Sentenza breve 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 11/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2025, proposto da AN AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Ylenia Pannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di IN, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in seguito all’istanza di conversione presentata in data 15.01.2025 ed identificata con n. di partica: P-LT/L/N/2025/100187;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che con il provvedimento in epigrafe lo Sportello Unico per l’Immigrazione di IN ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, in quanto è stato espresso il parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che non ha ritenuto sussistenti i presupposti normativi per essere scaduto il permesso di soggiorno il 05/07/2024, data superiore ai 60 gg dalla data di presentazione dell’istanza;
CONSIDERATO che avverso il prefato provvedimento il ricorrente è tempestivamente insorto con il ricorso in epigrafe recante due articolati motivi con cui ha dedotto: 1) difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per violazione dell’art. 3 e dell’art. 21 quinquies della l. 241/90; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24, comma 10, del decreto legislativo 286/98 e dell'art. 5 comma 5 del t.u.; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta delle ragioni espresse; motivazione illogica erronea e/o insufficiente; eccesso di potere, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti;
RILEVATO che il ricorrente lamenta sia l’illegittimità del provvedimento di secondo grado con cui non è stato tenuto in debito conto l’affidamento ingenerato, sia l’illegittimità, nel merito, dell’impugnato provvedimento in quanto l'art. 24, comma 10, del d. lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) non prevede un termine perentorio entro cui presentare la domanda di conversione, come anche confermato dalla giurisprudenza, che ha chiarito che l'istanza di conversione può essere validamente presentata anche dopo la scadenza del permesso di soggiorno stagionale, purché il richiedente dimostri di possedere i requisiti necessari per il rilascio del permesso per lavoro subordinato;
CONSIDERATO che, pertanto ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
CONSIDERATO che si è costituita in resistenza l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato Ufficio Territoriale per il Governo con atto di mero stile;
CONSIDERATO che alla odierna camera di consiglio, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da avviso reso a verbale;
CONSIDERATO che il ricorso, manifestamente fondato, merita di essere accolto sulla base di quanto dedotto con il secondo motivo;
RITENUTO che, nella fattispecie in esame, non è ravvisabile in capo al titolare di un nullaosta ala lavoro stagionale un affidamento alla conversione, stante il disposto dell’art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022 n. 73, conv. nella l. 4 agosto 2022 n. 122, che riserva alle prefetture il potere di verificare a posteriori la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per la permanenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale;
RITENUTO, nondimeno, che il provvedimento impugnato, basato unicamente sulla frattanto intervenuta scadenza del permesso di soggiorno del lavoratore straniero, non sia coerente con la normativa invocata, come da giurisprudenza del giudice di appello da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi;
CONSIDERATO che in proposito è stato osservato che: “Invero, non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato. La sussistenza di un titolo di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di conversione risulta peraltro smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione che, sia pure con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha ritenuto che il termine di scadenza del permesso di soggiorno «sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione» (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Valorizzando infatti la ratio legis, per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell’Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a questi presupposti sostanziali, assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo.” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, n. 5604/2023);
CONSIDERATO che i principi declinati dal giudice di appello si attagliano anche al caso di specie e che, pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto collide con l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 che ai fini in parola richiede l’aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, non costituendo elemento ostativo, ai fini in parola, l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno da convertire;
CONSIDERATO che all’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, cui consegue l’obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valutando la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti come sopra indicati;
RITENUTO che le spese del giudizio seguono la soccombenza, come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di IN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Pannone che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Donatella Scala |
IL SEGRETARIO