Decreto cautelare 13 agosto 2022
Sentenza breve 14 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 13/08/2022, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/08/2022
N. 00957/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2022, proposto da
Cooperativa Sociale Solidarieta e Rinnovamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Corbascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Br1_Consorzio Finalizzato Alla Realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell'Ambito Territoriale Socialebr1, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del disciplinare, del bando di gara e del capitolato d'oneri per l’affidamento dei servizi di inclusione sociale a favore di adulti, famiglie e minori (Centro contro l’abuso ed il maltrattamento di minori e donne, Sportello sociale, Centro servizi per il contrasto alla povertà - CIG 9257621E83) emessi dall'Ambito Territoriale Sociale BR1 / Consorzio finalizzato alla Realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale Br 1 (Comuni di Brindisi e di San Vito dei Normanni) e pubblicati in data 8 luglio 2022;
- delle determinazioni dirigenziali e/o comunque dei provvedimenti, di data ed estremi ignoti, con cui la stazione appaltante ha approvato il disciplinare, il bando di gara ed il capitolato d'oneri sopra indicati;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non ricorrono i presupposti per concedere l’invocata cautela monocratica, atteso che l’eventuale accoglimento non determinerebbe alcun concreto e diretto vantaggio alla ricorrente, salvo che quello indiretto e strumentale connesso alla prosecuzione del servizio, allo stato svolto dalla stessa ricorrente;
Considerato che il danno paventato risulta prospettato dalla stessa ricorrente (che ha dichiarato peraltro di voler partecipare alla gara con riserva di impugnazione) in relazione alla eventuale apertura delle offerte già verso la fine del corrente mese di agosto ed alla successiva aggiudicazione della gara;
Considerato che – anche a prescindere dalla clausola dello stand-still – gli atti successivi sopra indicati necessiterebbero comunque di specifica impugnazione e che, pertanto, allo stato non ricorre il requisito del periculum in mora ;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di cautela monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 12 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO