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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/09/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in sede di appello da:
, cod. fisc. residente in [...], in proprio ed Parte_1 C.F._1
anche, disgiuntamente, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pellissier, in forza di procura su atto separato, depositata con l'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliato in Torino
Piazza Statuto n. 10, - Parte appellante - contro
in persona del legale rappresentante, cod. fisc. e P.IVA , con sede Controparte_1 P.IVA_1
Per_ in Milano, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti (atto notaio di Bologna del 29.10.2010 rep. 115840 e racc. 33105), dall'avv. Nicoletta Parigi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino Corso Re Umberto n. 44, - Parte appellata –
Udienza collegiale di pc: 14.1.2025
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
“… voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione, per i motivi esposti, in via istruttoria: ammettere i capi di prova dedotti per testi;
ammettere la querela di falso e, pertanto, ammettere la CTU grafica, volta ad accertare la non autenticità delle sottoscrizioni relative alla delega rilasciata in banca a favore della Sig.ra Parte_2 di cui in narrativa, nonché delle firme apposte sugli assegni assegni bancari nn. ass. n. 5057020712
– 03 del 4.1.2007 di € 1.000,00; ass. n. 5057020713 – 04 del 29.1.2007 di € 1.500,00; ass. n.
5057020716 – 07 del 2.2.2007 di € 25.000,00; ass. n. 5057020717 – 08 del 2.2.20007 di € 25.000,00; ass. n. 5057020719 – 10 del 9.2.2007 di € 2.000,00; ass. n. 5057020720 – 11 del 20.2.2007 di €
1.000,00; ass. n. 5057020721 – 12 del 5.3.2007 di € 1.500,00; ass. n. 5057020724 – 02 del 20.3.2007 di € 1.500,00 (v. doc. 16 -23) e la loro provenienza da mano aliena, per la differenza di grafia esistente tra le sottoscrizioni che sine ullo dubio provengono dalla mano del Sig. (docc. 24- Persona_2
26) e quelle oggetto della querela di falso, nonché mediante ogni altro esame od ispezione che il nominando CTU riterrà opportuni;
ordinare alla con sede in Piazza Gae Aulenti, 3 - Controparte_1
Tower A - Milano, l'esibizione e produzione ex art 210 c.p.c., mediante il deposito in cancelleria dell'originale del documento di delega a favore della Sig.ra e degli assegni nn. Parte_2
5057020712 – 03 del 4.1.2007 di € 1.000,00, ass. n. 5057020713 – 04 del 29.1.2007 di € 1.500,00, ass. n. 5057020716 – 07 del 2.2.2007 di € 25.000,00, ass. n. 5057020717 – 08 del 2.2.20007 di €
25.000,00, ass. n. 5057020719 – 10 del 9.2.2007 di € 2.000,00, ass. n. 5057020720 – 11 del 20.2.2007 di € 1.000,00, ass. n. 5057020721 – 12 del 5.3.2007 di € 1.500,00, ass. n. 5057020724 – 02 del
20.3.2007 di € 1.500,00, nonché dello specimen del 18.9.2006 ed, in difetto, ordinarne il sequestro ex art. 224 c.p.c.; nel merito, in via principale: in riforma integrale della sentenza n. 4295/2022, del
4.11.2022, emessa all'esito della causa avente R.G. 26996/2019 Tribunale di Torino, Dott. Ludovico
Sburlati, qui integralmente impugnata, accertata la falsità delle firme apposte sulla delega ad operare sul c/c bancario intestato al Sig. a favore della Sig.ra e Persona_2 Parte_3
la conseguente nullità, annullabilità, inesistenza dei prelievi effettuati rispettivamente 20.3.2007 di
€ 4.400,00 e del 15.3.2007 per € 3.500,00 (v. doc. 28), nonché la falsità delle firme apposte sugli assegni nn. 5057020712 – 03 del 4.1.2007 di € 1.000,00, ass. n. 5057020713 – 04 del 29.1.2007 di €
1.500,00, ass. n. 5057020716 – 07 del 2.2.2007 di € 25.000,00, ass. n. 5057020717 – 08 del 2.2.2007 di € 25.000,00 ass. n. 5057020719 – 10 del 9.2.2007 di € 2.000,00, ass. n. 5057020720 – 11 del
20.2.2007 di € 1.000,00, ass. n. 5057020721 – 12 del 5.3.2007 di € 1.500,00, ass. n. 5057020724 –
02 del 20.3.2007 di € 1.500,00 attribuite al Sig. , dichiarare la falsità / nullità / Persona_2
inesistenza / inefficacia della delega e degli assegni de qua e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare a versare a favore dell'avv. somma pari a Controparte_1 Controparte_2
complessivi € 66.400,00 (sessantaseimilaquattrocento), a titolo di risarcimento del danno patito, oltre agli interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria della somme dai singoli prelievi sino al saldo;
considerata la mancata adesione alle procedure di negoziazione assistita del 3.11.2015 e di mediazione del 5.9.2018, condannare a versare a favore dell'avv. Controparte_1 CP_2
una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Con il favore delle spese,
[...]
rimborso forfettario, oltre ad IVA e CPA.”
Per parte appellata:
“… voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso, in via principale, previa declaratoria di inammissibilità della produzione sub doc.
35 del fascicolo di parte appellante, confermare integralmente l'impugnata sentenza anche in punto liquidazione spese del primo grado di giudizio. Con condanna di parte appellante al pagamento in favore
di delle spese del presente giudizio, oltre TF 15%, Iva e cpa. In via subordinata, nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi della rinnovazione del giudizio nel merito, in riproposizione delle
domande già formulate in primo grado e rimaste assorbite: in via preliminare, dichiarare prescritte tutte
le domande per intervenuta prescrizione quinquennale per il risarcimento da fatto illecito;
previa, occorrendo, nomina di esperto calligrafo e acquisizione di scritture di comparazione, verificare ex art.
216 c.p.c. le sottoscrizioni apposte dal defunto, signor 1) sui seguenti assegni Persona_2
bancari del Banco di Sicilia: a) ass. n. 5057020712 – 03 del 4.1.2007 di € 1.000,00; b) ass. n. 5057020713
– 04 del 29.1.2007 di € 1.500,00; c) ass. n. 5057020716 – 07 del 2.2.2007 di € 25.000,00; d) ass. n.
5057020717 – 08 del 2.2.2007 di € 25.000,00; e) ass. n. 5057020719 – 10 del 9.2.2007 di € 2.000,00; f)
ass. n. 5057020720 – 11 del 20.2.2007 di € 1.000,00; g) ass. n. 5057020721 – 12 del 5.3.2007 di €
1.500,00; h) ass. n. 5057020724 – 02 del 20.3.2007 di € 1.500,00, in favore della signora Parte_3
; 2) sulla delega ad operare sul conto corrente bancario intestato al signor in
[...] Persona_2 data 14.03.2007 a favore della signora;
ovvero, ammettere CTU grafica volta ad Parte_3 accertare l'autenticità delle predette sottoscrizioni. In ogni caso, respingere le avverse eventuali e già formulate istanze istruttorie perché generiche, inammissibili ed irrilevanti ed, in caso di ammissione dei
capi di prova ex adverso eventualmente dedotti, consentire alla banca la prova contraria. Nel merito, in
via principale, respingersi integralmente le domande attoree, così come formulate in atto di citazione, siccome infondate in fatto e in diritto e non provate. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio. Con espressa riserva di ogni facoltà di legge.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 23.9.2019, , erede universale del nonno, Controparte_2 Persona_2
(deceduto il 10.5.2007 a Palermo), aveva convenuto in giudizio , quale successore del CP_1
Banco di Sicilia, e, dopo aver ricostruito in fatto le vicende peculiari del contenzioso ed aver dato atto di aver ricevuto quale saldo attivo del conto corrente la somma di € 1.273,65 aveva contestato all'istituto di credito il pagamento di una serie di assegni bancari recanti, a suo dire, una sottoscrizione apocrifa del correntista. Oltre a ciò, l'attore aveva lamentato la condotta della banca in relazione anche alla falsità della sottoscrizione della delega rilasciata a favore di tale Parte_3
che, proprio in forza di tale mandato, aveva operato sul conto prelevando, in un ristretto arco
[...]
temporale, ingenti somme di danaro.
L'attore aveva anche evidenziato la condotta dolosa dell'istituto di credito il quale, più volte sollecitato formalmente alla consegna dell'intera documentazione inerente al rapporto, aveva, fra l'altro, provveduto solo a distanza di tempo dall'apertura della successione ed all'esito di una procedura dinanzi all'arbitro bancario, a liquidare l'importo di € 7.146,77 rinveniente da un deposito titoli del de cuius la cui esistenza, fino ad allora, era stata occultata.
