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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2023 promossa da: nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Fabio Torchio parte ricorrente contro nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. ), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Rossella Restivo parte resistente e con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Lodi il 15/09/2021; dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso del 28.07.2023 la ha introdotto il presente giudizio, Pt_1 chiedendo dichiararsi la separazione personale e contestualmente avanzando domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo altresì di addebitare la separazione al di condannare quest'ultimo al versamento in suo favore CP_1 un assegno mensile di mantenimento di € 1000,00 nonché alla restituzione di un orologio di marca Rolex da lei acquistato.
Si costituiva il non opponendosi alla pronuncia delle domande sullo CP_1 status, ma chiedendo il rigetto delle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente.
Alla prima udienza del 26.01.2024 la domanda di restituzione dell'orologio di marca Rolex era dichiarata inammissibile, parte ricorrente rinunciava alle domande di addebito della separazione e per un assegno di mantenimento a proprio favore;
pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della sola separazione, che veniva dichiarata con sentenza parziale n. 144 del 22.02.2024.
La causa era quindi rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 30.01.2025 le parti chiedevano entrambi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ma sorgeva controversia in punto di rifusione delle spese di giudizio, parte ricorrente chiedendone una rifusione anche parziale -stante l'immotivato rifiuto del sig. di addivenire ad una CP_1 definizione consensuale delle domande sullo status-, richiesta di cui parte resistente chiedeva il rigetto.
All'udienza del 06.03.2025 la causa era trattenuta in decisione.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: fra le parti è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato;
dalla prima udienza di comparizione, tenutasi il 26.01.2024, sono decorsi ben oltre 12 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione. Va rigettata la richiesta di rifusione delle spese di lite, anche solo parziale, di parte ricorrente.
E' vero che uno dei principi regolatori della liquidazione delle spese di lite è il principio di causalità, per una compiuta esposizione del quale si rimanda alla chiarissima motivazione della sentenza SS.UU. 32061/20221, principio che può 1 “E' proprio l'esistenza di siffatte ipotesi ad aver indotto parte della dottrina ad individuare il fondamento della condanna alle spese in un principio più generale, quello di causalità, in virtù del quale i costi del processo devono essere fatti gravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa: tale principio, del quale il criterio della soccombenza costituirebbe soltanto un'applicazione o un indice rivelatore, implica una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nello ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfatta un pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa della quale sia stata riconosciuta l'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi in forme o con argomenti non conformi al diritto (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. III, 30/03/2010, n. 7625, riguardante un genitore, convenuto in riconvenzionale nella qualità di legale rappresentante del figlio minore, che, a seguito del rigetto della domanda riconvenzionale in primo grado, si era costituito in appello unitamente al figlio, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado, resistendo all'impugnazione della controparte;
15/10/2004, n. 20335, relativa al caso in cui un attore aveva dedotto, in via alternativa o solidale, come fatti costitutivi di un medesimo evento dannoso ed in funzione di un'unica domanda di risarcimento dei danni, comportamenti illeciti di soggetti diversi;
Cass., Sez. II, 26/01/2006, n. 1513, avente ad oggetto una controversia relativa all'estinzione del processo).
La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 135 del 1987 quale, tuttavia, pur desumendone l'irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 13, comma primo, del d.l. 13 n.
132 del 2014, nonché il contrasto della stessa con i canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, nella parte in cui escludeva la facoltà del giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, anche nell'ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti o in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla medesima disposizione, ha tenuto a ribadire la portata generale del principio di soccombenza, affermando che «l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente», ed aggiungendo che «è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa»; in proposito, essa ha posto in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione e deve trovare applicazione anche alle cause di separazione e divorzio, per quanto trattasi di giudizi necessitati, ad esempio quando si accerti che una parte abbia immotivatamente rifiutato una proposta per depositare un ricorso congiunto, ciò che avrebbe permesso di conseguire un'economia sulle spese di giudizio -sicché in questi casi il principio di causalità, pur considerando la necessità del giudizio, può condurre a disporre una rifusione parziale delle spese di lite-.
E' vero che in forza del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ.2 è da ritenersi provato che parte ricorrente abbia proposto al di CP_1 addivenire ad un giudizio consensuale: infatti, parte ricorrente, al punto 6) del suo ricorso ha specificamente e chiaramente allegato “in tale situazione di non ritorno, la sig.ra si è determinata a procedere alla separazione del Pt_1 marito e, più volte, ha tentato di convocarlo presso lo studio del legale, al fine di definire la posizione in via consensuale. Tuttavia, le promesse del CP_1 volte a discutere il potenziale accordo, non sono state mantenute a seguito dei diversi solleciti e anche la comunicazione inviata a mezzo raccomandata … chi si produce (doc. 23 allegato al ricorso) è rimasta senza seguito”; a fronte di questo precisa allegazione, nulla ha mai contestato o controdedotto il resistente in ordine ad una propria condotta collaborativa per giungere ad un giudizio consensuale.
Tuttavia deve essere accolto l'argomento difensivo della difesa del resistente per cui non sia dato sapere quali fossero condizioni alle quali, asseritamente, sarebbe stata proposta la consensualizzazione3, sicché potrebbe essere dato che, anche se il resistente si fosse presentato presso lo studio del legale della sarebbe stato impossibile comunque arrivare ad una Pt_1
della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del 1986); 2 Deve ritenersi la tardività e la inammissibilità dei documenti prodotti al riguardo da parte ricorrente con la sua nota del 13.2.2025, come correttamente eccepito da parte resistente, nella sua nota del 13.2.2025: le sentenze citate dalla sua difesa nella nota del 27.2.2025 (Cass. Civ.,
Sez.I, 13.4.12 n.5876, Cass. Civ., Sez. I, 27.5.05 n.11319),non sono rilevanti, perché riguardano il rito camerale, non il rito Cartabia, che ha preclusioni ben precise;
3 Di cui alla sua nota del 18.2.2025; consensualizzazione, in quanto parte ricorrente avrebbe potuto chiedere condizioni inaccettabili per esso resistente (come le richieste per un assegno di mantenimento e di restituzione del Rolex avanzate in questa sede): in sintesi, a fronte delle pretese economiche che parte ricorrente ha avanzato in questa sede, non si può predicare con sufficiente certezza in forza del principio di causalità dei costi del processo, secondo un giudizio contraffattuale, che le parti sarebbero potuto giungere ad un accordo per la consensualizzazione delle due cause, e quindi predicare con sufficiente certezza che sicuramente sia imputabile solo al la mancata presentazione di un ricorso congiunto. CP_1
Va quindi disposta la compensazione totale delle spese dell'intero giudizio, non essendo in presenza di soccombenza di nessuna delle parti, considerato il carattere necessitato del giudizio, considerato, come detto, che non si può ritenere con sufficiente certezza che la causa sia imputabile principalmente ad una delle parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo la causa R.G. 1519/ 2023
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
il cui matrimonio è stato contratto in Lodi il CP_1
15.09.2021 ed è stato trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Lodi al n. 46, parte I Anno 2021;
DICHIARA le spese di lite del presente giudizio interamente compensate.
Cremona, 30/04/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lodi