Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
RG VG N 1376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione
degli effetti civili del S E N T E N Z A matrimonio”.
nella causa civile iscritta al n. 1376/2024 R.G.V.G. promossa congiuntamente dai coniugi:
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
codice fiscale Parte_1 C.F._1
e codice fiscale Parte_2 CodiceFiscale_2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Elena Pisani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“1) I figli sono maggiorenni e autosufficienti .
2) La casa familiare sita a San Benigno Canavese (TO), Via Primo Levi n.5 ex Strada dell'Alpina
s.n.. viene assegnata alla sig.ra ed il sig. si obbliga a trasferirle con atto notarile Pt_1 Pt_3
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, da parte del sig. alla sig.ra ed è stata effettuata a tacitazione di Pt_3 Pt_1
ogni e qualunque pretesa, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale
e comunque al vincolo matrimoniale”.
Per il P.M.:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Parte_1 Parte_2
Benigno Canavese, in data 11.5.1996 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto
Comune (atto n. 2 , Parte II, serie A).
Dalla unione è nata prole: (nato a [...], il [...]) e (nato a [...], Persona_1 Persona_2
il 10/12/2001), entrambi maggiorenni ed autosufficienti.
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale in data 18.7.2012, omologato con decreto in data 20.7.2022.
Con ricorso iscritto in data 11.6.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la cessazione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n.
55.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
All'udienza del giorno 26.3.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 27.3.2025.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra di loro che il Tribunale ritiene di poter integralmente recepire.
In ragione della proposizione del ricorso congiunto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti ed alle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato in data 11.5.1196, i cui estremi sono precisati in narrativa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benigno Canavese di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.4.2025.
IL PRESIDENTE est.
Alessandro Scialabba