Articolo 4 della Legge 20 aprile 1952, n. 524
Articolo 3
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11 giugno 1952
Art. 4.
Il termine stabilito dall' art. 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' fissato al 31 dicembre 1955; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del 31 dicembre 1955 sono prorogati a tale data.

Entrata in vigore il 11 giugno 1952
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