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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1815/2022 del Tribunale di Tivoli
promossa da , c.f e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv.to MANDICO MONICA, per procura in atti,
[...]
PARTE OPPONENTE
nei confronti di c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to ROBERTO MALIZIA, per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni opponenti convenivano in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 “Voglia l'On.le Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattesa
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e con ogni migliore formula, così
provvedere,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIEVOLE Disporre la sospensione
dell'esecutività del precetto
NEL MERITO accertare e dichiarare che la e per essa CP_1 Parte_3
non ha diritto a procedere esecutivamente in danno dei sigg. e Parte_2
per le ragioni gradatamente esposte in narrativa. condannare la Parte_1
che agisce tramite la mandataria al pagamento Controparte_1 Parte_3
delle spese in favore di codesto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo”.
Si costituiva in giudizio la Prima SPV la quale concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Tivoli, disattesa ogni contraria istanza, compresa
quella di sospensione dell'efficacia dell'esecutività, rigettare l'opposizione a precetto
ex art. 615 c.p.c. proposta dai Signori e , in quanto Parte_2 Parte_1
infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 5/12/24 dinanzi a questo Giudice.
*****
L'opposizione formulata è infondata e non provata e deve essere rigettata.
Premesso: -che con atto pubblico di fusione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 2501 e ss Codice Civile ed art. 57 D.Lgs. 385/93, in data 20 ottobre 2008
rep n° 47912 Racc. n° 13013 a rogito Notaio (registrato a Roma Persona_1
I il 20.10.2008 n. 39512/1T), con efficacia giuridica dal 1° novembre 2008,
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
sono state fuse per incorporazione in con Controparte_2 Controparte_5
sede legale in Roma, Via A. Specchi, 16 - Direzione Generale in Milano, Piazza
Cordusio, Capitale Sociale € 6.684.287.462,00 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei CP_2
Gruppi Bancari cod. 3135.1, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - Codice
Fiscale e P. IVA n° , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_2
Depositi;
-che successivamente, in pari data alla fusione per incorporazione, la Capogruppo
ha conferito a , che ha poi assunto la CP_5 Controparte_6
denominazione di il ramo d'azienda Controparte_7 Controparte_8
costituito dalle attività e passività, dai diritti, dagli obblighi e, in genere da tutte
[...]
le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti ai rapporti, anche pregressi/estinti, qualificati “retail” già appartenuti a ” Controparte_9
” ” ” “ ” presso Controparte_7 Controparte_10 Controparte_11
le filiali ubicate in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna,
Campania, Puglia , Basilicata e Calabria, di cui alla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. -che con Sede Legale e Direzione Generale in Roma Viale Controparte_7
Umberto Tupini n° 180 Capitale sociale Euro 1.106.400.000,00 - appartenente al
Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3135.1 - ha CP_7
conferito a con atto in data 18 dicembre Controparte_12
2008, n. 1617 di Rep. e n. 645 di Racc. Notaio dott. di Roma, la Persona_2
procura per la gestione volta al recupero dei propri crediti anomali;
-che Successivamente, con atto a rogito del Notaio di Torino in data Persona_3
19.10.2010, rep. n. 19430 racc. 12674, registrato a Torino in data 19.10.2010 al n.
755 serie 1T, le banche , Controparte_7 Controparte_7
, ,
[...] Parte_4 Controparte_10
, ,
[...] Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7
sono state fuse per incorporazione, con efficacia dall'1
[...]
novembre 2010, in con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi CP_7
16 - 00186 Roma e Direzione Generale in Piazza Cordusio - 20123 Milano, Capitale
Sociale € 9.648.790.961,50 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche
e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari: cod. CP_2
02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice
Fiscale e P. IVA n° - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_2
Depositi;
-che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 è divenuta titolare, Controparte_1 con efficacia a decorrere dal giorno 11 ottobre 2019, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza”, comprensivi sorte ed interessi maturati e maturandi, privilegi, eventuali garanzie reali e/o personali, cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azioni ed eccezioni sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio, alcuni dei quali beneficianti di garanzie reali (in avanti
“Crediti”), derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia, ad essa società
trasferiti da - compreso quello di cui al presente procedimento e per Controparte_7
tutti i rapporti dedotti - come da avviso oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda N. 121 del 15.10.2019;
-che ha conferito a con atto in data 15 ottobre Controparte_1 Parte_3
2019 n. 303088 di rep. e n. 34865 di racc. Notaio di Pordenone Persona_4
registrato a Pordenone il 17/10/2019 al n.14095 serie 1T, ampia procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti -compreso quello di cui è causa- nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti, ovvero, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce,
estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa mandante.
Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
Vi è prova in atti che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130
[...] è divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal giorno 11 ottobre 2019, CP_1
di un portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza”, comprensivi sorte ed interessi maturati e maturandi, privilegi, eventuali garanzie reali e/o personali, cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azioni ed eccezioni sostanziali e processuali,
inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio, alcuni dei quali beneficianti di garanzie reali (in avanti “Crediti”), derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia, ad essa società trasferiti da - Controparte_7
compreso quello oggetto del presente giudizio e per tutti i rapporti dedotti - come da avviso oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
parte seconda N. 121 del 15.10.2019. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale produce,
riguardo ai contraenti ceduti, gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di quale cessionaria CP_1
del credito originario dunque non può essere accolta.
Sull'eccezione della mancanza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, si rileva come non si sia realizzato alcun effetto liberatorio e che la parte acquirente accollante deve ritenersi obbligata in solido con il mutuatario originario ai sensi dell'art. 1273 c.c.
Ove infatti la banca, ricevuta la notifica dell'atto di compravendita con accollo nei confronti dell'Istituto mutuante, avesse rifiutato l'accollo avrebbe mantenuto il proprio credito nei confronti del solo alienante mutuatario originario. Ma la notifica è
stata omessa. Infine può ritenersi fondata l'argomentazione della parte opposta secondo la quale sicuramente vi è stata la traditio della somma mutuata. L'opponente afferma che dall'atto non emergeva la disponibilità della somma mutuata da parte della mutuataria, né materiale, né giuridica, essendo la stessa condizionata al verificarsi di una serie di condizioni e adempimenti posti a carico della mutuataria stessa.
Tuttavia, la circostanza che, in via contestuale alla erogazione e quietanza, la somma erogata e quietanzata sia stata costituita in pegno infruttifero presso la banca conferma che la parte aveva ricevuto la disponibilità della somma atteso che la costituzione in pegno infruttifero presuppone l'avvenuta traditio e quindi il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio.
Concludendo l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione proposta;
2)condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.493,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
Tivoli 06/03/2025
Il Giudice dott.ssa Adriana Mazzacane 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
134 del 13.11.2008;