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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1640 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Federico;
C.F._2
Appellanti
e
(o C.F.: ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo
Sarnelli;
Appellata nonché
(C.F. ), in persona della sua procuratrice, Controparte_3 P.IVA_2 intervenuta volontariamente, ex art. 111 comma 3 c.p.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Puglisi;
Intervenuta
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1341/2020, emessa dal Tribunale di
Benevento, II Sezione civile, in data 1.1.2020 ed in pari data pubblicata, non notificata, a definizione del giudizio avente R.G. n. 2643/2018.
pagina 1 di 20 Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante e dalla difesa della in data Controparte_3
3.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 24.5.2018, la Parte_3
( , quale mandataria della
[...] Parte_4 Controparte_1
( , in persona dei suoi procuratori p.t., conveniva in
[...] CP_2 giudizio e , innanzi al Tribunale di Benevento, nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di parti di un contratto di vitalizio oneroso, stipulato in data 10.11.2016, con atto per Notaio (Repertorio n. 5850), trascritto in Benevento in Persona_1 data 11.11.2016, al n. 8971 del Registro Particolare ed al n. 11049 del Registro
Generale, avente ad oggetto il trasferimento di un immobile sito in Castelvenere
(BN), alla via Tre Senete ed identificato catastalmente al Foglio 12, p.lla 464/3.
Più precisamente, l'attrice deduceva di essere creditrice nei confronti del convenuto della somma complessiva di euro 50.508,84, per il contratto di Parte_1 prestito personale n. 931547 – sottoscritto per un importo netto pari ad euro
52.000,00, da restituirsi in 120 rate – rimasto inadempiuto. La attrice in CP_1 primo grado, intraprendeva allora una procedura monitoria innanzi al Tribunale di
Benevento (R.G. n. 3132/2016) al fine di chiedere ed ottenere l'emissione, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la complessiva somma di euro 50.508,84, oltre interessi di mora. All'esito della suddetta procedura, il Giudice, nella persona del Dott. Aldo De Luca, con provvedimento n. 1071/2016 del 11.08/29.08.2016, ingiungeva a il Parte_1 pagamento delle somme di cui sopra. Con atto di citazione notificato alla Banca in data 21.11.2016, impugnava il predetto decreto ingiuntivo innanzi al Parte_1
Tribunale di Benevento, instaurando il giudizio di opposizione recante R.G. n.
5063/2016, poi conclusosi favorevolmente per la banca, giusta sentenza n.
1256/2021.
La banca, dunque, in data 6.11.2017, notificava al debitore atto di precetto intimando allo stesso il pagamento delle somme spettanti alla banca. A fronte del perpetuarsi dell'inadempimento del la Banca, intraprendeva procedura Pt_1
pagina 2 di 20 esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà dell'esecutato, salvo avvedersi del fatto che quel cespite aveva già costituito oggetto della cessione da parte del alla di lei moglie, , in cambio di cure e Pt_1 Parte_2 assistenza vita sua natural durante, con il sopra indicato atto a firma del notaio del 10.11.2016. Persona_1
L'attrice in primo grado assumeva che il detto atto di trasferimento immobiliare aveva recato grave pregiudizio all'integrità della garanzia patrimoniale di essa creditrice, in quanto idoneo a compromettere il proprio diritto ad ottenere la realizzazione del suddetto credito che, a suo dire, era rimasto sfornito di garanzia patrimoniale. Sussistendo, nel caso di specie, i presupposti necessari per l'esperimento dell'intentata azione di revocazione ex art. 2901 c.c., invocava l'accoglimento delle conclusioni formulate in citazione.
Si costituiva ritualmente , odierno appellante, il quale, nel contestare Parte_1 integralmente tutto quanto esposto nell'assunto attoreo, asseritamente infondato in fatto ed in diritto, eccepiva l'inesistenza e, comunque, la litigiosità del credito vantato dall'attrice, nonché l'insussistenza dei presupposti dell'esperita azione revocatoria. In particolare, il convenuto eccepiva: a) la pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1071/2016, da lui introdotto per la verifica della legittimità della suddetta ingiunzione e l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno del credito medesimo;
b) l'assoluta incertezza e mancanza di prova in ordine alla legittimazione processuale di parte attrice, vista la mancanza di qualsivoglia documento attestante sia la qualità di mandataria della in CP_2 capo alla Banca attrice, sia quella di legali rappresentanti della da Parte_4 parte dei sottoscrittori del mandato quali;
c) la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per insufficiente e non compiuta determinazione della cosa oggetto della domanda, nonché per lacunosa e manifestamente generica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto fondanti la domanda;
d) l'inammissibilità ed improponibilità e, comunque, la sua infondatezza. Concludeva, pertanto, in via preliminare, per l'accertamento e la declaratoria del difetto di legittimazione processuale della stessa. In ogni caso, per il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
pagina 3 di 20 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva, altresì, , moglie Parte_2 del e beneficiaria del trasferimento patrimoniale avente ad oggetto il Pt_1 cespite per cui è causa, la quale, nell'impugnare estensivamente la domanda attorea, eccepiva, del pari, la genericità e contraddittorietà dell'atto introduttivo del giudizio, concludendo, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese del giudizio e con attribuzione.
Con ordinanza resa in data 3.10.2019, ritenuta la causa matura per la decisione, il
G.I. la rinviava per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 1.10.2020, all'esito della quale, con la sentenza n. 1341/2020, qui gravata, così statuiva: “1) Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda principale, e, per l'effetto; 2) Dichiara l'inefficacia, nei confronti nei confronti dell'attrice del contratto di mantenimento vitalizio oneroso del 10.11.2016 per notar
[...]
(rep n. 5850 racc. n. 4543); 3) Ordina al Conservatore dei pubblici Per_1 registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità; 4) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare, in favore di le spese di lite relative a tale rapporto Parte_5 processuale, che si liquidano in complessivi Euro 4.404,83 (di cui Euro 777,83 per esborsi ed Euro 3.627,00 per compensi), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge”.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di appello notificato in data 1.4.2021, e Parte_6 Parte_2 hanno proposto gravame avverso la menzionata sentenza n. 1341/2020, emessa dal
Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in data 1.1.2020, articolando all'uopo i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno preliminarmente lamentato la radicale invalidità della sentenza impugnata, in quanto inutilmente resa a seguito di cessazione della originaria società attrice avvenuta in data 1.1.2019 e Parte_4 mai dichiarata. Detto altrimenti, la sentenza in esame risulterebbe inutiliter data, giacché la detta società creditrice, pur avendo conseguito per effetto della sentenza impugnata la declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale per cui è causa, non potrebbe comunque intraprendere la necessaria azione esecutiva per il soddisfacimento di un credito ormai estinto. Di conseguenza,
pagina 4 di 20 continua l'impugnante, “non scaturendo dall'esercizio della suddetta azione alcuna concreta utilità per l'originaria attrice, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto correttamente rigettare la domanda, per il sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attrice”. Non solo, ma nel giudizio di primo grado, non sarebbe neppure stata fornita prova dell'asserita titolarità, da parte della società attrice della Parte_4 sua qualità di mandataria della né di quella, da parte dei sottoscrittori CP_2 della procura alle liti, di procuratori e legali rappresentanti della né, Parte_4 infine della sussistenza delle medesime posizioni e dei relativi poteri al momento della proposizione dell'azione de qua. Da qui, “il difetto di legittimazione processuale, fin dall'atto introduttivo del giudizio, della società attrice”, il cui accertamento, peraltro, “riguardando un presupposto attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio, secondo pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo”. Pertanto, secondo parte appellante, l'estinzione della società attrice ha determinato l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità dell'intero giudizio che ne è seguito, conclusosi con la sentenza impugnata: “Nel caso in esame, ci si trova a scontrarsi con un lampante difetto dello ius postulandi, giacché, essendo stato conferito mandato all'avv. Domenico Gareri dai dott.ri
[...]
e presunti procuratori speciali della società attrice (il Persona_2 Persona_3 dato neppure risulta dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio né da alcun documento depositato nel corso del processo), l'intervenuta estinzione della società rappresentata ha, comunque, determinato l'estinzione dell'organo titolare del potere rappresentativo, travolgendo, altresì, la procura da questi conferita al suddetto difensore, con la conseguente necessità del conferimento di una nuova procura allo stesso o ad altro difensore da parte del rappresentante legale della società incorporante”.
Con il secondo motivo di gravame, e sempre in via preliminare, parte appellante ha lamentato la pretesa erroneità della sentenza resa in prime cure nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di nullità del libello introduttivo del giudizio, sollevata dai convenuti, ex art. 164, comma 4, c.p.c., date, a loro dire “l'assoluta incertezza del petitum e la lacunosa e generica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”. In pratica, l'attore nell'atto introduttivo avrebbe pagina 5 di 20 fatto riferimento sia all'azione di simulazione, che a quella revocatoria, “riferendosi indifferentemente, ora all'una, ora all'altra fattispecie, sia nella parte espositiva che nelle conclusioni dell'atto, senza nemmeno precisare quale tipo di simulazione
(assoluta o relativa) ritenesse essersi concretata nella specie né quale fosse la domanda principale e quale la subordinata”, con conseguente impossibilità da parte dei convenuti, odierni appellanti, d'individuare agevolmente quanto l'attore richiedesse e le ragioni poste a base della sua richiesta, con forte compromissione del loro diritto di approntare idonee e puntuali difese. Da cui, l'invocata declaratoria di nullità e la riforma della sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo di gravame, entrando nel merito della sentenza impugnata, gli appellanti hanno lamentato la mancanza nella fattispecie in esame dei presupposti, di cui all'art. 2901 c.c., ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, avendo il primo giudice, sulla base di semplici presunzioni, sostenuto che il contestato contratto di vitalizio oneroso fosse di per sé idoneo ad incidere in maniera pregiudizievole sulla garanzia generale spettante al creditore. In pratica, “l'onere probatorio gravante sulla attrice è stato dato per assolto sulla base di una presunzione sganciata dall'obiettivo ed indispensabile dato inerente il valore immobiliare, in quanto fondata sull'atto di disposizione in sé e per sé considerato, ossia su un fatto solo astrattamente pregiudizievole, ma che in concreto non pregiudicava in alcun modo le ragioni del presunto creditore”. Del pari, difetterebbe, a detta degli appellanti, l'elemento soggettivo della scientia damni parimenti richiesto ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., laddove, “nessuna indagine sulla condotta dei convenuti è stata effettuata né i sopra evidenziati elementi di fatto sono stati esaminati dal Giudice di primo grado, il cui apprezzamento risulta, pertanto, sindacabile in questa sede”.
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, infine, gli appellanti hanno impugnato la parte della sentenza nella quale sono state regolamentate le spese del giudizio, in quanto, “il Giudice avrebbe dovuto tener conto delle peculiarità del caso, del comportamento processuale delle parti, di quanto allegato e dedotto, delle delicate questioni di diritto sottese, sussistendo tutt'al più i motivi per una giusta ed integrale compensazione”.
pagina 6 di 20 Tutto quanto fin qui dedotto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio esplicitati nel presente atto;
2) in via preliminare, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della sentenza impugnata – per tutte le causali esposte e deducibili, e, conseguentemente, ai sensi del primo comma dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice;
3) sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra dedotti e con tutte le conseguenze di legge e di giustizia;
4) nel merito, riformare completamente la sentenza impugnata, accertando e dichiarando la carenza di legittimazione sostanziale e processuale dell'attrice, il suo difetto di titolarità del credito posto a base dell'azione e la validità ed efficacia dell'atto di vitalizio oneroso per cui è causa;
5) in ogni caso, condannare parte appellata alla refusione, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore, antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.7.2021, si è costituita in giudizio la che opponendosi radicalmente agli Controparte_1 assunti del deducente, ha chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, rigettarsi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per non essere la stessa “suffragata da gravi e fondati motivi e non essendo, l'odierno appello, manifestamente fondato”. Nel merito, poi, ha chiesto rigettare tutte le richieste, eccezioni e deduzioni formulate dagli appellanti, perché tutte asseritamente “pretestuose, nulle, inammissibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto”; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con un comparsa di intervento volontario ex art. 111 comma 3 c.p.c., si è poi ritualmente costituita la in qualità di cessionaria del credito Controparte_3
Contr originariamente vantato dalla poi ceduto alla , credito del quale la CP_4 stessa assume essere divenuta titolare esclusiva nelle more del processo, chiedendo l'estromissione della dal presente giudizio, per intervenuta carenza di CP_2 legittimazione attiva.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., depositate dalla difesa di parte appellante e dalla difesa della in data 3.3.2025, le Controparte_3
pagina 7 di 20 parti, rifacendosi agli scritti difensivi già depositati, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza datata al 10.3.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data 11.3.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini ridotti (40+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
1.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha preliminarmente lamentato la radicale invalidità della sentenza qui gravata, in quanto “inutilmente resa a seguito di cessazione della originaria società attrice avvenuta in data 1.1.2019 e Parte_4 mai dichiarata”. Con atto a firma del Notaio , datato al 17.12.2018 Persona_4
(Rep. 989, Racc. 481), veniva di fatto sancita la fusione per incorporazione della nella con efficacia a far data dal 1.1.2019, laddove l'atto Parte_4 CP_2 introduttivo del giudizio di prime cure era stato notificato in data 22.5.2018, con prima udienza fissata per il giorno 8.10.2018. Ebbene, come noto, la fusione è un'operazione societaria straordinaria disciplinata dagli articoli 2501 e ss. c.c..
