TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/09/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
735/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. STEFANO CERAOLO in sostituzione dell'avv. FABIO LO VERSO, il quale chiede preliminarmente un rinvio per formulare una proposta transattiva come dedotto in comparsa di costituzione di nuovo procuratore. In subordine precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. STEFANIA SCAFFIDI MUTA, la quale non si oppone al rinvio. In subordine precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. richiamati i motivi contenuti nel decreto del 16/09/2025 con cui è stata già rigettata la richiesta di rinvio per bonario componimento dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 735/2018 R.G.
TRA
(p.i. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del liquidatore p.t. sig.ra con sede legale in Palermo Via Antonio De Parte_2
Gregorio n. 15 ed elettivamente domiciliata in Bagheria, Corso Butera n. 53 presso lo studio dell'avv. Fabio Lo Verso, che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
P.I. ), in persona del l.r.p.t. ed amministratore unico sig. CP_1 P._2
, con sede legale in Sant'Agata Militello (Me) alla Via Cosenz Controparte_2
n. 32, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Stefania Scaffidi Muta presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 10 aprile 2018 CI. DI. Controparte_3
Con (nel prosieguo, semplicemente, DI. roponeva opposizione contro il CP_3
2 decreto n. 205/2018 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di €
6.100,00 – oltre interessi e spese – in favore di quale corrispettivo della CP_1 pietra pomice indicata nella fattura 00100B del 30 luglio 2016.
Eccepiva la carenza di legittimazione poiché nel periodo dal 22 marzo 2016 al 30 settembre 2016 l'esecuzione dei lavori presso il cantiere di Acquedolci era stata affidata a che si era obbligata a fornire sia la manodopera che i materiali Controparte_5 necessari, nonché la mancanza di qualsivoglia ordine (e consegna) del materiale in proprio.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 10 ottobre 2018, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo di prova per testi dinnanzi al G.O.P. delegato dal precedente giudice istruttore, pervenendo per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – il 9 aprile 2025. Preso atto dell'infruttuoso sollecito a definire bonariamente la controversia, il giudizio viene oggi definito sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento
3 della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
L'istruttoria raccolta consente di ritenere l'opposizione infondata.
I fatti posti a fondamento della pretesa trovano infatti riscontro nelle dichiarazioni del teste (dipendente di , la cui deposizione per la coerenza Testimone_1 CP_1 interna nonché per i riscontri documentali ovvero per il difetto di un interesse giuridico idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio va sicuramente considerata attendibile.
Egli non si è limitato a confermare le circostanze di prova, ma ha pure riferito: “sono andato personalmente nel cantiere di Acquedolci per consegnare la pietra pomice. Ho provveduto ad effettuare lo scarico del materiale suddetto con la gru sul terrazzo del fabbricato. Sui luoghi erano presenti degli operai”. Ha inoltre dichiarato di aver trattato sempre con l'arch. Persona_1
e tale circostanza trova puntuale conferma documentale nell'allegato 1 alla
[...] seconda memoria istruttoria dal creditore, ove si legge che n.q. di Parte_2
Co amministratore di DI. delega il sig. “a presenziare e CP_3 Persona_1 discutere in mia assenza tutti gli atti ordinari, straordinari, legali e non, riguardanti la I. DI. nonché al ritiro di documenti di qualsiasi natura, inoltre, lo si autorizza Controparte_3 ad apporre firma se occorrente”. Né la veridicità di tale documento può ritenersi validamente contestata dall'opponente la quale si è limitata a negare la riferibilità della fornitura alla delega, trattandosi di “un documento sottoscritto nel 2014 per altri scopi e finalità
e non si comprende come la e sia venuta in possesso”. CP_1
4 Eppure – evidente ictu oculi la corrispondenza tra la firma di in calce Parte_2 alla delega e quella apposta alla procura alla lite ed irrilevante nel processo la maniera in cui lo stesso è stato ottenuto – il documento non circoscrive il suo ambito di efficacia temporale, riferendosi piuttosto a tutti gli atti; sarebbe stato dunque onere dell'opponente chiedere di provare la revoca del potere di rappresentanza e firma all'arch. . Pt_2
Il teste ha poi chiarito che a) CI. DI. nel novembre 2015 ha richiesto Tes_1 CP_3 alla una fornitura di 20 mc di pietra pomice da collocare sui terrazzi degli CP_1 immobili in costruzione nel cantiere di Acquedolci alla Via Marina;
b) ha CP_1 provveduto ad ordinare presso la 20 mc di pietra pomice richiesti dalla CP_6
Con
come risulta, si noti, da documentazione allegata;
c) che l'arch. Parte_3
ha richiesto alla di ritardare la consegna dei 20 mc di Persona_1 CP_1 pietra pomice in ragione della momentanea sospensione dei lavori di costruzione degli immobili siti in Acquedolci alla Via Marina;
d) che nel 2016 l'arch. Persona_1 ha richiesto alla la consegna dei 20 mc di pietra pomice già commissionata CP_1
a quest'ultima società nel novembre 2015.
