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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Orlandi Elena Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 728/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Lega, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza via Frà Domenico Paganelli n. 10 in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
( , rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Gallo, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cesena via Renato Serra n. 15, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 19.03.25 e in data 2.04.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 27.02.23 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dalla mogie con la quale aveva contratto matrimonio in Durazzo (Albania) in data Controparte_1
10.04.2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Russi dell'anno 2022 al n. 15, p. 2, serie C, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.05.2023 si è costituita in giudizio CP_1
che non si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto che la stessa venisse
[...]
pronunciata a condizioni diverse da quelle richieste dalla controparte domandando in particolare l'addebito della stessa al marito.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente sono stati emessi i provvedimenti provvisori e le parti sono state rimesse dinanzi al giudice istruttore. È intervenuto, quindi, in giudizio il PM che ha chiesto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e con note scritte le parti hanno precisato le conclusioni sul vincolo, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
La causa è quindi stata rimessa in decisione al Collegio, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di separazione dei coniugi, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 6145/2018).
Ciò premesso, va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta. L'insistenza nel ricorso, la domanda di addebito e la conflittualità fra le parti inducono, infatti, a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Quanto alle condizioni della separazione che sono oggetto di conflitto fra le parti e, segnatamente, in ordine all'addebito della separazione ed al mantenimento della resistente, si rende, invece, necessario rimettere la causa in istruttoria, in relazione alla quale si provvede come da separata ordinanza.
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Russi per l'annotazione (atto n.15, p. 2, s. C del registro atti di matrimonio del suddetto
Comune dell'anno 2022);
pagina 2 di 3 3) spese al definitivo.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Orlandi Elena Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 728/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Lega, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza via Frà Domenico Paganelli n. 10 in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
( , rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Gallo, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cesena via Renato Serra n. 15, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 19.03.25 e in data 2.04.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 27.02.23 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dalla mogie con la quale aveva contratto matrimonio in Durazzo (Albania) in data Controparte_1
10.04.2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Russi dell'anno 2022 al n. 15, p. 2, serie C, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.05.2023 si è costituita in giudizio CP_1
che non si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto che la stessa venisse
[...]
pronunciata a condizioni diverse da quelle richieste dalla controparte domandando in particolare l'addebito della stessa al marito.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente sono stati emessi i provvedimenti provvisori e le parti sono state rimesse dinanzi al giudice istruttore. È intervenuto, quindi, in giudizio il PM che ha chiesto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e con note scritte le parti hanno precisato le conclusioni sul vincolo, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
La causa è quindi stata rimessa in decisione al Collegio, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di separazione dei coniugi, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 6145/2018).
Ciò premesso, va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta. L'insistenza nel ricorso, la domanda di addebito e la conflittualità fra le parti inducono, infatti, a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Quanto alle condizioni della separazione che sono oggetto di conflitto fra le parti e, segnatamente, in ordine all'addebito della separazione ed al mantenimento della resistente, si rende, invece, necessario rimettere la causa in istruttoria, in relazione alla quale si provvede come da separata ordinanza.
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Russi per l'annotazione (atto n.15, p. 2, s. C del registro atti di matrimonio del suddetto
Comune dell'anno 2022);
pagina 2 di 3 3) spese al definitivo.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 3 di 3