Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e relativi Annessi, adottato a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e relativi Annessi, adottato a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950.