Art. 1. Articolo unico.
I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti, per l'anno 1959, non oltre il 15 aprile.
Restano immutati il termine previsto nell' art. 1, quarto comma, della legge 18 novembre 1952, n. 1794 , e tutte le altre norme vigenti in materia di promozione dei magistrati.
I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti, per l'anno 1959, non oltre il 15 aprile.
Restano immutati il termine previsto nell' art. 1, quarto comma, della legge 18 novembre 1952, n. 1794 , e tutte le altre norme vigenti in materia di promozione dei magistrati.