Versione
23 maggio 1959
23 maggio 1959
Art. 1. Articolo unico.
I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti, per l'anno 1959, non oltre il 15 aprile.
Restano immutati il termine previsto nell' art. 1, quarto comma, della legge 18 novembre 1952, n. 1794 , e tutte le altre norme vigenti in materia di promozione dei magistrati.
I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti, per l'anno 1959, non oltre il 15 aprile.
Restano immutati il termine previsto nell' art. 1, quarto comma, della legge 18 novembre 1952, n. 1794 , e tutte le altre norme vigenti in materia di promozione dei magistrati.
Giurisprudenza • 14
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 08/07/2013, n. 1113Provvedimento: TestoProvvedimento.doc REPUBBLICA ITALIANA sent. 1113/2013 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato nella pubblica udienza del 4 giugno 2013, dando lettura del dispositivo e fissando in 60 giorni il termine per il deposito della decisione, la seguente SENTENZA DEFINITIVA del giudizio iscritto al n. 29093 del registro di segreteria introdotto da X, nata a [...] il X e residente in X alla Via X n. X, C.F. X, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Schirinzi per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla Via Flascassoviti n. 51. …Leggi di più...
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- pensione di reversibilità·
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- Corte Costituzionale·
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