Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2793/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CROGLIANO VINCENZA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto nonché
con l'avv. PELLE ANTONIO CP_2
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/11/2024 la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320249004926336000 (notificatale in data
5/11/2024) avente come atti presupposti gli avvisi di addebito n.43320160000783028000 e 43320170000963347000, deducendo che tali avvisi di addebito sarebbero stati annullati dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 3/10/2024 in atti e chiedendo la condanna delle controparti per lite temeraria, oltre vittoria di spese di lite.
L' si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi la cessazione della materia CP_1 del contendere (con compensazione delle spese di lite), deducendo e provando di aver provveduto all'annullamento d'ufficio degli avvisi di addebito per cui è causa.
Conclusioni dell come da memoria difensiva in atti. CP_2
1
è associata alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere (chiedendo la condanna delle controparti alle spese di lite).
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass., n.2567/2007). “È insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice […], potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass., n.16150/2010). Dagli atti di causa emerge infatti che l' , dopo il deposito del ricorso CP_3 giudiziale, ha riconosciuto la fondatezza delle pretese della parte ricorrente provvedendo in data 10/1/2025 all'annullamento ufficioso degli avvisi di addebito per cui è causa, con la conseguenza che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (che è stata chiesta da tutte le parti del presente giudizio), essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente.
Deve infine essere rigettata la domanda di condanna delle parti resistenti per lite temeraria genericamente formulata nelle conclusioni del ricorso, atteso che la parte ricorrente non ha dimostrato di aver subito uno specifico danno per effetto dell'instaurazione del presente giudizio.
Le spese di lite sono compensate per un terzo (in ragione del rigetto della domanda di condanna per lite temeraria e del contegno processuale ed extraprocessuale dell' , che ha provveduto d'ufficio all'annullamento degli avvisi di addebito CP_1 oggetto del presente giudizio) e per il resto seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Rigetta la domanda di condanna delle parti resistenti per lite temeraria.
2 Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' e l in solido tra CP_1 CP_2 loro, al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e
CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 11/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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