Prima della riforma societaria (cfr. D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), stante la natura estintiva della fusione, la giurisprudenza pressoché unanime qualificava l'atto di citazione e l'atto di appello notificati alla società incorporata come affetti da nullità e l'impugnazione proposta dalla società incorporata, estinta in ragione della fusione, come inammissibile, in quanto proveniente da un soggetto inesistente. Con la riforma del diritto societario, invece, la natura estintiva della fusione ha ceduto il passo ad una concezione modificativo-evolutiva, dalla quale è scaturito il radicale ripensamento dei risvolti processuali derivanti dalla medesima operazione societaria di natura straordinaria. In particolare, con la sentenza 30 luglio 2021, n. 21970, le
Sezioni Unite sono tornate sul tema degli effetti processuali della fusione, affermando il principio secondo cui “la fusione per incorporazione estingue la società incorporata”, non potendosi conseguentemente ritenere validamente iniziato il processo da o contro una società incorporata. La fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, infatti, comporta un fenomeno di concentrazione sia economica, sia giuridica. La conseguenza di tale concentrazione è che tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di pagina 8 di 20 cui era titolare la società incorporata o fusa dovranno essere imputati ad un diverso soggetto giuridico, ossia la società incorporante o la società risultante dalla fusione.
Più nello specifico la Suprema Corte così diffusamente argomentava a proposito: “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”. Sotto il profilo squisitamente processuale, poi, che è quello che qui direttamente rileva, le Sezioni Unite osservavano che “(…) la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata”. Fermo quanto fin qui riportato, e per quello che qui specificatamente rileva, le Sezioni Unite hanno proseguito nella loro disamina osservando come, in virtù della lettera dell'art. 2504 bis c.c., la fusione, quale circostanza sopravvenuta nel corso di un processo, non costituisca comunque evento idoneo a cagionarne l'interruzione del processo. “Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa, sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto”.
In conclusione, dunque, alla luce di tali univoci ed ormai consolidati orientamenti, appare pacifico il principio per cui la società incorporata deve ritenersi impossibilitata ad intraprendere un nuovo giudizio che, nel caso in cui venga comunque da essa iniziato, potrà essere proseguito dall'incorporate tramite apposito atto di intervento ex art. 105 c.p.c., con sostituzione di quest'ultima all'incorporata nell'azione giudiziale. Qualora, invece, la fusione per incorporazione avvenga durante il corso del giudizio, come nel caso de quo, questa non comporta l'interruzione del processo di cui la società incorporata era parte, atteso che dovrà
pagina 9 di 20 considerarsi automaticamente parte processuale la società incorporante per effetto della automatica prosecuzione dei rapporti prevista espressamente dall'art. 2504 bis
c.c. Dunque, correttamente il Giudice in prime cure non ha dichiarato l'interruzione del giudizio, facendo sì che anzi il giudizio proseguisse entrando nel merito delle domande attoree con declaratoria di illegittimità dell'atto di disposizione patrimoniale (contratto di assistenza vitalizia a tiolo oneroso) del cespite di proprietà dell'odierno appellante, perché ritenuto compiuto in damnibus creditoris, così ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. La CP_2
infatti, originaria titolare del credito non onorato dal conservava, a
[...] Pt_1 fronte della vicenda estintiva che aveva interessato la (estinta per Parte_4 incorporazione nella , intatto il suo interesse così come la sua CP_2 legittimazione ad causam, in vista del legittimo soddisfacimento di un credito, non onorato né prescritto.
1.b. Restando ancora nell'orbita delle eccezioni articolanti il primo motivo di gravame, va poi aggiunto quanto segue. L'appellante, nella medesima doglianza, ha lamentato a seguire la mancata applicazione della disciplina generale di cui all'art. 1722 c.c., secondo la quale la morte del mandante estingue il mandato, con la conseguenza che l'estinzione della società attrice (la estinta per Parte_4 incorporazione nella , avrebbe determinato l'estinzione del mandato CP_2 conferito originariamente dai rispettivi procuratori al difensore e, conseguentemente, la caducazione dell'intero giudizio per mancanza di un contraddittorio integro, giudizio poi conclusosi con la sentenza oggi impugnata, essendo cioè “venuto meno,
a seguito dell'estinzione della società attrice, il potere di rappresentanza sostanziale e processuale dei presunti legali rappresentanti della stessa e, conseguentemente, il mandato da questi conferito al difensore, avv. Domenico Gareri”.
Orbene, anche su questo punto, occorre prendere le mosse dalla sentenza a Sezioni
Unite n. 15295/2014, con la quale la Suprema Corte aveva avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: “L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'articolo 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a
pagina 10 di 20 rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione”. Il caso esaminato dalle Sezioni Unite nasceva da un ricorso per cassazione da parte del difensore della società, cancellata dal registro delle imprese prima del deposito dell'atto di ricorso. La controparte aveva eccepito l'inammissibilità dell'esperita impugnazione, argomentando che, a seguito della cancellazione, la società fosse risultata priva tanto della capacità giuridica, quanto di quella processuale. La Corte, nel trattare la vertenza, si era invero venuta a trovare di fronte a due esigenze contrapposte: da un lato, il rigore formale richiesto dal sistema processuale;
dall'altro, la necessità di salvaguardare il diritto di difesa e la stabilità del processo. Finalmente, con una successiva sentenza, pronunciata ancora a Sezioni unite, la n. 29812 del 19.11.2024, la Suprema Corte ha definitivamente superato ogni empasse chiarendo che il mandato difensivo conferito prima della cancellazione di una società non si estingue automaticamente con l'evento estintivo. Al contrario, esso conserva inalterata la sua efficacia residua, in applicazione del principio di ultrattività, per evitare che si determinino vuoti di tutela e così garantire la continuità del processo. Tuttavia, l'ultrattività non può essere invocata senza limiti, soprattutto nei casi in cui l'evento interruttivo sia conoscibile tramite pubblicità legale, come avviene con la cancellazione societaria.
Per bilanciare, infatti, le esigenze contrapposte di certezza giuridica e stabilità del processo, i giudici hanno subordinato la ultrattività del mandato a due condizioni: 1) la mancata notificazione o dichiarazione dell'evento interruttivo alla controparte;
2) la valida costituzione dei successori della società cancellata, la cui necessità deriva dal già menzionato art. 2495 c.c., che trasferisce ai successori i rapporti giuridici attivi e passivi, sostanziali e processuali, residui della società estinta. Ebbene, non si può non confermare in questa sede come entrambe le condizioni si siano verificate nel caso de quo, non essendo intervenuta nel giudizio di prime cure alcuna rituale comunicazione relativa al contestato evento interruttivo e permanendo in capo alla originaria mandante nonché titolare del credito rimasto insoddisfatto, CP_2 alla luce di quando acclarato al punto 1.a., la piena legittimazione processuale in pagina 11 di 20 forza della quale, come chiarito, il giudizio poteva proseguire senza interruzione.
Dunque, non residuano spazi per avallare la fondatezza di quanto l'appellato ha eccepito in merito al preteso permanere in giudizio da parte del legale dell'attore in prime cure in assenza di un mandato valido ed efficace, asseritamente venuto meno a seguito della vicenda estintiva relativa alla società attrice e che, invece, in forza del principio di ultrattività appena menzionato, è permasto intatto nella sua validità ed operatività. La doglianza di tale appellante, dunque, anche sotto tale profilo è destituita di fondamento.
1.c. Né, infine, può riconoscersi fondatezza alla lamentata assenza tanto di una valida procura speciale conferita dalla ai sottoscrittori del mandato alle CP_2 liti conferito in prime cure all'Avv. Domenico Gareri, allegato in calce all'atto di citazione, quanto di una altrettanto assente mandato in forza del quale la
[...] poteva agire in giudizio nella sua qualità di mandataria della Pt_4 CP_2 tutto ciò asseritamente “configurando il vizio dell'irregolare costituzione del contraddittorio, per difetto del potere di rappresentanza in capo ad una delle parti essenziali del processo, una situazione di insanabilità assoluta del procedimento, che dà luogo a vera e propria inesistenza della sentenza poi emessa”. Ebbene, entrambi i documenti, ritualmente prodotti in questo grado da parte appellata, erano già nella concreta disponibilità del giudice di prime cure, il quale nel replicare alla eccezione già formulata in quel giudizio, così statuiva: “parimenti infondata è l'eccezione inerente il difetto di legittimazione di , avendo tale ultima parte Parte_3 espressamente agito, in virtù di apposita procura, quale mandataria di
[...]
(titolare del credito a tutela del quale è stato introdotto il Controparte_1 presente giudizio)”.
2. Quanto al secondo motivo di gravame, relativo alla pretesa erroneità della sentenza resa in prime cure nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di nullità del libello introduttivo del giudizio, sollevata dai convenuti, ex art. 164, comma 4,
c.p.c., date, a loro dire “l'assoluta incertezza del petitum e la lacunosa e generica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”.
Ebbene, sul punto, giova ricordare il principio ormai consolidato per cui il giudice può sempre qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni ed individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed pagina 12 di 20 eventualmente in difformità rispetto alle espresse indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero, a seconda dei casi, ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio (Cass. civile, ordinanza n. 7467 del 19 marzo 2020). Come noto, infatti, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21087;
Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2017, n. 19002). L'interpretazione delle domande – come, del resto, delle eccezioni e deduzioni delle parti – dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, con il solo limite che tale interpretazione non determini un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), ovvero a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 c.p.c.). Orbene, nel caso in esame, l'attore in primo grado aveva avuto cura di indicare già nell'intestazione dell'atto di citazione che trattavasi di un giudizio instaurato “ex art. 2901 c.c.”, poi ribadendo la natura del giudizio nelle conclusioni rassegnate nello stesso atto, ove chiedeva espressamente al Tribunale adito di provvedere ad “accertare i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. come descritti in narrativa e disporre la revoca dell'atto di cessione, eventualmente accertando la simulazione stessa […]”. Non solo. Nel detto libello introduttivo, l'attore aveva avuto altresì modo di riportare elementi e dati testuali da cui inferire l'esistenza dei requisiti sostanziali fondanti l'esperimento proprio di un'azione revocatoria ordinaria, ovvero: 1) il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione adottato dal debitore, in modo che sia per il creditore impossibile o più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore. All'uopo, l'attore chiariva come l'attore non fosse diversamente solvibile, essendo il cespite di Castelvenere il solo in ordine al quale la banca creditrice avrebbe potuto rivalersi;
2) la c.d. scientia fraudis, ossia l'atteggiamento psicologico del terzo che è a conoscenza dell'intenzione del debitore di diminuire le proprie pagina 13 di 20 garanzie patrimoniali in danno del creditore e partecipa fraudolentemente a tale progetto. In tal senso, l'attore allegava come la cessione dell'immobile da parte del avveniva in favore della di lui moglie, , la quale non poteva Pt_1 Parte_2 non essere a conoscenza delle reali intenzioni fraudolente del marito;
3) il c.d. consilium fraudis, ossia, la consapevolezza in capo al debitore di avere arrecato un danno al creditore, facendo venire meno la possibilità di soddisfacimento del credito.
In merito a ciò, l'attore aggiungeva come l'atto di cessione del cespite fosse stato perfezionato ad oltre un mese dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, nella piena consapevolezza del pregiudizio che ne sarebbe derivato alla banca creditrice.
Sul punto, del resto, il primo Giudice, aveva già avuto modo di ritenere che l'atto di citazione fosse risultato “completo in tutte le sue parti, recando una adeguata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”. Pertanto, anche tale doglianza deve essere rigettata.
3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante ha criticato la decisione resa in prime cure nella parte in cui, entrando nel merito dell'esperita azione revocatoria,
l'ha giudicata fondata sulla base non della prova della effettiva sussistenza dei requisiti richieste dalla legge, ma di semplici presunzioni, come tali “mancanti dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza, valorizzandole, addirittura, in mancanza del fatto noto che avrebbe dovuto essere rappresentato da un adeguato e proporzionale valore dell'immobile, a sua volta presunto, in violazione del disposto di cui all'art. 2729 c.c., di guisa che l'onere probatorio gravante sulla attrice è stato dato per assolto sulla base di una presunzione sganciata dall'obiettivo ed indispensabile dato inerente il valore immobiliare, in quanto fondata sull'atto di disposizione in sé e per sé considerato, ossia su un fatto solo astrattamente pregiudizievole, ma che in concreto non pregiudicava in alcun modo le ragioni del presunto creditore”.
Giova rammentare sul punto che l'azione revocatoria ordinaria o actio pauliana, rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di pagina 14 di 20 per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e cioè: 1) la qualità di creditore del soggetto agente;
2) l'esistenza di un atto tipicamente dispositivo, di natura patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) la scientia fraudis e l'eventus damni.
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione- di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent. N.
12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999).
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n.
7452/00; n. 2104/00).
Nell'ordine, pare opportuno chiarire, in primis, come il Tribunale di Benevento abbia chiarito correttamente il credito vantato da parte attrice nei confronti di
[...]
deriva dal decreto ingiuntivo n. 1071/2016 emesso dal Tribunale di Pt_1
Benevento in data 29.08.2016 e notificato a quest'ultimo in data 11.10.2016
(allegato n. 2 alla citazione) per un importo di Euro 50.508,84; che dall'istruttoria è emerso che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo (in particolare, in data
10.11.2016, dunque prima del decorso di un mese dalla notifica), lo stesso
[...]
, con atto del 10.11.2016 per notar (rep n. Pt_1 Persona_1
5850 racc. n. 4543, cfr. allegato sub 3 alla comparsa di costituzione e risposta di
), ha stipulato contratto di mantenimento vitalizio oneroso con la Parte_1 moglie con cui, inter alia, a fronte dell'assistenza morale e Parte_2 materiale della moglie nei confronti del marito, ha trasferito alla moglie l'unico immobile di proprietà sul quale l'attrice avrebbe potuto utilmente soddisfarsi per il credito di cui al menzionato decreto ingiuntivo.
Ed invero, risulta che il giudice di prime cure correttamente, ha ritenuto ai fini della riscontrata sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. che, essendo risultato rogato, il contratto di assistenza vitalizia a titolo oneroso , oltre un pagina 15 di 20 mese dopo la data notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, unica condizione per il suo esercizio fosse la conoscenza che il debitore avesse del pregiudizio delle ragioni creditorie della Banca creditrice, non essendo invece necessaria, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la dolosa preordinazione del debitore volta ad arrecare pregiudizio, mediante il detto atto, alle ragioni creditorie della società attrice
(dolosa preordinazione prevista, invece, dall'art. 2901, co.1, n. 1, ultimo inciso c.c., nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito).
Correttamente, inoltre, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente dal punto di vista oggettivo, l'atto di dispositivo.
Deve aggiungersi, inoltre, che è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione.
Nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dal contratto di mantenimento vitalizio oneroso con la moglie con cui, Parte_2 [...]
, a fronte dell'assistenza morale e materiale della moglie nei Parte_7 confronti del marito, ha trasferito alla moglie l'unico immobile di proprietà sul quale l'attrice avrebbe potuto utilmente soddisfarsi per il credito di cui al menzionato decreto ingiuntivo.
Il presupposto della scientia damni implica, infatti, la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza né l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr., Cass. civ.,
1.6.2000, n. 7262).
pagina 16 di 20 La prova della scientia damni, da parte del debitore, poi, può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui accertamento è devoluto al giudice di merito (cfr., in termini, cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; cass. civ., 17.8.2011, n. 17327).
Nel caso di specie l'appellante, sottoscrivendo un contratto di assistenza vitalizia a titolo oneroso in data successiva alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, non poteva che essere consapevole del pregiudizio che il detto atto dispositivo, stante il disposto di cui all'art. 170 c.c., arrecava le ragioni creditorie della parte qui appellata, stante anche le considerazioni sopra effettuate in ordine al patrimonio residuo. Né il pur onerato della relativa prova, ha dimostrato in alcun Pt_1 modo l'effettiva capienza del suo patrimonio ai fini del soddisfacimento, comunque, delle pretese creditorie della controparte, non avendo fornito una prova esaustiva in ordine all'esistenza di altri beni nel proprio patrimonio sui quali l'attrice avrebbe potuto utilmente soddisfarsi.
Quanto, infine, all'eventus damni, la giurisprudenza ha costantemente affermato che in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda di fatto più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. L'onere probatorio del creditore è limitato a dimostrare l'insorgere di una mera variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
Per contro, il debitore è onerato dal provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e consistenza tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni creditizie (cfr., Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
Orbene, nella fattispecie in esame, non è parso in dubbio che il contratto di assistenza vitalizia a titolo oneroso fosse di per sé idoneo a determinare una variazione in senso peggiorativo della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, in quanto, nel caso in esame, la documentazione prodotta da parte del non Pt_1 costituisce valido elemento di prova volto a dimostrare che il suo patrimonio, anche dopo il detto contratto di assistenza vitalizia a tiolo oneroso, sarebbe comunque in pagina 17 di 20 grado di garantire, senza difficoltà, il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Né in senso contrario depone l'intervenuta e pure allegata separazione dei coniugi, a distanza di quasi due anni dalla stipula dell'atto di cessione immobiliare, in quanto, come chiarito dal primo giudice sul punto, “oltre alla circostanza –già evidenziata- del considerevole tempo trascorso tra la stipula del vitalizio e l'intervenuta separazione, in ogni caso anche rapporti tesi tra i coniugi non escludono che, comunque, gli stessi siano a conoscenza, in considerazione del vincolo familiare, delle rispettive ed alterne vicende economiche”.
Da tutte le considerazioni che precedono, consegue quindi che nella fattispecie in esame può ritenersi sussistente anche l'eventus damni, il quale, insieme agli altri elementi sopra evidenziati, consente di affermare la sussistenza di tutti i presupposti fondanti la pronuncia ai sensi dell'art. 2901 c.c. , con rigetto del motivo di appello sul punto.
4. Quanto al quarto ed ultimo motivo di gravame, in forza del quale gli appellanti hanno chiesto rivedersi la parte della sentenza relativa al regolamento delle spese di quel giudizio, instando nella richiesta di una compensazione delle stesse, va osservato come, sul punto, il primo Giudice abbia correttamente disposto il governo delle spese di lite secondo il principio della soccombenza, stante l'accoglimento della domanda attorea. Pertanto, anche tale motivo di appello appare infondato in fatto e in diritto.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Al rigetto dell'appello proposto da e segue, in base al Parte_1 Parte_2 principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi appellanti al pagamento, in favore della cedente (o Controparte_1 [...]
, per l'attività effettivamente espletata ovvero per tutte le fasi ad esclusione CP_2 della fase decisionale stante il mancato deposito delle comparse conclusionali nonché in favore della parte intervenuta ex art 111 c.p.c. quale cessionaria
[...]
per l'attività effettivamente espletata ovvero per tutte le fasi. CP_3
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni pagina 18 di 20 giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra i minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%) e i medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute
(cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, in base al valore (euro
63.975,45, in base al c.d. criterio del disputatum) della controversia.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di (o , con Controparte_1 CP_2
l'intervento di avverso la sentenza n. 1341/2020, emessa Controparte_3 dal Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in data 1.1.2020 ed in pari data pubblicata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 1341/2020, emessa dal Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in data
1.1.2020 ed in pari data pubblicata;
2. dichiara tenuto e condanna e al pagamento, Parte_1 Parte_2 in favore di (o , in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio,
pagina 19 di 20 liquidati complessivamente in euro 5.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta), come per legge nonché in favore della in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.500,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta), come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti ( e Parte_1 Pt_2
), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
[...]
Napoli, 15.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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