Né tale ricostruzione risulta smentita dai testi e Testimone_2 Testimone_3
– rispettivamente responsabile tecnico e direttore dei lavori nel cantiere nell'interesse di – i quali hanno concordemente riferito che il rapporto tra Controparte_5 Controparte_5
Con CP_ e I. EMME. si è concluso nel giugno 2016 (“i lavori che la ha effettuato CP_5 nel cantiere di hanno avuto inizio nel marzo del 2106 e si sono Parte_4 conclusi a giugno del 2016 (...) Preciso che la TIVI ha risolto il contratto consensualmente con la
a giugno 2016. La risoluzione è avvenuta per iscritto. Preciso che personalmente Parte_4 non ho alcuna controversia con ”, così il teste;
“Posso dire di aver Parte_4 Tes_2 seguito il cantiere in qualità di Direttore dei lavori sino al 13.06.2016, giorno in cui la sottoscritta ha comunicato le dimissioni e trasmesso successivamente la relazione al comune Acquedolci dei lavori eseguiti nel periodo decorrente dall'08.04.2016 sino al 13.06.2016.”, v. la deposizione del teste
. Il deterioramento dei rapporti culminato nella risoluzione trova infine un Tes_3 suo antefatto logico nella PEC inviata da a ove si legge: “dopo Testimone_3 CP_5 svariati tentativi di comunicare con lei mi trovo costretta a metterla a conoscenza tramite pec, onde
5 evitare spiacevoli inconvenienti. Le ricordo che la consegna della palazzina del Corpo A come da contratto deve avvenire entro fine maggio 2016. Pertanto, vista la mia posizione di direttore dei lavori per evitare spiacevoli conseguenze, mi trovo costretta a verbalizzare le mancanze della alla CP_5
Società Committente”.
In altre parole, la cessazione dei rapporti tra e nel giugno 2016 CP_5 Parte_1
(e non nel settembre 2016 come sostenuto dall'opponente nei suoi atti) – fatto storico riferito da testi della cui attendibilità, in difetto di un interesse personale, concreto e attuale a intervenire in giudizio, non vi è ragione di dubitare e che non necessitava di prova documentale – conferma la ricostruzione del Sirna che, come prima evidenziato, ha consegnato la pietra pomice – previamente ordinata dall'arch. Pt_2
– nel luglio 2016.
E ciò è tanto più plausibile se si considera che non ha mai affermato Parte_1
(né chiesto di provare) che il cantiere in Acquedolci è stato interrotto e i lavori – da concludersi, nella prospettazione di parte, nel settembre 2016 (cfr. il contratto tra quest'ultima e – non sono stati portati a compimento. CP_5
L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000, ridotti del 20 % tenuto conto della non particolare complessità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 735/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
205/2018 emesso da questo Tribunale il 21 febbraio (dep. 28 febbraio) 2018;
6 Con 2) condanna DI. a rifondere a Controparte_3 CP_1
e spese di lite, che liquida in € 4.061,60 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
[...] come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
7
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
735/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. STEFANO CERAOLO in sostituzione dell'avv. FABIO LO VERSO, il quale chiede preliminarmente un rinvio per formulare una proposta transattiva come dedotto in comparsa di costituzione di nuovo procuratore. In subordine precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. STEFANIA SCAFFIDI MUTA, la quale non si oppone al rinvio. In subordine precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. richiamati i motivi contenuti nel decreto del 16/09/2025 con cui è stata già rigettata la richiesta di rinvio per bonario componimento dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 735/2018 R.G.
TRA
(p.i. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del liquidatore p.t. sig.ra con sede legale in Palermo Via Antonio De Parte_2
Gregorio n. 15 ed elettivamente domiciliata in Bagheria, Corso Butera n. 53 presso lo studio dell'avv. Fabio Lo Verso, che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
P.I. ), in persona del l.r.p.t. ed amministratore unico sig. CP_1 P._2
, con sede legale in Sant'Agata Militello (Me) alla Via Cosenz Controparte_2
n. 32, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Stefania Scaffidi Muta presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 10 aprile 2018 CI. DI. Controparte_3
Con (nel prosieguo, semplicemente, DI. roponeva opposizione contro il CP_3
2 decreto n. 205/2018 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di €
6.100,00 – oltre interessi e spese – in favore di quale corrispettivo della CP_1 pietra pomice indicata nella fattura 00100B del 30 luglio 2016.
Eccepiva la carenza di legittimazione poiché nel periodo dal 22 marzo 2016 al 30 settembre 2016 l'esecuzione dei lavori presso il cantiere di Acquedolci era stata affidata a che si era obbligata a fornire sia la manodopera che i materiali Controparte_5 necessari, nonché la mancanza di qualsivoglia ordine (e consegna) del materiale in proprio.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 10 ottobre 2018, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo di prova per testi dinnanzi al G.O.P. delegato dal precedente giudice istruttore, pervenendo per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – il 9 aprile 2025. Preso atto dell'infruttuoso sollecito a definire bonariamente la controversia, il giudizio viene oggi definito sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento
3 della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
L'istruttoria raccolta consente di ritenere l'opposizione infondata.
I fatti posti a fondamento della pretesa trovano infatti riscontro nelle dichiarazioni del teste (dipendente di , la cui deposizione per la coerenza Testimone_1 CP_1 interna nonché per i riscontri documentali ovvero per il difetto di un interesse giuridico idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio va sicuramente considerata attendibile.
Egli non si è limitato a confermare le circostanze di prova, ma ha pure riferito: “sono andato personalmente nel cantiere di Acquedolci per consegnare la pietra pomice. Ho provveduto ad effettuare lo scarico del materiale suddetto con la gru sul terrazzo del fabbricato. Sui luoghi erano presenti degli operai”. Ha inoltre dichiarato di aver trattato sempre con l'arch. Persona_1
e tale circostanza trova puntuale conferma documentale nell'allegato 1 alla
[...] seconda memoria istruttoria dal creditore, ove si legge che n.q. di Parte_2
Co amministratore di DI. delega il sig. “a presenziare e CP_3 Persona_1 discutere in mia assenza tutti gli atti ordinari, straordinari, legali e non, riguardanti la I. DI. nonché al ritiro di documenti di qualsiasi natura, inoltre, lo si autorizza Controparte_3 ad apporre firma se occorrente”. Né la veridicità di tale documento può ritenersi validamente contestata dall'opponente la quale si è limitata a negare la riferibilità della fornitura alla delega, trattandosi di “un documento sottoscritto nel 2014 per altri scopi e finalità
e non si comprende come la e sia venuta in possesso”. CP_1
4 Eppure – evidente ictu oculi la corrispondenza tra la firma di in calce Parte_2 alla delega e quella apposta alla procura alla lite ed irrilevante nel processo la maniera in cui lo stesso è stato ottenuto – il documento non circoscrive il suo ambito di efficacia temporale, riferendosi piuttosto a tutti gli atti; sarebbe stato dunque onere dell'opponente chiedere di provare la revoca del potere di rappresentanza e firma all'arch. . Pt_2
Il teste ha poi chiarito che a) CI. DI. nel novembre 2015 ha richiesto Tes_1 CP_3 alla una fornitura di 20 mc di pietra pomice da collocare sui terrazzi degli CP_1 immobili in costruzione nel cantiere di Acquedolci alla Via Marina;
b) ha CP_1 provveduto ad ordinare presso la 20 mc di pietra pomice richiesti dalla CP_6
Con
come risulta, si noti, da documentazione allegata;
c) che l'arch. Parte_3
ha richiesto alla di ritardare la consegna dei 20 mc di Persona_1 CP_1 pietra pomice in ragione della momentanea sospensione dei lavori di costruzione degli immobili siti in Acquedolci alla Via Marina;
d) che nel 2016 l'arch. Persona_1 ha richiesto alla la consegna dei 20 mc di pietra pomice già commissionata CP_1
a quest'ultima società nel novembre 2015.
Né tale ricostruzione risulta smentita dai testi e Testimone_2 Testimone_3
– rispettivamente responsabile tecnico e direttore dei lavori nel cantiere nell'interesse di – i quali hanno concordemente riferito che il rapporto tra Controparte_5 Controparte_5
Con CP_ e I. EMME. si è concluso nel giugno 2016 (“i lavori che la ha effettuato CP_5 nel cantiere di hanno avuto inizio nel marzo del 2106 e si sono Parte_4 conclusi a giugno del 2016 (...) Preciso che la TIVI ha risolto il contratto consensualmente con la
a giugno 2016. La risoluzione è avvenuta per iscritto. Preciso che personalmente Parte_4 non ho alcuna controversia con ”, così il teste;
“Posso dire di aver Parte_4 Tes_2 seguito il cantiere in qualità di Direttore dei lavori sino al 13.06.2016, giorno in cui la sottoscritta ha comunicato le dimissioni e trasmesso successivamente la relazione al comune Acquedolci dei lavori eseguiti nel periodo decorrente dall'08.04.2016 sino al 13.06.2016.”, v. la deposizione del teste
. Il deterioramento dei rapporti culminato nella risoluzione trova infine un Tes_3 suo antefatto logico nella PEC inviata da a ove si legge: “dopo Testimone_3 CP_5 svariati tentativi di comunicare con lei mi trovo costretta a metterla a conoscenza tramite pec, onde
5 evitare spiacevoli inconvenienti. Le ricordo che la consegna della palazzina del Corpo A come da contratto deve avvenire entro fine maggio 2016. Pertanto, vista la mia posizione di direttore dei lavori per evitare spiacevoli conseguenze, mi trovo costretta a verbalizzare le mancanze della alla CP_5
Società Committente”.
In altre parole, la cessazione dei rapporti tra e nel giugno 2016 CP_5 Parte_1
(e non nel settembre 2016 come sostenuto dall'opponente nei suoi atti) – fatto storico riferito da testi della cui attendibilità, in difetto di un interesse personale, concreto e attuale a intervenire in giudizio, non vi è ragione di dubitare e che non necessitava di prova documentale – conferma la ricostruzione del Sirna che, come prima evidenziato, ha consegnato la pietra pomice – previamente ordinata dall'arch. Pt_2
– nel luglio 2016.
E ciò è tanto più plausibile se si considera che non ha mai affermato Parte_1
(né chiesto di provare) che il cantiere in Acquedolci è stato interrotto e i lavori – da concludersi, nella prospettazione di parte, nel settembre 2016 (cfr. il contratto tra quest'ultima e – non sono stati portati a compimento. CP_5
L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000, ridotti del 20 % tenuto conto della non particolare complessità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 735/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
205/2018 emesso da questo Tribunale il 21 febbraio (dep. 28 febbraio) 2018;
6 Con 2) condanna DI. a rifondere a Controparte_3 CP_1
e spese di lite, che liquida in € 4.061,60 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
[...] come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
7