Art. 4.
Il termine stabilito dall' art. 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' fissato al 31 dicembre 1955; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del 31 dicembre 1955 sono prorogati a tale data.
Il termine stabilito dall' art. 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' fissato al 31 dicembre 1955; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del 31 dicembre 1955 sono prorogati a tale data.