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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F.: ) in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F.:
, presso i cui Uffici in Venezia, Piazza San Marco n. 63, è sempre per legge C.F._1
domiciliato (fax: 0415224105; e-mail: pec: Email_1
; Email_2
Parte appellante contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa per mandato in atti dagli avv.ti Mario Scopinich (c.f. C.F._2
, pec: e Alberto Checchetto (c.f. C.F._3 Email_3
, pec: del Foro di Venezia, con C.F._4 Email_4
domicilio eletto presso il loro studio in Venezia Mestre, Via Cappuccina n. 40, fax 0415041117
Parte appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 640/2022 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: accertamento della continuità del rapporto di lavoro a tempo determinato
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Voglia co. Corte accogliere l'appello e riformare la sentenza del Tribunale di Venezia del 16
novembre 2022, n. 640, relative alla causa iscritta a ruolo n. 768/2022, rigettando le originarie
domande proposte dalla ricorrente.
In ogni caso, condannare alla restituzione in favore dell'Amministrazione di tutte le somme e/o
spettanze economiche e/o retributive eventualmente percepite a qualsiasi titolo in forza della
sentenza di primo grado.
In subordine, riformare la sentenza nella parte in cui condanna l'Amministrazione al pagamento delle
spese di lite, disponendosi la compensazione delle spese di primo grado.
Con rifusione di spese, compensi e diritti.”
Per parte appellata:
“In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c.
Nel merito, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare integralmente l'appello
Con proposto dal e confermare, pertanto, la sentenza 'ex adverso' impugnata del Tribunale di
Venezia, Sezione Lavoro, n. 640/2022 del 16.11.2022, pubblicata in pari data, con vittoria di spese
ed onorari di causa relativamente al presente grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande della lavoratrice,
accertando la continuità del servizio svolto dalla stessa ai sensi dell'art. 40 CCNL Comparto Scuola.
Ha, altresì, condannato le Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite.
CP_ La sig.ra durante l'anno scolastico 2019/2020 è stata assunta presso l'I.C. “Alvise
Pisani” di Stra (VE), mediante vari contratti a tempo determinato, quale docente supplente temporaneo in sostituzione della sig.ra – assente con diritto alla conservazione del CP_3
posto – per l'insegnamento di Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado
(classe di concorso A022). Detti contratti si sono susseguiti senza soluzione di continuità ad
2 eccezione dei contratti VE00000000039030Z2000011, decorrente dal 15.02.2020 al 21.02.2020, e
VE00000000039030Z2000012, decorrente dal 02.03.2020 al 06.03.2020, nel periodo di intervallo dei quali le lezioni erano sospese a causa della pandemia di Covid-19. Dopo aver inutilmente chiesto
– anche ai fini della partecipazione a concorso straordinario – il riconoscimento del servizio anche
CP_ per il suddetto periodo di sospensione delle lezioni, la sig.ra ha instaurato la presente causa.
Il primo giudice ha accolto le domande della lavoratrice, così motivando:
“L'art. 40, co. 2 e 3, del CCNL Comparto Scuola stabilisce che '2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente,
nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti
in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle
lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è
costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle
sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.' (doc. 8 ric.).
Nel caso di specie le lezioni furono sospese dal 23.2.2020 (domenica) all'1.3.2020, e la docente sostituita dalla ricorrente è
rimasta assente per l'intero periodo precedente e successivo, nel quale alla ricorrente sono state assegnate le supplenze. Né è stato
dedotto che la docente in questione abbia svolto lezione nella giornata di sabato 22.2.2020.
Reputa dunque il giudicante che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 40, co. 3 CCNL, che è norma volta a tutelare
il docente supplente, evidentemente incaricato per i soli periodi in cui non vi è sospensione delle lezioni, quando il suo incarico sia
comunque di sostituzione continuativa di un altro docente, per un periodo minimo di 7 giorni antecedenti la sospensione e di 7 giorni
successivi alla stessa. La precisazione secondo cui 'Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare,
indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo' vale proprio a significare che per il periodo
di sospensione l'assenza del docente sostituito può anche non avere un giustificativo, non essendo nel periodo di sospensione necessaria
una formalizzazione della stessa. Rileva in sostanza l'oggettiva ed effettiva assenza precedente e successiva al periodo di sospensione.
Né l'applicazione della norma, con riferimento alla fattispecie di causa, può essere impedita per il fatto che la sospensione delle
lezioni decorse dal 23.2.2020 piuttosto che dal 22.2.2020, perché anche nella giornata in questione la docente rimase effettivamente
assente, anche se giuridicamente poteva risultare in servizio per non essere la relativa giornata coperta da certificato medico. Attribuire
alla carenza di certificato medico per detta giornata effetto impeditivo dell'applicazione dell'art. 40 co. 3, CCNL confliggerebbe con la sua
ratio.
In conclusione, a conferma del provvedimento assunto in sede cautelare, va accertata la continuità del servizio svolto dalla
ricorrente ai sensi dell'art. 40 CCNL Comparto Scuola, nel periodo compreso tra il contratto VE00000000039030Z2000011, con
decorrenza dal 15.02.2020 al 21.02.2020 ed il successivo contratto VE00000000039030Z2000012, con decorrenza dal 02.03.2020 al
06.03.2020.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto anche della fase cautelare, seguono la soccombenza” (pagg.
3-4).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sulla base di un unico Parte_1
motivo di appello.
3 Con il motivo di appello parte appellante ha impugnato la sentenza per aver ritenuto applicabilel'art. 40, commi 2 e 3, CCNL 2006-2009 Comparto Scuola.
L'appellante ribadisce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, che fa riferimento all'assenza ininterrotta del docente titolare in un arco temporale contestuale a “un
periodo predeterminato di sospensione delle lezioni”. Evidenzia che nel caso di specie il periodo di sospensione delle lezioni aveva carattere eccezionale e non “predeterminato” e che in tale periodo la docente titolare – non avendo prodotto certificati di malattia – non era assente bensì
giuridicamente ed economicamente in servizio. Rileva pertanto che nell'attività lavorativa della sig.ra
CP_
vi è stata un'interruzione la quale non può essere computata ai fini del servizio, come precisato dall'interpretazione autentica dell'ARAN di cui all'orientamento applicativo del 11.10.2016.
L'appellante rileva che l'art. 40 CCNL deve essere interpretato sistematicamente. Al riguardo precisa che il D.M. del 13.06.2007, emanato in concomitanza con il CCNL de quo, ha previsto che
“nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un
periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio;
in tal caso
il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”. Aggiunge
che la norma contrattuale volta a tutelare il docente supplente non può essere estesa indistintamente senza alcun limite, considerando peraltro che il rapporto di lavoro in questione è qualificabile come
“supplenza breve e saltuaria” (codice N01) di cui al DPCM del 31.08.2016. Osserva poi che si deve tener conto del principio espresso dall'art. 97, comma 2, Cost. relativo al buon andamento degli uffici della Pubblica Amministrazione.
L'appellante, inoltre, afferma che la lavoratrice non ha adempiuto il proprio onere probatorio
ex art. 2697 c.c. in quanto non ha dimostrato che il riconoscimento della continuità di servizio (per 8
giorni di sospensione delle lezioni) era necessario ai fini della partecipazione al concorso straordinario di cui alla L. 15/2022.
3. Si è costituita la sig.ra contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Preliminarmente eccepisce ex art. 434 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello che non individua in modo chiaro il quantum appellatum e non propone alcuna censura alle motivazioni espresse dal primo giudice. Precisa che, a seguito all'ordinanza n. 2980/2022 del Tribunale di Venezia, ha partecipato
4 al concorso straordinario ed è poi stata assunta in ruolo a tempo indeterminato, senza alcuna riserva da parte del . Parte_1
Quanto al motivo di appello, la lavoratrice afferma la correttezza della sentenza impugnata.
Evidenzia che il primo giudice ha compiuto una corretta interpretazione dell'art. 40 CCNL e dei presupposti richiesti, stante sia l'assenza della docente titolare – che non ha ripreso servizio – sia la sospensione delle lezioni. Osserva che il primo giudice non ha operato alcuna interpretazione estensiva della normativa e che quest'ultima non è contraria al principio di cui all'art. 97 Cost.. Rileva
di aver adempiuto il proprio onere probatorio e che comunque la prova circa i presupposti per la partecipazione al concorso straordinario è irrilevante ai fini dell'accertamento della continuità di servizio.
4. All'udienza del 13.2.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che contiene una sufficiente indicazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, tanto che parte appellata si è compiutamente difesa.
6. Nondimeno, l'appello deve essere rigettato, in quanto infondato nel merito, per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
CP_
Correttamente il primo giudice ha ritenuto fondata la pretesa della docente al riconoscimento della continuità del servizio prestato con i contratti a tempo determinato
VE00000000039030Z2000011, con decorrenza dal 15.02.2020 al 21.02.2020, ed il successivo contratto VE00000000039030Z2000012, con decorrenza dal 02.03.2020 al 06.03.2020.
La pretesa si basa, invero, sull'applicazione dell'art. 40 del CCNL Comparto Scuola, di cui sussistono tutti i presupposti. Tale art. 40 prevede, pacificamente, che “2. Nei casi di assunzione in
sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del
dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a
decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di
sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa
5 delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.
Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle
sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.”.
Nel caso di specie è, innanzitutto pacifico che la docente sostituita non è mai rientrata in servizio nel periodo per cui è causa e non rileva, per espressa previsione contrattuale, che la sua assenza sia coperta, in tutto o in parte, da certificati medici o altri giustificativi. Rileva l' “oggettiva e continuativa” assenza della docente sostituita.
In altri termini, non rileva (secondo la previsione contrattuale) che la docente sostituita abbia inviato alla scuola certificati di malattia sino al 21.1.2020 e poi dal 2.3.2020 (periodi in relazione ai
CP_ quali sono stati individuati i periodi oggetto dei CTD stipulati con la ). E' pacifico che il 22.1.2020
e, poi, ovviamente, dal 23.1.2020 al 2.3.2020 la docente sostituita non è mai rientrata in servizio, e,
come detto, non rileva se l'intero periodo di assenza della docente sostituita sia giuridicamente
“giustificato”. Rileva l'oggettiva assenza continuativa: la docente sostituita non ha, in concreto,
effettivamente, mai prestato servizio nel periodo per cui è causa e non può essere considerata in servizio sol perché non ha inviato nel periodo intermedio giustificazioni dell'assenza, come sostiene il (che fa leva anche sulla natura eccezionale della sospensione delle lezioni nel periodo Parte_1
Covid, profilo su cui v. infra). Si perverrebbe, per tal via, ad una interpretazione in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 40 cit. e con la sua finalità di tutela della posizione professionale della docente supplente che, pur a fronte della continuità dell'assenza della docente sostituita, subisca una interruzione nella prestazione lavorativa dovuta a ragioni lato sensu inerenti all'organizzazione scolastica.
Nel caso di specie, inoltre, l'assenza della docente sostituita era pacificamente iniziata da oltre 7 giorni prima il periodo di sospensione delle lezioni per la pandemia Covid (dal 23.1.2020 al
1.3.2020) ed è perdurata oltre 7 giorni dopo la sospensione medesima.
Deve ritenersi sussistente, inoltre, il presupposto del “periodo predeterminato di sospensione
delle lezioni”: la disposizione contrattuale utilizza l'aggettivo “predeterminato” non “eccezionale”,
sicchè l'argomentazione del incentrata sulla natura eccezionale della sospensione delle Parte_1
lezioni nel periodo pandemico è del tutto inconferente e inidonea a scalfire le argomentazioni del
6 primo giudice. Del resto, anche la sospensione per cui è causa, ancorchè dettata dal periodo pandemico (senz'altro eccezionale) era “predeterminata”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 cit.
essendo stata pacificamente prevista dai provvedimenti che via via si sono susseguiti nella gestione del periodo pandemico. Lo stesso cita l'ordinanza contingibile urgente n. 1 del 23.2.2020 Parte_1
del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Veneto (pag. 2 dell'appello).
Ebbene, tale ordinanza, tra gli altri provvedimenti per fronteggiare la pandemia, ha previsto la “chiusura … delle scuole di ogni ordine e grado” e ha anche indicato (quindi, “predeterminato”) la durata di tali misure: l'art. 2, invero, ha previsto che “I provvedimenti della presente ordinanza
avranno efficacia dalla data della firma del presente documento sino a tutto il 01.03.2020”, data della firma che risulta essere il 23.2.2020.
Tale sospensione, in definitiva, integra un “predeterminato” periodo di sospensione dalle lezioni sia in chiave letterale, sia sistematica alla luce della ratio della norma contrattuale di cui all'art. 40 cit..
In definitiva, l'art. 40 CCNL è pienamente applicabile al caso di specie e la sentenza impugnata va confermata.
7. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
8. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
9. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
7 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 13.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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