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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/10/2024, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1382/2024 promossa da:
(c.f. ) nata alla Spezia il 04.08.1963 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nato alla Spezia il 14.08.1964, entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Della Croce e Gruccia e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 10.07.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in La Spezia il giorno 14.02.2012
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2012, numero 19, parte
I); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
che in data 28.04.2021 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la loro separazione consensuale;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti, di avere entrambi a disposizione una stabile dimora, che qualsiasi loro bene comune è stato precedentemente diviso e nulla più resta da dividere o in comunione;
confermano altresì che tutte le condizioni previste nel Decreto di omologazione della separazione consensuale del Tribunale della Spezia n°3025/2021 del 28/4/21 sono state ritualmente adempiute;
conseguentemente danno atto di avere già definito, con reciproca soddisfazione, ogni rapporto economico e non, conseguente al matrimonio e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere l'uno l'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 10.10.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto fra e Parte_1 Parte_2
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia il giorno 14.02.2012
[...]
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2012, numero 19, parte
I);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 10.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani