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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/09/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 8.10.2024 N. 2213/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.f. P.VA ) con l'Avv. Angelo Convertini Parte_1 P.VA_1
PEC Email_1
- ATTRICE - contro
(P.VA ), con l'Avv. Gianni Controparte_1 P.VA_2
Molinari pec: Email_2
- CONVENUTA -
Oggetto: Assicurazione contro i danni
***** FATTO E DIRITTO
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
1.1. Con atto di citazione notificato in data 19.07.2021, la conveniva in Parte_1 giudizio , per chiedere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “nel merito: 1) accertare e dichiarare il diritto della ad essere risarcita per il danno Parte_1 subito a causa del sinistro occorso, e per l'effetto; - condannare la Compagnia di Assicurazioni CP_1 al pagamento della somma di € 45.901,52 oltre VA ed interessi dal dovuto al saldo, e/o di quella
[...] somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore della 2) accertare e dichiarare Parte_1
l'inadempimento contrattuale e/o mala gestio della Compagnia Assicurativa Controparte_1 pagina 1 di 12 nell'istruzione e liquidazione del sinistro occorso alla per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto - Parte_1 condannare la Compagnia di Assicurazioni a pagare alla la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno, e/o di quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.2. A fondamento dell'azione, parte attrice deduce di svolgere attività di Parte_2
e di aver stipulato con la compagnia assicuratrice una polizza
[...] Controparte_1 assicurativa al fine di tutelare la suddetta attività.
1.3. A causa di eventi atmosferici e temporaleschi verificatisi in data 24.9.2020, l'attrice subiva danni al capannone, a seguito dei quali si deteriorava anche la merce presente al suo interno, danni quantificati nell'importo complessivo di € 44.885,07 oltre agli oneri di legge.
1.4. La stessa, pertanto, in qualità assicurata, attivava la polizza stipulata con la convenuta, denunciando il sinistro.
1.5. Dopo l'apertura del sinistro e la nomina, da parte dell'assicurazione, dei propri periti, inviava diverse comunicazioni alla compagnia assicuratrice al fine di ottenere Pt_1
l'indennizzo alla medesima spettante, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
1.6. Essa presentava quindi istanza di mediazione innanzi all'organismo di mediazione dell'ordine degli avvocati di Mantova, ma, all'incontro fissato innanzi al mediatore, in data
05.07.2021, la convenuta non compariva, e veniva, pertanto, redatto verbale di mediazione negativo.
1.7. Rimaste senza esisto le successive diffide inviate dall'attrice a mezzo del proprio legale, la stessa proponeva il presente procedimento.
*****
1.8. Con comparsa del 09.11.2021, si costituiva in giudizio, formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingersi le richiesta dell'attrice per le ragioni tutte di cui in premessa, e, per l'effetto, Parte_3 assolversi la convenuta a ogni e qualsiasi domanda avanzata, per le motivazioni Controparte_1 tutte di cui in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
1.9. In sintesi, la convenuta eccepisce (i) l'improbabilità della tesi che i danni lamentati dall'attrice fossero attribuibili agli eventi atmosferici avvenuti in data 24.9.2020, cioè solo due Con giorni dopo la stipula della polizza TI MB , sottoscritta il 22.9.2020; (ii) la polizza suddetta escludeva i danni ai lucernai di policarbonato e di conseguenza anche i danni provocati dalla penetrazione di acqua attraverso lucernai non conformi;
(iii) alcune lavorazioni, pagina 2 di 12 quali la tinteggiatura e le porte consisterebbero in opere di abbellimento, mentre le mura intorno al finestrone posto sulla porta d'ingresso presentavano macchie di muffa non recenti;
(iv) il danneggiamento della merce risultava non essere non in garanzia, posto che essa non era sollevata dal suolo per cm.12 (come espressamente previsto in polizza); (v) la garanzia deve quindi essere ritenuta operante solo per danni da ari a € 549,00 al netto di franchigia. Pt_4
******
1.11. All'udienza del 31.05.2022 le parti insistevano nelle istanze istruttorie di cui alle rispettive memorie. All'esito della stessa il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, fissava udienza l'escussione dei testi.
1.12. Alle udienze del 26.01.2023, 30.03.2023, 22.06.2023 venivano sentiti i testi ammessi.
1.13. Con ordinanza del 20.07.2023 il Giudice davo corso alla consulenza tecnica d'ufficio, nominando CTU il geom. il quale, accettato l'incarico, depositava, in data Persona_1
09.02.2024 la relazione peritale conclusiva, dando anche conto delle osservazioni dei CTP.
1.14. All'udienza del 01.10.2024 le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
“Nel merito ed in via definitiva:
Nel merito:
I) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ad essere risarcita per il danno subito a causa del CP_3 sinistro occorso, e per l'effetto
- CONDANNARE la Compagnia di Assicurazioni al pagamento della somma di € 45.901,52 oltre Controparte_1
VA ed interessi dal dovuto al saldo, e/o di quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore della
Parte_1
2) ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento contrattuale e/o mala gestio della Compagnia Assicurativa
[...] nell'istruzione e liquidazione del sinistro occorso alla per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto CP_1 Parte_1
- CONDANNARE la Compagnia di Assicurazioni a pagare alla la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno, e/o di quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte convenuta:
“In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingersi le richiesta dell' attrice per le ragioni tutte di cui in premessa, e, per l'effetto, assolversi la Parte_3 convenuta a ogni e qualsiasi domanda avanzata, per le motivazioni tutte di cui in premessa. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
pagina 3 di 12 In via istruttoria: si chiede sin da ora ammissione di prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sulle circostanze tutte di cui alla precedente narrativa, da intendersi di seguito integralmente trascritte quali capitoli di prova preceduti dal “vero che”, con riserva di indicarne i relativi nominativi, nonché i medesimi di controparte, eventualmente ammessi, anche in prova contraria.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nonché, ciò occorrendo, di diversamente concludere.
1.15. Con ordinanza 05.04.72025 il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione ed assegnava alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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2. Ragioni della decisione
L'azione proposta da è fondata e merita di essere accolta, nei limiti e per i motivi di Parte_1 seguito illustrati
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2.1. Il rapporto contrattuale tra le parti e gli eventi atmosferici del 24.9.2020
2.1.1. E' documentale e non contestato che in data 22.09.2020 - società operante Parte_1 nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti di panetteria freschi – avesse stipulato con la compagnia assicurativa la polizza assicurativa n. 8001585977 Controparte_1
– 09, a protezione dal rischio locativo, dal rischio di incendi e da eventuali responsabilità civili, in relazione alle varie sedi in cui operava l'attrice.
2.1.2. In particolare, la suddetta polizza contemplava, come massimali complessivi per le sedi in cui l'assicurata era operante, le somme di € 150.000,00 rispetto al rischio locativo, di €
45.000,00 nei confronti del rischio di incendio, e di € 500.000,00 come massimale unico sia con riguardo al rischio di danni causati a persone o cose durante le attività professionali, che del rischio di danni avvenuti durante le mansioni lavorative dei dipendenti.
2.1.3. Quanto all'evento atmosferico occorso in data 24.9.2020, l'istruttoria di causa ne ha confermato l'occorrenza e, nelle caratteristiche essenziali, le conseguenze.
2.1.4. In particolare, all'udienza del 30.3.2023, il teste impiegato presso la Testimone_1 società attrice, sentito sui capitoli di seguito riportati, ha dichiarato, sul cap. 1) Vero che in data
24 settembre 2020 sulla zona di Monzambano (MN) e dintorni, si sono verificati alcuni eventi atmosferici e temporaleschi di notevole entità che hanno portato vento forte e grandine,
“confermo la circostanza, posso dire questo perché la bachet ha un capannone e gli uffici sono nella parte soppalcata e vicini al tetto;
quando piove molto si sente tutto e in quell'occasione io mi sono alzato e mi è caduto su un piede un chicco di grandine. E lì ha cominciato a bucare tutto il lucernario”.
pagina 4 di 12 Sul 2) Vero che a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 24 settembre 2020 il capannone della subiva alcuni danni, nel caso specifico ai lucernari ed al tetto come da Parte_1 fotografie che vengono rammostrate al teste (doc. 27), ha risposto: “Prendo visione dei doc. 27 e posso dire che le foto rappresentano i lucernari danneggiati, sono ancora quelli attuali perché la ditta non li ha ancora cambiati. Adr ricordo che quando è venuta la ditta per cambiare i lucernari sono salito sul tetto con loro”.
Sul 4) Vero che a seguito degli eventi atmosferici del 24 settembre 2020 si sono verificate alcune infiltrazioni d'acqua al capannone della che sono state rilevate e quantificate Parte_1 in € 15.174,23, come da preventivo del 07.10.2020 (doc. 4), che si rammostra al teste, egli ha dichiarato “Prendo visione del doc. 4 e confermo la circostanza”; sul 5) Vero che a seguito degli eventi atmosferici del 24 settembre 2020 si sono verificati alcuni danni alle porte interne al capannone della lo stesso ha affermato “confermo la circostanza, piovendo dentro, le porte sono di legno Parte_1
e con l'acqua si sono ingrossate”.
Sul 6) Vero che a seguito degli eventi atmosferici del 24 settembre 2020 e dei danni subiti dal
Capannone della così come indicati nei capitoli precedenti, si è reso necessario un Parte_1 intervento di manutenzione sull'immobile e che per le opere e gli interventi da effettuare si sono rese necessarie le spese tecniche per la messa in sicurezza quantificate in € 3.000,00 come da preventivo del 07.10.2020 (doc. 6), che si rammostra al teste, il medesimo teste ha dichiarato: “Prendo visione del doc. 6 e confermo la circostanza, l'azienda ha il suo geometra per i lavori, che è il sig. che è qui fuori, e ha fatto quel preventivo. Controparte_4
Sul 7) Vero che a seguito degli eventi atmosferici del 24 settembre 2020 l'impianto elettrico presente presso il capannone della ha subito danni elettrici che sono stati rilevati e Parte_1 quantificati in € 4.905,00 come da preventivo del 12.10.2020 (doc. 7), che si rammostra al teste, ha dichiarato “Prendo visione del doc. 7 e posso dire che l'enel ha tolto la corrente per qualche minuto e poi
c'era un elenco di macchinari che non funzionavano più; la grandine ha danneggiato i motori esterni che non funzionavano più e sono venuti i frigoristi che ci fanno l'assistenza ai motori”.
Adr posso dire che a memoria un condizionatore è stato riparato perché necessitava perché serviva per riscaldamento e raffrescamento dell'ufficio.
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2.1.5. Le circostanze sopra riportate sono state confermate anche dal teste , Testimone_2 autista dipendente di Pt_1
2.1.6. Lo stesso, sentito sui capitoli di seguito trascritti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. pagina 5 di 12 Sul cap. 1) Vero che in data 24 settembre 2020 sulla zona di Monzambano (MN) e dintorni, si sono verificati alcuni eventi atmosferici e temporaleschi di notevole entità che hanno portato vento forte e grandine, egli ha affermato “confermo la circostanza. Ricordo che io ero presente al lavoro”.
Sul 5) Vero che a seguito degli eventi atmosferici del 24 settembre 2020 si sono verificati alcuni danni alle porte interne al capannone della “confermo la circostanza, posso dire che Parte_1 pioveva dentro e che il portone fa fatica a chiudersi”.
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2.1.7. I testimoni citati sono da ritenersi attendibili, sia perché a conoscenza dei fatti di causa ed estranei al giudizio, sia perché le loro dichiarazioni risultano coerenti tanto intrinsecamente, quanto con i riscontri documentali in atti. Riscontri peraltro non smentiti dai testimoni di parte convenuta: il teste, ad esempio, sui medesimi punti, all'udienza del Testimone_3
22.6.2023, ha riferito: sul cap. 1) Vero che in data 24 settembre 2020 sulla zona di
Monzambano (MN) e dintorni, si sono verificati alcuni eventi atmosferici e temporaleschi di notevole entità che hanno portato vento forte e grandine, “la data esatta non me la ricordo;
se ho fatto un intervento per sinistro per evento atmosferico presumo così ma adesso non ricordo, bisognerebbe guardare la perizia che ho fatto; sul 2) Vero che a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 24 settembre
2020 il capannone della subiva alcuni danni, nel caso specifico ai lucernari ed al Parte_1 tetto come da fotografie che vengono rammostrate al teste (doc. 27), “prendo visione dei doc. 27 e posso dire che non ho mai visto queste foto;
posso dire che avevo fatto un sopralluogo presso la società e ricordo che c'erano delle infiltrazioni interne di acqua, dove avevo scattato delle fotografie.
2.1.8. D'altra parte, il teste geometra, impiegato tecnico, sentito sul capitolo 27 Tes_4
“Vero che a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 24 settembre 2020 il capannone della subiva alcuni danni, nel caso specifico ai lucernari ed al tetto come da fotografie Parte_1 che vengono rammostrate al teste (doc. 27)” ha affermato: “prendo visione delle fotografie e posso dire che sono le fotografie che ho scattato io e le confermo che visivamente la copertura aveva subito un fortunale. Non so dirle la data nella quale si è verificato;
io sono stato chiamato successivamente e ho trovato la copertura in quello stato. Posso precisare che subito dopo il mio sopralluogo ho fatto un preventivo e quindi la data è la medesima”.
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Alla luce di quanto sopra sono è ritenersi accertata sia l'esistenza del contratto di assicurazione tra le parti, sia quella del sinistro subito dall'attrice in occasione degli eventi atmosferici sopra descritti, avvenuti nel vigore della polizza assicurativa stipulata. pagina 6 di 12 *****
2.2. I danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro
2.2.1. Accertata l'esistenza del sinistro, quanto al danno indennizzabile occorre dare atto come con ordinanza del 20.7.2023, sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “il Ctu, esaminati gli atti e i documenti di causa, ivi compresi i verbali di escussione testimoniale, quantifichi, ove possibile, i costi da ri-tenersi congrui per la eliminazione dei danni oc-corsi all'immobile di parte attrice e alla merce ivi contenuta. Tenga conto nella risposta al quesito delle previsioni e limitazioni di polizza, come desumibili dai documenti in atti. Tenti la conciliazione della lite, dando conto in caso di esito negativo dei motivi di mancato raggiungimento di accordo”.
2.2.2. Nella relazione finale depositata in atti, il CTU, all'esito delle indagini e degli accertamenti svolti, così conclude: “In sintesi, e con rinvio alle pagine di questa relazione per i necessari approfondimenti, il CTU quantifica i costi da ritenersi congrui per la eliminazione dei danni occorsi all'immobile di parte attrice in €. 25.135,00 ovvero in €. 28.905,00 attualizzati;
il CTU è impossibilitato a quantificare il valore della merce deteriorata.
In relazione alle previsioni e limitazioni di polizza, come desumibili dai documenti in atti, il CTU ritiene tutti esclusi da copertura assicurativa i danni al fabbricato a seguito di eventi atmosferici del 24-25 settembre 2020 e ritiene operante la partita “contenuto incendio” relativamente alla merce asseritamente danneggiata per l'importo di €. 4.575,84”
2.2.3. Il CTU motiva le proprie conclusioni nei termini seguenti: “I danni rilevati dal CTU, in contradditorio con i CT di parte, sono quelli descritti (e rappresentati con fotografie e rilievi grafici) nel verbale di sopralluogo del 02/11/2023 (allegato 8); si riporta di seguito lo stralcio del verbale in cui sono descritti i danni rilevati.
Sulla scorta del fascicolo il CTU e i CT di parte hanno proceduto ad ispezionare i luoghi di cui è causa riscontrando quanto segue:
- presenza di infiltrazioni d'acqua evidenti anche in considerazione della pioggia che cade proprio durante il sopralluogo;
l'acqua è presente sul pavimento del laboratorio e anche del locale al P1 in quanto i lucernari sono rotti e bucati, in certi punti totalmente assenti e, stante i teli stesi in copertura, consentono all'acqua di entrare;
inoltre si osserva percolamento di acqua piovana dalla copertura sulla parete di ingresso al laboratorio;
non è possibile accedere in sicurezza alla copertura e il rilievo fotografico con drone non può essere eseguito alle attuali condizioni meteorologiche, per tanto verrà effettuato successivamente da un tecnico di fiducia incaricato dal sottoscritto CTU, anche in assenza di contradditorio in quanto il rilievo fotografico potrà essere comodamente condiviso;
pagina 7 di 12 - danneggiamento da bagnamento di n. 7 porte in-terne con rigonfiamento degli imbotti e dei coprifili;
- apparente sostituzione recente di parti elettriche fra cui: unità frigorifera esterna per banco bar, moto- condensante esterna marca Kooljing per impianto di condizionamento, attuatore elettrico per finestra laboratorio.”
Successivamente al sopralluogo, in esito ad un rilievo fotografico del tetto mediante l'impiego di drone, in quanto il tetto non era accessibile in condizioni di sicurezza, si è potuta riscontrare la presenza di lesioni nella guaina impermeabilizzante. Dette lesioni sono presumibilmente imputabili alla caduta di grandine così come i buchi nei lucernari (documentazione fotografica in allegato 15).
I preventivi allegati all'atto di citazione e riferiti agli interventi di ripristino, sono da ritenersi in generale congrui per quanto attiene ai prezzi esposti.
Si osserva tuttavia che detti preventivi risulta-no talvolta incoerenti poiché riferiscono l'esecuzione anche di lavori non imputabili o non interamente imputabili ai danni asseritamente arrecati al fabbricato dagli eventi atmosferici del 24 e 25 settembre 2020.
In particolare, e con puntuale riferimento ai preventivi allegati all'atto di citazione, si osserva quanto segue.
In relazione ai preventivi per danni al fabbricato di importo complessivo pari a €. 37.309,23, questi sono ritenuti coerenti limitatamente all'importo di €. 23.635,00 così dedotto:
- Preventivo ON coperture (doc.3 – importo €. 13.300,00): la realizzazione di embrici in pressopiegato
(voce 3) di importo €. 1.000,00 non rappresenta il ripristino di un danno;
il preventivo deve Parte_5 ritenersi coerente nella misura di €. 12.300,00.
- Preventivo CR AZ (doc.4 – importo €. 15.174,23): le crepe e fessurazioni nei muri non sono imputabili all'evento atmosferico;
il tamponamento dall'interno dei lucernari è un intervento di cui non è stata rinvenuta traccia alcuna;
in fine le coloriture interne devono intendersi limitate alle superfici danneggiate da infiltrazioni d'acqua pio-vana per le quali si stima un costo di ripri-stino, comprensivo dell'uso della piattaforma ove necessario, di €. 2.500,00. Il preventivo CR AZ deve ritenersi coerente nella misura di €. 2.500,00- Preventivo falegnameria (doc.5 – importo €. 3.930,00): il preventivo è Parte_6 ritenuto coerente.
- Preventivo GO (doc.7 – importo €. 4.905,00): il preventivo è ritenuto coerente.
In relazione al preventivo per spese tecniche (doc.6 – importo €. 3.000,00), vista la natura dei lavori assimilabili a opere di manutenzione ordinaria, non è dovuta la comunicazione di inizio lavori al comune e nemmeno la nomina del direttore dei la-vori; si ritiene invece opportuna la nomina del coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 per la necessità di effettuare lavori in quota e per la presenza di più imprese. Il costo delle spese tecniche per il solo coordinamento del-la sicurezza è stimato in €. 1.500,00. pagina 8 di 12 In relazione ai costi per merce deteriorata (doc. da 8 a 14 – importo €. 4.575,84) non essendovi evidenza alcuna della stessa, il CTU, pur ritenendo verosimile il deterioramento della merce per effetto delle infiltrazioni
d'acqua dal tetto, è impossibilitato ad effettuare valutazioni sul punto e non sono utili allo scopo le i verbali delle prove testimoniali
In conclusione, a fronte dell'importo dei preventivi allegati all'atto di citazione per complessivi €. 44.885,07, si ritiene congruo e coerente l'importo di €. 25.135,00 di cui €. 23.635,00 per lavori di ripristino accertati e €.
1.500,00 per spese tecniche.
Il suddetto importo è riferito al settembre 2020 ovvero all'epoca di redazione dei preventivi in atti. Si ritiene, qualora richiesto, di attualizzare l'importo su esposto applicando un incremento in ordine al 15% che tiene conto dell'aumento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera nell'ultimo triennio. L'importo attualizzato risulta il seguente: €. 25.135,00 x 1,15 = €. 28.905,25 – si arrotonda in €. 28.905,00”.
2.2.4. Le valutazioni e le conclusioni a cui è pervenuto il CTU appaiono pertinenti e congruamente motivate in relazione ai fatti accertati nel corso delle indagini peritali e agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria di causa, così come sono puntuali e condivisibili i chiarimenti dal medesimo forniti rispetto i rilievi dei consulenti di parte.
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2.2.5. Sotto il profilo della riconducibilità dei danni sopra descritti al sinistro e all'operatività della polizza n. 8001585977-09 sottoscritta da parte attrice, va osservato come le partite assicurate siano: “rischio locativo”, “contenuto incendio” e “responsabilità civile”, mentre le condizioni di assicurazione applicate sono racchiuse contratto di assicurazione MB912 (docc.
2-2 parte attrice).
2.2.6. Come correttamente evidenziato anche dal CTU il “rischio locativo” è definito all'art.
1.4 delle condizioni di polizza e opera nell'ambito dei “danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione”, mentre sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni al fabbricato a seguito di eventi atmosferici.
2.2.7. Le voci di danno sopra evidenziate vanno ritenute rientranti alla categoria dei “danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione” di cui alla polizza, in quanto si tratta di spese sostenute per il ripristino di (i) coperture (ii) AZ (iii) coloriture interne neri limiti delle superfici danneggiate da infiltrazioni d'acqua pio-vana (iv) falegnameria (v) spese tecniche,
e quindi inerenti ai locali condotti in locazione dall'attrice e ricadenti nel perimetro della copertura assicurativa, tenendo conto delle condizioni di polizza e del “glossario” allegato.
pagina 9 di 12 2.2.8. Con riferimento a tali spese, come sopra detto, si ritengono condivisibili le valutazioni del CTU, in quanto esenti da vizi logici o metodologici, e coerenti con le risultanze dell'istruttoria.
2.2.9. Per quanto concerne la voce “contenuto incendio”, sebbene il CTU non abbia potuto accertarne la concreta consistenza nel dettaglio, appare verosimile e coerente con le risultanze dell'istruttoria determinare l'importo delle medesime nella misura di € 4.575,84, come dato atto da parte dello stesso CTU nella relazione (cfr. pag. 9).
2.2.10. L'istruttoria di causa ha infatti confermato anche tale specifico pregiudizio, smentendo le obiezioni della convenuta sul punto: il teste sul cap. 8) Vero che gli eventi Tes_1 atmosferici del 24 settembre 2020 hanno provocato l'allagamento dei locali del capannone della ed il deterioramento della merce ivi allocata, che si rammostrano al teste, e Parte_1 più precisamente: a) la merce indicata nella fattura n. 2020-90674 (doc. 8), e nella n. 2020-
90827 del fornitore Backaldrin Italia s.r.l.; b) la merce indicata nella fattura n. 3913/00 del fornitore Italdolce s.r.l. (doc. 9); c) la merce indicata nella fattura n. 9568/2020MI (doc. 10) e nella fattura n. 11253/2020MI (doc. 11) del fornitore Mancinelli S.p.A.; d) la merce indicata nella fattura n. 1669/2 (doc. 12) e nella fattura n. 1910/2 (doc. 13) del fornitore
[...]
e) la merce indicata nella fattura n. 2142030138 del fornitore Unigrà s.r.l. (Doc. Parte_7
14). sub 1,2,4, ha riferito: “prendo visione dei documenti indicati in capitolo e posso dire che ricordo che
c'erano delle farine e delle scatole;
confermo la circostanza, per quanto mi ricordo io si tratta della merce di cui ai documenti che mi vengono esibiti”.
2.2.11. Sul 9) Vero che a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 24 settembre 2020 la merce indicata al capitolo precedente si è deteriorata ed è stato necessario buttarla, lo stesso ha dichiarato: “Confermo la circostanza, abbiamo un protocollo HCCP e inoltre la farina bagnata è inutilizzabile. Adr non sono in grado di riferire se la merce sia stata buttata tutta, anche perché non l'ho fatto io”. Sul 10) Vero che tutta la merce presente all'interno dei locali della ivi Parte_1 compresa quella che si è deteriorata, era posizionata su appositi bancali e scaffalature che tengono la merce sollevate da terra per più di 14 cm, lo stesso ha precisato: “confermo la circostanza, per legge noi dobbiamo tenere la roba su bancali e non c'è mai nulla per terra”.
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2.2.12. Anche il teste ha confermato le suddette circostanze: sul cap. 8 ha dichiarato: Tes_2
“prendo visione dei documenti indicati in capitolo e posso dire che ricordo che c'erano delle farine e delle scatole;
pagina 10 di 12 confermo la circostanza, per quanto mi ricordo io si tratta della merce di cui ai documenti che mi vengono esibiti”.
2.2.13. Sul 9), egli ha riferito: “confermo la circostanza, posso dire anche che una parte della merce l'ho buttata via io”; e sul 10) Vero che tutta la merce presente all'interno dei locali della Parte_1 ivi compresa quella che si è deteriorata, era posizionata su appositi bancali e scaffalature che tengono la merce sollevate da terra per più di 14 cm, egli ha precisato: “confermo la circostanza”.
2.2.14. Pertanto, anche tale voce di danno deve ritenersi provata, risultando tali testimoni per i motivi già chiariti attendibili, ed essendo sfornita di riscontro l'affermazione di parte convenuta secondo cui essa sarebbe esclusa dalla garanzia in quanto la merce non sarebbe stata sollevata dal suolo.
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3. Conclusioni
3.1. Per i motivi sopra evidenziati, le domande proposte da sono fondate, Parte_1 ancorché nei limiti sopra chiariti.
3.2. deve pertanto essere condannata a pagare all'attrice la somma di euro €. Controparte_1
25.135,00, attualizzata in € 28.905,00, oltre a interessi sulla somma così determinata, dalla presente pronuncia al saldo, e oltre al valore della merce deteriorata così come sopra precisato, per i titoli e le causali indicati da parte attrice.
3.3. Non risultano provate le altre voci di danno delle quali l'attrice ha chiesto l'indennizzo o il risarcimento.
3.4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse a favore dell'attrice nella misura di cui al dispositivo.
3.5. Le spese di CTU devono essere poste anch'esse in via definitiva a carico della parte soccombente, e si liquidano in complessivi euro 2.844,44, oltre ad eventuali accessori di legge, da cui andranno detratti gli eventuali acconti corrisposti.
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P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
pagina 11 di 12 condanna per i titoli e le ragioni di cui in motivazione, a Controparte_1 pagare all'attrice la somma complessiva € 33.480,84, oltre a interessi dalla pronuncia al saldo, condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore di parte opponente in euro 6.800,00 complessivi, oltre a spese per CU e notifiche, spese generali e accessori come per legge.
Pone le spese di CTU, liquidate come in parte motiva, definitivamente a carico di parte convenuta.
Mantova, 01.9.2025.
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.f. P.VA ) con l'Avv. Angelo Convertini Parte_1 P.VA_1
PEC Email_1
- ATTRICE - contro
(P.VA ), con l'Avv. Gianni Controparte_1 P.VA_2
Molinari pec: Email_2
- CONVENUTA -
Oggetto: Assicurazione contro i danni
***** FATTO E DIRITTO
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
1.1. Con atto di citazione notificato in data 19.07.2021, la conveniva in Parte_1 giudizio , per chiedere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “nel merito: 1) accertare e dichiarare il diritto della ad essere risarcita per il danno Parte_1 subito a causa del sinistro occorso, e per l'effetto; - condannare la Compagnia di Assicurazioni CP_1 al pagamento della somma di € 45.901,52 oltre VA ed interessi dal dovuto al saldo, e/o di quella
[...] somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore della 2) accertare e dichiarare Parte_1
l'inadempimento contrattuale e/o mala gestio della Compagnia Assicurativa Controparte_1 pagina 1 di 12 nell'istruzione e liquidazione del sinistro occorso alla per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto - Parte_1 condannare la Compagnia di Assicurazioni a pagare alla la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno, e/o di quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.2. A fondamento dell'azione, parte attrice deduce di svolgere attività di Parte_2
e di aver stipulato con la compagnia assicuratrice una polizza
[...] Controparte_1 assicurativa al fine di tutelare la suddetta attività.
1.3. A causa di eventi atmosferici e temporaleschi verificatisi in data 24.9.2020, l'attrice subiva danni al capannone, a seguito dei quali si deteriorava anche la merce presente al suo interno, danni quantificati nell'importo complessivo di € 44.885,07 oltre agli oneri di legge.
1.4. La stessa, pertanto, in qualità assicurata, attivava la polizza stipulata con la convenuta, denunciando il sinistro.
1.5. Dopo l'apertura del sinistro e la nomina, da parte dell'assicurazione, dei propri periti, inviava diverse comunicazioni alla compagnia assicuratrice al fine di ottenere Pt_1
l'indennizzo alla medesima spettante, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
1.6. Essa presentava quindi istanza di mediazione innanzi all'organismo di mediazione dell'ordine degli avvocati di Mantova, ma, all'incontro fissato innanzi al mediatore, in data
05.07.2021, la convenuta non compariva, e veniva, pertanto, redatto verbale di mediazione negativo.
1.7. Rimaste senza esisto le successive diffide inviate dall'attrice a mezzo del proprio legale, la stessa proponeva il presente procedimento.
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1.8. Con comparsa del 09.11.2021, si costituiva in giudizio, formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingersi le richiesta dell'attrice per le ragioni tutte di cui in premessa, e, per l'effetto, Parte_3 assolversi la convenuta a ogni e qualsiasi domanda avanzata, per le motivazioni Controparte_1 tutte di cui in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
1.9. In sintesi, la convenuta eccepisce (i) l'improbabilità della tesi che i danni lamentati dall'attrice fossero attribuibili agli eventi atmosferici avvenuti in data 24.9.2020, cioè solo due Con giorni dopo la stipula della polizza TI MB , sottoscritta il 22.9.2020; (ii) la polizza suddetta escludeva i danni ai lucernai di policarbonato e di conseguenza anche i danni provocati dalla penetrazione di acqua attraverso lucernai non conformi;
(iii) alcune lavorazioni, pagina 2 di 12 quali la tinteggiatura e le porte consisterebbero in opere di abbellimento, mentre le mura intorno al finestrone posto sulla porta d'ingresso presentavano macchie di muffa non recenti;
(iv) il danneggiamento della merce risultava non essere non in garanzia, posto che essa non era sollevata dal suolo per cm.12 (come espressamente previsto in polizza); (v) la garanzia deve quindi essere ritenuta operante solo per danni da ari a € 549,00 al netto di franchigia. Pt_4
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1.11. All'udienza del 31.05.2022 le parti insistevano nelle istanze istruttorie di cui alle rispettive memorie. All'esito della stessa il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, fissava udienza l'escussione dei testi.
1.12. Alle udienze del 26.01.2023, 30.03.2023, 22.06.2023 venivano sentiti i testi ammessi.
1.13. Con ordinanza del 20.07.2023 il Giudice davo corso alla consulenza tecnica d'ufficio, nominando CTU il geom. il quale, accettato l'incarico, depositava, in data Persona_1
09.02.2024 la relazione peritale conclusiva, dando anche conto delle osservazioni dei CTP.
1.14. All'udienza del 01.10.2024 le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
“Nel merito ed in via definitiva:
Nel merito:
I) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ad essere risarcita per il danno subito a causa del CP_3 sinistro occorso, e per l'effetto
- CONDANNARE la Compagnia di Assicurazioni al pagamento della somma di € 45.901,52 oltre Controparte_1
VA ed interessi dal dovuto al saldo, e/o di quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore della
Parte_1
2) ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento contrattuale e/o mala gestio della Compagnia Assicurativa
[...] nell'istruzione e liquidazione del sinistro occorso alla per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto CP_1 Parte_1
- CONDANNARE la Compagnia di Assicurazioni a pagare alla la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno, e/o di quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte convenuta:
“In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, respingersi le richiesta dell' attrice per le ragioni tutte di cui in premessa, e, per l'effetto, assolversi la Parte_3 convenuta a ogni e qualsiasi domanda avanzata, per le motivazioni tutte di cui in premessa. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
pagina 3 di 12 In via istruttoria: si chiede sin da ora ammissione di prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sulle circostanze tutte di cui alla precedente narrativa, da intendersi di seguito integralmente trascritte quali capitoli di prova preceduti dal “vero che”, con riserva di indicarne i relativi nominativi, nonché i medesimi di controparte, eventualmente ammessi, anche in prova contraria.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nonché, ciò occorrendo, di diversamente concludere.
1.15. Con ordinanza 05.04.72025 il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione ed assegnava alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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2. Ragioni della decisione
L'azione proposta da è fondata e merita di essere accolta, nei limiti e per i motivi di Parte_1 seguito illustrati
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2.1. Il rapporto contrattuale tra le parti e gli eventi atmosferici del 24.9.2020
2.1.1. E' documentale e non contestato che in data 22.09.2020 - società operante Parte_1 nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti di panetteria freschi – avesse stipulato con la compagnia assicurativa la polizza assicurativa n. 8001585977 Controparte_1
– 09, a protezione dal rischio locativo, dal rischio di incendi e da eventuali responsabilità civili, in relazione alle varie sedi in cui operava l'attrice.
2.1.2. In particolare, la suddetta polizza contemplava, come massimali complessivi per le sedi in cui l'assicurata era operante, le somme di € 150.000,00 rispetto al rischio locativo, di €
45.000,00 nei confronti del rischio di incendio, e di € 500.000,00 come massimale unico sia con riguardo al rischio di danni causati a persone o cose durante le attività professionali, che del rischio di danni avvenuti durante le mansioni lavorative dei dipendenti.
2.1.3. Quanto all'evento atmosferico occorso in data 24.9.2020, l'istruttoria di causa ne ha confermato l'occorrenza e, nelle caratteristiche essenziali, le conseguenze.
2.1.4. In particolare, all'udienza del 30.3.2023, il teste impiegato presso la Testimone_1 società attrice, sentito sui capitoli di seguito riportati, ha dichiarato, sul cap. 1) Vero che in data
24 settembre 2020 sulla zona di Monzambano (MN) e dintorni, si sono verificati alcuni eventi atmosferici e temporaleschi di notevole entità che hanno portato vento forte e grandine,
“confermo la circostanza, posso dire questo perché la bachet ha un capannone e gli uffici sono nella parte soppalcata e vicini al tetto;
quando piove molto si sente tutto e in quell'occasione io mi sono alzato e mi è caduto su un piede un chicco di grandine. E lì ha cominciato a bucare tutto il lucernario”.
pagina 4 di 12 Sul 2) Vero che a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 24 settembre 2020 il capannone della subiva alcuni danni, nel caso specifico ai lucernari ed al tetto come da Parte_1 fotografie che vengono rammostrate al teste (doc. 27), ha risposto: “Prendo visione dei doc. 27 e posso dire che le foto rappresentano i lucernari danneggiati, sono ancora quelli attuali perché la ditta non li ha ancora cambiati. Adr ricordo che quando è venuta la ditta per cambiare i lucernari sono salito sul tetto con loro”.
Sul 4) Vero che a seguito degli eventi atmosferici del 24 settembre 2020 si sono verificate alcune infiltrazioni d'acqua al capannone della che sono state rilevate e quantificate Parte_1 in € 15.174,23, come da preventivo del 07.10.2020 (doc. 4), che si rammostra al teste, egli ha dichiarato “Prendo visione del doc. 4 e confermo la circostanza”; sul 5) Vero che a seguito degli eventi atmosferici del 24 settembre 2020 si sono verificati alcuni danni alle porte interne al capannone della lo stesso ha affermato “confermo la circostanza, piovendo dentro, le porte sono di legno Parte_1
e con l'acqua si sono ingrossate”.
Sul 6) Vero che a seguito degli eventi atmosferici del 24 settembre 2020 e dei danni subiti dal
Capannone della così come indicati nei capitoli precedenti, si è reso necessario un Parte_1 intervento di manutenzione sull'immobile e che per le opere e gli interventi da effettuare si sono rese necessarie le spese tecniche per la messa in sicurezza quantificate in € 3.000,00 come da preventivo del 07.10.2020 (doc. 6), che si rammostra al teste, il medesimo teste ha dichiarato: “Prendo visione del doc. 6 e confermo la circostanza, l'azienda ha il suo geometra per i lavori, che è il sig. che è qui fuori, e ha fatto quel preventivo. Controparte_4
Sul 7) Vero che a seguito degli eventi atmosferici del 24 settembre 2020 l'impianto elettrico presente presso il capannone della ha subito danni elettrici che sono stati rilevati e Parte_1 quantificati in € 4.905,00 come da preventivo del 12.10.2020 (doc. 7), che si rammostra al teste, ha dichiarato “Prendo visione del doc. 7 e posso dire che l'enel ha tolto la corrente per qualche minuto e poi
c'era un elenco di macchinari che non funzionavano più; la grandine ha danneggiato i motori esterni che non funzionavano più e sono venuti i frigoristi che ci fanno l'assistenza ai motori”.
Adr posso dire che a memoria un condizionatore è stato riparato perché necessitava perché serviva per riscaldamento e raffrescamento dell'ufficio.
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2.1.5. Le circostanze sopra riportate sono state confermate anche dal teste , Testimone_2 autista dipendente di Pt_1
2.1.6. Lo stesso, sentito sui capitoli di seguito trascritti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. pagina 5 di 12 Sul cap. 1) Vero che in data 24 settembre 2020 sulla zona di Monzambano (MN) e dintorni, si sono verificati alcuni eventi atmosferici e temporaleschi di notevole entità che hanno portato vento forte e grandine, egli ha affermato “confermo la circostanza. Ricordo che io ero presente al lavoro”.
Sul 5) Vero che a seguito degli eventi atmosferici del 24 settembre 2020 si sono verificati alcuni danni alle porte interne al capannone della “confermo la circostanza, posso dire che Parte_1 pioveva dentro e che il portone fa fatica a chiudersi”.
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2.1.7. I testimoni citati sono da ritenersi attendibili, sia perché a conoscenza dei fatti di causa ed estranei al giudizio, sia perché le loro dichiarazioni risultano coerenti tanto intrinsecamente, quanto con i riscontri documentali in atti. Riscontri peraltro non smentiti dai testimoni di parte convenuta: il teste, ad esempio, sui medesimi punti, all'udienza del Testimone_3
22.6.2023, ha riferito: sul cap. 1) Vero che in data 24 settembre 2020 sulla zona di
Monzambano (MN) e dintorni, si sono verificati alcuni eventi atmosferici e temporaleschi di notevole entità che hanno portato vento forte e grandine, “la data esatta non me la ricordo;
se ho fatto un intervento per sinistro per evento atmosferico presumo così ma adesso non ricordo, bisognerebbe guardare la perizia che ho fatto; sul 2) Vero che a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 24 settembre
2020 il capannone della subiva alcuni danni, nel caso specifico ai lucernari ed al Parte_1 tetto come da fotografie che vengono rammostrate al teste (doc. 27), “prendo visione dei doc. 27 e posso dire che non ho mai visto queste foto;
posso dire che avevo fatto un sopralluogo presso la società e ricordo che c'erano delle infiltrazioni interne di acqua, dove avevo scattato delle fotografie.
2.1.8. D'altra parte, il teste geometra, impiegato tecnico, sentito sul capitolo 27 Tes_4
“Vero che a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 24 settembre 2020 il capannone della subiva alcuni danni, nel caso specifico ai lucernari ed al tetto come da fotografie Parte_1 che vengono rammostrate al teste (doc. 27)” ha affermato: “prendo visione delle fotografie e posso dire che sono le fotografie che ho scattato io e le confermo che visivamente la copertura aveva subito un fortunale. Non so dirle la data nella quale si è verificato;
io sono stato chiamato successivamente e ho trovato la copertura in quello stato. Posso precisare che subito dopo il mio sopralluogo ho fatto un preventivo e quindi la data è la medesima”.
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Alla luce di quanto sopra sono è ritenersi accertata sia l'esistenza del contratto di assicurazione tra le parti, sia quella del sinistro subito dall'attrice in occasione degli eventi atmosferici sopra descritti, avvenuti nel vigore della polizza assicurativa stipulata. pagina 6 di 12 *****
2.2. I danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro
2.2.1. Accertata l'esistenza del sinistro, quanto al danno indennizzabile occorre dare atto come con ordinanza del 20.7.2023, sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “il Ctu, esaminati gli atti e i documenti di causa, ivi compresi i verbali di escussione testimoniale, quantifichi, ove possibile, i costi da ri-tenersi congrui per la eliminazione dei danni oc-corsi all'immobile di parte attrice e alla merce ivi contenuta. Tenga conto nella risposta al quesito delle previsioni e limitazioni di polizza, come desumibili dai documenti in atti. Tenti la conciliazione della lite, dando conto in caso di esito negativo dei motivi di mancato raggiungimento di accordo”.
2.2.2. Nella relazione finale depositata in atti, il CTU, all'esito delle indagini e degli accertamenti svolti, così conclude: “In sintesi, e con rinvio alle pagine di questa relazione per i necessari approfondimenti, il CTU quantifica i costi da ritenersi congrui per la eliminazione dei danni occorsi all'immobile di parte attrice in €. 25.135,00 ovvero in €. 28.905,00 attualizzati;
il CTU è impossibilitato a quantificare il valore della merce deteriorata.
In relazione alle previsioni e limitazioni di polizza, come desumibili dai documenti in atti, il CTU ritiene tutti esclusi da copertura assicurativa i danni al fabbricato a seguito di eventi atmosferici del 24-25 settembre 2020 e ritiene operante la partita “contenuto incendio” relativamente alla merce asseritamente danneggiata per l'importo di €. 4.575,84”
2.2.3. Il CTU motiva le proprie conclusioni nei termini seguenti: “I danni rilevati dal CTU, in contradditorio con i CT di parte, sono quelli descritti (e rappresentati con fotografie e rilievi grafici) nel verbale di sopralluogo del 02/11/2023 (allegato 8); si riporta di seguito lo stralcio del verbale in cui sono descritti i danni rilevati.
Sulla scorta del fascicolo il CTU e i CT di parte hanno proceduto ad ispezionare i luoghi di cui è causa riscontrando quanto segue:
- presenza di infiltrazioni d'acqua evidenti anche in considerazione della pioggia che cade proprio durante il sopralluogo;
l'acqua è presente sul pavimento del laboratorio e anche del locale al P1 in quanto i lucernari sono rotti e bucati, in certi punti totalmente assenti e, stante i teli stesi in copertura, consentono all'acqua di entrare;
inoltre si osserva percolamento di acqua piovana dalla copertura sulla parete di ingresso al laboratorio;
non è possibile accedere in sicurezza alla copertura e il rilievo fotografico con drone non può essere eseguito alle attuali condizioni meteorologiche, per tanto verrà effettuato successivamente da un tecnico di fiducia incaricato dal sottoscritto CTU, anche in assenza di contradditorio in quanto il rilievo fotografico potrà essere comodamente condiviso;
pagina 7 di 12 - danneggiamento da bagnamento di n. 7 porte in-terne con rigonfiamento degli imbotti e dei coprifili;
- apparente sostituzione recente di parti elettriche fra cui: unità frigorifera esterna per banco bar, moto- condensante esterna marca Kooljing per impianto di condizionamento, attuatore elettrico per finestra laboratorio.”
Successivamente al sopralluogo, in esito ad un rilievo fotografico del tetto mediante l'impiego di drone, in quanto il tetto non era accessibile in condizioni di sicurezza, si è potuta riscontrare la presenza di lesioni nella guaina impermeabilizzante. Dette lesioni sono presumibilmente imputabili alla caduta di grandine così come i buchi nei lucernari (documentazione fotografica in allegato 15).
I preventivi allegati all'atto di citazione e riferiti agli interventi di ripristino, sono da ritenersi in generale congrui per quanto attiene ai prezzi esposti.
Si osserva tuttavia che detti preventivi risulta-no talvolta incoerenti poiché riferiscono l'esecuzione anche di lavori non imputabili o non interamente imputabili ai danni asseritamente arrecati al fabbricato dagli eventi atmosferici del 24 e 25 settembre 2020.
In particolare, e con puntuale riferimento ai preventivi allegati all'atto di citazione, si osserva quanto segue.
In relazione ai preventivi per danni al fabbricato di importo complessivo pari a €. 37.309,23, questi sono ritenuti coerenti limitatamente all'importo di €. 23.635,00 così dedotto:
- Preventivo ON coperture (doc.3 – importo €. 13.300,00): la realizzazione di embrici in pressopiegato
(voce 3) di importo €. 1.000,00 non rappresenta il ripristino di un danno;
il preventivo deve Parte_5 ritenersi coerente nella misura di €. 12.300,00.
- Preventivo CR AZ (doc.4 – importo €. 15.174,23): le crepe e fessurazioni nei muri non sono imputabili all'evento atmosferico;
il tamponamento dall'interno dei lucernari è un intervento di cui non è stata rinvenuta traccia alcuna;
in fine le coloriture interne devono intendersi limitate alle superfici danneggiate da infiltrazioni d'acqua pio-vana per le quali si stima un costo di ripri-stino, comprensivo dell'uso della piattaforma ove necessario, di €. 2.500,00. Il preventivo CR AZ deve ritenersi coerente nella misura di €. 2.500,00- Preventivo falegnameria (doc.5 – importo €. 3.930,00): il preventivo è Parte_6 ritenuto coerente.
- Preventivo GO (doc.7 – importo €. 4.905,00): il preventivo è ritenuto coerente.
In relazione al preventivo per spese tecniche (doc.6 – importo €. 3.000,00), vista la natura dei lavori assimilabili a opere di manutenzione ordinaria, non è dovuta la comunicazione di inizio lavori al comune e nemmeno la nomina del direttore dei la-vori; si ritiene invece opportuna la nomina del coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 per la necessità di effettuare lavori in quota e per la presenza di più imprese. Il costo delle spese tecniche per il solo coordinamento del-la sicurezza è stimato in €. 1.500,00. pagina 8 di 12 In relazione ai costi per merce deteriorata (doc. da 8 a 14 – importo €. 4.575,84) non essendovi evidenza alcuna della stessa, il CTU, pur ritenendo verosimile il deterioramento della merce per effetto delle infiltrazioni
d'acqua dal tetto, è impossibilitato ad effettuare valutazioni sul punto e non sono utili allo scopo le i verbali delle prove testimoniali
In conclusione, a fronte dell'importo dei preventivi allegati all'atto di citazione per complessivi €. 44.885,07, si ritiene congruo e coerente l'importo di €. 25.135,00 di cui €. 23.635,00 per lavori di ripristino accertati e €.
1.500,00 per spese tecniche.
Il suddetto importo è riferito al settembre 2020 ovvero all'epoca di redazione dei preventivi in atti. Si ritiene, qualora richiesto, di attualizzare l'importo su esposto applicando un incremento in ordine al 15% che tiene conto dell'aumento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera nell'ultimo triennio. L'importo attualizzato risulta il seguente: €. 25.135,00 x 1,15 = €. 28.905,25 – si arrotonda in €. 28.905,00”.
2.2.4. Le valutazioni e le conclusioni a cui è pervenuto il CTU appaiono pertinenti e congruamente motivate in relazione ai fatti accertati nel corso delle indagini peritali e agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria di causa, così come sono puntuali e condivisibili i chiarimenti dal medesimo forniti rispetto i rilievi dei consulenti di parte.
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2.2.5. Sotto il profilo della riconducibilità dei danni sopra descritti al sinistro e all'operatività della polizza n. 8001585977-09 sottoscritta da parte attrice, va osservato come le partite assicurate siano: “rischio locativo”, “contenuto incendio” e “responsabilità civile”, mentre le condizioni di assicurazione applicate sono racchiuse contratto di assicurazione MB912 (docc.
2-2 parte attrice).
2.2.6. Come correttamente evidenziato anche dal CTU il “rischio locativo” è definito all'art.
1.4 delle condizioni di polizza e opera nell'ambito dei “danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione”, mentre sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni al fabbricato a seguito di eventi atmosferici.
2.2.7. Le voci di danno sopra evidenziate vanno ritenute rientranti alla categoria dei “danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione” di cui alla polizza, in quanto si tratta di spese sostenute per il ripristino di (i) coperture (ii) AZ (iii) coloriture interne neri limiti delle superfici danneggiate da infiltrazioni d'acqua pio-vana (iv) falegnameria (v) spese tecniche,
e quindi inerenti ai locali condotti in locazione dall'attrice e ricadenti nel perimetro della copertura assicurativa, tenendo conto delle condizioni di polizza e del “glossario” allegato.
pagina 9 di 12 2.2.8. Con riferimento a tali spese, come sopra detto, si ritengono condivisibili le valutazioni del CTU, in quanto esenti da vizi logici o metodologici, e coerenti con le risultanze dell'istruttoria.
2.2.9. Per quanto concerne la voce “contenuto incendio”, sebbene il CTU non abbia potuto accertarne la concreta consistenza nel dettaglio, appare verosimile e coerente con le risultanze dell'istruttoria determinare l'importo delle medesime nella misura di € 4.575,84, come dato atto da parte dello stesso CTU nella relazione (cfr. pag. 9).
2.2.10. L'istruttoria di causa ha infatti confermato anche tale specifico pregiudizio, smentendo le obiezioni della convenuta sul punto: il teste sul cap. 8) Vero che gli eventi Tes_1 atmosferici del 24 settembre 2020 hanno provocato l'allagamento dei locali del capannone della ed il deterioramento della merce ivi allocata, che si rammostrano al teste, e Parte_1 più precisamente: a) la merce indicata nella fattura n. 2020-90674 (doc. 8), e nella n. 2020-
90827 del fornitore Backaldrin Italia s.r.l.; b) la merce indicata nella fattura n. 3913/00 del fornitore Italdolce s.r.l. (doc. 9); c) la merce indicata nella fattura n. 9568/2020MI (doc. 10) e nella fattura n. 11253/2020MI (doc. 11) del fornitore Mancinelli S.p.A.; d) la merce indicata nella fattura n. 1669/2 (doc. 12) e nella fattura n. 1910/2 (doc. 13) del fornitore
[...]
e) la merce indicata nella fattura n. 2142030138 del fornitore Unigrà s.r.l. (Doc. Parte_7
14). sub 1,2,4, ha riferito: “prendo visione dei documenti indicati in capitolo e posso dire che ricordo che
c'erano delle farine e delle scatole;
confermo la circostanza, per quanto mi ricordo io si tratta della merce di cui ai documenti che mi vengono esibiti”.
2.2.11. Sul 9) Vero che a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 24 settembre 2020 la merce indicata al capitolo precedente si è deteriorata ed è stato necessario buttarla, lo stesso ha dichiarato: “Confermo la circostanza, abbiamo un protocollo HCCP e inoltre la farina bagnata è inutilizzabile. Adr non sono in grado di riferire se la merce sia stata buttata tutta, anche perché non l'ho fatto io”. Sul 10) Vero che tutta la merce presente all'interno dei locali della ivi Parte_1 compresa quella che si è deteriorata, era posizionata su appositi bancali e scaffalature che tengono la merce sollevate da terra per più di 14 cm, lo stesso ha precisato: “confermo la circostanza, per legge noi dobbiamo tenere la roba su bancali e non c'è mai nulla per terra”.
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2.2.12. Anche il teste ha confermato le suddette circostanze: sul cap. 8 ha dichiarato: Tes_2
“prendo visione dei documenti indicati in capitolo e posso dire che ricordo che c'erano delle farine e delle scatole;
pagina 10 di 12 confermo la circostanza, per quanto mi ricordo io si tratta della merce di cui ai documenti che mi vengono esibiti”.
2.2.13. Sul 9), egli ha riferito: “confermo la circostanza, posso dire anche che una parte della merce l'ho buttata via io”; e sul 10) Vero che tutta la merce presente all'interno dei locali della Parte_1 ivi compresa quella che si è deteriorata, era posizionata su appositi bancali e scaffalature che tengono la merce sollevate da terra per più di 14 cm, egli ha precisato: “confermo la circostanza”.
2.2.14. Pertanto, anche tale voce di danno deve ritenersi provata, risultando tali testimoni per i motivi già chiariti attendibili, ed essendo sfornita di riscontro l'affermazione di parte convenuta secondo cui essa sarebbe esclusa dalla garanzia in quanto la merce non sarebbe stata sollevata dal suolo.
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3. Conclusioni
3.1. Per i motivi sopra evidenziati, le domande proposte da sono fondate, Parte_1 ancorché nei limiti sopra chiariti.
3.2. deve pertanto essere condannata a pagare all'attrice la somma di euro €. Controparte_1
25.135,00, attualizzata in € 28.905,00, oltre a interessi sulla somma così determinata, dalla presente pronuncia al saldo, e oltre al valore della merce deteriorata così come sopra precisato, per i titoli e le causali indicati da parte attrice.
3.3. Non risultano provate le altre voci di danno delle quali l'attrice ha chiesto l'indennizzo o il risarcimento.
3.4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse a favore dell'attrice nella misura di cui al dispositivo.
3.5. Le spese di CTU devono essere poste anch'esse in via definitiva a carico della parte soccombente, e si liquidano in complessivi euro 2.844,44, oltre ad eventuali accessori di legge, da cui andranno detratti gli eventuali acconti corrisposti.
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P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
pagina 11 di 12 condanna per i titoli e le ragioni di cui in motivazione, a Controparte_1 pagare all'attrice la somma complessiva € 33.480,84, oltre a interessi dalla pronuncia al saldo, condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore di parte opponente in euro 6.800,00 complessivi, oltre a spese per CU e notifiche, spese generali e accessori come per legge.
Pone le spese di CTU, liquidate come in parte motiva, definitivamente a carico di parte convenuta.
Mantova, 01.9.2025.
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
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