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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1254 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore , (c.f. ), Parte_2 Parte_2 CodiceFiscale_1
(c.f. ), (c.f. Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
), (c.f. , CodiceFiscale_3 Parte_5 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti. Michele Allegra e Massimo Guarcello, per mandato depositato unitamente all'atto di appello
Appellanti
(p. iva , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2
avvocato , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto e Controparte_2
Christian Romeo per procura speciale alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
1 Appellata
per essa, n.q. di mandataria (c.f. Controparte_3 CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'Avv. Maria Vittoria Bevilacqua per procura generale del 19 luglio in
Notar , Rep. 68690, Racc. 19297, depositata unitamente alla Persona_1
comparsa di costituzione e risposta
Appellata
Conclusioni degli appellanti:
riformare la sentenza n. 373/2019 del 9/4/2019 Tribunale di Termini Imerese,
accogliendo le domande e conclusioni proposte in primo grado nell'atto di citazione come integrato (nella quantificazione dei danni) con la prima memoria ex art. 183 co.
6 cpc del 5/5/2016 e reiterate in appello e, quindi, condannare a CP_1
restituire le somme indebitamente trattenute a titolo di interessi usurai ed al risarcimento dei danni patrimoniali in favore degli appellanti, pari originariamente ad euro 50.425,50 da maggiorare, a causa della permanenza della iscrizione a sofferenza, con l'ulteriore somma che va da un minimo di euro 30.000,00 ad un massimo di euro 90.000,00 ovvero a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o quantificata dal nominando CTU, nonché dei danni non patrimoniali,
sempre in favore degli attori, quantificati in euro 40.000,00 ovvero a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o quantificata dal nominando CTU;
nominare, ove ritenuta necessaria, CTU tecnico – contabile – legale al fine di accertare la presenza di tassi superiori a quelli legali (tassi usurai) e di quantificare i danni economici e non economici arrecati agli attori, tenuto conte delle perizie di parte prodotte;
2 con vittoria di spese, di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
nel merito, respingere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Termini Imerese n. 373/2019 perché privo di fondamento e di supporto probatorio, rigettando tutte le domande e pretese ivi proposte e/o ribadite, in quanto infondate ed illegittime, confermando integralmente la sentenza impugnata.
con vittoria di compensi e spese anche di questo grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellata Controparte_3
confermare la sentenza n. 373/2019 del Tribunale di Termini Imerese;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
cessionaria del credito, avuto riguardo alle domande restitutorie e/o risarcitorie,
rimaste in capo alla cedente;
in ogni caso, rigettare integralmente le domande degli appellanti e, con esse, le istanze di natura istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 373 del 9.4.2019, il Tribunale di Termini Imerese, pronunciando sulle domande di accertamento negativo del credito di € 2.600,59 (di cui € 1.854,02
per capitale ed € 206,58 per interessi di mora al 5.3.2014) originante dal contratto di finanziamento chirografario n. 910000117299 di iniziali € 35.000,00 stipulato con il 12.3.2008 e di risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_5
patrimoniali sofferti a causa dell'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia proposte nei confronti di (già Controparte_1 [...]
da , CP_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
e questi ultimi già fideiussori della società liberati dalla con
[...] Parte_4
3 lettera raccomandata del 10.11.2008:
- ha ritenuto infondate le contestazioni mosse da alla validità del Parte_1
contratto di finanziamento, escludendo sia l'indeterminatezza del tasso degli interessi,
sia l'attitudine della commissione di estinzione anticipata a concorrere alla determinazione del t.e.g. contrattuale ai fini della verifica di conformità alla normativa in materia di usura, sia, infine, un effetto anatocistico immanente all'adozione del piano di ammortamento “alla francese”;
- riscontrata la legittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da non senza rimarcare il Parte_1
difetto di dimostrazione della riconducibilità eziologica dei pregiudizi lamentati dall'attrice alla segnalazione effettuata dall'istituto di credito in considerazione delle più remote origini della crisi aziendale che aveva investito la società e della presenza di altra segnalazione a sofferenza, per importo notevolmente superiore, effettuata da
Banca Sviluppo a novembre del 2014;
- ha accertato, per contro, l'illegittimità della segnalazione a sofferenza dei fideiussori e che, Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4
con lettera raccomandata del 10.11.2008, aveva liberato dal Controparte_5
vincolo di garanzia, e ha condannato che solo in data 6.11.2015 Controparte_1
aveva provveduto alla cancellazione dei nominativi di costoro dalla Centrale Rischi,
al risarcimento del pregiudizio alla reputazione commerciale risentito, quantificato per ciascuno in € 5.000,00;
-ha regolato le spese di lite compensandole nella misura di un terzo e condannando al pagamento dei restanti due terzi;
Controparte_1
- ha posto le spese per la consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti tutte, sotto il
4 vincolo della solidarietà.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza, dolendosi: Pt_4
I) del rigetto della domanda di accertamento negativo del credito derivante dal contratto di finanziamento chirografario. Insistono, quindi, nella domanda di nullità
parziale del regolamento negoziale, segnatamente:
- della clausola relativa al tasso di mora (fissato in 9,3 punti percentuali) che,
addizionato alla commissione di estinzione anticipata (1,00%) e al costo della fideiussione rilasciata da -da ricomprendere nel calcolo del Parte_6
TEG in adesione alle Istruzioni della Banca d'Italia-, supera il tasso soglia stabilito nella misura del 9,945% per le operazioni di “altri finanziamenti alle imprese
effettuati dalle banche oltre € 5.000,00” stipulate nel I trimestre del 2008;
- della modulazione del piano di ammortamento con la modalità alla francese,
giacché implicante la maturazione di interessi composti, in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., e, per l'effetto, la lievitazione esponenziale del saggio effettivo degli interessi corrispettivi, in violazione della regola di chiara enunciazione scritta degli interessi ultralegali fissata all'art. 1284 c.c.
Segnalano, inoltre che il TAEG/ISC effettivo del rapporto (8,27%) è superiore rispetto a quello pattuito -del 5,459%- a motivo dell'addebito di costi ulteriori rispetto a quelli indicati in contratto -quale quello sostenuto per la fideiussione rilasciata da così che, nulla la clausola in punto di interessi, Parte_6
doveva trovare applicazione l'art. 117, comma 6 T.U.B;
II) dell'erronea adesione alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio sulla scorta di considerazioni puramente personali ed attribuendo un peso erroneo
5 alla segnalazione a sofferenza effettuata da Banca Sviluppo s.p.a.;
III) dell'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia di nonostante l'esiguo ammontare del credito inadempiuto, Parte_1
tale da non destare alcun allarme per il sistema creditizio e da disvelare la mancanza del presupposto della grave e non transitoria difficoltà economica del debitore;
IV) dell'omesso rilievo dell'ingiusta segnalazione dei garanti alla Centrale Rischi
della Banca d'Italia, illegittima sotto molteplici profili, e dunque non solo perché in precedenza costoro erano stati liberati dall'obbligazione fideiussoria per volontà
dell'istituto di credito, ma anche perché effettuata nonostante la mancata preventiva
Cont escussione di e di in violazione del principio di buona Parte_6
fede, oltre che per la presenza nel contratto di fideiussione di clausole -proprie del contratto di garanzia autonoma o a prima richiesta- derogatorie degli artt. 1939, 1945,
1955 e 1957 c.c., introduttive di obblighi ulteriori e più gravosi e pertanto vessatorie;
V) del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale in favore dei garanti, nonostante la difficoltà di accesso al credito fosse stata allegata e dimostrata;
VI) del rigetto della domanda di risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali avanzata da in relazione all'illegittima segnalazione a Parte_1
sofferenza;
VII) della regolazione delle spese di lite;
VIII) della mancata condanna di alla corresponsione delle spese di Controparte_1
mediazione nonostante la sua mancata fattiva partecipazione al procedimento.
Ricostituitosi il contraddittorio, si è opposta all'accoglimento del Controparte_1
gravame, eccependo l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle censure condensate nel primo motivo di gravame.
6 Con comparsa dell'11.10.2019 si è costituita anche Controparte_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande formulate dagli appellanti.
Da questa eccezione conviene muovere nella disamina del gravame.
ha spiegato intervento volontario nel giudizio di primo Controparte_3
grado spendendo la qualità di cessionaria dei crediti vantati da nei Controparte_1
confronti di La sua costituzione dipende, dunque, da un'autonoma e Parte_1
consapevole scelta processuale. La partecipazione al giudizio in grado di appello è
invece funzionale alla ricostituzione del litisconsorzio necessario processuale.
Correttamente dunque gli appellanti hanno notificato l'impugnazione anche all'interveniente volontario Controparte_3
Ciò chiarito, può accedersi al merito delle ragioni di impugnazione.
Il primo motivo, la cui delibazione non è preclusa dall'eccezione di inammissibilità
ex art. 345 c.p.c. sollevata dalla banca, è tuttavia infondato.
Con riguardo all'eccezione in rito, vale rammentare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, “la nullità delle clausole contrattuali è rilevabile
d'ufficio e può essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in
relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ma ciò non esclude che
tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove
censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su
tempestive allegazioni alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass.
28983/2023; Cass. 13536/2023). Le nullità negoziali che non siano state rilevate
d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in
cassazione a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati
7 dalle parti (Cass. 20713/2023; Cass. 4867/2024).” (Cass. civ., sez. III, 30/12/2024,
n. 35084).
Sebbene, dunque, le censure relative alla mancata inclusione del costo della garanzia di nel calcolo del TEG ai fini dell'usura e alla divergenza tra Parte_6
Par Par
applicato -calcolato tenuto conto del costo della suddetta garanzia- e pattuito in asserita violazione dell'art. 117 TUB siano state per la prima volta sollevate in sede di impugnazione della pronuncia di primo grado, non ne è precluso l'esame nel merito atteso che già nel giudizio di primo grado gli appellanti avevano denunziato l'usurarietà del rapporto e l'indeterminatezza dei tassi di interesse, producendo documentazione riportante il costo sostenuto per la fideiussione (doc. n. 4, fascicolo di parte appellante).
Non si ravvisa, tuttavia, alcuna violazione della disciplina anti-usura.
Il d.m. 20.12.2007 adottato ai sensi della l. n. 108/1996 con riferimento al I trimestre del 2008, periodo entro cui si colloca la stipula del contratto in esame, rileva il tasso medio per le operazioni di “altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle bancche
oltre € 5.000,00” in 6,63 punti percentuali, da aumentare del 50% (ex art. art. 2 co. 4
l. 108/1996 pro tempore vigente). Atteso che, ai sensi dell'art. 2 l. n. 108/96, “il
limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima
rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente
alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”, la soglia usuraria resta accertata 9,945 punti percentuali.
Quanto agli interessi moratori, le Sezioni Unite -con sentenza n. 19597 del
18.9.2020-, dopo aver confermato che la disciplina antiusura si applica anche a tali
8 interessi, con specifico riguardo all'individuazione del limite oltre il quale questi sono da considerare usurari, hanno evidenziato che “la mancata indicazione
dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei
decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio
praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari
oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli
interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula:
“T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato
per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale
ulteriore tolleranza dal predetto decreto”, individuata dal suddetto d.m. 20.12.2007
nella misura di 2,1 punti percentuali, valore che deve sommarsi al TEGM stabilito -
6,63%- e, infine aumentato del 50% (ex art. 2, co. 4 l. 108/1996 pro tempore vigente),
così che il tasso soglia degli interessi moratori resta fissato in 13,095 punti percentuali.
Questi i parametri di riferimento, né il tasso nominale degli interessi corrispettivi -
convenuti in contratto in misura pari al 5,20%- né l'indicatore sintetico di costo -
fissato in 5,459 punti percentuali- né gli interessi moratori -pattuiti in misura pari “al
tasso effettivo globale medio, vigente di tempo in tempo, per la categoria di
operazioni “altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre euro
5.000,00” … maggiorato del 40% (quarantapercento) e con arrotondamento ai 5
(cinque) centesimi superiori” (doc. n 2, fascicolo di parte appellante) e, dunque, nella misura del 9,30% al momento della stipula del contratto- risultano fissati in misura
Par eccedente il limite dell'usura (9,52% per gli interessi corrispettivi e per l' e
13,095% per i moratori).
9 La diversa conclusione sostenuta gli appellanti si fonda sull'errato postulato secondo cui il carico economico correlato all'erogazione del credito è rappresentato dalla sommatoria tra il saggio degli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata “poiché in caso di estinzione anticipata, come previsto dall'art. 5 delle
condizioni generali del contratto di mutuo, sarebbe stata applicata una penale pari
all'1,00%, il tasso di mora pattuito ammonta in concreto al 10,30% e, quindi,
evidentemente superiore al tasso soglia indicato dal citato decreto ministeriale pari,
come detto, al 9,945%” (pag. 13 dell'atto di appello). Simile allegazione, tuttavia, è
inficiata da errore ricostruttivo apprezzabile sul piano metodologico ove si consideri che:
- del tutto arbitrario e privo di autentico valore descrittivo del costo del finanziamento si rivela il cumulo matematico delle diverse componenti di costo del finanziamento. Simile prospettazione orienta verso una misura di tasso del tutto sganciata dal reale, posto che interessi corrispettivi, interessi moratori e penale di estinzione anticipata sono destinati a trovare applicazione alternativa tra loro in ragione del diverso atteggiarsi della modalità della restituzione, ovvero,
rispettivamente, in ipotesi di restituzione regolare e conforme al piano di ammortamento, in ipotesi di restituzione tardata o mancata, nell'ipotesi, infine, di restituzione anticipata rispetto al termine previsto a beneficio del debitore, così che non sono destinati a gravare simultaneamente sul debitore;
- conduce alla valorizzazione non del momento genetico del contratto, come imposto dal D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 24/2001, norma di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella L. n. 108/1996, ma di accadimenti non solo successivi, ma anche eventuali attinenti alla fase di svolgimento
10 del rapporto, ovvero la sua estinzione anticipata;
- vulnera il principio di omogeneità/simmetria di confronto tra TEG del singolo rapporto
e tasso-soglia usura, principio che le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018)
collocano al centro del vigente sistema antiusura posto che le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medi ai sensi della Legge sull'usura” della
Banca d'Italia già nell'aggiornamento del febbraio 2006 escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente per il caso di estinzione anticipata del rapporto («Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del
rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non
vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica» (paragrafo C4). Ciò perchè la commissione di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo versato una tantum
dal finanziato per l'esercizio del jus poenitendi -secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (che si ascrive al genus dell'art. 1373 comma II c.c.)- e svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno atteso dalla restituzione rateale e posticipata del debito. Proprio tale sua natura la esclude dal novero delle voci computabili a fini della verifica dell'usurarietà
del finanziamento, difettando un nesso di collegamento tra l'onere e l'erogazione del finanziamento. La commissione per l'estinzione anticipata, invero “non è collegata
se non indirettamente all'erogazione del credito non rientrando tra i flussi di
rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo
nella corresponsione di quello. Non si è di fronte cioè a una remunerazione, a favore
della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del
cliente (argomento ex articolo due bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla
11 legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo
previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cass. civ. 14.3.2022
n. 8109 e, in termini, Cass. civ., sez. III, 7.3.2022, n. 7352). A rinforzare il convincimento che la penale di anticipata estinzione non concorra al calcolo del TEG
del concreto rapporto negoziale è anche la giurisprudenza penale, secondo cui il collegamento che il legislatore pone all'art. 644 c.p., con l'impiego del termine
“corrispettivo”, tra le prestazioni dell'accipiens e del solvens rende evidente come il pagamento usurario debba trovare causa e relazione diretta nel sinallagma con quanto prestato dal mutuante. Ne discende che la clausola penale, per la sua funzione, non può essere considerata ex se come parte del “corrispettivo” previsto dall'art. 644 c.p.
poiché, sul piano giuridico, l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale (Cass. pen. n. 5683/2012; Cass. pen.
n. 29010/2018).
Quanto, infine, alla denunziata mancata inclusione del costo della fideiussione rilasciata da nel calcolo del TEG ai fini della verifica di Parte_6
usurarietà del tasso di mora (v. pag. 14 atto di appello), giova immediatamente rilevare che se il costo della garanzia, alle condizioni stabilite dalle istruzioni della
Banca d'Italia vigenti, incide ai fini del calcolo del TEG -tasso effettivo globale della singola operazione di credito, rappresentativo del costo del credito in termini di corrispettivo dovuto per la sua erogazione-, alcun rilievo può invece essergli riconosciuto in relazione al tasso degli interessi moratori, aventi funzione risarcitoria e dovuti solo in caso di ritardo nella restituzione della somma prestata.
Ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge antiusura trovano, nel caso di specie, applicazione le Istruzioni adottate dalla Banca
12 d'Italia il 29 maggio 2006, risalendo la stipula del contratto di finanziamento a data anteriore -5.8.2009- all'entrata in vigore -1.1.2010- delle nuove Istruzioni pubblicate nell'agosto del 2009.
Nella sezione C.4 “Trattamento degli oneri e delle spese” delle Istruzioni del 2006 si prevede che “Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle
commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi:
(…) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad
assicurare il rimborso totale o parziale del credito (…)”.
Della garanzia prestata da e del suo costo di € 1.788,44 - Parte_6
ricavabile dal doc. n. 4 già prodotto dagli appellanti nel giudizio di primo grado-
occorre, pertanto, tener conto nel calcolo del TEG ai fini della verifica della sua conformità alla disciplina antiusura.
A tal fine, poiché il TEG è il Tasso Effettivo Globale del credito su base annua occorre rapportare anche tale costo iniziale all'arco temporale dell'anno civile e al numero di rate stabilite in contratto (n. 60). Ebbene, l'elevato divario tra il l'ISC
pattuito nella misura del 5,459% -rappresentativo del costo totale del credito- e il tasso soglia -9,945%- induce ragionevolmente a escludere che l'inclusione nel TEG
del costo della garanzia così determinato comporti il superamento della soglia.
Il primo motivo di gravame va rigettato anche con riferimento alla lamentata
Par Par difformità tra l' pattuito e l' effettivamente applicato.
Par Sebbene l'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con provvedimenti della
Banca d'Italia sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, l'erronea indicazione dell' non implica incertezza sul Pt_8
13 contenuto effettivo del contratto stipulato e sul tasso di interesse pattuito. La
mancanza o erroneità dell'indicatore si ripercuote unicamente sull'aspetto della completezza e immediatezza informativa per il cliente: il TAEG (o l'ISC) infatti non
è un ulteriore tasso negoziale, ma un valore derivato che, riflettendo e sintetizzando in un'unica espressione numerica il costo dell'operazione di credito, offre alla parte finanziata un utile strumento per la comparazione preventiva e rapida delle offerte di diversi operatori bancari. La mancata condivisione di simile strumento di carattere informativo non equivale, pertanto, ad assenza di un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale, quale invece è la pattuizione convenzionale degli interessi. “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti
detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo
complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed
altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la
nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993,
tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in
contratto” (Cass.
9.12.2021 n. 39169).
Non vi è dunque luogo per l'applicazione di meccanismi sanzionatori:
- non quello dell'art. 1284 c.c. o dell'art. 117 TUB, con riconduzione del tasso degli interessi al saggio legale o al tasso previsto dalla disciplina bancaria, giacché il saggio convenzionale è analiticamente e chiaramente determinato in contratto in termini che soddisfano il disposto dell'art. 1346 c.c.;
14 - neppure quello previsto dall'art. 125 bis comma VII T.U.B. posto che la disciplina introdotta dal D.lgs. 13.8.2010 n. 141 è inapplicabile alla fattispecie in esame già solo
ratione temporis (il contratto è stato stipulato a marzo del 2008).
Anche il rilievo della nullità della clausola di pattuizione degli interessi per l'indeterminatezza causata dall'adozione dell'ammortamento alla francese è
infondato.
Sul punto sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15130 del 29.5.2024 (di seguito richiamate da Cass. civ.
7.1.2025 n. 270),
chiarendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del
prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo
standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata
indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
L'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi, questi ultimi computati sul capitale residuo non ancora restituito. E' strutturato sul susseguirsi di rate di ammontare costante,
composte da una quota di interessi che è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, e da una quota di capitale che, all'inverso, è più bassa all'inizio e si accresce progressivamente. Tale sistema, in concreto adottato dalle parti con la previsione di una rata di ammontare costante, differisce dall'ammortamento con quota capitale costante e rata variabile, c.d. «all'italiana», in cui la quota di
15 capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, mentre varia la quota di interessi che, calcolata sul capitale residuo, rende variabile l'ammontare delle rate,
necessariamente maggiore all'inizio e sempre minore nell'approssimarsi alla scadenza del piano.
Non vi è, dunque, nell'ammortamento alla francese una modifica del criterio di imputazione, atteso che con il pagamento rateale si adempie innanzitutto l'obbligazione accessoria e poi quella principale.
L'accordo, piuttosto e questo segna la differenza rispetto all'ammortamento
“all'italiana”, ha ad oggetto le modalità di restituzione, nel senso che si prevede una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, consentendo al debitore,
specie quando, come nel caso di specie trattasi di un imprenditore commerciale, di gestire meglio il proprio impegno finanziario e i flussi di cassa. Di contro il vantaggio per il soggetto finanziatore risiede nel fatto che il capitale resta per più
tempo in mano al mutuatario, così che maggiore è l'incidenza complessiva degli interessi. Ed è esattamente questa la differenza che, ove si provasse a sviluppare comparativamente due diversi piani di ammortamento del mutuo, determina, a parità
di condizioni (importo capitale mutuato, cadenza e numero delle rate), la maggiore incidenza degli interessi nel piano alla francese, rispetto a quello all'italiana.
Nessuna delle due modalità di restituzione rateale dei finanziamenti produce, poi, un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati. In
altri termini, gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo.
Quel che connota l'ammortamento alla francese, ovvero la presenza di una rata costante, impone piuttosto l'utilizzo di una formula di matematica finanziaria, nota
16 sotto il nome di “legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite. Essa consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitali compresi in tutte le rate del piano di ammortamento c.d. “equivalenza finanziaria”, criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario. La formula in questione non incide, invece, sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese rispondono pur sempre alla regola dell'interesse semplice, posto che a ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (cfr. Trib. Milano,
sentenza n. 4013/2016 del 31 marzo 2016).
Specificata la misura percentuale degli interessi e il criterio di rimborso, la convenzione negoziale, invero, si pone obiettivamente al riparo dalla censura di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non residuando in conseguenza spazi per l'applicazione né del tasso sostitutivo ex art. 1284 co. 3 c.c..
Ragioni di ordine logico impongono di trattare adesso il terzo motivo di impugnazione, concernente il rigetto della domanda risarcitoria formulata da
[...]
Parte_1
La segnalazione dei crediti insoluti alla Centrale Rischi è disciplinata da diverse fonti, tra le quali assume importanza centrale la circolare della Banca d'Italia 11
febbraio 1991 n. 139, modificata da ultimo con aggiornamento dell'11.2.2025, che con le “Istruzioni per gli intermediari creditizi” detta le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari. All'epoca dei fatti (2014) la materia era disciplinata da tali istruzioni nel testo risultante dall'aggiornamento del
17 29.4.2011.
In dettaglio il Capitolo II, Sez. II, p. 1.5, stabiliva che “Nella categoria di censimento
sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in
stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni
sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie
(reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui
situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.
L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario
della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire
automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La
contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a
sofferenza.”.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi sol perché
questi sia inadempiente, presupponendo la segnalazione il riscontro di una “una
situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria
difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione
d'insolvenza” (così, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843
- 01).
Nel caso in esame, con lettera racc. del 5.3.2014, a fronte del Controparte_1
mancato pagamento di n. 3 rate, ha risolto il contratto di finanziamento chirografario n. 910000117299 così comunicando la decadenza dal beneficio del termine (doc. n.
6, fascicolo di parte appellante). Con successiva lettera del 4.4.2014 ha comunicato a
18 di aver disposto la segnalazione dello status “sofferenza” in Parte_1
Centrale Rischi (doc. n. 10, fascicolo di parte appellante).
Dai prospetti prodotti dagli appellanti è possibile rilevare che già dal mese di dicembre 2013 Banca Sviluppo s.p.a. aveva provveduto a segnalare con l'indicazione del codice 831 -“crediti scaduti da oltre 180 giorni”- il credito insoluto derivante dall'utilizzo dell'importo di € 25.364,00 a fronte di un accordato di € 20.000,00 (doc.
n. 16, fascicolo di parte appellante). A gennaio 2015 il medesimo istituto di credito ha effettuato la segnalazione a sofferenza del credito insoluto per € 28.810,00 (doc. n.
40 fascicolo di parte appellante).
Dalla lettura della relazione tecnica prodotta dagli stessi appellanti a corredo della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. emerge, peraltro, che la riduzione del valore della produzione risale agli anni precedenti la comunicazione dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine, ossia al 2012-2013 (pag. 2, doc. n. 11, fascicolo di parte appellante). Del tutto erronea è l'attribuzione del notevole calo del valore della produzione dal 2012 al “colpevole comportamento di due Istituti di credito... in
particolare... il secondo Istituto Bancario per errate segnalazioni alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia” (pag. 2), atteso che la segnalazione di è Controparte_1
di epoca successiva, essendo stata effettuata nel 2014.
Ebbene, le circostanze fattuali evidenziate dimostrano che, quando l'istituto di credito appellato ha dato luogo alla segnalazione a sofferenza, la situazione economica di era tutt'altro che solida, presentando già elementi di Parte_1
marcata criticità, come rivela, peraltro, l'impossibilità per la società debitrice di onorare un debito -quello che ha dato luogo alla segnalazione a sofferenza in esame-
di soli € 2.060,59.
19 Gli appellanti giustificano il mancato pagamento facendo riferimento alla lettera trasmessa a -incaricata da Controparte_7 Controparte_1
per la gestione del credito e il suo recupero- con la quale avevano segnalato di aver denunziato più volte “le condizioni applicate e imposte da codesto istituto di credito
(garanzie, tassi ed altri oneri) che hanno prodotto ingiustificati (a ns. dire) costi”
(doc. n. 14, fascicolo di parte appellante).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che al debitore moroso non basta “invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto o
l'usurarietà del tasso soglia, per pretendere di essere risarcito in caso di
segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi. Ma se da un lato
la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze
dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato
a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a
prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma
stabilisca con valutazione ex ante:
-) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del
rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
-) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel
momento in cui quelle ragioni ha accampato.
È infatti evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle
conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la
segnalazione alla Centrale dei Rischi), nè sollevando eccezioni che egli ben sapeva
essere pretestuose, nè sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di
diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili. E va a sè che, sotto quest'ultimo
20 aspetto, può costituire una condotta colposa anche l'aver sollevato in sede
stragiudiziale eccezioni rivelatesi infondate, senza preventivamente avere almeno
acquisito il parere d'un esperto. (…) Resta ancora da aggiungere, per amor di
completezza, che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione
alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie:
sicchè, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all'attore dimostrare sia la propria
buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione; sia la colpa del creditore;
sia
l'esistenza del danno;
sia il nesso di causa tra colpa e danno.” (Cass. civ., sez. III,
9/2/2021, n. 3130).
Ebbene, nel caso in esame, dinanzi alla richiesta di pagamento si è Parte_1
limitata a invocare genericamente l'ingiustizia dei costi prodotti dall'applicazione delle condizioni contrattuali, senza specificare in alcun modo il fondamento della lamentata scorrettezza. Tale giustificazione non può, dunque, ritenersi dal punto di vista oggettivo sorretta da un fumus di fondatezza, né dal punto di vista soggettivo prospettata in buona fede. Così valutata la condotta del debitore ex ante, non può non rilevarsi che anche le eccezioni di nullità coltivate in giudizio si sono rivelate infondate.
Conclusivamente, esistendo i presupposti per l'obbligo di segnalazione a sofferenza del credito insoluto -ossia l'esistenza credito e lo stato di difficoltà economica del debitore- e non essendo stata fornita prova che l'inadempimento sia dipeso da una causa giustificativa, va esclusa l'illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata da Controparte_1
Al rigetto del terzo motivo di impugnazione consegue l'assorbimento del secondo motivo -relativo all'operato del consulente tecnico- e del sesto motivo -vertente sulla
21 dimostrazione del nesso di causalità tra la segnalazione e i danni sofferti, nonché
sulla prova di questi ultimi-.
Il quarto motivo di gravame va, invece, dichiarato inammissibile.
Appare opportuno rammentare che l'art. 342 c.p.c. richiede, a pena di inammissibilità, che l'appello sia motivato e che indichi in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione di primo grado che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Per insegnamento ripetuto della giurisprudenza di legittimità “l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza
appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 13535, 30/5/2018, Rv. 648722); (…)
non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto
sottoposto al riesame d'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice
d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di
parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura,
portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e,
tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino
22 investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è
previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass. civ., sez. II, 19/3/2019, n.
7675; Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso in esame, gli appellanti lamentano, in termini per vero vaghi, l'ingiustizia della segnalazione dei garanti presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia perché
effettuata nonostante la mancata preventiva escussione di e Parte_6
Cont in violazione del principio di buona fede, nonché la gravità della segnalazione stessa per la presenza nel contratto di fideiussione stipulato dagli attori di clausole -
proprie del contratto di garanzia autonoma o a prima richiesta- derogatorie degli artt.
1939, 1945, 1955 e 1957 c.c. introduttive di obblighi ulteriori e più gravosi per i fideiussori e pertanto vessatorie.
Dalle doglianze formulate non si evince alcun confronto con i passaggi argomentativi della pronuncia di primo grado -che peraltro ha già accertato l'illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata nei confronti di Parte_2 Parte_5
e né alcuna espressa richiesta di riforma
[...] Parte_3 Parte_4
della medesima. Impossibile è pertanto cogliere appieno il senso della critica, sicché
resta precluso il vaglio di fondatezza nel merito.
Va dunque trattato il quinto motivo di gravame, con cui gli appellanti reclamano il risarcimento del danno patrimoniale a favore dei garanti.
Anche tale doglianza è infondata. I documenti prodotti dagli appellanti al fine di dimostrare la difficoltà di accesso al credito e di concludere affari riguardano infatti esclusivamente la società. La circostanza che anche i garanti -segnalati a sofferenza-
possano verosimilmente essere incorsi in analoghe difficoltà è stata già valorizzata dal Tribunale che ne ha tenuto conto ai fini del riconoscimento del danno alla
23 reputazione commerciale, sicché, in mancanza di ulteriore prova, è precluso il riconoscimento di un'autonoma posta risarcitoria a titolo di danno patrimoniale.
Neppure l'ultimo motivo di gravame è meritevole di accoglimento.
Gli appellanti si sono limitati a produrre il verbale del primo incontro di mediazione
(doc. n. 27, fascicolo di parte appellante) dal quale si evince unicamente il rinvio a un successivo incontro, l'esito del quale non è, invece, stato in alcun modo documentato.
In mancanza di prova circa i fatti avvenuti in sede di mediazione, la domanda di condanna di al pagamento delle relative spese non può trovare Controparte_1
accoglimento.
In definitiva, dunque, il gravame deve essere rigettato.
In ossequio al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio liquidate in favore di in misura prossima ai medi delle tariffe Controparte_1
approvate con d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 52.001 e
€ 260.000, in € 9.300,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 4.500,00 per la fase decisionale, oltre ancora c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie, devono essere poste, sotto il vincolo della solidarietà, in capo agli appellanti. Si ravvisano, invece, i presupposti per compensare le spese di lite tra gli appellanti e Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con atto di citazione notificato il 18.6.2019 a Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 373 del Controparte_1
9.4.2019;
24 condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.300,00, Controparte_1
così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
compensa le spese di lite tra gli appellanti e Controparte_3
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 13 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1254 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore , (c.f. ), Parte_2 Parte_2 CodiceFiscale_1
(c.f. ), (c.f. Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4
), (c.f. , CodiceFiscale_3 Parte_5 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti. Michele Allegra e Massimo Guarcello, per mandato depositato unitamente all'atto di appello
Appellanti
(p. iva , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2
avvocato , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto e Controparte_2
Christian Romeo per procura speciale alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
1 Appellata
per essa, n.q. di mandataria (c.f. Controparte_3 CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'Avv. Maria Vittoria Bevilacqua per procura generale del 19 luglio in
Notar , Rep. 68690, Racc. 19297, depositata unitamente alla Persona_1
comparsa di costituzione e risposta
Appellata
Conclusioni degli appellanti:
riformare la sentenza n. 373/2019 del 9/4/2019 Tribunale di Termini Imerese,
accogliendo le domande e conclusioni proposte in primo grado nell'atto di citazione come integrato (nella quantificazione dei danni) con la prima memoria ex art. 183 co.
6 cpc del 5/5/2016 e reiterate in appello e, quindi, condannare a CP_1
restituire le somme indebitamente trattenute a titolo di interessi usurai ed al risarcimento dei danni patrimoniali in favore degli appellanti, pari originariamente ad euro 50.425,50 da maggiorare, a causa della permanenza della iscrizione a sofferenza, con l'ulteriore somma che va da un minimo di euro 30.000,00 ad un massimo di euro 90.000,00 ovvero a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o quantificata dal nominando CTU, nonché dei danni non patrimoniali,
sempre in favore degli attori, quantificati in euro 40.000,00 ovvero a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o quantificata dal nominando CTU;
nominare, ove ritenuta necessaria, CTU tecnico – contabile – legale al fine di accertare la presenza di tassi superiori a quelli legali (tassi usurai) e di quantificare i danni economici e non economici arrecati agli attori, tenuto conte delle perizie di parte prodotte;
2 con vittoria di spese, di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
nel merito, respingere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Termini Imerese n. 373/2019 perché privo di fondamento e di supporto probatorio, rigettando tutte le domande e pretese ivi proposte e/o ribadite, in quanto infondate ed illegittime, confermando integralmente la sentenza impugnata.
con vittoria di compensi e spese anche di questo grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellata Controparte_3
confermare la sentenza n. 373/2019 del Tribunale di Termini Imerese;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
cessionaria del credito, avuto riguardo alle domande restitutorie e/o risarcitorie,
rimaste in capo alla cedente;
in ogni caso, rigettare integralmente le domande degli appellanti e, con esse, le istanze di natura istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 373 del 9.4.2019, il Tribunale di Termini Imerese, pronunciando sulle domande di accertamento negativo del credito di € 2.600,59 (di cui € 1.854,02
per capitale ed € 206,58 per interessi di mora al 5.3.2014) originante dal contratto di finanziamento chirografario n. 910000117299 di iniziali € 35.000,00 stipulato con il 12.3.2008 e di risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_5
patrimoniali sofferti a causa dell'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia proposte nei confronti di (già Controparte_1 [...]
da , CP_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
e questi ultimi già fideiussori della società liberati dalla con
[...] Parte_4
3 lettera raccomandata del 10.11.2008:
- ha ritenuto infondate le contestazioni mosse da alla validità del Parte_1
contratto di finanziamento, escludendo sia l'indeterminatezza del tasso degli interessi,
sia l'attitudine della commissione di estinzione anticipata a concorrere alla determinazione del t.e.g. contrattuale ai fini della verifica di conformità alla normativa in materia di usura, sia, infine, un effetto anatocistico immanente all'adozione del piano di ammortamento “alla francese”;
- riscontrata la legittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da non senza rimarcare il Parte_1
difetto di dimostrazione della riconducibilità eziologica dei pregiudizi lamentati dall'attrice alla segnalazione effettuata dall'istituto di credito in considerazione delle più remote origini della crisi aziendale che aveva investito la società e della presenza di altra segnalazione a sofferenza, per importo notevolmente superiore, effettuata da
Banca Sviluppo a novembre del 2014;
- ha accertato, per contro, l'illegittimità della segnalazione a sofferenza dei fideiussori e che, Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4
con lettera raccomandata del 10.11.2008, aveva liberato dal Controparte_5
vincolo di garanzia, e ha condannato che solo in data 6.11.2015 Controparte_1
aveva provveduto alla cancellazione dei nominativi di costoro dalla Centrale Rischi,
al risarcimento del pregiudizio alla reputazione commerciale risentito, quantificato per ciascuno in € 5.000,00;
-ha regolato le spese di lite compensandole nella misura di un terzo e condannando al pagamento dei restanti due terzi;
Controparte_1
- ha posto le spese per la consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti tutte, sotto il
4 vincolo della solidarietà.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza, dolendosi: Pt_4
I) del rigetto della domanda di accertamento negativo del credito derivante dal contratto di finanziamento chirografario. Insistono, quindi, nella domanda di nullità
parziale del regolamento negoziale, segnatamente:
- della clausola relativa al tasso di mora (fissato in 9,3 punti percentuali) che,
addizionato alla commissione di estinzione anticipata (1,00%) e al costo della fideiussione rilasciata da -da ricomprendere nel calcolo del Parte_6
TEG in adesione alle Istruzioni della Banca d'Italia-, supera il tasso soglia stabilito nella misura del 9,945% per le operazioni di “altri finanziamenti alle imprese
effettuati dalle banche oltre € 5.000,00” stipulate nel I trimestre del 2008;
- della modulazione del piano di ammortamento con la modalità alla francese,
giacché implicante la maturazione di interessi composti, in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., e, per l'effetto, la lievitazione esponenziale del saggio effettivo degli interessi corrispettivi, in violazione della regola di chiara enunciazione scritta degli interessi ultralegali fissata all'art. 1284 c.c.
Segnalano, inoltre che il TAEG/ISC effettivo del rapporto (8,27%) è superiore rispetto a quello pattuito -del 5,459%- a motivo dell'addebito di costi ulteriori rispetto a quelli indicati in contratto -quale quello sostenuto per la fideiussione rilasciata da così che, nulla la clausola in punto di interessi, Parte_6
doveva trovare applicazione l'art. 117, comma 6 T.U.B;
II) dell'erronea adesione alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio sulla scorta di considerazioni puramente personali ed attribuendo un peso erroneo
5 alla segnalazione a sofferenza effettuata da Banca Sviluppo s.p.a.;
III) dell'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia di nonostante l'esiguo ammontare del credito inadempiuto, Parte_1
tale da non destare alcun allarme per il sistema creditizio e da disvelare la mancanza del presupposto della grave e non transitoria difficoltà economica del debitore;
IV) dell'omesso rilievo dell'ingiusta segnalazione dei garanti alla Centrale Rischi
della Banca d'Italia, illegittima sotto molteplici profili, e dunque non solo perché in precedenza costoro erano stati liberati dall'obbligazione fideiussoria per volontà
dell'istituto di credito, ma anche perché effettuata nonostante la mancata preventiva
Cont escussione di e di in violazione del principio di buona Parte_6
fede, oltre che per la presenza nel contratto di fideiussione di clausole -proprie del contratto di garanzia autonoma o a prima richiesta- derogatorie degli artt. 1939, 1945,
1955 e 1957 c.c., introduttive di obblighi ulteriori e più gravosi e pertanto vessatorie;
V) del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale in favore dei garanti, nonostante la difficoltà di accesso al credito fosse stata allegata e dimostrata;
VI) del rigetto della domanda di risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali avanzata da in relazione all'illegittima segnalazione a Parte_1
sofferenza;
VII) della regolazione delle spese di lite;
VIII) della mancata condanna di alla corresponsione delle spese di Controparte_1
mediazione nonostante la sua mancata fattiva partecipazione al procedimento.
Ricostituitosi il contraddittorio, si è opposta all'accoglimento del Controparte_1
gravame, eccependo l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle censure condensate nel primo motivo di gravame.
6 Con comparsa dell'11.10.2019 si è costituita anche Controparte_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande formulate dagli appellanti.
Da questa eccezione conviene muovere nella disamina del gravame.
ha spiegato intervento volontario nel giudizio di primo Controparte_3
grado spendendo la qualità di cessionaria dei crediti vantati da nei Controparte_1
confronti di La sua costituzione dipende, dunque, da un'autonoma e Parte_1
consapevole scelta processuale. La partecipazione al giudizio in grado di appello è
invece funzionale alla ricostituzione del litisconsorzio necessario processuale.
Correttamente dunque gli appellanti hanno notificato l'impugnazione anche all'interveniente volontario Controparte_3
Ciò chiarito, può accedersi al merito delle ragioni di impugnazione.
Il primo motivo, la cui delibazione non è preclusa dall'eccezione di inammissibilità
ex art. 345 c.p.c. sollevata dalla banca, è tuttavia infondato.
Con riguardo all'eccezione in rito, vale rammentare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, “la nullità delle clausole contrattuali è rilevabile
d'ufficio e può essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in
relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ma ciò non esclude che
tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove
censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su
tempestive allegazioni alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass.
28983/2023; Cass. 13536/2023). Le nullità negoziali che non siano state rilevate
d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in
cassazione a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati
7 dalle parti (Cass. 20713/2023; Cass. 4867/2024).” (Cass. civ., sez. III, 30/12/2024,
n. 35084).
Sebbene, dunque, le censure relative alla mancata inclusione del costo della garanzia di nel calcolo del TEG ai fini dell'usura e alla divergenza tra Parte_6
Par Par
applicato -calcolato tenuto conto del costo della suddetta garanzia- e pattuito in asserita violazione dell'art. 117 TUB siano state per la prima volta sollevate in sede di impugnazione della pronuncia di primo grado, non ne è precluso l'esame nel merito atteso che già nel giudizio di primo grado gli appellanti avevano denunziato l'usurarietà del rapporto e l'indeterminatezza dei tassi di interesse, producendo documentazione riportante il costo sostenuto per la fideiussione (doc. n. 4, fascicolo di parte appellante).
Non si ravvisa, tuttavia, alcuna violazione della disciplina anti-usura.
Il d.m. 20.12.2007 adottato ai sensi della l. n. 108/1996 con riferimento al I trimestre del 2008, periodo entro cui si colloca la stipula del contratto in esame, rileva il tasso medio per le operazioni di “altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle bancche
oltre € 5.000,00” in 6,63 punti percentuali, da aumentare del 50% (ex art. art. 2 co. 4
l. 108/1996 pro tempore vigente). Atteso che, ai sensi dell'art. 2 l. n. 108/96, “il
limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima
rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente
alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”, la soglia usuraria resta accertata 9,945 punti percentuali.
Quanto agli interessi moratori, le Sezioni Unite -con sentenza n. 19597 del
18.9.2020-, dopo aver confermato che la disciplina antiusura si applica anche a tali
8 interessi, con specifico riguardo all'individuazione del limite oltre il quale questi sono da considerare usurari, hanno evidenziato che “la mancata indicazione
dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei
decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio
praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari
oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli
interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula:
“T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato
per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale
ulteriore tolleranza dal predetto decreto”, individuata dal suddetto d.m. 20.12.2007
nella misura di 2,1 punti percentuali, valore che deve sommarsi al TEGM stabilito -
6,63%- e, infine aumentato del 50% (ex art. 2, co. 4 l. 108/1996 pro tempore vigente),
così che il tasso soglia degli interessi moratori resta fissato in 13,095 punti percentuali.
Questi i parametri di riferimento, né il tasso nominale degli interessi corrispettivi -
convenuti in contratto in misura pari al 5,20%- né l'indicatore sintetico di costo -
fissato in 5,459 punti percentuali- né gli interessi moratori -pattuiti in misura pari “al
tasso effettivo globale medio, vigente di tempo in tempo, per la categoria di
operazioni “altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre euro
5.000,00” … maggiorato del 40% (quarantapercento) e con arrotondamento ai 5
(cinque) centesimi superiori” (doc. n 2, fascicolo di parte appellante) e, dunque, nella misura del 9,30% al momento della stipula del contratto- risultano fissati in misura
Par eccedente il limite dell'usura (9,52% per gli interessi corrispettivi e per l' e
13,095% per i moratori).
9 La diversa conclusione sostenuta gli appellanti si fonda sull'errato postulato secondo cui il carico economico correlato all'erogazione del credito è rappresentato dalla sommatoria tra il saggio degli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata “poiché in caso di estinzione anticipata, come previsto dall'art. 5 delle
condizioni generali del contratto di mutuo, sarebbe stata applicata una penale pari
all'1,00%, il tasso di mora pattuito ammonta in concreto al 10,30% e, quindi,
evidentemente superiore al tasso soglia indicato dal citato decreto ministeriale pari,
come detto, al 9,945%” (pag. 13 dell'atto di appello). Simile allegazione, tuttavia, è
inficiata da errore ricostruttivo apprezzabile sul piano metodologico ove si consideri che:
- del tutto arbitrario e privo di autentico valore descrittivo del costo del finanziamento si rivela il cumulo matematico delle diverse componenti di costo del finanziamento. Simile prospettazione orienta verso una misura di tasso del tutto sganciata dal reale, posto che interessi corrispettivi, interessi moratori e penale di estinzione anticipata sono destinati a trovare applicazione alternativa tra loro in ragione del diverso atteggiarsi della modalità della restituzione, ovvero,
rispettivamente, in ipotesi di restituzione regolare e conforme al piano di ammortamento, in ipotesi di restituzione tardata o mancata, nell'ipotesi, infine, di restituzione anticipata rispetto al termine previsto a beneficio del debitore, così che non sono destinati a gravare simultaneamente sul debitore;
- conduce alla valorizzazione non del momento genetico del contratto, come imposto dal D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 24/2001, norma di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella L. n. 108/1996, ma di accadimenti non solo successivi, ma anche eventuali attinenti alla fase di svolgimento
10 del rapporto, ovvero la sua estinzione anticipata;
- vulnera il principio di omogeneità/simmetria di confronto tra TEG del singolo rapporto
e tasso-soglia usura, principio che le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018)
collocano al centro del vigente sistema antiusura posto che le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medi ai sensi della Legge sull'usura” della
Banca d'Italia già nell'aggiornamento del febbraio 2006 escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente per il caso di estinzione anticipata del rapporto («Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del
rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non
vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica» (paragrafo C4). Ciò perchè la commissione di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo versato una tantum
dal finanziato per l'esercizio del jus poenitendi -secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (che si ascrive al genus dell'art. 1373 comma II c.c.)- e svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno atteso dalla restituzione rateale e posticipata del debito. Proprio tale sua natura la esclude dal novero delle voci computabili a fini della verifica dell'usurarietà
del finanziamento, difettando un nesso di collegamento tra l'onere e l'erogazione del finanziamento. La commissione per l'estinzione anticipata, invero “non è collegata
se non indirettamente all'erogazione del credito non rientrando tra i flussi di
rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo
nella corresponsione di quello. Non si è di fronte cioè a una remunerazione, a favore
della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del
cliente (argomento ex articolo due bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla
11 legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo
previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (Cass. civ. 14.3.2022
n. 8109 e, in termini, Cass. civ., sez. III, 7.3.2022, n. 7352). A rinforzare il convincimento che la penale di anticipata estinzione non concorra al calcolo del TEG
del concreto rapporto negoziale è anche la giurisprudenza penale, secondo cui il collegamento che il legislatore pone all'art. 644 c.p., con l'impiego del termine
“corrispettivo”, tra le prestazioni dell'accipiens e del solvens rende evidente come il pagamento usurario debba trovare causa e relazione diretta nel sinallagma con quanto prestato dal mutuante. Ne discende che la clausola penale, per la sua funzione, non può essere considerata ex se come parte del “corrispettivo” previsto dall'art. 644 c.p.
poiché, sul piano giuridico, l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale (Cass. pen. n. 5683/2012; Cass. pen.
n. 29010/2018).
Quanto, infine, alla denunziata mancata inclusione del costo della fideiussione rilasciata da nel calcolo del TEG ai fini della verifica di Parte_6
usurarietà del tasso di mora (v. pag. 14 atto di appello), giova immediatamente rilevare che se il costo della garanzia, alle condizioni stabilite dalle istruzioni della
Banca d'Italia vigenti, incide ai fini del calcolo del TEG -tasso effettivo globale della singola operazione di credito, rappresentativo del costo del credito in termini di corrispettivo dovuto per la sua erogazione-, alcun rilievo può invece essergli riconosciuto in relazione al tasso degli interessi moratori, aventi funzione risarcitoria e dovuti solo in caso di ritardo nella restituzione della somma prestata.
Ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge antiusura trovano, nel caso di specie, applicazione le Istruzioni adottate dalla Banca
12 d'Italia il 29 maggio 2006, risalendo la stipula del contratto di finanziamento a data anteriore -5.8.2009- all'entrata in vigore -1.1.2010- delle nuove Istruzioni pubblicate nell'agosto del 2009.
Nella sezione C.4 “Trattamento degli oneri e delle spese” delle Istruzioni del 2006 si prevede che “Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle
commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi:
(…) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad
assicurare il rimborso totale o parziale del credito (…)”.
Della garanzia prestata da e del suo costo di € 1.788,44 - Parte_6
ricavabile dal doc. n. 4 già prodotto dagli appellanti nel giudizio di primo grado-
occorre, pertanto, tener conto nel calcolo del TEG ai fini della verifica della sua conformità alla disciplina antiusura.
A tal fine, poiché il TEG è il Tasso Effettivo Globale del credito su base annua occorre rapportare anche tale costo iniziale all'arco temporale dell'anno civile e al numero di rate stabilite in contratto (n. 60). Ebbene, l'elevato divario tra il l'ISC
pattuito nella misura del 5,459% -rappresentativo del costo totale del credito- e il tasso soglia -9,945%- induce ragionevolmente a escludere che l'inclusione nel TEG
del costo della garanzia così determinato comporti il superamento della soglia.
Il primo motivo di gravame va rigettato anche con riferimento alla lamentata
Par Par difformità tra l' pattuito e l' effettivamente applicato.
Par Sebbene l'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con provvedimenti della
Banca d'Italia sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, l'erronea indicazione dell' non implica incertezza sul Pt_8
13 contenuto effettivo del contratto stipulato e sul tasso di interesse pattuito. La
mancanza o erroneità dell'indicatore si ripercuote unicamente sull'aspetto della completezza e immediatezza informativa per il cliente: il TAEG (o l'ISC) infatti non
è un ulteriore tasso negoziale, ma un valore derivato che, riflettendo e sintetizzando in un'unica espressione numerica il costo dell'operazione di credito, offre alla parte finanziata un utile strumento per la comparazione preventiva e rapida delle offerte di diversi operatori bancari. La mancata condivisione di simile strumento di carattere informativo non equivale, pertanto, ad assenza di un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale, quale invece è la pattuizione convenzionale degli interessi. “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti
detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo
complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed
altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la
nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993,
tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in
contratto” (Cass.
9.12.2021 n. 39169).
Non vi è dunque luogo per l'applicazione di meccanismi sanzionatori:
- non quello dell'art. 1284 c.c. o dell'art. 117 TUB, con riconduzione del tasso degli interessi al saggio legale o al tasso previsto dalla disciplina bancaria, giacché il saggio convenzionale è analiticamente e chiaramente determinato in contratto in termini che soddisfano il disposto dell'art. 1346 c.c.;
14 - neppure quello previsto dall'art. 125 bis comma VII T.U.B. posto che la disciplina introdotta dal D.lgs. 13.8.2010 n. 141 è inapplicabile alla fattispecie in esame già solo
ratione temporis (il contratto è stato stipulato a marzo del 2008).
Anche il rilievo della nullità della clausola di pattuizione degli interessi per l'indeterminatezza causata dall'adozione dell'ammortamento alla francese è
infondato.
Sul punto sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15130 del 29.5.2024 (di seguito richiamate da Cass. civ.
7.1.2025 n. 270),
chiarendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del
prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo
standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata
indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
L'ammortamento c.d. «alla francese» o «a rate costanti» prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi, questi ultimi computati sul capitale residuo non ancora restituito. E' strutturato sul susseguirsi di rate di ammontare costante,
composte da una quota di interessi che è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, e da una quota di capitale che, all'inverso, è più bassa all'inizio e si accresce progressivamente. Tale sistema, in concreto adottato dalle parti con la previsione di una rata di ammontare costante, differisce dall'ammortamento con quota capitale costante e rata variabile, c.d. «all'italiana», in cui la quota di
15 capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, mentre varia la quota di interessi che, calcolata sul capitale residuo, rende variabile l'ammontare delle rate,
necessariamente maggiore all'inizio e sempre minore nell'approssimarsi alla scadenza del piano.
Non vi è, dunque, nell'ammortamento alla francese una modifica del criterio di imputazione, atteso che con il pagamento rateale si adempie innanzitutto l'obbligazione accessoria e poi quella principale.
L'accordo, piuttosto e questo segna la differenza rispetto all'ammortamento
“all'italiana”, ha ad oggetto le modalità di restituzione, nel senso che si prevede una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, consentendo al debitore,
specie quando, come nel caso di specie trattasi di un imprenditore commerciale, di gestire meglio il proprio impegno finanziario e i flussi di cassa. Di contro il vantaggio per il soggetto finanziatore risiede nel fatto che il capitale resta per più
tempo in mano al mutuatario, così che maggiore è l'incidenza complessiva degli interessi. Ed è esattamente questa la differenza che, ove si provasse a sviluppare comparativamente due diversi piani di ammortamento del mutuo, determina, a parità
di condizioni (importo capitale mutuato, cadenza e numero delle rate), la maggiore incidenza degli interessi nel piano alla francese, rispetto a quello all'italiana.
Nessuna delle due modalità di restituzione rateale dei finanziamenti produce, poi, un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati. In
altri termini, gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo.
Quel che connota l'ammortamento alla francese, ovvero la presenza di una rata costante, impone piuttosto l'utilizzo di una formula di matematica finanziaria, nota
16 sotto il nome di “legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite. Essa consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitali compresi in tutte le rate del piano di ammortamento c.d. “equivalenza finanziaria”, criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario. La formula in questione non incide, invece, sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese rispondono pur sempre alla regola dell'interesse semplice, posto che a ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (cfr. Trib. Milano,
sentenza n. 4013/2016 del 31 marzo 2016).
Specificata la misura percentuale degli interessi e il criterio di rimborso, la convenzione negoziale, invero, si pone obiettivamente al riparo dalla censura di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non residuando in conseguenza spazi per l'applicazione né del tasso sostitutivo ex art. 1284 co. 3 c.c..
Ragioni di ordine logico impongono di trattare adesso il terzo motivo di impugnazione, concernente il rigetto della domanda risarcitoria formulata da
[...]
Parte_1
La segnalazione dei crediti insoluti alla Centrale Rischi è disciplinata da diverse fonti, tra le quali assume importanza centrale la circolare della Banca d'Italia 11
febbraio 1991 n. 139, modificata da ultimo con aggiornamento dell'11.2.2025, che con le “Istruzioni per gli intermediari creditizi” detta le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari. All'epoca dei fatti (2014) la materia era disciplinata da tali istruzioni nel testo risultante dall'aggiornamento del
17 29.4.2011.
In dettaglio il Capitolo II, Sez. II, p. 1.5, stabiliva che “Nella categoria di censimento
sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in
stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni
sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie
(reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui
situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.
L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario
della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire
automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La
contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a
sofferenza.”.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi sol perché
questi sia inadempiente, presupponendo la segnalazione il riscontro di una “una
situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria
difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione
d'insolvenza” (così, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843
- 01).
Nel caso in esame, con lettera racc. del 5.3.2014, a fronte del Controparte_1
mancato pagamento di n. 3 rate, ha risolto il contratto di finanziamento chirografario n. 910000117299 così comunicando la decadenza dal beneficio del termine (doc. n.
6, fascicolo di parte appellante). Con successiva lettera del 4.4.2014 ha comunicato a
18 di aver disposto la segnalazione dello status “sofferenza” in Parte_1
Centrale Rischi (doc. n. 10, fascicolo di parte appellante).
Dai prospetti prodotti dagli appellanti è possibile rilevare che già dal mese di dicembre 2013 Banca Sviluppo s.p.a. aveva provveduto a segnalare con l'indicazione del codice 831 -“crediti scaduti da oltre 180 giorni”- il credito insoluto derivante dall'utilizzo dell'importo di € 25.364,00 a fronte di un accordato di € 20.000,00 (doc.
n. 16, fascicolo di parte appellante). A gennaio 2015 il medesimo istituto di credito ha effettuato la segnalazione a sofferenza del credito insoluto per € 28.810,00 (doc. n.
40 fascicolo di parte appellante).
Dalla lettura della relazione tecnica prodotta dagli stessi appellanti a corredo della memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. emerge, peraltro, che la riduzione del valore della produzione risale agli anni precedenti la comunicazione dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine, ossia al 2012-2013 (pag. 2, doc. n. 11, fascicolo di parte appellante). Del tutto erronea è l'attribuzione del notevole calo del valore della produzione dal 2012 al “colpevole comportamento di due Istituti di credito... in
particolare... il secondo Istituto Bancario per errate segnalazioni alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia” (pag. 2), atteso che la segnalazione di è Controparte_1
di epoca successiva, essendo stata effettuata nel 2014.
Ebbene, le circostanze fattuali evidenziate dimostrano che, quando l'istituto di credito appellato ha dato luogo alla segnalazione a sofferenza, la situazione economica di era tutt'altro che solida, presentando già elementi di Parte_1
marcata criticità, come rivela, peraltro, l'impossibilità per la società debitrice di onorare un debito -quello che ha dato luogo alla segnalazione a sofferenza in esame-
di soli € 2.060,59.
19 Gli appellanti giustificano il mancato pagamento facendo riferimento alla lettera trasmessa a -incaricata da Controparte_7 Controparte_1
per la gestione del credito e il suo recupero- con la quale avevano segnalato di aver denunziato più volte “le condizioni applicate e imposte da codesto istituto di credito
(garanzie, tassi ed altri oneri) che hanno prodotto ingiustificati (a ns. dire) costi”
(doc. n. 14, fascicolo di parte appellante).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che al debitore moroso non basta “invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto o
l'usurarietà del tasso soglia, per pretendere di essere risarcito in caso di
segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi. Ma se da un lato
la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze
dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato
a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a
prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma
stabilisca con valutazione ex ante:
-) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del
rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
-) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel
momento in cui quelle ragioni ha accampato.
È infatti evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle
conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la
segnalazione alla Centrale dei Rischi), nè sollevando eccezioni che egli ben sapeva
essere pretestuose, nè sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di
diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili. E va a sè che, sotto quest'ultimo
20 aspetto, può costituire una condotta colposa anche l'aver sollevato in sede
stragiudiziale eccezioni rivelatesi infondate, senza preventivamente avere almeno
acquisito il parere d'un esperto. (…) Resta ancora da aggiungere, per amor di
completezza, che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione
alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie:
sicchè, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all'attore dimostrare sia la propria
buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione; sia la colpa del creditore;
sia
l'esistenza del danno;
sia il nesso di causa tra colpa e danno.” (Cass. civ., sez. III,
9/2/2021, n. 3130).
Ebbene, nel caso in esame, dinanzi alla richiesta di pagamento si è Parte_1
limitata a invocare genericamente l'ingiustizia dei costi prodotti dall'applicazione delle condizioni contrattuali, senza specificare in alcun modo il fondamento della lamentata scorrettezza. Tale giustificazione non può, dunque, ritenersi dal punto di vista oggettivo sorretta da un fumus di fondatezza, né dal punto di vista soggettivo prospettata in buona fede. Così valutata la condotta del debitore ex ante, non può non rilevarsi che anche le eccezioni di nullità coltivate in giudizio si sono rivelate infondate.
Conclusivamente, esistendo i presupposti per l'obbligo di segnalazione a sofferenza del credito insoluto -ossia l'esistenza credito e lo stato di difficoltà economica del debitore- e non essendo stata fornita prova che l'inadempimento sia dipeso da una causa giustificativa, va esclusa l'illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata da Controparte_1
Al rigetto del terzo motivo di impugnazione consegue l'assorbimento del secondo motivo -relativo all'operato del consulente tecnico- e del sesto motivo -vertente sulla
21 dimostrazione del nesso di causalità tra la segnalazione e i danni sofferti, nonché
sulla prova di questi ultimi-.
Il quarto motivo di gravame va, invece, dichiarato inammissibile.
Appare opportuno rammentare che l'art. 342 c.p.c. richiede, a pena di inammissibilità, che l'appello sia motivato e che indichi in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione di primo grado che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Per insegnamento ripetuto della giurisprudenza di legittimità “l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza
appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 13535, 30/5/2018, Rv. 648722); (…)
non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto
sottoposto al riesame d'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice
d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di
parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura,
portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e,
tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino
22 investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è
previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass. civ., sez. II, 19/3/2019, n.
7675; Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso in esame, gli appellanti lamentano, in termini per vero vaghi, l'ingiustizia della segnalazione dei garanti presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia perché
effettuata nonostante la mancata preventiva escussione di e Parte_6
Cont in violazione del principio di buona fede, nonché la gravità della segnalazione stessa per la presenza nel contratto di fideiussione stipulato dagli attori di clausole -
proprie del contratto di garanzia autonoma o a prima richiesta- derogatorie degli artt.
1939, 1945, 1955 e 1957 c.c. introduttive di obblighi ulteriori e più gravosi per i fideiussori e pertanto vessatorie.
Dalle doglianze formulate non si evince alcun confronto con i passaggi argomentativi della pronuncia di primo grado -che peraltro ha già accertato l'illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata nei confronti di Parte_2 Parte_5
e né alcuna espressa richiesta di riforma
[...] Parte_3 Parte_4
della medesima. Impossibile è pertanto cogliere appieno il senso della critica, sicché
resta precluso il vaglio di fondatezza nel merito.
Va dunque trattato il quinto motivo di gravame, con cui gli appellanti reclamano il risarcimento del danno patrimoniale a favore dei garanti.
Anche tale doglianza è infondata. I documenti prodotti dagli appellanti al fine di dimostrare la difficoltà di accesso al credito e di concludere affari riguardano infatti esclusivamente la società. La circostanza che anche i garanti -segnalati a sofferenza-
possano verosimilmente essere incorsi in analoghe difficoltà è stata già valorizzata dal Tribunale che ne ha tenuto conto ai fini del riconoscimento del danno alla
23 reputazione commerciale, sicché, in mancanza di ulteriore prova, è precluso il riconoscimento di un'autonoma posta risarcitoria a titolo di danno patrimoniale.
Neppure l'ultimo motivo di gravame è meritevole di accoglimento.
Gli appellanti si sono limitati a produrre il verbale del primo incontro di mediazione
(doc. n. 27, fascicolo di parte appellante) dal quale si evince unicamente il rinvio a un successivo incontro, l'esito del quale non è, invece, stato in alcun modo documentato.
In mancanza di prova circa i fatti avvenuti in sede di mediazione, la domanda di condanna di al pagamento delle relative spese non può trovare Controparte_1
accoglimento.
In definitiva, dunque, il gravame deve essere rigettato.
In ossequio al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio liquidate in favore di in misura prossima ai medi delle tariffe Controparte_1
approvate con d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 52.001 e
€ 260.000, in € 9.300,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 4.500,00 per la fase decisionale, oltre ancora c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie, devono essere poste, sotto il vincolo della solidarietà, in capo agli appellanti. Si ravvisano, invece, i presupposti per compensare le spese di lite tra gli appellanti e Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con atto di citazione notificato il 18.6.2019 a Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 373 del Controparte_1
9.4.2019;
24 condanna gli appellanti, sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.300,00, Controparte_1
così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
compensa le spese di lite tra gli appellanti e Controparte_3
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il 13 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.
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