L'attore aveva quindi dedotto ad istruzione della domanda con la quale aveva chiesto la condanna di al pagamento a suo favore della complessiva somma di € 66.400,00 (ed anche al CP_1
risarcimento ex art. 96 cpc), dettagliate prove orali ed aveva prodotto documentazione utile a supportare sia la richiesta di ammissione di CTU grafologica sia la richiesta ex art. 210 cpc di esibizione documentale dalla banca convenuta, proponendo querela di falso.
Con comparsa di costituzione, aveva preso posizione in ordine alle domande attoree CP_1
ed aveva eccepito, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 CC della pretesa quale presunta responsabilità da fatto illecito “… essendo decorso oltre un quinquennio tra la condotta asseritamente colposa della banca per le operazioni effettuate nel 2007 e le contestazioni sulla presunta falsità delle sottoscrizioni nel 2018, ed in ogni caso dalla lettera raccomandata del
6/06/2014…”. Nel merito, la convenuta aveva espressamente contestato che la condotta denunciata fosse dolosamente preordinata ad occultare responsabilità della banca e che, al contrario, le difficoltà incontrate nel reperire la documentazione richiesta, erano ascrivibili unicamente al fatto che in quel periodo erano in corso operazioni di cessione e trasformazione giuridica del Banco di Sicilia che avevano causato una oggettiva impossibilità di riscontrare tempestivamente le richieste del Con la seconda memoria ex art. 183 cpc, la convenuta CP_2
aveva anche prodotto la denuncia di smarrimento (presentata all'autorità competente il 10.6.2015) del fascicolo amministrativo intestato a ad ulteriore giustificazione della mancata Persona_2
consegna di parte della documentazione richiesta dall'erede.
Aveva quindi concluso per il rigetto della domanda.
La causa, nel corso della quale le parti avevano prospettato la possibilità di una definizione transattiva, è stata decisa con la sentenza n. 4295/2022 del 4.11.2022, con la quale il Tribunale di
Torino, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, ha rigettato la domanda e condannato l'attore alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 10.577,25 oltre spese ed accessori.
L'appello
Con atto di citazione in appello del 9.12.2022, all'esito di notifica della sentenza n. 4295/2022 del
Tribunale di Torino, ha censurato la decisione del primo giudice che, Parte_1
accogliendo l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, ha rigettato integralmente le domande e lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite.
L'appellante ha quindi contestato che fosse non dimostrata l'intervenuta interruzione della prescrizione e, in particolare, ha evidenziato come il primo giudice ha omesso di considerare idonea a tal fine, la richiesta in data 3.11.2015, spedita con raccomandata A.R. il 5.11.2015, di invito alla negoziazione assistita.
Parte appellante, ribadito il termine decennale, conferma la tempestiva, ed integrale, produzione del documento (allegato fin dalla citazione introduttiva: doc. 13) e “… riproduce l'invito alla negoziazione assistita del 3.11.2015, evitando la sovrapposizione tra la ricevuta di invio e la cartolina di ritorno …” regolarizzando l'originaria produzione, con il deposito del documento n. 35.
Con ulteriore motivo di gravame contesta il capo della sentenza con il quale è stata disposta la condanna a suo carico delle spese di lite, chiedendo, fra l'altro, la sospensione dell'esecutività
(rinunciata a seguito di impegno dell'appellata a non porre in esecuzione il titolo).
Nel merito, conferma tutto quanto dedotto (e non deciso) in primo grado Parte_1
ed in particolare denuncia la condotta della banca, dolosamente preordinata, a suo avviso, ad occultare le responsabilità conseguenti al venir meno, da parte dell'istituto di credito, all'obbligo di conservazione e consegna dei documenti richiesti.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza e, all'esito dell'esame del merito del contenzioso, domanda, previa ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti ed accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte sugli assegni indicati ed anche sulla delega a favore di , la Parte_3
condanna della banca al pagamento della complessiva somma di € 66.400,00, oltre al risarcimento ex art. 96 cpc.
Costituendosi anche nel presente grado, ha contestato la fondatezza del gravame, sia in relazione CP_1
all'eccezione di prescrizione (“… parte appellante richiama in atto, ed ivi indica, esclusivamente la data di invio del suddetto invito, allegando il relativo modello di spedizione (seppur illegibile), non già la data di ricezione dello stesso, né produce valida ricevuta di ritorno alcuna della predetta racc.ar o ricevute di accettazione/consegna della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata …”), sia con riguardo al merito, evidenziando, in particolare che, la sua condotta non è stata affatto dolosa né omissiva ma, piuttosto, influenzata da fatti oggettivi quali le vicende acquisitive del Banco di
Sicilia che, proprio nel periodo cui ci si riferisce, avevano creato difficoltà talvolta insormontabili, per il rinvenimento della documentazione richiesta dall'appellante. A tal proposito, e proprio a seguito delle vane ricerche effettuate, la banca era stata costretta a presentare la denuncia di smarrimento che ha prodotto.
Conclude chiedendo il rigetto del gravame.
Motivi della decisione
L'appello proposto è parzialmente fondato.
Va premesso che non è (più) in discussione il fatto che la eventuale responsabilità della banca per l'incasso di assegni ha natura contrattuale e, quindi, che il termine di prescrizione è decennale ex art. 2946 CC.
Tanto acquisito, il primo motivo di gravame proposto dall'appellante alla luce delle CP_2
produzioni tempestivamente effettuate, è fondato.
Con l'atto di citazione introduttivo è stato depositato il documento n. 13 che, fra l'altro, contiene copia della richiesta (datata 3.11.2015) con la quale , a mezzo del suo legale, Controparte_2
invitava la convenuta alla negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 132/2014 esplicitando CP_1
chiaramente che intendeva ottenere il risarcimento dei danni conseguenza della falsità delle firme apposte sulla delega a e sugli assegni emessi a suo favore e dalla medesima Parte_3
negoziati.
Tale atto deve sicuramente ritenersi idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale e non sono condivisibili le considerazioni della banca convenuta laddove contesta che, sebbene risulti agli atti la data di spedizione dell'invito alla negoziazione, non emerge per contro la data di ricezione del plico.
In realtà dal doc. 13 si evince che la raccomandata con n. 14572781640-4 è stata consegnata in data
11.11.2015 e la produzione n. 35, che deve considerarsi ri-produzione di atto tempestivo, chiarisce ancor meglio quanto già emerso.
L'eccezione di prescrizione formulata dalla banca deve perciò essere rigettata.
Il merito della controversia si presta invece a peculiari considerazioni che non consentono di addivenire ad un accoglimento della domanda proposta da . Controparte_2
I fatti che hanno dato luogo al contenzioso sono incontroversi.
L'appellante propone querela di falso relativamente alle firme apposte sugli assegni a favore di ed anche sulla delega rilasciata da in favore di quest'ultima; Parte_3 Persona_2 tuttavia, le prove che devono essere valutate per l'accertamento della falsità non esistono: la banca ha smarrito i documenti e, quindi, è esclusa la possibilità di un giudizio sulla querela di falso.
È necessario però domandarsi anche se da una eventuale conclusione di tal tipo (accertata falsità delle sottoscrizioni degli assegni e della delega) consegue, sic et simpliciter, l'accertamento della responsabilità dell'istituto di credito pagatore.
Nella vicenda in esame risulta che gli assegni in contestazione sono tutti (tranne uno) posti all'incasso in data successiva al sinistro che aveva colpito nel corso del mese di Persona_2
gennaio 2007, ma non emerge da alcun atto o documento che la banca potesse, almeno fino al rilascio della delega a , essere a conoscenza oltre che di una situazione di tal Parte_3
genere anche della ipotetica modifica della grafica di firma del correntista.
Si esclude così, in forza del seguente principio, che questa Corte condivide,“… Nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo…”(Cassazione sez. VI-1 19.6.2018 n. 16178), la possibilità di configurare, sulla base delle deduzioni e delle produzioni di causa, la responsabilità della banca convenuta. Nè si rinvengono ulteriori elementi che, inoltre, possano far ritenere la falsità della sottoscrizione della delega rilasciata il 14.3.2007 alla . Parte_2
Le spese del giudizio
Attesa la parziale soccombenza della nel presente grado ed in considerazione della natura del Pt_4
contenzioso e delle sue peculiarità, le spese processuali dei due gradi si compensano integralmente fra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 4295/2022 emessa il Parte_1
4.11.2022 nei confronti di , ogni contraria istanza disattesa, CP_1
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Torino, rigetta l'eccezione di prescrizione formulata da;
CP_1
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2025 Il Giudice Ausiliario relatore
Dott.ssa Maria Cristina Faedda
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti