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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di conSIlio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1236/2023 R.G., promossa
, nato/a in TERAMO (TE) in data 05/02/1967, rappresentato/a e difeso/a Parte_1 dall'Avv.VERDI BERTOLDI MATTEO, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
nato/a in ARGENTINA in data 24/05/1964 rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 dall'Avv. LEONETTI RICCARDINA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“La cessazione degli effetti civili del loro matrimonio civile contratto in data 05/12/1992 in Bellante
(TE), regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune.
- Il versamento da parte del SI. in favore della SI.ra , Controparte_1 Parte_1
attualmente disoccupata e priva di risorse finanziarie, a titolo di mantenimento del coniuge, entro il venticinquesimo giorno del mese, dell'assegno mensile di Euro 250,00 complessivi, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
1 - Il versamento da parte del SI. in favore del SI. maggiorenne Controparte_1 Persona_1
ed attualmente economicamente non autosufficiente, a titolo di mantenimento del figlio, entro il venticinquesimo giorno del mese, l'assegno mensile di Euro 400,00 complessivi, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- La contribuzione a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie, sostenute per il figlio maggiorenne ed attualmente economicamente Persona_1 non autosufficiente.”
Per il resistente:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile il ricorso privo dei requisiti ex articolo
473 bis.12 Cpc.
IN VIA PRICINCIPALE:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- rigettare le richieste di controparte per tutte le motivazioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di assegno divorzile ed al figlio maggiorenne a titolo di mantenimento. SOLO IN VIA SUBORDINATA, qualora non sia accolta la Persona_1
domanda principale:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dichiarare che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di assegno divorzile;
ridurre notevolmente il mantenimento in favore del figlio , tenuto conto delle entrate mensili del resistente € Persona_1
950,00 e delle passività fisse mensili sostenute dal medesimo, già documentate in minimo € 700,00 circa/mese, con versamento della somma determinata dal Tribunale direttamente in favore del figlio maggiorenne. Spese straordinarie al 50% tra i coniugi come da Protocollo Tribunale di Teramo.
IN TUTTI I CASI:
- ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso l'ufficio dello stato civile competente […]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato il 5 maggio 2023 adiva il Tribunale di Teramo al fine di Parte_1
ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con così Controparte_1
esponendo gli antefatti di questa causa:
● i coniugi avevano contratto matrimonio civile in data 05/12/1992 in Bellante (TE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune;
● dall'unione coniugale, a breve distanza l'uno dall'altro, erano nati tre figli;
Persona_2 Per_3 nato a [...] il [...], primogenita nata a [...] il [...] e il Per_4 terzogenito nato a [...] il [...]; Per_1
2 ● in data 05/09/1997, i coniugi avevano modificato l'iniziale regime di comunione dei beni in separazione dei beni con atto a rogito del Notaio regolarmente trascritto nei registri del Persona_5
matrimonio;
● purtroppo, la natura violenta e dittatrice del SI. spesso sfogata nei confronti della moglie e dei CP_1 tre figli, aveva condotto alla richiesta, da parte dell'odierna ricorrente, della separazione introdotta con ricorso del 12/05/2016;
● con sentenza n.1206/2021 del 22/12/2021, RG n.1974/2016, il Tribunale di Teramo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi stabilendo le seguenti disposizioni:
- addebito della separazione al SI. Controparte_1
- assegnazione della casa coniugale alla SI.ra ; Parte_1
- versamento di un assegno mensile di € 400,00 in favore della SI.ra , a titolo di mantenimento Pt_1
del figlio entro il venticinquesimo giorno del mese, oggetto di rivalutazione annuale Persona_1
secondo gli indici ISTAT, ricevuto per qualche mese;
- versamento di un assegno mensile di € 250,00 in favore della SI.ra , a titolo di mantenimento Pt_1
del coniuge, entro il venticinquesimo giorno del mese, oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, mai ricevuto;
- rigetto della domanda circa il pagamento da parte del SI. della somma complessiva di € CP_1
150.000,00 richiesta a titolo di compenso per tutti gli anni in cui la SI.ra aveva prestato la Pt_1 propria attività lavorativa presso l'esercizio commerciale adibito a pizzeria senza percepire quanto dovuto per la collaborazione prestata;
- rigetto della domanda di risarcimento del danno esistenziale subito dal figlio minore , Per_1
prodotto dalle gravi omissioni del ruolo paterno, mai esplicato dal SI. nonché del risarcimento CP_1 del danno patrimoniale per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento;
● nell'arco temporale compreso tra la data di separazione e la data di deposito del ricorso per scioglimento del matrimonio il figlio più piccolo dei coniugi era divenuto maggiorenne, Persona_6
ma non autosufficiente e lavorava alla data del ricorso solo con contratto a chiamata;
● per quanto riguardava gli altri due figli: trasferitasi in Spagna per sfuggire all'intollerabile Per_4
clima familiare, era autosufficiente ed , secondogenito, lavorava a tempo determinato ed ancora Per_3
soffriva il fatto di aver dovuto abbandonare gli studi per sopperire alle frequenti assenze del padre nell'attività di famiglia.
Tanto premesso, considerando la situazione sopra descritta, la ricorrente dichiarava di voler addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con richiesta di conferma di tutte le condizioni
3 economiche stabilite dalla sentenza di separazione del Tribunale di Teramo n.1206/2021 del
22/12/2021, RG n.1974/2016.
Si è costituito in giudizio ed ha aderito alla domanda di scioglimento del Controparte_1
matrimonio, previo rilievo di nullità del ricorso introduttivo in quanto privo delle indicazioni prescritte;
nel merito, si è opposto alla domanda di attribuzione di assegni di mantenimento in favore della moglie e del figlio maggiorenne , deducendone l'infondatezza. Per_1
Ha argomentato di aver visto precipitare la propria condizione economica, stante l'eSIuità del reddito da lavoro dipendente percepito (€ 950,00 mensili) a fronte dell'ammontare delle spese fisse (canone di affitto della casa pari ad € 400,00 mensili e utenze della stessa, pari a circa € 200,00 mensili), a seguito dell'accesso a procedura di sovraindebitamento (in cui tra i creditori era già presente l'attrice), per debiti complessivi di € 620.993,56, nella quale si prevedeva la liquidazione totale dell'asse immobiliare del resistente, condannato poco dopo dal Tribunale di Teramo al pagamento di € 116.148,79 a titolo di differenze retributive e altri emolumenti, in favore della ricorrente, per l'attività lavorativa prestata da lei nella pizzeria di famiglia “Don Miguel” (giusta sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, confermata in appello).
Il resistente ha quindi rappresentato quanto sopra quale motivo di integrazione del passivo della procedura da crisi per sovraindebitamento, con inserimento in esso di un importo pari ad € 121.479,79, oltre le spese del giudizio di primo e secondo grado, che l'aveva visto soccombente a favore dell'attrice.
Ha contrapposto, alla propria precaria situazione economica così descritta, quella di esenzione da spese di alloggio goduta dalla ricorrente, dimorante nella casa coniugale a lei assegnata in sede di separazione, nonché di sfruttamento da parte della stessa della propria capacità di lavoro mediante gestione del di lei esercizio denominato “Pizzeria da Fiorella di Sardella Fiorella”, gestione cui si aggiungeva l'acquisto operato dalla della proprietà di ben due attività lavorative;
nello Pt_1 specifico ha indicato come amministrate dalla stessa le società “Gustounico” e “Maracay”, quale circostanza idonea a far ritenere verosimile che le risorse a disposizione della ricorrente fossero diverse da quelle da “disoccupata” che ella aveva inteso far emerge nella presente sede.
Ha invocato, con richiamo giurisprudenziale, il principio secondo cui il giudice del divorzio deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio della "autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di quest'ultimo soddisfi le relative condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), con esclusivo riferimento alla "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali
4 "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
Ha altresì sottolineato doversi tener conto per giurisprudenza, nella fase di determinazione del quantum debeatur (informata al principio della "solidarietà economica" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto persona economicamente più debole ex artt. 2
e 23 Cost. ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, fase alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto), di tutti gli elementi indicati dalla norma, vale a dire: "condizioni dei coniugi, (....) ragioni della decisione, (....) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (....) reddito di entrambi"; ugualmente, in forza del richiamo giurisprudenziale, ha sottolineato l'eSIenza di "valutare" "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio", al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
Contestata, così, la pretesa di attribuzione di un assegno divorzile a favore della ricorrente, il resistente ha assunto posizione in ordine alla domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne . Per_1
Eccepita, in primis, l'insussistenza della legittimazione della ricorrente ad agire per la corresponsione di tale assegno, ha dedotto nel merito l'infondatezza della pretesa, in considerazione dell'indipendenza economica di Francesco legge, occupato presso un ristorante con retribuzione pari a € 1.100,00 mensili.
Ha sostenuto che la stabilità del rapporto di lavoro atta a garantire l'indipendenza economica ricorreva, stante la durata biennale di esso e di un reddito non inferiore ad € 500,00 mensili.
Solo in subordine, qualora fosse stato riconosciuto un diritto al mantenimento del figlio maggiorenne,
l'importo del contributo avrebbe dovuto essere grandemente scemato e correlato all'attuale possibilità economica del resistente (entrate mensili € 950,00 circa, passività documentate fisse circa € 700,00).
Quanto alle spese straordinarie - da attribuirsi al 50% tra le parti -, ha invocato il “Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare e per la individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche,
5 nonché nei procedimenti di regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nati fuori dal matrimonio” del Tribunale Ordinario di Teramo.
Fissati così i termini della controversia e confermati all'esito della comparizione dei coniugi i provvedimenti regolativi della separazione per come risultanti dalla relativa sentenza, salvo riduzione dell'assegno di mantenimento di ad € 200,00 in considerazione del suo parziale Persona_1
affrancamento dalla dipendenza economica nei confronti dei genitori, la causa è stata istruita per via testimoniale e rimessa al Collegio per la decisione, all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (previo provvedimento di remissione in termini delle parti, richiesto dal resistente, per mancato rispetto del termine utile ai fini del deposito di tali scritti difensivi), sostituendosi l'udienza di remissione in decisione con le note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Circa l'eccezione di omessa indicazione degli elementi richiesti nell'art. 473.12, comma 1, lett.f),
c.p.c. ("l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione") e di inosservanza del comma 3 della stessa disposizione ("In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni"), si rileva:
- che al ricorso risultano, in effetti, allegati solo la copia della sentenza di separazione ed il certificato di stato di famiglia e di residenza della ricorrente;
- che l'omessa allegazione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e di documenti attestanti la titolarità di diritti reali immobiliari, su mobili registrati e quote sociali, nonché di estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, è inidonea a configurare una causa di nullità del ricorso, implicando esclusivamente la decadenza della parte ricorrente dalla facoltà di produrre documenti ulteriori e diversi rispetto a quelli depositati tempestivamente.
2) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n.
898/1970. Inoltre, è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e s. m.
6 Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
3) Circa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, quanto alla domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, si rileva che la giurisprudenza ha chiarito come, "In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo,
e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene il genitore stesso ed il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda" (Cass., 12 novembre 2021, n. 34100).
Nella sentenza ora citata la S.C., nell'escludere che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, per resistere alla domanda di questo, possa corrispondere direttamente l'assegno al figlio, ha precisato che "giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto" (Cass., 11/11/2013, n. 25300).
Sulla base di tali principi è stato riaffermato che, sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.
(Cass.n.27308/2022).
Nella specie, in mancanza di proposizione da parte del figlio maggiorenne di una domanda di attribuzione a proprio favore dell'assegno di mantenimento, dunque, va riconosciuta l'esistenza della legittimazione a proporre la domanda in capo alla madre.
Né induce a diversa conclusione la previsione, nell'art.337 septies c.c., dell'adottabilità da parte del giudice di un ordine di versamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti. Infatti, la disposizione specifica che tale assegno è versato direttamente all'avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice, così denotando la conferma della natura primaria del diritto al mantenimento da parte dei genitori che la legge riconosce ai figli anche maggiorenni, se economicamente ancora non autosufficienti, ma, al tempo stesso, la sussistenza della possibilità che il giudice disponga il versamento a favore del coniuge separato o divorziato: si tratta di
7 ipotesi il cui apprezzamento è rimesso all'accertamento giudiziale e che si presta ad essere ravvisata, in particolare, nei casi di convivenza del maggiorenne con il genitore, in ragione della presunzione che il mancato raggiungimento di effettiva indipendenza economica giustifichi l'assunzione da parte del genitore dell'onere di provvedere al menage familiare;
in tale situazione il genitore convivente è dunque legittimato ad agire in via concorrente, anche se recessiva, rispetto al figlio, nei confronti dell'altro genitore, al fine di ottenere il versamento dell'assegno per sopperire alle eSIenze a cui la misura è preordinata.
4) In ordine all'eccezione di raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne, si ritiene inattendibile la deposizione resa dal teste , amico di (in qualità di Tes_1 Persona_1
dipendente della pizzeria gestita nella città di Teramo dal padre di ), il quale ha dichiarato Per_1
che questi, in qualità di cameriere presso un ristorante di Alba Adriatica, percepiva (sc., durante la stagione estiva), la retribuzione di € 100,00 giornalieri.
Infatti, lo stesso resistente aveva indicato in memoria difensiva l'importo della retribuzione mensile percepita dal figlio in € 1.100,00, quale circostanza che assumeva essere ben nota alla Per_1
ricorrente e, nelle note di precisazione della domanda e di richieste istruttorie, nel chiedere di essere ammesso a dimostrare per via testimoniale la circostanza dell'occupazione del figlio, ha indicato in €
60,00 l'importo della retribuzione giornaliera, ancorché in base ai riferimenti avuti da lui. Infine,
, anch'egli sentito come teste, stante la mancata assunzione della qualità di parte, ha riferito di Per_1 aver percepito l'importo di € 60,00/70,00 giornaliere nei periodi in cui lavorava a chiamata (solo nei fine settimana) e nella stagione estiva, per un totale variante dai 900,00 ai 1.000,00 euro mensili.
L'istanza subordinata di riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiore di età in ragione delle mutate condizioni economiche del resistente, da lui allegate in primis a sostegno della propria richiesta di esonero da un assegno divorzile (di cui infra), deve essere presa in esame separatamente da quest'ultima, stanti le profonde differenze esistenti tra i presupposti delle due tipologie di assegni;
l'erogazione di un contributo alle spese di mantenimento del figlio maggiorenne privo di redditi idonei ad assicurargli un'autosufficienza economica è prestazione che ripete il titolo della sua obbligatorietà dalla permanenza in capo ai genitori, anche dopo il raggiungimento della maggior età dei figli, di un dovere che va oltre quello strettamente alimentare e che è volto a fare fronte ai bisogni ed eSIenze ordinarie secondo l'età della prole, da determinarsi anche in base a quel tenore di vita, che la pregressa convivenza col genitore induce a ritenere che venisse assicurato al giovane (cfr., e multis,
Cass.10.02.2025, n.3329).
8 In conformità con le puntualizzazioni operate nella motivazione della sentenza citata, è possibile inquadrare il contenuto ed i limiti dell'obbligo dei genitori di contribuire alle spese di mantenimento dei figli maggiorenni nelle more del raggiungimento da parte di questi dell'autosufficienza economica.
La S.C. ha premesso che occorre guardare al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. (così da ultimo
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del
10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del
16/09/2020).
La disposizione, per la parte di interesse, prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali eSIenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore...".
In tale quadro, si è precisato, si inserisce la disciplina specifica del mantenimento dei figli maggiorenni, dettata nell'art. 337 septies c.c., ove è previsto che "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Si è, quindi, ricordato che "La giurisprudenza di legittimità, a seguito di un elaborato percorso interpretativo, è arrivata a specificare le "circostanze" da valutare ai fini della decisione sulla spettanza dell'assegno in questione, date, in sintesi, dalla incolpevole non indipendenza economica del figlio maggiorenne, da provarsi a cura di colui che richiede l'assegno con prova sempre più rigorosa con l'aumentare dell'età del figlio stesso (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023;
v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024).
A differenza di quanto risultante dalla deposizione resa dal teste , la circostanza del Tes_1
raggiungimento dell'indipendenza economica di non può ritenersi provata, per essersi il teste Per_1
limitato a riferire delle condizioni di occupazione dell'amico quale cameriere alle dipendenze di un ristorante di Alba Adriatica, lo presso il quale il giovane ha ammesso, nella propria deposizione, Per_7
di aver lavorato, ma nella stagione estiva, dichiarazione attendibile, in relazione alla vocazione turistica della cittadina rivierasca.
D'altronde, , sentito come teste, ha dichiarato che lavorava in precedenza col padre, esercente Per_1
l'attività di pizzeria ("ho fatto la stagione estiva e lo scorso anno ho lavorato solo con contratto a chiamata;
preciso che ho lavorato nella pizzeria di mio padre sino allo scorso mese di maggio 2024, poi
9 me ne sono andato ed ho fatto la stagione estiva;
lavoravo con contratto a chiamata prima di lavorare con mio padre, lo scorso anno;
ho lavorato con mio padre da gennaio a maggio 2024").
Stante la pacifica mancata assunzione formale alle dipendenze dell'azienda del padre presso cui lavorava, dunque, risulta aver prestato servizio senza alcuna garanzia di stabilità e la scelta Per_1
da lui operata, riferita dal teste di evitare di riprendere la collaborazione con il genitore può Tes_1
ritenersi giustificata dalla preferenza per un'occupazione, seppur stagionale, che gli avrebbe consentito di conseguire il versamento di contributi previdenziali utili anche per la percezione della NASPI, di cui il resistente ha ammesso che il figlio ha potuto fruire.
In tal situazione di precarietà lavorativa, risalente peraltro a delle circostanze oggettive, quali la difficoltà di reperire stabile occupazione da parte di soggetti con basso grado di scolarità e la natura settoriale delle competenze lavorative maturate da , si configura l'esistenza di una decisa Per_1
regressione della disponibilità, da parte del giovane ultimogenito della coppia, di risorse sufficienti a permettergli il soddisfacimento delle proprie eSIenze rispetto a quanto consentitogli dal precedente tenore di vita, da ritenersi proporzionato alle possibilità offertegli dalla condizione di figlio di imprenditore esercente un'attività di somministrazione al pubblico rinomata da oltre venti anni.
Tenute presenti tali circostanze, va confermata la statuizione di versamento a favore della ricorrente della somma di € 200,00 quale contributo al mantenimento del figlio , somma così ridotta Per_1
con il provvedimento reso in prima udienza, rispetto alla misura stabilita nella sentenza di separazione,
a seguito della dimostrata acquisizione da parte del giovane di una capacità di lavoro alle dipendenze di terzi, ancorché in impieghi di natura stagionale.
5) Passando alla questione relativa all'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente, premessa la diversità ontologica tra assegno divorzile ed assegno di mantenimento nel giudizio di separazione (cfr. Cass
12196/2017 “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” conf. Cass.16809/2019), nella delibazione della domanda vanno richiamati, stante l'autorevolezza del precedente, i nuovi criteri espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota sentenza n 18287 del 2018, seguita dalla successiva giurisprudenza (cfr. Cass. 1882/2019; Cass 5603/2020).
10 Com'è noto, la giurisprudenza più recente ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021). Con particolare riferimento all'onere della prova, assume fondamentale rilievo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione la quale, nell'affermare che l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l'ex coniuge di ottenere l'attribuzione di un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che,
a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di
11 matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge
(cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge a scapito del tempo e delle energie che avrebbe potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è
l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario, ma anche sufficiente, che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time, o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera. È pertanto evidente che il fatto che il richiedente l'assegno di divorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcun rilievo, essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione del sacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicarsi maggiormente alla famiglia.
12 Nella fattispecie, alla stregua dei principi sopra riportati, assumono rilievo le seguenti circostanze di fatto:
- i coniugi si sono sposati nel 1992 e separati con ricorso proposto nel 2016, dopo una lunga convivenza matrimoniale durata 24 anni;
- come accertato nella sentenza di separazione personale, i redditi da lavoro dipendente di cui la moglie avrebbe dovuto fruire in costanza di convivenza con il resistente derivavano dalla prestazione della di lei attività presso l'esercizio pubblico di proprietà di quest'ultimo, sicché è evidente come la ricorrente abbia dato, tramite la prestazione lavorativa, un apporto al menage familiare, restando creditrice di consistenti somme, riconosciutele con la sentenza di condanna del datore di lavoro di cui in narrativa, che nulla toglie però alla permanenza nel patrimonio del coniuge del valore aggiunto dalla stessa apportato tramite collaborazione all'azienda di questo, che continua a fruire dei relativi benefici;
- nella fase separativa, alla è stato riconosciuto l'assegno mensile di mantenimento di € Pt_1
250,00, in base al rilievo della sproporzione dei redditi delle parti e del carattere di atto necessitato delle dimissioni rassegnate dalla donna dal rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda del marito, con il quale la convivenza era divenuta intollerabile, tanto da essergli stata addebitata la separazione;
- all'attualità, nonostante l'accesso alla procedura da sovraindebitamento da parte del marito, la situazione rappresentata da questo - dolutosi dell'eSIuità della parte di reddito residua a propria disposizione una volta decurtatone l'importo (€ 950,00 mensili) delle spese fisse – presenta connotati incerti, apparendo dalla stessa doglianza appena riferita l'inesistenza di mezzi di sostentamento, che risulta del tutto inverisimile, ove solo si consideri che lo stesso resistente avrebbe continuato a far lavorare con sé il figlio , determinatosi diversamente solo per ottenere un'assunzione formale. Per_1
Il resistente ha poi dedotto l'impiego delle energie lavorative dell'attrice in attività di somministrazione a lei intestata di pizzeria. Tale circostanza, attesa l'età della ricorrente, ormai ultrasessantenne, tuttavia, appare inidonea a fondare la presunzione di esercizio dell'impresa per un tempo sufficiente a consentire alla titolare di consolidare la propria posizione in un settore caratterizzato da elevata concorrenzialità.
La cessione in uso a terzi di due attività commerciali, in mancanza di prova del relativo avviamento, è inidonea a provare che l'attrice, tramite le società intestatarie dei beni, possedesse aziende redditizie.
Del pari, sembra irrilevante la circostanza dell'utilizzo della casa coniugale da parte della ricorrente, in ragione del fatto che ne consegue necessariamente l'assunzione in via esclusiva dell'onere delle spese, stante l'inidoneità dei redditi da lavoro percepiti dal figlio a renderlo capace di contribuirvi. Per_1
Alla luce degli elementi indicati sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, dell'inadeguatezza della capacità reddituale della e della difficoltà di reperimento di altra occupazione lavorativa. Pt_1
13 In ordine alla misura dell'assegno divorzile, si ritiene equo determinarla, tenuto conto della descritta situazione economica delle parti, in complessivi € 250,00, oltre rivalutazione monetaria ISTAT.
6) Circa le spese straordinarie sostenute per il figlio maggiorenne, ma attualmente Persona_1
economicamente non autosufficiente, va disposta la contribuzione ad esse a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno in conformità con il protocollo adottato dal Tribunale di
Teramo.
7) Circa le spese di lite, attesa la soccombenza del resistente in ordine a questioni di carattere centrale nel regime dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, se ne dispone l'attribuzione in favore della ricorrente, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Controparte_1 Parte_1
in data 05/12/1992 in Bellante (TE), regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune, ordinandovi la trascrizione della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile di tale Comune;
b) dispone a carico del resistente il pagamento di un contributo alla ricorrente per le spese di mantenimento del figlio pari ad € 200,00 mensili entro il giorno venticinque del mese, Persona_1
da rivalutarsi annualmente con decorrenza dal primo anno successivo all'udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente di Sezione del Tribunale nel presente giudizio, secondo gli indici ISTAT;
c) dispone la contribuzione a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute dal figlio maggiorenne, non autosufficiente economicamente;
Persona_1
d) dispone a carico del resistente il pagamento di un assegno divorzile in favore della ricorrente pari ad
€ 250,00 mensili, da rivalutarsi e da corrispondersi come al punto b);
e) condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi €
2.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA di legge.
Teramo 13 giugno 2025
IL PRESIDENTE REL. ESTENSORE
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
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