Articolo 1 della Legge 23 aprile 1959, n. 234
Versione
23 maggio 1959
Art. 1. Articolo unico.

I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti, per l'anno 1959, non oltre il 15 aprile.
Restano immutati il termine previsto nell' art. 1, quarto comma, della legge 18 novembre 1952, n. 1794 , e tutte le altre norme vigenti in materia di promozione dei magistrati.

Entrata in vigore il 23 maggio 1959
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