Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/05/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
71/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa tra:
avv., in proprio ex art. 86 Parte_1
c.p.c.
Ricorrente
CONTRO
difeso dall'avv. Mattia Controparte_1
Lettieri per procura allegata alla comparsa di appello. resistente
E CONTRO
difeso dall'avv. Riccardo De' CP_2
Medici, per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello. resistente
MOTIVI
1 Il presente giudizio
Con ricorso proposto ex artt. 28 L. 794/1942 e 14
D. Lgs. 150/2011, l'avv. ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di
NO, ed ed ha CP_1 CP_2
• di aver svolto la propria attività professionale in diversi contenziosi giudiziari, tenutisi innanzi al
Tribunale di NO e alla Corte di Appello di
NO, a favore del padre dei resistenti,
[...]
di cui questi erano eredi e di CP_3 CP_1 in proprio;
[...]
• di aver maturato un credito complessivo di
9.463,35 euro, oltre accessori nei confronti di e oltre accessori e di CP_2 Controparte_1
6.990,85 euro oltre accessori nei confronti del solo;
Controparte_1
Il professionista ha, quindi, chiesto la condanna delle controparti in tali termini.
Entrambe le controparti si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte.
Entrambi i resistenti hanno eccepito la nullità del ricorso, in quanto l'appellante aveva indicato nell'atto introduttivo di ricorrere al Tribunale di
NO e non alla Corte di Appello, ed era privo dell'avvertimento di cui all'art. 163, co. 3, n. 1 e
7, con le conseguenze di cui all'art. 164 c.p.c. ha, poi, eccepito l'incompetenza CP_1 della Corte di Appello di NO, in quanto questi era consumatore, residente a Milano, con conseguente incompetenza, ex art. 66 bis cod cons., della Corte di Appello di NO. Nel merito, ha chiesto di respin gere la domanda formulata o comunque di ridurla e in via subordinata, di condannare a CP_2 tenerlo indenne rispetto a qualsiasi ulteriore somma dichiarata dovuta al ricorrente;
inoltre, sempre in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare il ricorrente a Parte_1 risarcirgli i danni causati da errori professionali legati proprio alle prestazioni oggetto di causa. ha sostenuto di aver già CP_2 integralmente saldato il professionista, che, quindi, nulla poteva pretendere.
Fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in data 6 maggio 2025, è stata pronunciata la presente sentenza.
2 la nullità del ricorso
Le parti resistenti hanno eccepito la nullità del ricorso, sia in quanto nell'atto introduttivo della controparte era stato specificato di ricorrere al
Tribunale di NO e non alla Corte di Appello di
NO - cui è invece intestato l'atto e nella cancelleria della quale è avvenuta l'iscrizione a ruolo con R.G. n. 71/2025 - sia in quanto non era stato riportato l'avvertimento di cui 'art. 163, comma 1, n. 7), secondo cui “la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c.
o da leggi speciali”.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Quanto alla prima, l'art. 164 c.p.c. prevede la sanatoria nell'ipotesi in cui la parte si sia costituita in giudizio, com'è avvenuto nella specie.
Quanto alla seconda, il c.p.c. prevede sì che, in mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., il Giudice debba fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini. Tuttavia, si deve osservare che l'atto ha, comunque, raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c., dal momento che, comunque, la parte ha avuto conoscenza dei contenuti dell'avvertimento nel momento in cui si
è rivolta al legale con cui si è costituita in giudizio e non ha patito alcuna conseguenza da tale mancanza, tanto più che, comunque, alla prima udienza, la causa non è stata decisa, ma è stata fissata una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 164 c.p.c., solo all'esito della quale
è stata pronunciata la suddetta sentenza.
3 L'eccezione di incompetenza
L'eccezione di incompetenza territoriale proposta da è fondata. CP_1
L'avv. ha chiesto nei confronti di Pt_1 CP_1 il pagamento dei propri onorari in merito
[...] al patrocinio di diverse cause, RG 4187/19, innanzi al Tribunale di NO, RG 841/22 innanzi alla Corte di Appello di NO, RG
1642/20 innanzi al Tribunale di NO, RG
647/20 innanzi alla Corte di Appello di NO.
Rispetto a tutti i giudizi in questione, con la sola eccezione di quello 841/22, l'avv. Pt_1 patrocinò di cui è CP_3 CP_1 erede.
Nel giudizio RG 841/22, invece, fu direttamente ad investire l'avv. CP_1 Pt_1 dell'incarico professionale.
Rispetto a quest'ultimo giudizio, non è contestato che l'incarico in questione fu conferito da CP_1 in qualità di consumatore, pur svolgendo,
[...] questi l'attività di avvocato, dovendosi considerare tale chi agisce per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta.
Tale conclusione rimane ferma, però, anche per le cause promosse dal padre di CP_1 CP_3
anch'egli consumatore, in relazione alle
[...] cause promosse.
Sul punto, la giurisprudenza afferma: “In tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo - ai fini della determinazione della competenza per territorio - si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato.
Pertanto, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del
d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto” (Cass.
18579/18).
Secondo l'avv. comunque, rimarrebbe Pt_1 ferma la competenza della Corte di Appello di
NO ex art. 33 c.p.c., per effetto delle domande proposte nei confronti di anch'egli CP_2 consumatore, residente a [...].
Tale tesi, sostenuta anche dalla giurisprudenza di merito, non ha trovato fortuna presso la Suprema
Corte, che ha, invece, sostenuto: “In presenza dei presupposti di cui all'art. 3, d.lg. n. 206 del 2005, come modificato dal d.lg. n. 221 del 2007, non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66- bis d.lg. n. 206 del 2005, quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti” (Cass. 35275/23).
Quanto alla determinazione del foro competente, si veda la seguente massima: “Nelle controversie in cui l'avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado, la competenza è dell'ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che è criterio inderogabile e prevalente su ogni altro, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il giudice adito per ultimo sia la corte d'appello di distretto diverso da quello di residenza del convenuto, poichè non è possibile enucleare in via interpretativa una regola oggettivamente diversa da quella codificata dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ufficio giudiziario competente non è quello di pari grado
(corte d'appello), nel cui distretto il convenuto abbia la residenza, ma il tribunale individuato in base al criterio del foro del consumatore. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania, in base al foro del consumatore, anzichè della Corte d'Appello del medesimo capoluogo, sulla domanda di pagamento dei compensi di avvocato per il patrocinio svolto in più gradi, prima dinanzi al
Tribunale di Locri e poi dinanzi alla Corte d'Ap pello di Reggio Calabria)”. (Cass. 324124).
Infine, l'esame della domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei CP_1 confronti del fratello deve considerarsi CP_2 ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza.
4 Nel merito
Da quanto precede, discende che oggetto del presente giudizio è solo la posizione di CP_2
[...]
Quest'ultimo è stato convenuto in giudizio, come specificato a pag. 3 del ricorso, per il pagamento delle prestazioni professionali svolte nell'ambito dei giudizi RG 4187/2019 (promosso da
[...] quale erede di CP_3 Persona_1
, nei confronti di ,
[...] Controparte_4 innanzi al Tribunale di NO, relativo all'accertamento dei diritti sul patrimonio della defunta ) RG 1642/2020 Persona_1 del Tribunale di NO (volto ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposta in calce alla scrittura privata datata 12/6/2017, volta al trasferimento di tutte le proprietà della sig.ra
) e RG 647/2020 della Corte d'Appello Persona_1 di NO (appello avverso l'ordinanza di rigetto pronunciata nel RG 1642/20).
Per tali prestazioni, l'avv. ha chiesto il Pt_1 pagamento di un importo complessivo pari a
9.463,35 euro. ha sostenuto di aver già saldato CP_2 integralmente l'avv. producendo la Pt_1 ricevuta di un bonifico di 7.295,00 euro datata 9 gennaio 2023.
Si tratta del pagamento di quanto richiesto con il pro forma del 2 gennaio 2023, di cui alla prod. 4 di parte CP_1
Tuttavia, come si evince da tale documento, tale importo era stato richiesto a titolo di “acconto”; non vi è, quindi, prova del fatto che tale pagamento ha estinto ogni debito per le prestazioni professionali ricevute.
Inoltre, il pro forma si riferisce a cause diverse da quelle oggetto di causa, salvo che per quanto riguarda la causa innanzi alla Corte di Appello di
NO RG 647/20.
In ogni caso, si evidenzia che dagli importi richiesti, l'avv. ha già detratto un acconto Pt_1 ricevuto, pari a 5.750,00 (prod. 6 e 7 dell'avv.
, che, in assenza di indicazioni più Pt_1 specifiche delle parti, deve ritenersi coincidere con quello di cui al pro forma.
Che l'omessa indicazione nel pro forma della richiesta di compensi relativi ai giudizi 4187/19 e
1642/20 significhi che tali prestazioni erano già state saldate è affermazione non condivisibile.
Infatti, non può certo parlarsi di confessione, in quanto questa ha ad oggetto ciò che la parte dice e non ciò che la parte non dice. Al più, potrebbe parlarsi di presunzione, che, però, è priva dei caratteri di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.
Da quanto precede, tenuto conto del fatto che non vi sono state, da parte di ulteriori CP_2 contestazioni in merito al quantum, richiesto, discende che la domanda proposta da Parte_1 deve essere integralmente accolta.
[...]
In difetto di eccezioni in merito alla qualità di erede di questi deve essere CP_2 condannato al pagamento dell'intero credito da questi maturato.
5 Le spese di lite
Le spese di lite sono compensate tra CP_1
e tenuto conto del fatto che Parte_1 non vi è orientamento unanime e consolidato in merito ai rapporti tra l'art. 66 cod. cons. e l'art. 33 c.p.c.
Nei rapporti tra e CP_2 Parte_1
invece, le spese seguono la soccombenza
[...] ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo i parametri medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per la fase istruttoria e decisionale.
PQM
Dichiara l'incompetenza della Corte di Appello di
NO in relazione alla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 per essere competente il Tribunale di
[...]
Milano; condanna a pagare a CP_2 Parte_1
9.463,35 euro, oltre CPA 4% ed iva 22%,
[...] oltre interessi legali di cui alla domanda;
Condanna a pagare a CP_2 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che
[...] liquida in 3.933,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Compensa le spese di lite tra e Parte_1
. Controparte_1
NO, 13 maggio 2024
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno