Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 8560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 14/03/2025 nella causa n. 8560/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO TANCREDI
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per Parte_2 ottenere la condanna dell' al pagamento dell'indennità di CP_1 accompagnamento, a seguito di decreto di omologa dell'accertamento sanitario compiuto nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. n. 3643/2023, introdotto dal ricorrente;
2. l' si è costituito affermando di aver provveduto, in data 16/12/2024 CP_1 alla liquidazione in favore del ricorrente dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 01/02/2023 e dei relativi arretrati;
3. all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento della prestazione richiesta: deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso, e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
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4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l' non ha CP_1 contestato la fondatezza della domanda provvedendo all'erogazione in via di autotutela;
ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, in misura intermedia tra i parametri minimi e medi dello scaglione di valore, stante la linearità delle questioni, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Tancredi;
6. considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 29 documenti con collegamenti solo parzialmente attivi, presenza di indice navigabile),
l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 20%;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 2.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre 20% ex art. 1 comma 4bis DM 55/2014, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Marco Tancredi.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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