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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1843 dell'anno 2024 vertente
TRA
difesa dall'Avv. , Parte_1 Parte_2
ricorrente
E difeso dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.05.2024 la parte ricorrente in epigrafe, premesso che, con comunicazione del 23.11.2023, l' comunicava che per il periodo dal 01.01.2015 al CP_1
28.02.2017 era stato corrisposto un pagamento non spettante sulla pensione categoria
AS numero 04013104 per un importo complessivo di € 5.327,28 e per la seguente motivazione: “E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; dedotta l'illegittimità di tale richiesta, concludeva chiedendo: “1) accertare
e dichiarare illegittima, nulla e di nessun effetto la pretesa dell' di conseguire la CP_1 restituzione della somma di Euro 5.327,28 ovvero della maggiore o minore somma di cui al
1 provvedimento del 23.11.2023; 2) in subordine, accertare e dichiarare sanato e pertanto non dovuto l'indebito di cui alla comunicazione del 29.08.2023 per i motivi esposti in premessa;
3) in ogni caso, condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a non intraprendere alcuna
[...] azione di recupero nei confronti della sig.ra ed a restituire quanto Parte_1 ingiustamente percepito relativamente all'indebito di cui alla comunicazione del 23.11.2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l chiedendo la cessazione della materia del contendere considerato CP_1
che “si è deciso di procedere (…) ad una ricostituzione reddituale sull'assegno sociale con decorrenza arretrati il 01/2015. Dalla ricostituzione odierna è emerso un credito, per lo stesso periodo di riferimento dell'indebito, pari ad € 5327,28, per cui si è proceduto a trattenere questi arretrati e alla compensazione con l'indebito”.
All'udienza del 30.01.2025, la causa veniva rinviata per permettere a parte ricorrente di prendere posizione sulla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, si rileva che in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del
06.03.2025, parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite
“essendo l'indebito di cui alla comunicazione del 23.11.2023 non dovuto ed avendo Ente fatto passare l'annullamento del debito per compensazione con arretrati maturati (dello stesso importo del debito) a seguito di ricostituzione del 04.09.2024.”
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente (cfr. modello TE08 in atti del
04.09.2024) che l'Ente ha provveduto al ricalcolo della pensione per gli anni 2015-
2016-2017 da cui è scaturito un credito di € 5.327,28 che l' ha posto in CP_1 compensazione con l'indebito di pari importo relativo al medesimo periodo.
2 Rilevato che non è oggetto di accertamento la sussistenza o meno del credito addotto a compensazione dell'indebito ma che di fatto l'indebito oggetto di causa è stato azzerato dall' ne consegue, da un lato la cessazione della materia del CP_1 contendere, dall'altro la considerazione che le richieste della parte ricorrente sono comunque state soddisfatte seppur dopo la notifica del ricorso (27.06.2024), di talché si ritiene opportuno compensare le spese di lite per 1/3 ponendo a carico dell' i CP_1
restanti 2/3 liquidati come da dispositivo sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del
2022 per controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese di lite pari a € 1.242,33 in favore di CP_1
parte ricorrente liquidate in complessivi euro 1.863,50, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi, dichiarando compensato il restante 1/3 sull'intero sopra determinato.
Latina, 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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