Articolo 1 della Legge 9 marzo 1961, n. 345
Articolo 2
Versione
2 giugno 1961
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, e relativi Annessi, adottato a Lake Success, New York, il 22 novembre 1950.
Entrata in vigore il 2 giugno 1961