Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 03/02/2026, n. 1613
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per carenza di valida sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento

    Il giudice ha respinto questo motivo, ritenendo che l'atto fosse stato sottoscritto dal funzionario responsabile.

  • Accolto
    Insussistenza del presupposto d'imposta per l'ultimo trimestre 2020

    Il giudice ha accolto questo motivo, ritenendo che non sussistesse il presupposto d'imposta per l'ultimo trimestre 2020, non avendo la ricorrente la disponibilità degli impianti pubblicitari a causa del provvedimento di decadenza.

  • Accolto
    Illegittimità delle tariffe applicate per la restante parte dell'anno

    Il giudice ha accolto questo motivo, ritenendo che la ripresa a tassazione fosse illegittima nella parte in cui applicava le maggiorazioni alle tariffe, le quali erano state dichiarate illegittime da varie pronunce della Corte Costituzionale e della stessa Corte di Giustizia Tributaria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dato l'accoglimento parziale del ricorso su altri motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 03/02/2026, n. 1613
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1613
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo