Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del GoP dott. Salvatore Di Biase, sciogliendo la riserva che precede, ha pronunziato la seguente sentenza nella causa civile R.G. n. 5779/2023
TRA
Sig. Parte 1 (c.f. C.F. 1 ) elettivamente domiciliata in Torre
Annunziata alla via Gambardella n. 120 presso lo studio dell'avv. Gennaro Monsurrò che la rapp. ta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo
E
Controparte_1 in p.l.r.p.t.
'in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliato ex lege in Controparte_2
CP 1 alla Via Diaz n. 11 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
CP 1 he la rapp. ta e difende
Letti gli atti, si dichiara la contumacia della Controparte 1 ritualmente citata e non costituita ed in via pregiudiziale si deve dichiarare l'incompetenza per materia del
Giudice adito.
Si osserva che parte attrice contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata quali, tra gli altri, la mancanza di prova della notifica dei verbali di accertamento di cui alla cartella 071.20230011179533001.
150/2011 rivolto ad accertare il fondamento della pretesa sanzionatoria della P.A. in quanto l'attore ha dedotto, tra gli altri motivi, l'inesistenza della notifica dei verbali di accertamento sul presupposto che la mancata notifica ha impedito la decorrenza del termine previsto dalla legge per impugnare il provvedimento amministrativo. In definitiva il motivo posto a fondamento della domanda legittimava la parte alla proposizione del ricorso ai sensi della summenzionata normativa innanzi al Giudice di Pace competente per territorio atteso, che quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato ( in tal senso Cass. III sez. Civ. n.12412/2016).
Invero il presente giudizio si deve configurare come un opposizione a sanzione amministrativa di cui agli art. 7 e ss. del D.lgs. 150/2011 rivolto ad accertare il fondamento della pretesa sanzionatoria della P.A. relativamente ai verbali di accertamento che si assumono mai notificati.
Per altro verso, neppure può configurarsi una competenza per valore del giudice adito in quanto l'importo risultante dalla cartella è pari ad euro 24894,29 atteso che da un lato il limite previsto dall'art. 6 del D.Lgs 150/2011 è pari a 15.493,00 euro e, dall'altro che comunque la competenza va determinata tenendo conto unicamente della sanzione pecuniaria edittale prevista dalla norma per la singola violazione, trattandosi di competenza per materia con limite di valore.
Peraltro il cumulo degli importi iscritti a ruolo, ma distinti in relazione alla diversa entità
della sanzione pecuniaria irrogata per ciascuna singola violazione delle norme del C.d.S.,
non incide sul “limite di valore” previsto dall'art. 6, comma 5, lett. a) e b) D.Lgs.
150/2011, che delimita la competenza per materia del Giudice di Pace, come è stato chiarito dalla Corte Costituzionale (cfr ordinanza n.370 del 07.11.2007) secondo cui i limiti di valore previsti dall'art.22 bis 3 L. 689/81, e dall'art.65, lett. a) D.Lgs. 150/2011 sono speciali rispetto alla norma dell'art. 102 c.p.c.,
Per altro verso occorre anche evidenziare che la Corte di Cassazione a Sezioni unite, con la più recente ordinanza del 27/04/2018 n. 10261, nel risolvere il contrasto di precedenti orientamenti giurisprudenziali nella specifica materia, ha affermato che sussiste la competenza per materia del Giudice di Pace senza che assuma alcun rilievo il valore della causa, in tal modo escludendo la sussistenza dei limiti per valore come in precedenza sostenuto.
Alla luce dei suesposti motivi si deve dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice
adito in quanto, ai sensi della vigente normativa ed alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, sussiste la competenza per materia inderogabile del Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l'infrazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa,
disattesa ogni altra istanza, così provvede :
a) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Torre Annunziata in favore del Giudice di Pace del luogo territorialmente competente;
b) rimette le parti dinnanzi al Giudice di Pace competente per materia innanzi al quale la causa va riassunta nel termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento;
c) dichiara compensate integralmente le spese di giudizio.
Torre Annunziata, 16/01/2025 Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Salvatore Di Biase