Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
967/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentato dall'avv. Parte_1
Alberto Lacamera, per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
in persona del direttore Controparte_1 pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura dello
Stato.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia alla Ecc.ma
Corte d'Appello di Genova, per le ragioni meglio indicate in narrativa, contrariis rejectis e previe pronunce e declaratorie meglio viste, in riforma della sentenza impugnata, n. 2403/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 13.09.2024 e pubblicata in pari data, nella causa R.G.
10280/2021, notificata ex art. 167 c.p.c. in data
23.09.2024, disattesa ogni contraria istanza,
1
- nell'evento a causa delle lesioni patite dall'appellante, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla a risarcire il danno patito dall'appellante così come determinato nell'incontestata CTU licenziata nel giudizio di primo grado, ovvero al pagamento di € 15.904,33.
Con rifusione di spese ed onorari d el presente giudizio e di quello di primo grado. In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga dover confermare la sentenza di primo grado rigettando il primo motivo di gravame proposto, comunque dichiarare la compensazione delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio e di CTU, in accoglimento del secondo motivo di gravame oggi proposto”.
PER PARTE APPELLATA: “Voglia codesta Ecc.ma
Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare
l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa, con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria avanzate dal sig. . Con il favore delle Parte_1 spese, dei diritti e degli onorari in applicazione del principio della soccombenza”.
Parole chiavi: custodia ex art. 2051 c.c.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Genova, l' CP_1 ed ha sostenuto:
[...]
2 - che, il 13 giugno del 2017, era caduto in terra, mentre stava andando al lavoro, in via Maddaloni
a Genova, “a causa di una mancanza nel lastricato del marciapiede in corrispondenza di una grata dell'intercapedine”, dove il suo piede era
“affondato”, così procurandosi lesioni personali;
- che la cura della griglia di aerazione in cui l'attore era inciampato era rimessa alla responsabilità del soggetto proprietario dei sottostanti locali in tal modo aerati e, cioè, C3
Investment Fund, fondo riconducibile alla Savills
Investment Management SGR spa;
- che quest'ultima aveva concesso in locazione l'immobile alla con Controparte_1 conseguente assunzione da parte del conduttore degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle conseguenti responsabilità verso i terzi.
L'attore ha, quindi, chiesto di condannare il convenuto al risarcimento del danno.
L' si è costituita in giudizio Controparte_1 ed ha chiesto di respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti.
La causa è stata istruita con prove documentali, testimoniali ed a mezzo ctu ed è stata decisa con la sentenza 2403/2024 pubbl. il 13/09/2024, che ha così statuito in dispositivo: “rigetta le domande di parte attrice;
- pone in via definitiva a carico di le spese di ctu come Parte_1 liquidate in corso di causa;
- condanna Parte_1
a rifondere in favore della
[...] CP_1 le spese di lite;
spese che - in applicazione
[...] dello scaglione di valore da € 5.200,01 a €
3 26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min.
Giust. n.147/22) e applicati valori tendenti ai minimi in considerazione della limitata complessità delle questioni trattate - si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al
15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge”.
In motivazione, il Tribunale ha escluso una responsabilità dell' in quanto Controparte_1
“a) la grata in questione non risulta espressamente contemplata dal contratto di locazione;
b) è, al contrario, elemento materialmente integrato nel marciapiedi, la cui manutenzione pacificamente non fa capo al conduttore dei sottostanti locali o del frontistante immobile (bensì al comune di
Genova); c) l'onere di manutenzione della grata non può pertanto affermarsi - per i medesimi motivi e in difetto di alcun elemento istruttorio in tal senso - discendere necessariamente dalla locazione del bene sottostante;
d) un tale onere potrebbe in astratto derivare dall'art. 98 del Regolamento di
Edilizia Comunale e (che ascrive detto onere ai concessionari “di griglie o altri tipi di finitura atti
a dare aria e luce ai locali sottostanti”); tuttavia, non risulta in alcun modo che la grata in questione sia (o sia stata) oggetto di concessione in favore del proprietario dei locali sottostanti, così che non può affermarsi che, per effetto del contratto di locazione, sia elemento pervenuto in custodia del conduttore”.
2 il giudizio di appello
4 ha impugnato la sentenza in Parte_1 esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venisse accolta la domanda proposta.
L' si è costituita in giudizio Controparte_1 ed ha chiesto di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata presa in decisione in data 19 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 i motivi di appello
Con il primo motivo di appello, il sig. ha Parte_1 lamentato la “Erronea, insufficiente e contraddittoria valutazione e, conseguente, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia: la vocatio in ius del convenuto”.
Il Tribunale aveva sbagliato nell'interpretazione dell'art. 98 reg. ed. comune di Genova, in quanto la disposizione in esame prevedeva che l'edificio (e le intercapedini e/o quelle altre opere atte a dare aria e luce a quei locali sottostanti al piano stradale di vie o piazze) e non la griglia dovessero essere oggetto di concessione. Di conseguenza, il soggetto onerato della manutenzione della griglia era il proprietario dell'edificio, in quanto l'intercapedine costituiva un accessorio complementare e funzionale del palazzo, avendo quale unica funzione quella di areare i locali sottostanti, che erano stati locati all'Agenzia convenuta. L'art. 98, co. 10 del regolamento edilizio del comune di Genova prevedeva che fosse il proprietario dei locali areati dalla grata a far sì che le parti che affiorano sul suolo pubblico
5 fossero sempre mantenute a raso. Essendo la griglia elemento complementare/accessorio al bene locato, l , in qualità di Controparte_2 conduttore, era obbligata alla sua manutenzione.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “Erronea, insufficiente e contraddittoria valutazione e conseguente erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia: la condanna alla rifusione delle spese di lite e di CTU”.
L'individuazione del soggetto gravato della custodia del bene era quantomeno difficoltosa, e ciò giustificava la compensazione delle spese di lite.
4 L'assenza di responsabilità dell' CP_1
[...]
Il primo motivo di appello è infondato.
L'attore ha sostenuto che, il 13 giugno 2017, stava camminando per Via Maddaloni, costeggiando il palazzo ove si trova l' Controparte_1 quando, a causa di una “mancanza” nel lastricato del marciapiede in corrispondenza di una grata dell'intercapedine, era caduto, inciampando nella buca ivi presente e raffigurata nelle foto allegate alla prod. 11 di parte appellante.
Da tali foto, si evince la presenza di alcune piastrelle rotte intorno ad una griglia, che dà luce ed aria a locali attualmente condotti in locazione dall'Agenzia del Demanio. Secondo la versione dell'appellante, tale irregolarità del marciapiedi aveva creato un dislivello nella pavimentazione, causa dell'inciampo dell'appellante.
L'attore ha sostenuto che l' era gravata da CP_1
6 un obbligo di custodia e di manutenzione, che derivava dall'art. 98, co. 10 del reg ed. all'epoca vigente del comune di Genova, il quale prevedeva che “Il proprietario dell'intercapedine o dei locali,
a sua cura e spesa, è tenuto a far sì che le parti che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso. Inoltre dovrà mantenere complanare anche la pavimentazione stradale sul perimetro dell'opera affiorante, per una larghezza di cm. 50 partendo dal bordo più esterno del manufatto. Nel caso il Comune modificasse la quota stradale, il titolare dovrà provvedere all'adeguamento conseguente del manufatto secondo i termini impartiti dal Comune stesso”.
Dal momento che l' del Demanio non è CP_1 proprietaria, ma conduttore, bisogna valutare se il contratto di locazione determinò il trasferimento del suddetto obbligo all'Agenzia delle Entrate.
La risposta è negativa.
Secondo la giurisprudenza, la griglia di areazione presente su un marciapiedi pubblico, in quanto parte integrante del marciapiedi, di cui costituisce pertinenza, rimane di proprietà del comune medesimo (Cass. 10315/21; Cass. 9639/21; Cass.
8756/21; Cass. 26290/20;; Cass. 16770/06).
Cass. 2328/18, si è occupata di una controversia analoga a quella oggetto di causa, in cui il era stato citato in giudizio dall'attore, CP_3 caduto su un marciapiedi costituito quasi interamente da una grata metallica posta a copertura di un cavedio di proprietà del predetto
Secondo la Suprema Corte “una CP_3 esclusiva proprietà condominiale può ipotizzarsi —
7 ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. — sicuramente per il cavedio a copertura del quale era posta la grata
(Cass. Sez. 2, sent. 1° agosto 2014, n. 17556, Rv.
631830-01), ma non per quest'ultima, trattandosi di parte integrante del marciapiede, bene appartenente al in quanto pertinenza della CP_4 pubblica strada (Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2006,
n. 16770, Rv. 591472-01)”.
Nella specie, deve escludersi che l'obbligo di provvedere alla manutenzione del marciapiedi, previsto dalla normativa vigente dell'epoca esclusivamente a carico del proprietario, si trasferì al conduttore, il quale, al più, subentrò nel godimento dei locali illuminati dalla griglia, ma non in quello di quest'ultima (in quanto parte del marciapiedi pubblico), né, a maggior ragione, nella pavimentazione circostante la griglia medesima (sempre parte del marciapiedi pubblico). Né la griglia, né la pavimentazion e esterna ad essa circostante possono, quindi, in alcun modo definirsi “pertinenza, accessorio” o
“elemento necessario per la normale funzionalità di ogni singolo immobile”, secondo quanto previsto dall'art. 2, punto 2.2 del contratto di locazione, in quanto, come detto, sono pertinenza del marciapiedi pubblico.
A ciò deve aggiungersi che la Suprema Corte (sent.
2328/18) ha escluso che la destinazione della grata ad assicurare aria e luce al cavedio di proprietà privata — e dunque un'utilitas ad un bene di proprietà comune — non equivale “ad affermare che l'utilizzatore della cosa sia
"necessariamente anche il custode" della stessa”,
8 in quanto bisogna identificare chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa”.
5 le spese di lite
Anche il secondo motivo di appello non ha miglior sorte.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte soccombente nel giudizio è tenuta a rimborsare le spese di lite sostenute dalla controparte.
Non è dubbio che, alla luce dell'esito della causa di primo grado, l'appellante riveste la veste di parte soccombente.
Non è possibile procedere alla compensazione delle spese, come indicato da parte appellante.
L'art. 92 c.p.c., nella versione post DL 132/14, consentiva la compensazione delle spese di lite, in presenza di una parte integralmente soccombente, come nella specie, solo nel caso: a) di assoluta novità della questione trattata;
b) di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Nessuna di queste ipotesi ricorre nella specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale (sent. 77/18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2°, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, di disporre la compensazione delle spese di lite, in tutto o in parte, allorquando vengano alla luce nel caso concreto ''altre gravi ed eccezionali ragioni''.
Secondo la Corte Costituzionale, le ipotesi di compensazione delle spese di lite diverse dalla soccombenza reciproca (mutamento di
9 giurisprudenza e novità assoluta della questione) sono legate da una comune ratio. In entrambe le ipotesi tipizzate dal legislatore, vi è il
“sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima. In entrambi i casi, quindi, vi è, in sostanza, una alterazione dei termini originari della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
In altri termini, ciò che accomuna le ipotesi di compensazione delle spese di lite è l'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte, che abbia confidato in una ragionevole chance di successo, frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili.
A seguito dell'intervento del Giudice delle leggi, quindi, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite anche nel caso di ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza (anche fattuale, a differenza del testo originario della riforma del
2014) atipiche, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
Da quanto precede, si evince che l'anomalia della vicenda non costituisce ragione per compensare le spese di lite, dal momento che la decisione finale non presenta caratteri di imprevedibilità sopravvenuta quali quelli sopra enunciati,
10 essendo riconducibile a principi consolidati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo parametri minimi, stante la semplicità della controversia.
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Genova 2403/2024 pubbl. il 13/09/2024; condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite, che liquida Controparte_1 in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova 25 marzo 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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