Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/1965, n. 2362
CASS
Sentenza 13 novembre 1965

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Se all'atto della rimessione della causa al collegio la parte non si sia limitata a richiamare genericamente le conclusioni formulate in precedenza, ma abbia ben precisato le proprie domande ed eccezioni, legittimamente il giudice prende in considerazione solo le istanze espressamente riproposte, dovendosi ritenere implicitamente rinunciate tutte le altre. ( Conf. 695/64, 2603/62, 280/61 ecc.).*

Le norme relative alle deduzioni e all'assunzione della prova testimoniale sono dettate a tutela dei privati interessi delle parti e non per motivi di ordine pubblico. Pertanto, se esplicitamente od implicitamente vi abbia rinunziato la parte avente interesse a dolersi dell'inosservanza delle formalita di legge, la relativa nullita deve considerarsi sanata e non puo essere rilevata dal giudice. ( Conf. 1280/59, 1522/58, 1042/57, 2459/56).*

I verbali di indagine redatti dagli ufficiali di polizia giudiziaria, per le garanzie di attendibilita dell'organo da cui provengono ben possono fornire al giudice, nel quadro delle altre risultanze processuali, elementi presuntivi ed indiziari utili per l'accertamento della verita. ( Conf. 1084/62, V. 691/62, 145/61).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/1965, n. 2362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2362
    Data del deposito : 13 novembre 1965

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