Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 11 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12203/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to SUDANO RICCARDO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER Controparte_1
LUIGI , ( - p.e.c. t ) per procura C.F._1 Email_1
generale alle liti nn. 37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino Persona_1
(RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, , presso il proprio Ufficio CP_1
legale distrettuale;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Le parti concludevano come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.12.2024 la ricorrente di cui in epigrafe ha dedotto che in data
CP_ 26.11.2024 l' sede di , le notificava avviso di addebito n. 59620240005234244000, con CP_1
il quale veniva intimato il pagamento di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione commercianti, con riferimento al periodo dal 09/2017 al 12/2023, oltre somme aggiuntive e sanzioni, per la complessiva somma di € 20.100,14, avendo proceduto alla sua iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti, sulla base della qualità di socio della stessa presso la società A&B Immobiliare srl oggi Immobiliare CT srl in liquidazione con sede in via Genova 49 della quale possiede quote nella misura del 20% del capitale sociale.
Ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per infondatezza delle pretese azionate CP_ dall' stante l'insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione alla gestione commercianti,
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Ha dedotto la carenza dei presupposti della disciplina di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.1, comma 203, che sostituendo la Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1.
Ha rilevato che era onere dell' dimostrare di avere correttamente proceduto alla iscrizione Pt_2
d'ufficio alla gestione commercianti, deducendo di non svolgere alcuna attività lavorativa per la
A&B Immobiliare srl oggi Immobiliare CT srl in liquidazione, avendo ella una posizione CP_1
aperta in quanto dipendente della società Navimec srl come risulta dalla comunicazione e Pt_3
dalle buste paga allegate.
Ha concluso chiedendo:
“In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano non dovute;
- per l'effetto, annullare l'avviso di addebito impugnato in quanto illegittimo e, conseguentemente, ordinare lo sgravio degli importi ivi portati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Con memoria del 21 febbraio 2025 si è costituto l' e, preliminarmente eccepita l'incompetenza CP_1
del Tribunale adito per risiedere la ricorrente in Palermo, nel merito ha riferito che il competente reparto amministrativo aveva rappresentato di avere provveduto ad annullare l'avviso di addebito, a seguito di cancellazione della posizione.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Palermo, cui rimettere la causa con gli opportuni provvedimenti. Nel merito, dichiarare cessata la materia del contendere.
Vittoria di spese”.
Disposta la trattazione dell'udienza del 11 marzo 2025 secondo le modalità sostitutive di cui all'art. 127 ter c.p.c.; viste le note autorizzate depositate dalle parti;
la causa è stata introitata per la decisione e viene dunque definita nei termini che seguono.
In disparte la questione afferente la competenza territoriale del Tribunale adito atteso che comunque nella specie si dirime di obblighi contributivi non afferenti il “datore di lavoro”; stante la ragione più liquida, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La soddisfazione della pretesa fatta valere dalla ricorrente determina infatti l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con
2 la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000).
Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che l' ha dato CP_1
atto della avvenuta cancellazione della posizione sottostante l'avviso di addebito in discussione.
E' dunque cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese tuttavia, deve considerarsi, a fronte della reciproca richiesta delle parti di rifusione dei compensi di lite, che il riconoscimento delle giuste ragioni della è avvenuto Pt_1
solo in esito alla ricezione della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Ritiene pertanto il Tribunale di prendere in considerazione, ai fini della decisione sulle spese di lite,
CP_ il comportamento processuale dell' resistente, che pur avendo eccepito la incompetenza per territorio del giudice adito, ha quindi provveduto in autotutela all'annullamento dell'avviso opposto, con la conseguenza che sussistono i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare metà delle spese di lite.
La restante metà deve invece essere posta, in applicazione del principio della soccombenza virtuale,
a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n.
3 55/2014, sì come integrato e modificato dal DM 147/2022, vista la natura puramente in diritto della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ dichiara compensate per metà le spese di lite che per il resto pone a carico dell' e liquida in euro 850,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA, CPA e rimborso C.U. come per legge.
Catania il 14 marzo 2025
Dott.ssa Laura Renda
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