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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8878 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian ER AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5507 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2025
vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. ER Giuliani, presso il cui studio in Melzo (MI), Piazza Risorgimento n.
4 è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
Controparte 1 (C.F. C.F. 2 residente a [...];
contumace;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni per inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI: come da note allegate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 07.02.2025 e notificato, unitamente al decreto conveniva in giudizio, Parte 1di fissazione della prima udienza, in data 7.05.2025, il sig. dinanzi a questo Tribunale, il dr Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Nel merito, in via principale 1- Accertare la sussistenza del contratto di deposito ex art. 1782 c.c., dichiarare il conseguente inadempimento contrattuale per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Notaio Dott. Controparte 1 alla restituzione dell'intera somma affidata in deposito, pari ad € 181.611,76 oltre interessi dal dovuto al saldo;
2- accogliere la domanda di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. e per l'effetto, condannare il Notaio Dott. CP 1 al pagamento della somma di € 29.184,01 per aver a causa dell'inadempimento del resistente chiesto in prestito dal figlio CP_2 e dalla madre Sig.ra Pt 2 la somma indicata, nonché condannare all'ulteriore risarcimento ex art. 1223 c.c., valutato e quantificato dal giudice in via equitativa;
3- accogliere la domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. e per l'effetto, condannare il Notaio Dott. CP 1 al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., valutati e quantificati dal giudice in via equitativa. In subordine in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande come sopra formulate 1- Accertare la sussistenza del contratto di deposito ex art. 1782 c.c., dichiarare il conseguente inadempimento contrattuale per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Notaio Dott. CP 1 alla restituzione dell'intera somma affidata in deposito, pari a € 181.611,76 oltre interessi dal dovuto al saldo;
2- accogliere la domanda di risarcimento danni ex art. 1223 c.c. e per l'effetto, condannare il Notaio Dott. CP_1 al pagamento della somma di € 29.184,01 per aver a causa dell'inadempimento del resistente chiesto in prestito dal figlio CP_2 e dalla madre Sig.ra Pt_2 la somma indicata o, alternativamente, quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
3- accogliere la domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. e per l'effetto, condannare il Notaio Dott. CP 1 al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., valutati e quantificati dal giudice in via equitativa. In via di ulteriore subordine in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande come sopra formulate, 1- Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto dell'attuale concludente alla restituzione da parte del Notaio Dott. CP 1 dell'intera somma affidata in deposito pari a € 181.611,76 oltre interessi dal dovuto al saldo;
2- Accogliere la domanda di risarcimento del danno ex artt. 1223 e
2059 c.c. e per l'effetto, condannare il Notaio Dott. CP 1 al pagamento della maggior o minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese".
,Il ricorrente, in particolare, deduceva di avere stipulato con il Notaio Dott. Controparte_1 in data
24.11.2014, contratto di deposito fiduciario con durata al 31 dicembre 2015, avente ad oggetto la somma di € 181.611,76 ricevuta dalla sorella LI e proveniente dalla cessione della quota di partecipazione del ricorrente nella società “IMMOBILIARE LA ROSA S.R.L.", somma che il Parte 1 investiva in cinque polizze assicurative preso Controparte_3 che, contestualmente alla stipula del contratto di deposito irregolare, il ricorrente riscattava le polizze suindicate e, tramite due bonifici, l'uno del 16.12.2014 e l'altro del 13.01.2015, trasferiva l'intero
Parte 3 "; che, in data 9.03.2015, il Parte 1importo sul conto corrente intestato allo dopo aver appreso che il notaio dott. CP 1 era stato sospeso con provvedimento cautelare in data
17.11.2014 dalla Commissione Regionale di Disciplina, sporgeva querela presso la Procura della
Repubblica di Monza;
che il Tribunale di Monza, con sentenza n. 859/2015, a seguito di
-
patteggiamento, riconosceva la qualificazione di truffa aggravata nei confronti del resistente;
- che, nonostante la scadenza del termine contrattuale del 31.12.2015, il notaio dott. CP 1 non aveva
mai provveduto alla restituzione della somma depositata;
- che la mancata restituzione della somma di € 181.611,76 causava gravi difficoltà economiche al ricorrente cui faceva fronte grazie ai prestiti effettuati a suo favore di parenti, per un totale di € 29.184,01.
Tanto premesso, il Parte 1 adisce questo Tribunale chiedendo dichiararsi l'inadempimento del resistente al contratto di deposito con condanna del medesimo alla restituzione della somma affidatagli e al risarcimento dei danni conseguenti.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi, all'udienza del 18.11.2025, la causa veniva riservata a sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Nel merito, la domanda avanzata da parte ricorrente risulta fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati.
Parte ricorrente ha allegato in atti il contratto di deposito ex art. 1782 c.c. stipulato con il notaio
Controparte 1 avente ad oggetto il trasferimento di € 181.611,76 da parte del ricorrente sul conto corrente intestato al notaio e finalizzato alla “gestione delle somme per conto e nell'interesse dell'effettivo titolare", con conseguente obbligo in capo all'affidatario, al termine del contratto in data
31.12.2015, di devolverle in conformità a quanto gli sarebbe stato indicato dal beneficiario (v. doc.
1).
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente precisato che il deposito irregolare di una quantità di denaro o di altre cose fungibili determina il trasferimento della proprietà della somma di denaro in capo al depositario, con specifico obbligo di restituzione al depositante della stessa specie e qualità
(cfr. Cass. n. 12007 del 3.05.2024 e Cass. n. 3596 del 8.02.2024).
Occorre evidenziare, poi, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr, fra le tante, Cass. S.U.
2001, n. 13533; Cass. 2002, n. 982, Cass. 2011, n. 15659). Il Parte 1 dunque, ha prodotto il titolo contrattuale, allegando l'inadempimento del resistente, il quale, a fronte delle richieste del ricorrente, non ha provveduto alla restituzione degli importi alla scadenza pattuita. Il CP 1 , restando contumace, non ha provato di avere adempiuto all'obbligo contrattuale o che l'inadempimento allegato da controparte sia derivato da causa a lui non imputabile.
,Accertato, dunque, l'inadempimento contrattuale del CP 1 il resistente va condannato alla restituzione, in favore del ricorrente, della somma di € 181.611,76, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla messa in mora (22.11.2024) al deposito del ricorso (7.02.2025) e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. da tale ultima data al saldo.
Quanto al risarcimento danno richiesto dal ricorrente, ad avviso del Tribunale, va riconosciuto al
Parte 1 il lucro cessante costituito dalla mancata disponibilità dell'importo oggetto di deposito a partire dal 2016, dovendosi ragionevolmente presumere che il Parte 1 al termine del contratto, avrebbe potuto investire la somma in ulteriori polizze assicurative, come già impiegate prima del citato affidamento (v. doc. 4) e, conseguentemente, ottenere un guadagno corrispondente ai rendimenti medi di polizza (tra l'1% e il 3%).
Ciò posto, si ritiene equo riconoscere al Parte 1 l'importo già rivalutato di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento danni.
Non si ritiene di riconoscere al ricorrente ulteriori importi di natura risarcitoria.
In particolare, il ricorrente non ha documentato di avere restituito ai propri parenti le somme oggetto degli asseriti prestiti né vi è prova dei gravi disagi esistenziali patiti in conseguenza della mancata restituzione delle somme corrisposte al resistente.
In base alla soccombenza segue la condanna del resistente alle spese processuali, che vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. n. 55/14 e successivi aggiornamenti, con riduzione degli importi di cui alla nota spese prodotta, non essendosi svolta la fase di trattazione/istruttoria ed essendo le note conclusive mera riproposizione di quanto già dedotto in ricorso.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., della provvisoria esecuzione della presente sentenza.
P.Q.M.
Sezione Settima – in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Il Tribunale di Milano
ER AL, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata da Parte 1 e per l'effetto, condanna CP 1
[...] alla restituzione, in favore del ricorrente, della somma di € 181.611,76, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla messa in mora (22.11.2024) al deposito del ricorso
(7.02.2025) e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. da tale ultima data al saldo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento danni;
2) CONDANNA il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.818,14 (di cui euro 818,14 per spese vive ed euro
7.000,00 per competenze), oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., della provvisoria esecuzione della presente sentenza.
