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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1357 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, , che agisce in proprio e nella spiegata qualità, Parte_1 Parte_2
e , rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
[...] Parte_3
Avv.ti Ignazio Ardagna e Donatella Miceli appellanti
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Salvatore Di Miceli appellato
E NEI CONFRONTI DEI TERZI INTERVENUTI rappresentata, da (già società CP_2 Controparte_3 CP_4 intervenuta quale mandataria e per la gestione dei crediti della Società, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Di Donato
VELA 2023 rappresentata, da (già CP_6 Controparte_3 CP_4 giusto cambio di denominazione a seguito di intervenuta fusione con , società CP_3 intervenuta quale mandataria e per la gestione dei crediti della Società, Controparte_5 rappresentata e difesa, dall'Avv. Giacinto Di Donato
1 OGGETTO: Contratti ANri(deposito ANrio, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di I grado del Tribunale di Agrigento, oggi impugnata, n. 644/2019, pubblicata il 08.05.2019, e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - rideterminare il saldo contabile del conto corrente di cui in narrativa, previa declaratoria delle ragioni di invalidità ivi indicate e precisamente: nullità delle clausole di determinazione di interessi usurai, con conseguente esclusione, ex art. 1815 comma 2 c.c., della debenza di interessi, commissioni e spese;
nullità relativa all'applicazione degli interessi convenzionali per indeterminabilità e/o indeterminatezza del tasso;
indebita pretesa delle somme richieste per spese, competenze e remunerazioni non giustificate da clausole precise e determinate;
- per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio, rideterminare an e quantum che la società correntista avrebbe dovuto giustamente corrispondere all'istituto ANrio convenuto a titolo di capitale, commissioni ed interessi passivi, scorporando/depurando le somme frutto di: interessi e commissioni in misura extralegale stante l'illegittima applicazione delle stesse;
interessi usurari previo calcolo del tasso soglia usuraio secondo i canoni dettati dall'art. 644 cp;
applicazione di spese, competenze e remunerazioni non giustificate da clausole espressamente pattuite e determinate nella misura;
- all'esito del ricalcolo del tasso soglia, qualora il CTU nominando dovesse concludere per il superamento del tasso soglia usuraio, calcolato secondo i canoni dettati dall'art. 644 cp, eliminare dal ricalcolo tutti gli interessi corrisposti alla AN convenuta per i rapporti di conto corrente di cui in narrativa unitamente alle spese e a tutte le commissioni;
- ritenere e dichiarare che la AN appellata non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti dei fidejubenti appellanti, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
- ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fideiussioni perché posta a garanzia di un presunto debito principale scaturente da contratti e/o clausole nulle, e ciò per le motivazioni di cui in premessa;
- ritenere e dichiarare nulle le fideiussioni omnibus e ciò per le ragioni meglio espresse in parte motiva;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA - si insiste affinchè voglia essere disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di: - accertare, per il conto corrente intercorso tra le parti, se la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni ecc.) è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi attivi;
- accertare, per il conto corrente intercorso tra le parti, le condizioni di valuta pratica dalla AN sulle operazioni attive e su quelle passive;
- accertare, per il conto corrente intercorso tra le parti, il periodo in cui si è verificato superamento del tasso soglia usuraio secondo i criteri dettati dall'art. 644 cp (includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta dalla AN per la tenuta del conto;
- accertare per il conto corrente intercorso tra le parti l'invalida applicazione di spese e commissioni;
- accertare per il conto corrente de quo, l'ammontare degli interessi passivi illegittimamente applicati, stante l'indeterminatezza e/o la non regolare pattuizione degli stessi;
- sviluppare ex novo , i conteggi delle somme dovute alla AN, a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi , per il conto corrente intercorso tra le parti, alla stregua dei seguenti criteri: - ricalcolo del tasso di interesse al tasso legale, e ciò per l'effetto della illegittima applicazione di interessi passivi e/o per insufficiente determinatezza;
- esclusione delle commissioni e di ogni altra spesa o costo imposti dalla AN per la tenuta del conto corrente ordinario non espressamente previste in contratto o comunque indeterminate nella misura o prive di causa, e/o scaturenti dalla illegittima capitalizzazione;
- esclusione degli interessi usurai e/o ricalcolo degli stessi entro il tasso soglia;
- esclusione degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, scaturenti dalla circostanza che la AN giroconta le competenze maturate sul conto anticipi nel conto corrente ordinario, e, per l'effetto, ricalcolare gli interessi maturati sul conto anticipi al tasso legale vigente pro tempore;
- attribuzione, alle operazioni passive per il cliente, di valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro;
- all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il cliente e la AN , verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria sul conto corrente ordinario e sul conto anticipi, ovvero se il correntista fosse in realtà a credito verso la AN ed in che misura;
»
Conclusioni per l'appellato : « Voglia la Corte di Appello disattesa ogni contraria istanza, eccezione Controparte_1 e difesa, - rigettare l'appello avversario poiché totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 644/2019 del Tribunale di Agrigento in ogni sua parte;
con vittoria di spese. »
Conclusioni per le parti intervenute: «Voglia la Corte rigettare l'appello »
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 17 giugno 2019, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i sigg. Parte_1
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 644/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento in data 8 maggio 2019, nel procedimento iscritto al n. 844/2013 R.G. Con tale pronuncia, il Tribunale aveva rigettato le domande avanzate dagli appellanti nei confronti della Controparte_1 condannandoli al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Gli appellanti contestavano la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. Erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, circa la legittimità e la corretta applicazione degli interessi passivi;
2. Erronea valutazione in merito alla legittimità delle commissioni e delle spese addebitate;
3. Presunta usurarietà degli interessi ultralegali e delle ulteriori condizioni contrattuali relative al rapporto di conto corrente oggetto di causa;
4. Nullità delle garanzie fideiussorie prestate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11 giugno 2020, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma integrale della sentenza di primo grado.
Successivamente, in data 28 luglio 2021, si costituiva in giudizio la società in CP_2 qualità di cessionaria del credito precedentemente detenuto dalla Controparte_1
aderendo integralmente alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate dalla
[...]
cedente.
All'esito dell'udienza del 15 ottobre 2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3 Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato il 22 maggio 2024, si costituiva altresì la società in persona di divenuta nelle more Controparte_7 Controparte_3 cessionaria del credito già ceduto da CP_2
All'udienza del 23 maggio 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con il primo motivo, parte appellante contesta la decisione del Tribunale di avere accolto solo in parte le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, trascurando i rilievi concernenti l'erroneo addebito di interessi passivi. In particolare, il consulente aveva evidenziato l'illegittimità di addebiti per un importo pari a € 1.427,24. Secondo gli appellanti, la sentenza risulterebbe contraddittoria, in quanto, pur riconoscendo una differenza tra il saldo effettivo e quello ricalcolato, ha comunque rigettato la domanda, ignorando la fondatezza delle doglianze in merito alla violazione di legge da parte della AN nell'applicazione degli interessi passivi.
Il motivo è infondato.
Le argomentazioni proposte dagli appellanti al fine di dimostrare l'illegittimità dell'addebito degli interessi passivi sul conto corrente non trovano riscontro.
Contrariamente a quanto sostenuto, la sentenza impugnata non presenta alcuna contraddizione. Il Giudice di primo grado ha correttamente motivato la decisione, discostandosi consapevolmente dalle conclusioni della CTU, e chiarendo le ragioni per cui i rilievi del consulente tecnico non potevano essere condivisi.
Va infatti ricordato che il contenuto della consulenza tecnica non è vincolante per il giudice, il quale può legittimamente discostarsene, purché motivi in modo congruo la propria scelta, come avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, non può attribuirsi valore dirimente al semplice richiamo a una differenza tra saldo reale e saldo ricalcolato, qualora – come nella fattispecie – tale differenza derivi
4 dall'applicazione, da parte del consulente, di criteri alternativi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti.
Nel caso in esame, il contratto di conto corrente prodotto in giudizio contiene una chiara e dettagliata indicazione del tasso debitore applicato, delle modalità di calcolo e della periodicità degli addebiti, escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 1284 c.c., il quale trova spazio soltanto in mancanza di una convenzione scritta sul tasso di interesse.
Parimenti, non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117 TUB, in quanto le condizioni economiche applicate risultano espressamente contenute nel contratto e richiamate nei documenti informativi previsti dalla normativa sulla trasparenza ANria.
Con il secondo motivo, gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'illegittimità delle commissioni e delle spese applicate sul conto corrente, lamentando una presunta contraddittorietà rispetto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. In particolare, la CTU avrebbe rilevato l'addebito di spese ed oneri non dovuti per un importo pari a € 1.916,72.
Anche questo motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado ha correttamente esaminato le condizioni contrattuali applicabili al rapporto di conto corrente, accertando che tutte le voci di spesa e le commissioni risultavano espressamente pattuite tra le parti.
In particolare, la "commissione sull'accordato" risulta prevista all'art. 3 delle condizioni generali di contratto, da applicarsi in caso di concessione di un affidamento. Allo stesso modo, per quanto concerne le valute e le spese di tenuta conto, la sentenza ha evidenziato come anche tali oneri risultino chiaramente disciplinati nei contratti in atti, nei quali è rinvenibile una puntuale pattuizione.
Pertanto, le censure sollevate dagli appellanti si rivelano prive di fondamento e non intaccano la solidità logico-giuridica della pronuncia impugnata, che merita sul punto integrale conferma.
5 Con il terzo motivo, gli appellanti contestano la metodologia di calcolo adottata dal CTU e dal Giudice di primo grado ai fini della verifica dell'usura, sostenendo che sarebbe stata applicata in modo erroneo la formula della Banca d'Italia. A loro dire, si sarebbe dovuto tenere conto dell'anatocismo, che inciderebbe sull'effettivo costo del credito, e includere la
Commissione di Massimo Scoperto nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG), attraverso una formula finanziaria alternativa: TEG = (interessi + CMS + spese) × 365 / numeri debitori.
Anche tale doglianza è infondata.
Il CTU ha effettuato la verifica del superamento della soglia d'usura seguendo i criteri fissati dalla legge n. 108/1996, che ha modificato l'art. 644, comma 4, c.p., il quale prevede che, ai fini della determinazione del tasso usurario, si tenga conto di commissioni, remunerazioni a qualunque titolo e spese, escluse imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
In applicazione di tale norma, il CTU ha incluso nel calcolo del TEG la Commissione di
Massimo Scoperto, l'eventuale commissione di disponibilità fondi e tutti gli oneri collegati al credito. Il TEG è stato determinato trimestralmente con la formula: (INTERESSI + CMS
+ SPESE) × 36500 / NUMERI DEBITORI.
Inoltre, è stata condotta anche una verifica del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) secondo la formula:
TAEG = (1 + TAN/k + CMS + ONERI /UTILIZZATO) ^k – 1, dove: k rappresenta la frequenza di capitalizzazione, TAN è il tasso annuo nominale, CMS è l'aliquota della commissione di massimo scoperto applicata sul picco di utilizzo, Oneri sono le spese trimestrali, Utilizzato è l'importo dell'affidamento.
È stata inoltre effettuata una verifica separata sull'usura con riferimento alle condizioni sostitutive, cioè quelle applicabili in caso di superamento dell'affidamento concesso, considerando tassi oltre fido, CMS e ulteriori oneri legati allo sconfinamento.
6 Il CTU ha concluso come segue: “Per quanto riguarda le condizioni contrattuali previste per saldi debitori entro il fido concesso, considerando un TAN pari al 6,000%, un'aliquota CMS pari al 0,000% e spese trimestrali pari a euro 150,00, il TAEG è pari al 7,940% ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato, pari al 14,730%. Relativamente al tasso e agli oneri previsti in caso di sconfinamento, considerando un TAN pari al 12,900%, un'aliquota
CMS pari al 0,000% e spese trimestrali pari a euro 0,00, il TAEG è pari al 13,538% ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato, pari al 14,730%.”
Ne consegue che la clausola sugli interessi inserita nel contratto non può essere ritenuta usuraria, e dunque è valida.
Pertanto, la critica mossa dagli appellanti in relazione alla formula di calcolo adottata non si confronta in maniera puntuale con le conclusioni della CTU, né ne scalfisce la correttezza tecnica.
Si precisa inoltre che, ai fini della verifica degli interessi potenzialmente ripetibili, il CTU ha applicato anche i criteri dell'usura soggettiva, fondata sul superamento del tasso medio in base alle specifiche condizioni del rapporto. Tuttavia, tale aspetto non è stato oggetto di alcuna censura nell'atto di appello, né è stato accolto nella sentenza di primo grado.
Con il quarto motivo, gli appellanti deducono la nullità delle fideiussioni per la mancata indicazione del limite massimo garantito e per violazione dell'art. 1956 c.c.
Il motivo è infondato.
Dalle fideiussioni sottoscritte in data 7 aprile 2010 risulta chiaramente indicato l'importo massimo garantito (€ 44.000,00), nonché la fonte dell'obbligazione garantita, identificata nel contratto di conto corrente in essere tra la AN e il debitore principale.
Parimenti infondata è la censura relativa alla violazione dell'art. 1956 c.c. Secondo giurisprudenza consolidata (Cass. n. 10870/2005), spetta al fideiussore che invochi tale norma dimostrare che il creditore, senza il suo consenso, abbia erogato ulteriore credito
7 nonostante fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita né allegata.
Il primo giudice ha correttamente rilevato che eventuali sconfinamenti non giustificano, di per sé, l'applicazione dell'art. 1956 c.c., in assenza della prova di un effettivo deterioramento patrimoniale e della conoscenza dello stesso da parte della AN.
Va aggiunto che uno dei garanti, , era legale rappresentante della società Parte_1 garantita, il che fa presumere la piena conoscenza della situazione patrimoniale della stessa.
Tale presunzione si estende anche agli altri fideiussori, legati da vincoli familiari.
Infine, le fideiussioni contenevano una specifica clausola con cui i garanti si impegnavano a tenersi informati sull'andamento del garantito.
Non risulta che i fideiussori abbiano mai richiesto alla AN informazioni sulla società garantita.
L'appello va dunque rigettato, con condanna alle spese in favore della Controparte_1
, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
[...]
Si compensano invece le spese tra gli appellanti e le società intervenute.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, gli appellanti sono tenuti altresì al versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_1
e avverso la sentenza n. 644/2019 del Tribunale di Parte_2 Parte_3
Agrigento;
2. Condanna gli appellanti al pagamento, in favore della Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 1.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
8 3. Compensa le spese tra le altre parti;
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo il 10 aprile 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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