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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 14473/2022
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Marco Navach e Bruno Mogavero
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Emilia Mastrogiacomo
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
* * * * * * * * * *
All'esito dell'intervenuto deposito di note in sostituzione di udienza, del 16 aprile
2025, il G.I., preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione, sottoscritta il 24 gennaio 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari (depositata telematicamente, in atti, il 31.01.2025) ed allegata alle suddette note, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.12.2022, (di seguito ricorrente) Parte_1 concludeva come in atti.
Con memoria difensiva depositata per l'udienza 10.03.2023, si costituiva in giudizio la resistente la quale aderendo espressamente all'avversaria domanda Controparte_1 di divorzio, articolava, a sua volta, le proprie ulteriori richieste conclusive, come da comparsa costitutiva.
Con ordinanza riservata del 15.03.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione presidenziale del 10.03.2023, il Presidente F.F. del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, sicché le parti venivano rimesse innanzi al sottoscritto giudice istruttore che, all'esito dell'udienza del 06.07.2023, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sola questione di stato. A tanto seguiva l'emissione della sentenza n. 3846/2023, pubblicata il
04.10.2023, con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile il 20.03.2009, in Gioia del Colle (BA). Contestualmente alla ridetta sentenza non definitiva, veniva emessa separata ordinanza con cui le parti venivano rimesse davanti al G.I. per l'udienza del 25.09.2025.
All'esito dell'intervenuto deposito di note in sostituzione di udienza, del 16 aprile
2025, il G.I., preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione, sottoscritta il 24 gennaio 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari (depositata telematicamente, in atti, il 31.01.2025) ed allegata alle suddette note, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
Pronunciata (e verosimilmente ormai passata in cosa giudicata) la sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile di cui trattasi, le parti hanno convenuto di definire le residue questioni ancora controverse, come da convenzione di divorzio, sottoscritta in Bari il 24 gennaio 2025, ed allegata alle note in sostituzione di udienza del 16 aprile 2025 (convenzione divorzile depositata telematicamente, in atti, il
31.01.2025).
Ci si trova al cospetto di conclusioni conformi, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il procedimento nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva, dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolamentazione degli aspetti precedentemente controversi, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso e in parte con quello camerale consensuale.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, anche se il Collegio deve senz'altro tener conto, non risultando la sussistenza di ragioni ostative alla sua ricezione, della convenzione, sottoscritta in Bari il 24 gennaio 2025, ed allegata alle note in sostituzione di udienza del 16 aprile 2025 (convenzione divorzile depositata telematicamente, in atti, il 31.01.2025).
La conformità delle conclusioni rassegnate dai rispettivi difensori fiduciari giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spese di procedura tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da con Parte_1 ricorso depositato in data 02.12.2022, nei confronti di , ogni Controparte_1 contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, ferma restando la sentenza parziale di declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile di cui trattasi, n. 3846/2023, pubblicata il 04.10.2023, in atti, così provvede:
- DICHIARA valide ed efficaci tra le parti tutte le condizioni di divorzio, medio tempore concordate dalle parti medesime e trasfuse nel corpo della convenzione, sottoscritta in Bari il 24 gennaio 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, depositata, telematicamente, in atti, il 31.01.2025, ed allegata alle note in sostituzione di udienza del 16 aprile 2025;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
17.4.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 14473/2022
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Marco Navach e Bruno Mogavero
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Emilia Mastrogiacomo
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
* * * * * * * * * *
All'esito dell'intervenuto deposito di note in sostituzione di udienza, del 16 aprile
2025, il G.I., preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione, sottoscritta il 24 gennaio 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari (depositata telematicamente, in atti, il 31.01.2025) ed allegata alle suddette note, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.12.2022, (di seguito ricorrente) Parte_1 concludeva come in atti.
Con memoria difensiva depositata per l'udienza 10.03.2023, si costituiva in giudizio la resistente la quale aderendo espressamente all'avversaria domanda Controparte_1 di divorzio, articolava, a sua volta, le proprie ulteriori richieste conclusive, come da comparsa costitutiva.
Con ordinanza riservata del 15.03.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione presidenziale del 10.03.2023, il Presidente F.F. del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, sicché le parti venivano rimesse innanzi al sottoscritto giudice istruttore che, all'esito dell'udienza del 06.07.2023, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sola questione di stato. A tanto seguiva l'emissione della sentenza n. 3846/2023, pubblicata il
04.10.2023, con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile il 20.03.2009, in Gioia del Colle (BA). Contestualmente alla ridetta sentenza non definitiva, veniva emessa separata ordinanza con cui le parti venivano rimesse davanti al G.I. per l'udienza del 25.09.2025.
All'esito dell'intervenuto deposito di note in sostituzione di udienza, del 16 aprile
2025, il G.I., preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio di cui alla convenzione, sottoscritta il 24 gennaio 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari (depositata telematicamente, in atti, il 31.01.2025) ed allegata alle suddette note, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
Pronunciata (e verosimilmente ormai passata in cosa giudicata) la sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile di cui trattasi, le parti hanno convenuto di definire le residue questioni ancora controverse, come da convenzione di divorzio, sottoscritta in Bari il 24 gennaio 2025, ed allegata alle note in sostituzione di udienza del 16 aprile 2025 (convenzione divorzile depositata telematicamente, in atti, il
31.01.2025).
Ci si trova al cospetto di conclusioni conformi, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il procedimento nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva, dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolamentazione degli aspetti precedentemente controversi, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso e in parte con quello camerale consensuale.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, anche se il Collegio deve senz'altro tener conto, non risultando la sussistenza di ragioni ostative alla sua ricezione, della convenzione, sottoscritta in Bari il 24 gennaio 2025, ed allegata alle note in sostituzione di udienza del 16 aprile 2025 (convenzione divorzile depositata telematicamente, in atti, il 31.01.2025).
La conformità delle conclusioni rassegnate dai rispettivi difensori fiduciari giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spese di procedura tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da con Parte_1 ricorso depositato in data 02.12.2022, nei confronti di , ogni Controparte_1 contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, ferma restando la sentenza parziale di declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile di cui trattasi, n. 3846/2023, pubblicata il 04.10.2023, in atti, così provvede:
- DICHIARA valide ed efficaci tra le parti tutte le condizioni di divorzio, medio tempore concordate dalle parti medesime e trasfuse nel corpo della convenzione, sottoscritta in Bari il 24 gennaio 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, depositata, telematicamente, in atti, il 31.01.2025, ed allegata alle note in sostituzione di udienza del 16 aprile 2025;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
17.4.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato