lordo, anziché ad euro 19.499,48, e dunque all'importo complessivo lordo indicato nella diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-RC/2024/0098 registro Ufficiale U. n. 0007820 del 02-04.2024 CP_3
e pretesi nell'atto di precetto oggi impugnato. Con, in ogni caso, vittoria di spese e competenze del giudizio”. impugnava l'atto di precetto, Parte_1
notificatole in data 19 luglio 2024, con il quale intimava il pagamento CP_2
della complessiva somma di euro 19.499,48, oltre interessi maturati e maturandi dalla notifica al saldo, in forza del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-
RC/2024/0098 del 28.03.2024, avente prot. n. 7820 del 02.04.2024, emesso dall'Ispettorato d'Area Metropolitana di Reggio Calabria per il predetto importo, quali differenze retributive dovute da essa opponente in favore dell'opposto, all'epoca suo dipendente (inquadrato “con il livello C1 del CCNL del settore Cooperative Sociali con la mansione di “Autista soccorritore o mansioni equivalenti previste per lo stesso livello d'inquadramento”), avendo il datore di lavoro applicato al rapporto in questione il CCNL- Cooperative Sociali, anziché il CCNL AIOP-ARIS-Fondazione DO OC, come avrebbe dovuto, in ragione del capitolato del contratto di appalto, stipulato dalla Pt_1
con l' ed avente ad oggetto l'affidamento alla prima del servizio Controparte_4
di supporto alla struttura SUEM-118.
A sostegno dell'opposizione, la società ricorrente rappresentava che, indipendentemente dalle indicazioni contenute nel contratto di appalto stipulato con l'Azienda,
[...]
aveva sottoscritto un verbale d'accordo aziendale, concluso in data 14.12.2017 CP_2
tra essa opponente ed il rappresentante sindacale della UIL, con il quale era stato pattuito Contr che, in ragione dell'avvenuta stipulazione dell'appalto con l a tutti i lavoratori interessati da detto contratto fosse applicato il CCNL Cooperative Sociali.
Deduceva, altresì, che in pari data il tipulava con essa opponente il contratto di CP_2
lavoro, nel quale il prestatore di lavoro veniva assunto a tempo indeterminato, con la categoria professionale di socio lavoratore, inquadrato con il livello C1 del C.C.N.L. del settore Cooperative Sociali in quanto applicato dall'azienda, con la mansione di Pt_2
soccorritore o mansioni equivalenti previste per lo stesso livello di inquadramento.
Costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_2
Deducendo da un lato, che il CCNL di riferimento in ragione delle specifiche mansioni convenute nel contratto di lavoro fosse il CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'ARIS, all'AIOP od alla fondazione DO CA OC e, d'altro canto, che, in ragione del richiamo contenuto nel contratto di appalto concluso tra la società opponente e l' la non potesse, comunque, Controparte_4 Pt_1
applicare al rapporto di lavoro il CCNL Cooperative Sociali.
L'opposizione è fondata.
Il ricorso propone le stesse deduzioni esaminate nella sentenza n. 502/2025 del Tribunale di Palmi, pubblicata il 9 maggio 2025, che si richiama integralmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e che per comodità si riporta.
Unico elemento in contestazione fra le parti attiene alla corretta applicazione del CCNL
Cooperative sociali, in luogo del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'ARIS.
In particolare, la società opponente invoca la libertà di applicazione, da parte di un'impresa appaltatrice, di un CCNL differente rispetto a quello individuato nel disciplinare di gara, ma comunque attinente alla prestazione richiesta dalla stazione appaltante, al contrario del lavoratore opposto che ritiene vincolata la società opponente all'applicazione del CCNL individuato nel disciplinare, ritenuto fra l'altro coerente con le mansioni in concreto svolte.
Le argomentazioni del LUPOI non tengono conto della circostanza che lo stesso aveva sottoscritto un verbale d'accordo aziendale, concluso in data 14.12.2017 tra la società
ed il rappresentante sindacale della UIL, con il quale era stato pattuito che, in Pt_1
Contr ragione dell'avvenuta stipulazione dell'appalto con l a tutti i lavoratori interessati da detto contratto fosse applicato il CCNL Cooperative Sociali.
Il riferimento nel disciplinare di gara al CCNL DO OC concerne unicamente i rapporti tra la società e l , ma non pone alcun obbligo del Pt_1 Controparte_4
datore di lavoro nei confronti del dipendente, il cui rapporto è disciplinato unicamente dalle previsioni del contratto individuale, non potendosi, in ragione dell'avvenuta sottoscrizione da parte del lavoratore del verbale del 14.12.2017, ritenersi, peraltro, leso un eventuale legittimo affidamento del dipendente in ordine all'applicazione del CCNL
AIOP-ARIS-Fondazione DO OC.
È da ritenersi, inoltre, infondata l'ulteriore contestazione, mossa dall'opposto in ordine alla non applicabilità del CCNL Cooperative sociali in ragione delle mansioni svolte di
“autista soccorritore”. Infatti, il predetto CCNL fa rientrare nella categoria C, livello C1, il profilo di “autista soccorritore”.
Pertanto, deve essere dichiarata l'insussistenza del credito oggetto della diffida accertativa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate, come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con Parte_1 CP_2
ricorso depositato in data 04.08.2024, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del credito indicato nella diffida accertativa opposta;
- pone in capo all'opposto le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palmi,
10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. CA Gabutti