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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4866 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa DA IC, all'udienza cartolare del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7849/2025 R.G. lavoro vertente
T R A
, nato ad [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Leonardo
US e dall'Avv. Immacolata Romano con i quali elettivamente domicilia come in atti
ricorrente
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
resistente
Avente ad oggetto: FR Fondo garanzia
Sulle seguenti conclusioni: come in atti e note per la trattazione scritta.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9.6.2025 il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro chiedendo che il Fondo di Garanzia istituito presso l' venisse condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 1.191,99 a titolo di FR.
Esponeva che egli aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_2
e che, alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva ricevuto il
[...]
FR.
Deduceva altresì che, essendo stata la società datrice di lavoro condannata dal Tribunale di
Napoli, Sezione Lavoro, al pagamento di dette spettanze con sentenza n. 5577/2018 del
14.09.2018, egli aveva tentato di porre in esecuzione detta sentenza, ma il pignoramento eseguito nei confronti della società dava esito negativo.
Successivamente, aveva depositato presso il Tribunale di Napoli istanza di fallimento della suddetta società cooperativa ma, con decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data
11.01.2022, il suddetto ricorso era stato dichiarato improcedibile, in quanto il credito vantato dal ricorrente era sotto soglia.
Deduceva pertanto di aver avanzato in data 12.5.2022 domanda nei confronti dell' ma che quest'ultimo aveva respinto la richiesta con provvedimento del 19.6.2024.
L' si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del ricorso. Eccepiva
l'intervenuta prescrizione e nel merito l'insussistenza dei presupposti per l'accesso al
Fondo.
Prodotta la documentazione, all'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
In via preliminare, deve osservarsi che la domanda del ricorrente è ammissibile, essendo infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' per il decorso del termine previsto dall'art.47 D.P.R. n.639/1970.
Questa l'indiscussa sequenza degli avvenimenti: in data 12.5.2022 l'istante ha presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il T.F.R.; in data 19.6.2024 l' rigettava la CP_1
domanda; in data 9.6.2025 è stato depositato il ricorso introduttivo del presente procedimento.
Dispone l'art.47 D.P.R. n.639/1970: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere alla data di presentazione della richiesta di prestazione;
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Orbene, essendo stato il provvedimenti di reiezione della domanda comunicato al ricorrente in data 19.6.2024 ed avendo l'istante depositato ricorso giudiziale in data
9.6.2025, il termine decadenziale di un anno deve ritenersi sicuramente non spirato.
Tanto premesso, l'odierno ricorrente ha allegato e documentato di aver ottenuto la condanna del proprio datore di lavoro, Controparte_2
al pagamento in suo favore del FR (v. sentenza n. 5577/2018 del Tribunale di Napoli in atti); che aveva proceduto in data 26.10.2020, con esito negativo, al pignoramento mobiliare sulla base del predetto titolo esecutivo;
di aver presentato ricorso dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Napoli che veniva rigettato: di avere richiesto all' CP_1
quale fondo di garanzia, il pagamento dei crediti inadempiuti a titolo di FR il 12.5.2022; di avere ricevuto un provvedimento di reiezione della domanda di pagamento del credito.
Ciò posto, sul piano generale, si osserva che la domanda giudiziale per FR si fonda sul primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 che ha istituito presso l' un apposito CP_1 "fondo di garanzia" con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
I commi 2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento.
A norma del 7° comma, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore.
In particolare, la formulazione letterale dell'art. 2, V comma, della legge n. 297 del 1982 è chiara nel senso che qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto alla natura del predetto credito, la Suprema Corte di Cassazione, mutando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha affermato che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a CP_1
carico dello speciale fondo di cui alla Legge n. 297 del 1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (V. Cass. . n. 16617 del 2011, n. 8265 del
2010).
Detto orientamento è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità affermando: “va ricordato come questa Corte, con riferimento al FR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010) che, com'e' stato ritenuto dalla giurisprudenza (tra le tante Cass. n. 27917 del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del CP_1
datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla Legge
n. 297 del 1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed e' percio' distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarita' che l'interesse del lavoratore alla tutela e' conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum e' determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Premessa tale ricostruzione, doverosa per la qualificazione del credito azionato in sede monitoria e contestato con la presente opposizione, va osservato che priva di pregio risulta l'eccezione di prescrizione del credito per FR.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con ordinanza 9 giugno 2014,
n. 12971 ha confermato la natura previdenziale del diritto in esame affermando: “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione del FR a carico dello speciale Fondo di cui alla Legge n. 297 del 1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed e', percio', distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento puo' essere rivolta all' e, pertanto, non puo' decorrere la prescrizione del CP_1
diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia”.
Orbene, in ragione della natura previdenziale e non retributiva del credito in esame, lo stesso risulta soggetto al termine di prescrizione ordinario (decennale).
Ed allora, nel caso in esame, la prescrizione non può decorrere da una data antecedente all'esito (negativo) della procedura esecutiva, in forza del principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ. per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Rispetto a quest'ultimo atto non risulta, pertanto, essere maturata l'eccepita prescrizione decennale del credito.
Quanto al merito, ritiene il giudicante che l'art. 2 l. 297\1982, nel disciplinare le ipotesi in cui il fondo di garanzia è tenuto ad intervenire, abbia disciplinato espressamente due ipotesi: quella in cui il datore di lavoro sia assoggettabile al fallimento e quella in cui non sia assoggettabile.
Va richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia per il quale “Ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se assoggettabile a fallimento ma non dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento e, pertanto, opera la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal CP_1
comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (v. Cass Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011; Cass Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012).
Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi che il datore di lavoro, società a responsabilità limitata, sebbene astrattamente assoggettabile a fallimento, non è stato dichiarato fallito, per l'esiguità dell'ammontare del credito per cui si agisce, sicché può trovare applicazione nella specie la disposizione di cui al comma quinto dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982.
Dalla documentazione in atti risulta, invero, che il lavoratore odierno ricorrente aveva esperito la procedura di esecuzione mobiliare nei confronti del debitore, con esito negativo
(v. verbale di pignoramento mobiliare negativo in atti).
Aveva poi depositato istanza per la dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, rigettata poiché il credito azionato era sotto soglia.
Tale ultima circostanza, ovvero la non fallibilità in concreto della società datrice di lavoro, induce a ritenere sussistente l'insolvenza del predetto debitore e l'impossibilità per l'istante di ottenere il recupero del credito, riconosciuto dalla sentenza richiamata in ricorso, con conseguente insorgenza della responsabilità ex lege dell'
In altri termini, l'insolvenza accertata formalmente a seguito del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento costituisce condizione sufficiente per legittimare l'accesso al
Fondo, e consente di superare la circostanza, posta dall' a base della reiezione della domanda, che il pignoramento mobiliare era stato tentato in un luogo diverso dalla sede legale della società
Il credito per FR risulta, del resto, accertato e quantificato dalla sentenza di condanna richiamata.
Ricorrendo quindi tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia va pertanto accolta la domanda del ricorrente.
Ne deriva che l' va condannato al pagamento in favore dell'istante, a titolo di FR, della somma di euro 1.191,99 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda e fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento e con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
PQM
La dott.ssa DA IC, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.191,99 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda amministrativa;
b. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886, oltre CP_1
Cpa ed Iva secondo legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 3.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa DA IC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa DA IC, all'udienza cartolare del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7849/2025 R.G. lavoro vertente
T R A
, nato ad [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Leonardo
US e dall'Avv. Immacolata Romano con i quali elettivamente domicilia come in atti
ricorrente
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
resistente
Avente ad oggetto: FR Fondo garanzia
Sulle seguenti conclusioni: come in atti e note per la trattazione scritta.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9.6.2025 il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro chiedendo che il Fondo di Garanzia istituito presso l' venisse condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 1.191,99 a titolo di FR.
Esponeva che egli aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_2
e che, alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva ricevuto il
[...]
FR.
Deduceva altresì che, essendo stata la società datrice di lavoro condannata dal Tribunale di
Napoli, Sezione Lavoro, al pagamento di dette spettanze con sentenza n. 5577/2018 del
14.09.2018, egli aveva tentato di porre in esecuzione detta sentenza, ma il pignoramento eseguito nei confronti della società dava esito negativo.
Successivamente, aveva depositato presso il Tribunale di Napoli istanza di fallimento della suddetta società cooperativa ma, con decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data
11.01.2022, il suddetto ricorso era stato dichiarato improcedibile, in quanto il credito vantato dal ricorrente era sotto soglia.
Deduceva pertanto di aver avanzato in data 12.5.2022 domanda nei confronti dell' ma che quest'ultimo aveva respinto la richiesta con provvedimento del 19.6.2024.
L' si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del ricorso. Eccepiva
l'intervenuta prescrizione e nel merito l'insussistenza dei presupposti per l'accesso al
Fondo.
Prodotta la documentazione, all'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
In via preliminare, deve osservarsi che la domanda del ricorrente è ammissibile, essendo infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' per il decorso del termine previsto dall'art.47 D.P.R. n.639/1970.
Questa l'indiscussa sequenza degli avvenimenti: in data 12.5.2022 l'istante ha presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il T.F.R.; in data 19.6.2024 l' rigettava la CP_1
domanda; in data 9.6.2025 è stato depositato il ricorso introduttivo del presente procedimento.
Dispone l'art.47 D.P.R. n.639/1970: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere alla data di presentazione della richiesta di prestazione;
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Orbene, essendo stato il provvedimenti di reiezione della domanda comunicato al ricorrente in data 19.6.2024 ed avendo l'istante depositato ricorso giudiziale in data
9.6.2025, il termine decadenziale di un anno deve ritenersi sicuramente non spirato.
Tanto premesso, l'odierno ricorrente ha allegato e documentato di aver ottenuto la condanna del proprio datore di lavoro, Controparte_2
al pagamento in suo favore del FR (v. sentenza n. 5577/2018 del Tribunale di Napoli in atti); che aveva proceduto in data 26.10.2020, con esito negativo, al pignoramento mobiliare sulla base del predetto titolo esecutivo;
di aver presentato ricorso dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Napoli che veniva rigettato: di avere richiesto all' CP_1
quale fondo di garanzia, il pagamento dei crediti inadempiuti a titolo di FR il 12.5.2022; di avere ricevuto un provvedimento di reiezione della domanda di pagamento del credito.
Ciò posto, sul piano generale, si osserva che la domanda giudiziale per FR si fonda sul primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 che ha istituito presso l' un apposito CP_1 "fondo di garanzia" con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
I commi 2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento.
A norma del 7° comma, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore.
In particolare, la formulazione letterale dell'art. 2, V comma, della legge n. 297 del 1982 è chiara nel senso che qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto alla natura del predetto credito, la Suprema Corte di Cassazione, mutando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha affermato che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a CP_1
carico dello speciale fondo di cui alla Legge n. 297 del 1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (V. Cass. . n. 16617 del 2011, n. 8265 del
2010).
Detto orientamento è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità affermando: “va ricordato come questa Corte, con riferimento al FR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010) che, com'e' stato ritenuto dalla giurisprudenza (tra le tante Cass. n. 27917 del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del CP_1
datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla Legge
n. 297 del 1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed e' percio' distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarita' che l'interesse del lavoratore alla tutela e' conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum e' determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Premessa tale ricostruzione, doverosa per la qualificazione del credito azionato in sede monitoria e contestato con la presente opposizione, va osservato che priva di pregio risulta l'eccezione di prescrizione del credito per FR.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con ordinanza 9 giugno 2014,
n. 12971 ha confermato la natura previdenziale del diritto in esame affermando: “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione del FR a carico dello speciale Fondo di cui alla Legge n. 297 del 1982, articolo 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed e', percio', distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento puo' essere rivolta all' e, pertanto, non puo' decorrere la prescrizione del CP_1
diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia”.
Orbene, in ragione della natura previdenziale e non retributiva del credito in esame, lo stesso risulta soggetto al termine di prescrizione ordinario (decennale).
Ed allora, nel caso in esame, la prescrizione non può decorrere da una data antecedente all'esito (negativo) della procedura esecutiva, in forza del principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ. per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Rispetto a quest'ultimo atto non risulta, pertanto, essere maturata l'eccepita prescrizione decennale del credito.
Quanto al merito, ritiene il giudicante che l'art. 2 l. 297\1982, nel disciplinare le ipotesi in cui il fondo di garanzia è tenuto ad intervenire, abbia disciplinato espressamente due ipotesi: quella in cui il datore di lavoro sia assoggettabile al fallimento e quella in cui non sia assoggettabile.
Va richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia per il quale “Ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se assoggettabile a fallimento ma non dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento e, pertanto, opera la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal CP_1
comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (v. Cass Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011; Cass Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012).
Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi che il datore di lavoro, società a responsabilità limitata, sebbene astrattamente assoggettabile a fallimento, non è stato dichiarato fallito, per l'esiguità dell'ammontare del credito per cui si agisce, sicché può trovare applicazione nella specie la disposizione di cui al comma quinto dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982.
Dalla documentazione in atti risulta, invero, che il lavoratore odierno ricorrente aveva esperito la procedura di esecuzione mobiliare nei confronti del debitore, con esito negativo
(v. verbale di pignoramento mobiliare negativo in atti).
Aveva poi depositato istanza per la dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, rigettata poiché il credito azionato era sotto soglia.
Tale ultima circostanza, ovvero la non fallibilità in concreto della società datrice di lavoro, induce a ritenere sussistente l'insolvenza del predetto debitore e l'impossibilità per l'istante di ottenere il recupero del credito, riconosciuto dalla sentenza richiamata in ricorso, con conseguente insorgenza della responsabilità ex lege dell'
In altri termini, l'insolvenza accertata formalmente a seguito del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento costituisce condizione sufficiente per legittimare l'accesso al
Fondo, e consente di superare la circostanza, posta dall' a base della reiezione della domanda, che il pignoramento mobiliare era stato tentato in un luogo diverso dalla sede legale della società
Il credito per FR risulta, del resto, accertato e quantificato dalla sentenza di condanna richiamata.
Ricorrendo quindi tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia va pertanto accolta la domanda del ricorrente.
Ne deriva che l' va condannato al pagamento in favore dell'istante, a titolo di FR, della somma di euro 1.191,99 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda e fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento e con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
PQM
La dott.ssa DA IC, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.191,99 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda amministrativa;
b. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886, oltre CP_1
Cpa ed Iva secondo legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 3.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa DA IC