Milano, 19 novembre 2025 Il Giudice
Dr. Gian ER AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian ER AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5507 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2025
vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. ER Giuliani, presso il cui studio in Melzo (MI), Piazza Risorgimento n.
4 è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
Controparte 1 (C.F. C.F. 2 residente a [...];
contumace;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni per inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI: come da note allegate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 07.02.2025 e notificato, unitamente al decreto conveniva in giudizio, Parte 1di fissazione della prima udienza, in data 7.05.2025, il sig. dinanzi a questo Tribunale, il dr Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Nel merito, in via principale 1- Accertare la sussistenza del contratto di deposito ex art. 1782 c.c., dichiarare il conseguente inadempimento contrattuale per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Notaio Dott. Controparte 1 alla restituzione dell'intera somma affidata in deposito, pari ad € 181.611,76 oltre interessi dal dovuto al saldo;
2- accogliere la domanda di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. e per l'effetto, condannare il Notaio Dott. CP 1 al pagamento della somma di € 29.184,01 per aver a causa dell'inadempimento del resistente chiesto in prestito dal figlio CP_2 e dalla madre Sig.ra Pt 2 la somma indicata, nonché condannare all'ulteriore risarcimento ex art. 1223 c.c., valutato e quantificato dal giudice in via equitativa;
3- accogliere la domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. e per l'effetto, condannare il Notaio Dott. CP 1 al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., valutati e quantificati dal giudice in via equitativa. In subordine in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande come sopra formulate 1- Accertare la sussistenza del contratto di deposito ex art. 1782 c.c., dichiarare il conseguente inadempimento contrattuale per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Notaio Dott. CP 1 alla restituzione dell'intera somma affidata in deposito, pari a € 181.611,76 oltre interessi dal dovuto al saldo;
2- accogliere la domanda di risarcimento danni ex art. 1223 c.c. e per l'effetto, condannare il Notaio Dott. CP_1 al pagamento della somma di € 29.184,01 per aver a causa dell'inadempimento del resistente chiesto in prestito dal figlio CP_2 e dalla madre Sig.ra Pt_2 la somma indicata o, alternativamente, quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
3- accogliere la domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. e per l'effetto, condannare il Notaio Dott. CP 1 al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., valutati e quantificati dal giudice in via equitativa. In via di ulteriore subordine in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande come sopra formulate, 1- Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto dell'attuale concludente alla restituzione da parte del Notaio Dott. CP 1 dell'intera somma affidata in deposito pari a € 181.611,76 oltre interessi dal dovuto al saldo;
2- Accogliere la domanda di risarcimento del danno ex artt. 1223 e
2059 c.c. e per l'effetto, condannare il Notaio Dott. CP 1 al pagamento della maggior o minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese".
,Il ricorrente, in particolare, deduceva di avere stipulato con il Notaio Dott. Controparte_1 in data
24.11.2014, contratto di deposito fiduciario con durata al 31 dicembre 2015, avente ad oggetto la somma di € 181.611,76 ricevuta dalla sorella LI e proveniente dalla cessione della quota di partecipazione del ricorrente nella società “IMMOBILIARE LA ROSA S.R.L.", somma che il Parte 1 investiva in cinque polizze assicurative preso Controparte_3 che, contestualmente alla stipula del contratto di deposito irregolare, il ricorrente riscattava le polizze suindicate e, tramite due bonifici, l'uno del 16.12.2014 e l'altro del 13.01.2015, trasferiva l'intero
Parte 3 "; che, in data 9.03.2015, il Parte 1importo sul conto corrente intestato allo dopo aver appreso che il notaio dott. CP 1 era stato sospeso con provvedimento cautelare in data
17.11.2014 dalla Commissione Regionale di Disciplina, sporgeva querela presso la Procura della
Repubblica di Monza;
che il Tribunale di Monza, con sentenza n. 859/2015, a seguito di
-
patteggiamento, riconosceva la qualificazione di truffa aggravata nei confronti del resistente;
- che, nonostante la scadenza del termine contrattuale del 31.12.2015, il notaio dott. CP 1 non aveva
mai provveduto alla restituzione della somma depositata;
- che la mancata restituzione della somma di € 181.611,76 causava gravi difficoltà economiche al ricorrente cui faceva fronte grazie ai prestiti effettuati a suo favore di parenti, per un totale di € 29.184,01.
Tanto premesso, il Parte 1 adisce questo Tribunale chiedendo dichiararsi l'inadempimento del resistente al contratto di deposito con condanna del medesimo alla restituzione della somma affidatagli e al risarcimento dei danni conseguenti.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi, all'udienza del 18.11.2025, la causa veniva riservata a sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Nel merito, la domanda avanzata da parte ricorrente risulta fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati.
Parte ricorrente ha allegato in atti il contratto di deposito ex art. 1782 c.c. stipulato con il notaio
Controparte 1 avente ad oggetto il trasferimento di € 181.611,76 da parte del ricorrente sul conto corrente intestato al notaio e finalizzato alla “gestione delle somme per conto e nell'interesse dell'effettivo titolare", con conseguente obbligo in capo all'affidatario, al termine del contratto in data
31.12.2015, di devolverle in conformità a quanto gli sarebbe stato indicato dal beneficiario (v. doc.
1).
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente precisato che il deposito irregolare di una quantità di denaro o di altre cose fungibili determina il trasferimento della proprietà della somma di denaro in capo al depositario, con specifico obbligo di restituzione al depositante della stessa specie e qualità
(cfr. Cass. n. 12007 del 3.05.2024 e Cass. n. 3596 del 8.02.2024).
Occorre evidenziare, poi, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr, fra le tante, Cass. S.U.
2001, n. 13533; Cass. 2002, n. 982, Cass. 2011, n. 15659). Il Parte 1 dunque, ha prodotto il titolo contrattuale, allegando l'inadempimento del resistente, il quale, a fronte delle richieste del ricorrente, non ha provveduto alla restituzione degli importi alla scadenza pattuita. Il CP 1 , restando contumace, non ha provato di avere adempiuto all'obbligo contrattuale o che l'inadempimento allegato da controparte sia derivato da causa a lui non imputabile.
,Accertato, dunque, l'inadempimento contrattuale del CP 1 il resistente va condannato alla restituzione, in favore del ricorrente, della somma di € 181.611,76, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla messa in mora (22.11.2024) al deposito del ricorso (7.02.2025) e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. da tale ultima data al saldo.
Quanto al risarcimento danno richiesto dal ricorrente, ad avviso del Tribunale, va riconosciuto al
Parte 1 il lucro cessante costituito dalla mancata disponibilità dell'importo oggetto di deposito a partire dal 2016, dovendosi ragionevolmente presumere che il Parte 1 al termine del contratto, avrebbe potuto investire la somma in ulteriori polizze assicurative, come già impiegate prima del citato affidamento (v. doc. 4) e, conseguentemente, ottenere un guadagno corrispondente ai rendimenti medi di polizza (tra l'1% e il 3%).
Ciò posto, si ritiene equo riconoscere al Parte 1 l'importo già rivalutato di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento danni.
Non si ritiene di riconoscere al ricorrente ulteriori importi di natura risarcitoria.
In particolare, il ricorrente non ha documentato di avere restituito ai propri parenti le somme oggetto degli asseriti prestiti né vi è prova dei gravi disagi esistenziali patiti in conseguenza della mancata restituzione delle somme corrisposte al resistente.
In base alla soccombenza segue la condanna del resistente alle spese processuali, che vengono liquidate come da dispositivo ex d.m. n. 55/14 e successivi aggiornamenti, con riduzione degli importi di cui alla nota spese prodotta, non essendosi svolta la fase di trattazione/istruttoria ed essendo le note conclusive mera riproposizione di quanto già dedotto in ricorso.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., della provvisoria esecuzione della presente sentenza.
P.Q.M.
Sezione Settima – in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Il Tribunale di Milano
ER AL, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata da Parte 1 e per l'effetto, condanna CP 1
[...] alla restituzione, in favore del ricorrente, della somma di € 181.611,76, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla messa in mora (22.11.2024) al deposito del ricorso
(7.02.2025) e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. da tale ultima data al saldo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento danni;
2) CONDANNA il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.818,14 (di cui euro 818,14 per spese vive ed euro
7.000,00 per competenze), oltre contributo forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., della provvisoria esecuzione della presente sentenza.
Milano, 19 novembre 2025 Il Giudice
Dr. Gian ER AL