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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 03/02/2026, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1613/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MA PA, RE
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8159/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10073 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento notificatole in data 29 gennaio 2025 con il quale il Comune di Roma le ha contestato l'omesso/parziale pagamento del canone sulla pubblicità per l'anno 2020 relativo agli impianti pubblicitari risultanti dal database informatico denominato Nuova Banca dati, per l'importo complessivo di circa 20mila euro comprensivo di sanzioni e interessi.
A sostegno del gravame deduce: 1) l'illegittimità dell'atto per carenza di valida sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento;
2) l'insussistenza del presupposto d'imposta in quanto le tariffe sono state dichiarate illegittime;
inoltre, per l'ultimo trimestre 2020 non poteva disporre degli impianti avendo l'amministrazione adottato un provvedimento di decadenza (determina Dirigenziale n. QH/971/2020 del
15/09/2020, Numero Protocollo QH/37520/2020 del 15/09/2020); 3) il difetto di motivazione dell'atto.
Non si è costituito il Comune di Roma.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei sensi di cui si dirà.
Preliminarmente, va respinto il primo motivo di ricorso in quanto il provvedimento è stato sottoscritto dal funzionario responsabile.
Relativamente all'ultimo trimestre del 2020 non sussisteva, come dedotto, il presupposto d'imposta non avendo la ricorrente la disponibilità degli impianti pubblicitari in quanto destinataria di un provvedimento di decadenza adottato dal Comune di Roma (circostanze queste che non risultano smentite dalla difesa del
Comune non costituita in giudizio).
Per la restante parte dell'anno la ripresa a tassazione è illegittima nella parte in cui applica le maggiorazioni alle tariffe che sono state dichiarate illegittime da varie pronunce della Corte Costituzionale e di questa Corte di Giustizia (cfr. sentenza della Corte. Cost. n. 15/2018; invece tra le tante rese dalla Commissione tributaria in materia di rimborsi delle tariffe maggiorate, cfr. C.T.P. n. 12467/2021; cfr. anche la Deliberazione n. 25 del
2021 citata dalla difesa della ricorrente che ha riconosciuto la fondatezza dei numerosi ricorsi per il rimborso e l'illegittimità delle maggiorazioni delle tariffe del C.I.P., direttamente travolte dalla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 15 del 2018); va, peraltro, osservato come parte ricorrente abbia limitato le proprie doglianze alle maggiorazioni delle tariffe e non alla debenza del tributo.
Da quanto precede il Comune di Roma dovrà ricalcolare quanto dovuto dalla ricorrente (anche con riferimento alle sanzioni che dovranno corrispondentemente essere ridotte) tenendo conto del fatto che nulla era da versare con riguardo all'ultimo trimestre del 2020 e, che per la restante parte dell'anno, non andavano applicate le maggiorazioni alle tariffe.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, nei sensi di cui in motivazione
Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari liquidate nella complessiva somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MA PA, RE
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8159/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10073 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento notificatole in data 29 gennaio 2025 con il quale il Comune di Roma le ha contestato l'omesso/parziale pagamento del canone sulla pubblicità per l'anno 2020 relativo agli impianti pubblicitari risultanti dal database informatico denominato Nuova Banca dati, per l'importo complessivo di circa 20mila euro comprensivo di sanzioni e interessi.
A sostegno del gravame deduce: 1) l'illegittimità dell'atto per carenza di valida sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento;
2) l'insussistenza del presupposto d'imposta in quanto le tariffe sono state dichiarate illegittime;
inoltre, per l'ultimo trimestre 2020 non poteva disporre degli impianti avendo l'amministrazione adottato un provvedimento di decadenza (determina Dirigenziale n. QH/971/2020 del
15/09/2020, Numero Protocollo QH/37520/2020 del 15/09/2020); 3) il difetto di motivazione dell'atto.
Non si è costituito il Comune di Roma.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei sensi di cui si dirà.
Preliminarmente, va respinto il primo motivo di ricorso in quanto il provvedimento è stato sottoscritto dal funzionario responsabile.
Relativamente all'ultimo trimestre del 2020 non sussisteva, come dedotto, il presupposto d'imposta non avendo la ricorrente la disponibilità degli impianti pubblicitari in quanto destinataria di un provvedimento di decadenza adottato dal Comune di Roma (circostanze queste che non risultano smentite dalla difesa del
Comune non costituita in giudizio).
Per la restante parte dell'anno la ripresa a tassazione è illegittima nella parte in cui applica le maggiorazioni alle tariffe che sono state dichiarate illegittime da varie pronunce della Corte Costituzionale e di questa Corte di Giustizia (cfr. sentenza della Corte. Cost. n. 15/2018; invece tra le tante rese dalla Commissione tributaria in materia di rimborsi delle tariffe maggiorate, cfr. C.T.P. n. 12467/2021; cfr. anche la Deliberazione n. 25 del
2021 citata dalla difesa della ricorrente che ha riconosciuto la fondatezza dei numerosi ricorsi per il rimborso e l'illegittimità delle maggiorazioni delle tariffe del C.I.P., direttamente travolte dalla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 15 del 2018); va, peraltro, osservato come parte ricorrente abbia limitato le proprie doglianze alle maggiorazioni delle tariffe e non alla debenza del tributo.
Da quanto precede il Comune di Roma dovrà ricalcolare quanto dovuto dalla ricorrente (anche con riferimento alle sanzioni che dovranno corrispondentemente essere ridotte) tenendo conto del fatto che nulla era da versare con riguardo all'ultimo trimestre del 2020 e, che per la restante parte dell'anno, non andavano applicate le maggiorazioni alle tariffe.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, nei sensi di cui in motivazione
Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari liquidate nella complessiva somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.