Sentenza 23 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00246/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2025, proposto da
ES DA, rappresentato e difeso dall'avvocato ES DA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) Abruzzo, non costituita in giudizio;;
nei confronti
Kona S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego sull’istanza di accesso ambientale del 25 gennaio 2025, con accertamento del relativo diritto e condanna dell’Amministrazione al rilascio della corrispondente documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. ES DA, residente in [...] Montesilvano, in data 25 gennaio 2025 presentava istanza di accesso ambientale all’ARTA Abruzzo, avente ad oggetto segnalazioni, esposti, rilievi fonometrici, pareri autorizzativi per attività di discoteca all’aperto, sopralluoghi del 2023 e del 2024, nei confronti della discoteca Hawaii sita in ES in viale della Riviera 154.
2. Non ricevendo risposta, l’interessato presentava ricorso, ex art.116 c.p.a., volto all’annullamento del silenzio-diniego formatosi sulla propria domanda, deducendo la violazione degli artt.1, 2, 5 del D.Lgs. n.195 del 2005, della Direttiva 2003/4/CE, del Regolamento 1367/2006/CE, dell’art.6 CEDU.
Il ricorrente in particolare faceva presente che l’accesso ambientale viene garantito al cittadino senza bisogno di motivare la relativa richiesta; che in ogni caso il diniego dell’Amministrazione sulla predetta istanza deve riportare le ragioni a supporto dello stesso.
3. L’Agenzia Regionale per La Protezione dell'Ambiente dell'Abruzzo (ARTA), pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 23 maggio 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Non risultando allo stato il riscontro dell’Amministrazione, peraltro non costituita, il ricorso va accolto nei termini di seguito esposti.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che l’ARTA Abruzzo, ove non abbia già provveduto, deve fornire riscontro alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente, in modo espresso e motivato, sulla base del combinato disposto degli artt.1, 2, 5 del D.Lgs. n.195 del 2005, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o comunicazione della presente pronuncia.
Giova precisare sul punto che la documentazione può essere fornita all’istante nei limiti in cui la stessa contenga informazioni ambientali, e deve essere debitamente anonimizzata laddove provenga da soggetti privati, nel rispetto degli altri limiti di legge (es. previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria procedente in caso di indagini penali).
In sostanza il presente accoglimento riguarda solo l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi in modo espresso.
5. Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO