Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 844/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 844/2025 avente ad oggetto Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 29.4.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
(PT), il 7.12.1973, residente in [...] – lett. N, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Annalisa Pacini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Monsummano Terme (PT), via Francesca V.P. n. 505,
e
C.F. , nata a [...], il Parte_2 CodiceFiscale_2
7.5.1972, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elisa Quiliconi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pescia (PT), via dei Colli per Uzzano n. 6
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 29.4.2025 i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in data 16.6.2001 in Parte_2
Monsummano Terme (PT), precisavano che dall'unione era nata la figlia (nata il Per_1
27.5.2008).
Premettevano, altresì, che in data 23.12.2023 a seguito di negoziazione assistita è stato raggiunto l'accordo di separazione, per il quale è stata concessa l'autorizzazione del
Procuratore presso il Tribunale di Pistoia in data 4.1.2023.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento e con la sottoscrizione del presente atto entrambi dichiarano espressamente di non avere reciprocamente niente da pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento personale;
2. il Sig. continuerà a provvedere, in via esclusiva, al pagamento del Parte_1
mutuo ipotecario stipulato con Banca Toscana S.p.a. (oggi incorporata in
[...]
, gravante sulla casa coniugale in comproprietà al 50% fra i Controparte_1 coniugi, la cui rata mensile ammonta attualmente a circa € 500,00, sino alla sua estinzione.
3. La Sig.ra conferma il proprio impegno a trasferire Parte_2 gratuitamente la propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'immobile posto Larciano
(PT) Via Falcone n. 256 - Lettera N, costituente casa coniugale, al Sig.
[...]
non appena le condizioni patrimoniali delle parti lo consentiranno, avendo Parte_1 quest'ultimo sempre provveduto al pagamento integrale ed in via esclusiva del mutuo ipotecario sopracitato.
4. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
domiciliazione prevalente presso la madre, nell'immobile posto in Larciano (PT), Via
Gramsci n. 150/C, salvo variazioni da comunicarsi prontamente al padre.
5. L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, relativamente alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni e aspirazioni di
2 . Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni Per_1
relative alla figlia. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dai genitori separatamente nei rispettivi periodi di convivenza con la figlia.
6. In merito al diritto di visita della figlia , ferma la collocazione prevalente della Per_1
minore presso la madre, la figlia trascorrerà i fine settimana alternati con i genitori, dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera;
inoltre il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o extrascolastici della minore e con i suoi impegni personali, trascorrerà con , previo accordo con la madre, almeno due sere infrasettimanali, Per_1
con possibilità di pernottamento.
7. Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con i genitori (è preferibile che almeno 1 settimana sia consecutiva), periodo da concordarsi comunque, preventivamente, anno per anno con l'altro genitore, entro il 31 maggio. In caso di mancato accordo, i genitori si alterneranno di anno in anno nel diritto di scelta dei predetti 15 giorni da trascorrere con la figlia.
8. La minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, l'alternanza sarà ripetuta il 31 dicembre ed il primo gennaio, nonché la domenica di Pasqua ed il lunedì di Pasquetta. I genitori si alterneranno di anno in anno nel trascorrere con la figlia le altre festività. Si precisa che le indicazioni sopra descritte, in riferimento alla disciplina del diritto di visita e al diritto/dovere di ciascun genitore di intrattenersi con la figlia, per garantire il rispetto della bi-genitorialità, sono solo indicazioni di massima, che potranno, in seguito, essere modificate, previo accordo fra le parti, proprio al fine di meglio adattarsi alle necessità e ai bisogni di , tenuto conto anche degli impegni lavorativi e/o personali dei Per_1
genitori.
9. Rimane ferma la possibilità dei genitori di variare di comune accordo le condizioni sopraindicate a seconda di emergenze non previste e non prevedibili, tramite scambio di comunicazioni a mezzo email, sms od analoghe.
10. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia , la somma di € 300,00 mensili, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il suddetto pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate note alle parti, salvo modifica, e/o altra modalità preferita dalle parti, fino alla raggiunta indipendenza economica della figlia, con decorrenza da maggio 2025.
3 è quindi da considerarsi fiscalmente, con ogni beneficio di legge, a Parte_3
carico esclusivo del padre, unico genitore lavoratore, che richiederà e beneficerà anche del relativo Assegno Unico ed entrambi i genitori collaboreranno al disbrigo delle relative pratiche;
parimenti dicasi per altre eventuali misure economiche a sostegno delle famiglie con figli a carico, che si sostituiscano e/o aggiungano al suddetto Assegno
Unico.
11. In merito alle spese straordinarie utili e necessarie per la figlia minore , si Per_1
prevede che i genitori contribuiscano in ragione del 50% ciascuno, rimandando espressamente, in merito all'individuazione delle stesse, alla relativa disciplina, nonché in ordine alla preventiva condivisione e al successivo rimborso, a quanto previsto e dettagliato nell'art. 6 del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Pistoia, unitamente all'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 01/10/2018, da intendersi parte integrante del presente accordo e di cui si produce un estratto (doc. 15). Ove dette spese, ancorchè concordate, siano anticipate per intero dalla Sig.ra dovranno essere Pt_2 rimborsate dal Sig. entro 7 giorni dall'esibizione della relativa attestazione di Parte_1
pagamento (fattura o ricevuta).
12. Entrambi i genitori si impegnano affinché la figlia mantenga rapporti con i Per_1
familiari sia materni che paterni.
13. In merito ai beni mobili di arredo e corredo della casa coniugale, le Parti dichiarano di aver già provveduto alla loro definitiva divisione in natura e danno altresì atto di aver provveduto alla reciproca restituzione e divisione anche dei beni personali e/o di quant'altro in comune.
14. Le Parti, per quanto concerne il consenso all'espatrio, al rilascio e al rinnovo del passaporto per la figlia, affronteranno la questione quando se ne presenterà la necessità.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.5.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
4 3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16.6.2001 in Monsummano
Terme (PT), dai coniugi nato a [...], il [...], e Parte_1
nata a [...], il [...], alle condizioni da essi Parte_2
concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile Comune di Monsummano Terme, per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
13 P. I, Anno 2001);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5