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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 866/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 866/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 26/11/2024 ad ore 9.31 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. DE SANTI FRANCESCO e l' avv. CAPALBO ROSSELLA hanno Parte_1
depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. BOVA ANNALISA e l' avv. FIORINI FABRIZIO hanno Controparte_1
depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in BOLOGNA, Parte_1 C.F._1
GALLERIA DEL TORNO N. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. DE SANTI FRANCESCO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA EMILIA EST N. Controparte_1 P.IVA_1
18 41124 MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. BOVA ANNALISA e dall'Avv. FIORINI
FABRIZIO;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/7/2023, giò dipendente di dal Parte_1 Controparte_1
01.02.2015 al 03.05.2022 presso la sede di Pavullo nel Frignano, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di operatore CAA e tecnico, premettendo di essere stata retribuita esclusivamente per le ore contrattualmente previste, sebbene avvia svolto “numerosissime ore di lavoro straordinario, mai riconosciuto e tantomeno retribuito”, nonché premettendo di non aver percepito il premio, riconosciuto dall'azienda agli addetti all'ufficio di Pavullo, proporzionato al numero di adempimenti di alcune categorie conclusi dall'ufficio, per l'annualità 2021, pari ad 1.606,58 Euro, ha chiesto di: “A)
ACCERTARE le ore di lavoro effettivamente svolte dalla ricorrente dall'assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro e per l'effetto CONDANNARE la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive lorde pari ad Euro 39.358,60 (oltre ad Euro
3.195,10 per TFR) e gli altri istituti obbligatori di legge e di contratto calcolati sulle ore di lavoro
pagina 2 di 8 effettivamente svolte, o comunque le diverse, maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in istruttoria o anche secondo equità, B) ACCERTARE che le somme dovute a titolo di
“incentivi”/premi maturati per l'anno 2021 sono pari a 1.606,58 Euro e per l'effetto CONDANNARE la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive pari ad Euro
1.606,58 e gli altri istituti obbligatori di legge e di contratto;
C) Il tutto maggiorato di interessi legali dal dì del dovuto (anche ai sensi dell'art. 1284 IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale, calcolati al tasso moratorio) e rivalutazione monetaria. D) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituita l' deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Preliminarmente, si evidenzia come parte ricorrente non abbia depositato le note finali ex art. 429
c.p.c., ma poi ne abbia veicolato il contenuto nelle note di trattazione scritta. Si tratta di attività diverse, giacché la disciplina di cui all'art. 127 ter c.p.c. è sostitutiva della sola udienza. Per l'effetto, le deduzioni diverse dalla precisazione delle istanze e conclusioni ovvero dalla replica alle deduzioni avversarie contenute nelle note finali, devono ritenersi inammissibili.
Nel merito, quanto all'orario di lavoro, si rammenti che, nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi (Cass. n. 14468 del 7/11/2000; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013, n. 3046).
Sul punto è del tutto condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale, in base al principio sancito dall'art. 2967 c.c., spetta al lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, configurandosi lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dalla ricorrente. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito – di provare non solo lo pagina 3 di 8 svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte, Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006). Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti perla valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato. Inoltre, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, ove la busta paga consegnata al lavoratore contenga l'indicazione dell'orario di lavoro osservato dal dipendente, a tale dichiarazione non può essere assegnato il valore di prova legale (preclusiva della prova testimoniale) in relazione alla pretesa del dipendente diretta alla remunerazione di lavoro straordinario (cfr. Cass. 21 gennaio 1993, n. 739 e, soprattutto, Cass. 19 novembre 2001, n. 14479), salvo che il lavoratore non abbia in qualche modo riconosciuto esplicitamente ed espressamente di avere osservato soltanto l'orario lavorativo indicato nel prospetto paga.
Giova altresì premettere come risulti pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione. E infatti, secondo la Cassazione, "in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno" (cfr. Cass. n. 5520/2004, cui adde Cass. n. 3228/2008, nonché Cass. n. 6226/2009), cosicché
"risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà no vati va della parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo ... a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo" (cfr. in una fattispecie identica, Cass.
n. 25891/2008;Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19/07/2011, n. 15774).
L'istruttoria condotta non ha consentito di corroborare la prospettazione attorea, non essendo risultato dimostrato lo svolgimento dello straordinario nella misura indicata.
I testi di parte resistente hanno confermato che la osservasse l'orario d'ufficio, che la stessa ha Pt_1
ammesso essere stato pienamente retribuito, mentre i testi di parte ricorrente non hanno offerto precisi pagina 4 di 8 elementi di segno contrario, con eccezione del teste la cui deposizione, tuttavia, non è Tes_1 sufficiente a suffragare lo svolgimento dello straordinario per l'intero periodo.
In primis, per la posizione soggettiva del teste medesimo, socio della ricorrente e intraprendente una causa nei confronti di Confagricoltura per differenze retributive.
Inoltre, testi anno confermato che la ricorrente sovente osservasse una certa Tes_2 Tes_3 flessibilità in entrata, sicché l'attività svolta oltre l'orario consueto di uscita non dimostrerebbe la maturazione dello straordinario.
Per le stesse ragioni, non appaiono decisive le email prodotte, peraltro provenienti dall'indirizzo di
Confagricoltura, in assenza di qualsivoglia deduzione in ordine a una ipotetica codatorialità.
Quanto alla premialità rivendicata, osserva il Giudicante come le allegazioni in fatto evochino, seppur non espressamente richiamata, la fattispecie dell'uso aziendale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. Ed esso, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali (le quali, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda), agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (Cass. s.u. 13 dicembre 2007, n. 26107; Cass. 28 luglio 2009, n. 17481; Cass. 25 marzo 2013, n. 7395).
L'uso aziendale, inoltre, trova la sua origine solo in un comportamento spontaneo dell'imprenditore, che attribuisca a tutti i suoi dipendenti per liberalità un trattamento economico, non previsto né dal contratto individuale né dal contratto collettivo. Non solo occorre l'attribuzione spontanea di tale trattamento ma è necessario altresì che essa sia generalizzata: se riguardasse solo alcuni lavoratori (e non altri) non sorgerebbe un uso aziendale, ma semmai un trattamento di fatto, che potrebbe essere configurato come un mutamento unilaterale delle condizioni contrattuali, e tacitamente accettato dal beneficiario. In tale ipotesi la modifica di dette condizioni entra a far parte del contratto individuale di lavoro dei soggetti beneficiari. Occorre, infine, che il predetto comportamento spontaneo non sia isolato: se un imprenditore effettuasse per una sola volta a tutti i suoi dipendenti una erogazione patrimoniale non prevista dal contratto individuale e da quello collettivo, ciò non sarebbe sufficiente alla nascita del relativo diritto e i lavoratori non potrebbero pretendere la stessa indennità al verificarsi della medesima situazione. Ma se tale erogazione viene ripetuta per un certo periodo di tempo, essa pagina 5 di 8 diviene appunto usuale e quindi entra a far parte della retribuzione, dovuta per il lavoro svolto in quella determinata azienda (Cass. n. 9690/1996).
L'uso aziendale, quindi, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale, in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, e produce effetti anche nei confronti dei lavoratori che entrano a far parte della categoria dopo la formazione dell'uso, restando tuttavia impregiudicata con riferimento a questi ultimi, la facoltà dell'imprenditore di escludere l'applicabilità del trattamento di miglior favore (Cass. n. 18263/2009).
E l'elemento soggettivo va anche calibrato con riguardo al complessivo comportamento datoriale e dell'atteggiamento dell'altra parte, che se non rileva in astratto, nel senso che nessuna indagine va effettuata in ordine alla conoscibilità dell'altra parte circa il vero intento del soggetto erogante, sul punto può invece avere efficacia dirimente la inequivoca, obiettiva e documentata conoscenza del beneficiario quanto alla inesistente volontà datoriale di gratificare i dipendenti, ed anzi della palese manifestazione di un intento contrario (Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 maggio 2024, n. 14286).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha nemmeno allegato a quando risalirebbe tale prassi aziendale, né la sua durata, ovvero i presupposti per la sua erogazione e i parametri necessari per la sua quantificazione.
Peraltro, la resistente ha spontaneamente prodotto il regolamento aziendale, dal quale emergono due ipotesi di incentivi, i cui fatti costitutivi non sono stati né allegati né provati.
pagina 6 di 8 Il ricorso non merita dunque accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in misura di un terzo, in ragione della qualità delle parti e della disponibilità conciliativa manifestata dalla ricorrente (Corte Cost. n. 77/2018), mentre per i restanti due terzi seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00), e si determina in € 4629,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara compensate le spese nella misura di un terzo;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidate in € 3086,00, oltre rimb. Forf. IVA e CPA.
Modena, 26 novembre 2024
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 866/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 26/11/2024 ad ore 9.31 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. DE SANTI FRANCESCO e l' avv. CAPALBO ROSSELLA hanno Parte_1
depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. BOVA ANNALISA e l' avv. FIORINI FABRIZIO hanno Controparte_1
depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in BOLOGNA, Parte_1 C.F._1
GALLERIA DEL TORNO N. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. DE SANTI FRANCESCO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA EMILIA EST N. Controparte_1 P.IVA_1
18 41124 MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. BOVA ANNALISA e dall'Avv. FIORINI
FABRIZIO;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/7/2023, giò dipendente di dal Parte_1 Controparte_1
01.02.2015 al 03.05.2022 presso la sede di Pavullo nel Frignano, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di operatore CAA e tecnico, premettendo di essere stata retribuita esclusivamente per le ore contrattualmente previste, sebbene avvia svolto “numerosissime ore di lavoro straordinario, mai riconosciuto e tantomeno retribuito”, nonché premettendo di non aver percepito il premio, riconosciuto dall'azienda agli addetti all'ufficio di Pavullo, proporzionato al numero di adempimenti di alcune categorie conclusi dall'ufficio, per l'annualità 2021, pari ad 1.606,58 Euro, ha chiesto di: “A)
ACCERTARE le ore di lavoro effettivamente svolte dalla ricorrente dall'assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro e per l'effetto CONDANNARE la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive lorde pari ad Euro 39.358,60 (oltre ad Euro
3.195,10 per TFR) e gli altri istituti obbligatori di legge e di contratto calcolati sulle ore di lavoro
pagina 2 di 8 effettivamente svolte, o comunque le diverse, maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in istruttoria o anche secondo equità, B) ACCERTARE che le somme dovute a titolo di
“incentivi”/premi maturati per l'anno 2021 sono pari a 1.606,58 Euro e per l'effetto CONDANNARE la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive pari ad Euro
1.606,58 e gli altri istituti obbligatori di legge e di contratto;
C) Il tutto maggiorato di interessi legali dal dì del dovuto (anche ai sensi dell'art. 1284 IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale, calcolati al tasso moratorio) e rivalutazione monetaria. D) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituita l' deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Preliminarmente, si evidenzia come parte ricorrente non abbia depositato le note finali ex art. 429
c.p.c., ma poi ne abbia veicolato il contenuto nelle note di trattazione scritta. Si tratta di attività diverse, giacché la disciplina di cui all'art. 127 ter c.p.c. è sostitutiva della sola udienza. Per l'effetto, le deduzioni diverse dalla precisazione delle istanze e conclusioni ovvero dalla replica alle deduzioni avversarie contenute nelle note finali, devono ritenersi inammissibili.
Nel merito, quanto all'orario di lavoro, si rammenti che, nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi (Cass. n. 14468 del 7/11/2000; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013, n. 3046).
Sul punto è del tutto condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale, in base al principio sancito dall'art. 2967 c.c., spetta al lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, configurandosi lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dalla ricorrente. La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito – di provare non solo lo pagina 3 di 8 svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte, Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006). Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti perla valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato. Inoltre, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, ove la busta paga consegnata al lavoratore contenga l'indicazione dell'orario di lavoro osservato dal dipendente, a tale dichiarazione non può essere assegnato il valore di prova legale (preclusiva della prova testimoniale) in relazione alla pretesa del dipendente diretta alla remunerazione di lavoro straordinario (cfr. Cass. 21 gennaio 1993, n. 739 e, soprattutto, Cass. 19 novembre 2001, n. 14479), salvo che il lavoratore non abbia in qualche modo riconosciuto esplicitamente ed espressamente di avere osservato soltanto l'orario lavorativo indicato nel prospetto paga.
Giova altresì premettere come risulti pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione. E infatti, secondo la Cassazione, "in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno" (cfr. Cass. n. 5520/2004, cui adde Cass. n. 3228/2008, nonché Cass. n. 6226/2009), cosicché
"risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà no vati va della parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo ... a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo" (cfr. in una fattispecie identica, Cass.
n. 25891/2008;Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19/07/2011, n. 15774).
L'istruttoria condotta non ha consentito di corroborare la prospettazione attorea, non essendo risultato dimostrato lo svolgimento dello straordinario nella misura indicata.
I testi di parte resistente hanno confermato che la osservasse l'orario d'ufficio, che la stessa ha Pt_1
ammesso essere stato pienamente retribuito, mentre i testi di parte ricorrente non hanno offerto precisi pagina 4 di 8 elementi di segno contrario, con eccezione del teste la cui deposizione, tuttavia, non è Tes_1 sufficiente a suffragare lo svolgimento dello straordinario per l'intero periodo.
In primis, per la posizione soggettiva del teste medesimo, socio della ricorrente e intraprendente una causa nei confronti di Confagricoltura per differenze retributive.
Inoltre, testi anno confermato che la ricorrente sovente osservasse una certa Tes_2 Tes_3 flessibilità in entrata, sicché l'attività svolta oltre l'orario consueto di uscita non dimostrerebbe la maturazione dello straordinario.
Per le stesse ragioni, non appaiono decisive le email prodotte, peraltro provenienti dall'indirizzo di
Confagricoltura, in assenza di qualsivoglia deduzione in ordine a una ipotetica codatorialità.
Quanto alla premialità rivendicata, osserva il Giudicante come le allegazioni in fatto evochino, seppur non espressamente richiamata, la fattispecie dell'uso aziendale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. Ed esso, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali (le quali, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda), agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (Cass. s.u. 13 dicembre 2007, n. 26107; Cass. 28 luglio 2009, n. 17481; Cass. 25 marzo 2013, n. 7395).
L'uso aziendale, inoltre, trova la sua origine solo in un comportamento spontaneo dell'imprenditore, che attribuisca a tutti i suoi dipendenti per liberalità un trattamento economico, non previsto né dal contratto individuale né dal contratto collettivo. Non solo occorre l'attribuzione spontanea di tale trattamento ma è necessario altresì che essa sia generalizzata: se riguardasse solo alcuni lavoratori (e non altri) non sorgerebbe un uso aziendale, ma semmai un trattamento di fatto, che potrebbe essere configurato come un mutamento unilaterale delle condizioni contrattuali, e tacitamente accettato dal beneficiario. In tale ipotesi la modifica di dette condizioni entra a far parte del contratto individuale di lavoro dei soggetti beneficiari. Occorre, infine, che il predetto comportamento spontaneo non sia isolato: se un imprenditore effettuasse per una sola volta a tutti i suoi dipendenti una erogazione patrimoniale non prevista dal contratto individuale e da quello collettivo, ciò non sarebbe sufficiente alla nascita del relativo diritto e i lavoratori non potrebbero pretendere la stessa indennità al verificarsi della medesima situazione. Ma se tale erogazione viene ripetuta per un certo periodo di tempo, essa pagina 5 di 8 diviene appunto usuale e quindi entra a far parte della retribuzione, dovuta per il lavoro svolto in quella determinata azienda (Cass. n. 9690/1996).
L'uso aziendale, quindi, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale, in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, e produce effetti anche nei confronti dei lavoratori che entrano a far parte della categoria dopo la formazione dell'uso, restando tuttavia impregiudicata con riferimento a questi ultimi, la facoltà dell'imprenditore di escludere l'applicabilità del trattamento di miglior favore (Cass. n. 18263/2009).
E l'elemento soggettivo va anche calibrato con riguardo al complessivo comportamento datoriale e dell'atteggiamento dell'altra parte, che se non rileva in astratto, nel senso che nessuna indagine va effettuata in ordine alla conoscibilità dell'altra parte circa il vero intento del soggetto erogante, sul punto può invece avere efficacia dirimente la inequivoca, obiettiva e documentata conoscenza del beneficiario quanto alla inesistente volontà datoriale di gratificare i dipendenti, ed anzi della palese manifestazione di un intento contrario (Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 maggio 2024, n. 14286).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha nemmeno allegato a quando risalirebbe tale prassi aziendale, né la sua durata, ovvero i presupposti per la sua erogazione e i parametri necessari per la sua quantificazione.
Peraltro, la resistente ha spontaneamente prodotto il regolamento aziendale, dal quale emergono due ipotesi di incentivi, i cui fatti costitutivi non sono stati né allegati né provati.
pagina 6 di 8 Il ricorso non merita dunque accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in misura di un terzo, in ragione della qualità delle parti e della disponibilità conciliativa manifestata dalla ricorrente (Corte Cost. n. 77/2018), mentre per i restanti due terzi seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00), e si determina in € 4629,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara compensate le spese nella misura di un terzo;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidate in € 3086,00, oltre rimb. Forf. IVA e CPA.
Modena, 26 novembre 2024
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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