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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/04/2024, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 865/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 865/2023
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 aprile 2024, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per , l'avv. VALENTINA VOLPE Parte_1
Per l'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Per , l'avv. STEFANO DE ROSA Controparte_2
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.00, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 865/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Parte_1
VOLPE
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ebbe a ricevere in data 21 Parte_1
agosto 2023 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 062 2023
90042174 27 000 dd. 7 luglio 2023, contenente diverse cartelle esat- toriali a fronte di debiti sia di natura fiscale, sia, per quanto di in- teresse del presente giudizio, di natura previdenziale. Avverso a detto atto, la proponeva opposizione con Pt_1
ricorso dd. 5 settembre 2023, depositato in pari data, con il quale chiedeva in via graduata che fosse accertata in via principale
“l'omessa e/o invalida notifica dell'avviso di addebito indicato in epigrafe
e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto impugnato” ed in via subordinata ”l'intervenuta estinzione dei crediti di cui all'avviso di ad- debito opposto, ivi comprese le sanzioni e gli interessi applicati, accer- tandone e dichiarandone, la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.
3, commi IX e X legge n. 335/95, e/o la decadenza” in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e onorari del giudizio.
Si costituivano ritualmente in causa i resistenti ed CP_1
chiedendo la reiezione Controparte_2
dell'impugnazione proposta, formulando in primis eccezione di inammissibilità del ricorso.
Alla luce delle deduzioni e conclusioni delle parti, la deci- sione, quindi, non può che basarsi sulla documentazione versata agli atti.
Il perimetro decisionale va individuato nella domanda di di- chiarare la nullità dell'avviso di addebito oggetto di pretesa pre- videnziale per gli eccepiti vizi di notifica e successiva prescrizione del relativo diritto.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente
[...]
. Controparte_3
Detta eccezione si basa sul nuovo assetto normativo che il legislatore ha voluto introdurre in materia di impugnazioni di at- ti, ruolo esattoriale e/o cartella di pagamento prescindendo dalla loro attivazione in sede esecutiva, con l'intento di limitare ricorsi finalizzati unicamente a detta declaratoria e senza che la decisione potesse spiegare effetti utili e concreti per il ricorrente.
Detta nuova disposizione (decreto legge 21 ottobre 2021 n.
146 convertito con legge 17 dicembre 2021 n. 215) stabilisce che
“l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impu- gnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la parteci- pazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al de- creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di som- me allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un bene- ficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Non vi è dubbio che l'impugnazione proposta, ancorché ba- sandosi quale presupposto sulla notifica dell'intimazione di pa- gamento, sia finalizzata unicamente a far acclarare la nullità della notifica dell'avviso di addebito emesso dall' la ricorrente CP_1
non ha, però, fornito la prova, per la verità neppure paventata, della sussistenza di almeno uno dei requisiti che consentono, in deroga a quanto sopra, l'impugnazione dell'avviso di addebito.
Nessuna azione esecutiva è stata avviata o preannunciata nelle forme di legge, non essendo l'intimazione notificata un titolo esecutivo azionabile, ma un semplice invito al debitore.
In conclusione, il ricorso di deve essere Parte_1
dichiarato inammissibile.
Per quanto attiene le spese del giudizio, si ritiene equo di- sporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_2
[...]
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 11 aprile 2024
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 865/2023
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 aprile 2024, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per , l'avv. VALENTINA VOLPE Parte_1
Per l'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Per , l'avv. STEFANO DE ROSA Controparte_2
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 17.00, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 865/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VALENTINA Parte_1
VOLPE
Parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. ILARIA RAFFANTI CP_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ebbe a ricevere in data 21 Parte_1
agosto 2023 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 062 2023
90042174 27 000 dd. 7 luglio 2023, contenente diverse cartelle esat- toriali a fronte di debiti sia di natura fiscale, sia, per quanto di in- teresse del presente giudizio, di natura previdenziale. Avverso a detto atto, la proponeva opposizione con Pt_1
ricorso dd. 5 settembre 2023, depositato in pari data, con il quale chiedeva in via graduata che fosse accertata in via principale
“l'omessa e/o invalida notifica dell'avviso di addebito indicato in epigrafe
e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto impugnato” ed in via subordinata ”l'intervenuta estinzione dei crediti di cui all'avviso di ad- debito opposto, ivi comprese le sanzioni e gli interessi applicati, accer- tandone e dichiarandone, la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.
3, commi IX e X legge n. 335/95, e/o la decadenza” in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e onorari del giudizio.
Si costituivano ritualmente in causa i resistenti ed CP_1
chiedendo la reiezione Controparte_2
dell'impugnazione proposta, formulando in primis eccezione di inammissibilità del ricorso.
Alla luce delle deduzioni e conclusioni delle parti, la deci- sione, quindi, non può che basarsi sulla documentazione versata agli atti.
Il perimetro decisionale va individuato nella domanda di di- chiarare la nullità dell'avviso di addebito oggetto di pretesa pre- videnziale per gli eccepiti vizi di notifica e successiva prescrizione del relativo diritto.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente
[...]
. Controparte_3
Detta eccezione si basa sul nuovo assetto normativo che il legislatore ha voluto introdurre in materia di impugnazioni di at- ti, ruolo esattoriale e/o cartella di pagamento prescindendo dalla loro attivazione in sede esecutiva, con l'intento di limitare ricorsi finalizzati unicamente a detta declaratoria e senza che la decisione potesse spiegare effetti utili e concreti per il ricorrente.
Detta nuova disposizione (decreto legge 21 ottobre 2021 n.
146 convertito con legge 17 dicembre 2021 n. 215) stabilisce che
“l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impu- gnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la parteci- pazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al de- creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di som- me allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un bene- ficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Non vi è dubbio che l'impugnazione proposta, ancorché ba- sandosi quale presupposto sulla notifica dell'intimazione di pa- gamento, sia finalizzata unicamente a far acclarare la nullità della notifica dell'avviso di addebito emesso dall' la ricorrente CP_1
non ha, però, fornito la prova, per la verità neppure paventata, della sussistenza di almeno uno dei requisiti che consentono, in deroga a quanto sopra, l'impugnazione dell'avviso di addebito.
Nessuna azione esecutiva è stata avviata o preannunciata nelle forme di legge, non essendo l'intimazione notificata un titolo esecutivo azionabile, ma un semplice invito al debitore.
In conclusione, il ricorso di deve essere Parte_1
dichiarato inammissibile.
Per quanto attiene le spese del giudizio, si ritiene equo di- sporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_2
[...]
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429-281-sexies c.p.c., pubblicata median- te lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Lucca, 11 aprile 2024
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli